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Decisione

30.2009.148

Manovra di sorpasso a destra: trasmissione dell'incarto al Ministero pubblico

13 agosto 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

15 maggio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di

giustizia di

fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

“Alla

guida della vettura TI __________ circolando su sedime autostradale ometteva di

mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e azionava

abusivamente gli avvisatori ottici. Inoltre effettuava una manovra di sorpasso

a destra”.

Fatti accertati il 13 marzo 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 40 e 90 cifra 1

LCStr; 12 cpv. 1 e 29 cpv. 1 ONC.

.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 nelle osservazioni

9 giugno 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. Il ricorso, tempestivo,

è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla

base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 6

cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla

circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie

sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in

virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr.

La CRTE 1, è invece competente

ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di

circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei

conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità

giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RLALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLALCStr 26 novembre 1985). La CRTE 1 trasmette pertanto al

Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

· le

violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CP;

· i

delitti previsti dalla LCStr;

· le

contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano

in concorso con un delitto.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in

autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico

intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella

che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio

effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente

le norme della circolazione nel senso dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile

infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a

velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della

sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi

dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile

come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

3.

3.1. In concreto,

l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di

aver effettuato una manovra di sorpasso a destra sull’autostrada A2 in

territorio di __________, dopo essersi avvicinato pericolosamente a una vettura

che lo precedeva, mantenendo da essa una distanza di sicurezza insufficiente (cfr.

con riferimento al rapporto di contravvenzione 13 marzo 2009).

Alla luce

della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va

indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole

della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai

sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la

fattispecie in discussione è pertanto il Ministero pubblico e non la, secondo

quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RLALCStr.

3.2

Il

ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli

atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 40, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 12 cpv. 1, 29 cpv. 1 ONC; 6

e 7 LALCStr; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1. La decisione 15

maggio 2009, n. 13525/110, della __________ è annullata.

1.2. Gli atti sono trasmessi

al Ministero pubblico.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Lugano,

__________, ,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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