30.2009.148
Manovra di sorpasso a destra: trasmissione dell'incarto al Ministero pubblico
13 agosto 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2009.148
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, PRPEN
Titolo:
Manovra di sorpasso a destra: trasmissione dell'incarto al Ministero pubblico
COMPETENZA
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 12 cpv. 1 ONCS
art. 29 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.148
13525/110
Bellinzona
13
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 giugno 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
15 maggio 2009 n. 13525/110 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 giugno 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
15 maggio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di
giustizia di
fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
“Alla
guida della vettura TI __________ circolando su sedime autostradale ometteva di
mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e azionava
abusivamente gli avvisatori ottici. Inoltre effettuava una manovra di sorpasso
a destra”.
Fatti accertati il 13 marzo 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 40 e 90 cifra 1
LCStr; 12 cpv. 1 e 29 cpv. 1 ONC.
.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni
9 giugno 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 6
cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla
circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie
sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in
virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr.
La CRTE 1, è invece competente
ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di
circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei
conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità
giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RLALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLALCStr 26 novembre 1985). La CRTE 1 trasmette pertanto al
Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le
violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i
delitti previsti dalla LCStr;
· le
contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano
in concorso con un delitto.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in
autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico
intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella
che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio
effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente
le norme della circolazione nel senso dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile
infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a
velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della
sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi
dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile
come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).
3.
3.1. In concreto,
l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di
aver effettuato una manovra di sorpasso a destra sull’autostrada A2 in
territorio di __________, dopo essersi avvicinato pericolosamente a una vettura
che lo precedeva, mantenendo da essa una distanza di sicurezza insufficiente (cfr.
con riferimento al rapporto di contravvenzione 13 marzo 2009).
Alla luce
della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va
indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole
della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai
sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la
fattispecie in discussione è pertanto il Ministero pubblico e non la, secondo
quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RLALCStr.
3.2
Il
ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli
atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 40, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 12 cpv. 1, 29 cpv. 1 ONC; 6
e 7 LALCStr; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione 15
maggio 2009, n. 13525/110, della __________ è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi
al Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Lugano,
__________, ,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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