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Decisione

30.2009.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 luglio 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini di uno

Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere

lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non

sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71),

a meno che siano distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla

legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se

il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato

nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii

del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno

sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14

par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono

assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)

a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di

regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE,

sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2

regolamento (CE) n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1.2009).

Per il marg. 2034

(marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività

indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per

l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose

eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui

che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

5. Per

quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

6. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2

OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

7. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2006).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

8. Nel

caso di specie l’insorgente, nato nel 1952, medico dentista, cittadino

svizzero, domiciliato nel nostro Paese perlomeno dal 1988 (doc. 13), affiliato

all’Ordine dei medici dentisti di __________ __________ dal 1979, ha aperto uno

studio dentistico a __________ dal 14 maggio 2004 (doc. 13).

Le

parti sono concordi nel ritenere che l’interessato, nel 2006, esercitava

un’attività indipendente (medico dentista), sia in Svizzera, a __________

(attività accessoria), che in __________, a __________ (attività principale).

Sulla

base dell’art. 14bis cifra 2 prima frase del regolamento (CE) n. 1408/71,

l’interessato deve pertanto essere assoggettato in Svizzera per l’insieme dei

redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente

(cfr. anche marg. 2026 delle direttive sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG =

marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore dal 1.1.2009).

Questo

articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita

un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa

eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora

essa non eserciti un’attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede,

essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l’attività

principale sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 98.

Rilevato

che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile

il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato

membro, spetterà al ricorrente, che ha già pagato contributi in __________ all’__________

(__________ __________ __________), chiedere al competente istituto __________,

in virtù del diritto europeo applicabile al caso di specie, se dati i

presupposti, l’eventuale restituzione di quanto già pagato all’estero. In

questo senso un’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera per un doppio

onere troppo elevato non è possibile (cfr. anche le direttive sull’obbligo

assicurativo, DOA, marginale 5001, marginale 5002 dal 1° gennaio 2009).

9. Va

ora esaminato sulla base di quale reddito va calcolato il contributo sociale.

Va

qui rammentato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di

compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e

Considerandi

il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione

fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4

=

RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275.

consid. 3a). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss).

10.

In

concreto dall’attestazione dell’autorità fiscale relativa alla tassazione 2006

cresciuta incontestata in giudicato emerge che l’insorgente ha conseguito un

reddito aziendale netto ai fini AVS di fr. 38'299 in Svizzera e di fr. 50'000

all’estero, per un importo complessivo di fr. 88'299 (doc. 3).

E’

questo il reddito aziendale conseguito dal ricorrente nel 2006. L’importo di

fr. 37'500 cui accenna l’interessato in sede di ricorso è invece “solamente”

il reddito imponibile ai fini dell’IFD e non il reddito aziendale netto

determinante su cui vanno calcolati i contributi sociali.

11.

Alla

somma di fr. 88’299, la Cassa, in applicazione dell’art. 9 lett. d LAVS, ha

aggiunto fr. 736, pari ai contributi sociali fatturati quale acconto.

In

virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, e contrariamente a quanto è previsto

nell'ambito dell'imposta federale diretta, i contributi personali degli

indipendenti non possono infatti essere dedotti (cfr. P. Y. Greber, J. L. Duc,

G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 113 ad art. 9 LAVS, pag. 301).

Per questo motivo il reddito determinante é stabilito aggiungendo al reddito

aziendale netto esposto fiscalmente il contributo sociale dovuto.

Le

comunicazioni dell’autorità fiscale relative al reddito, prima dell’entrata in

vigore del nuovo art. 27 cpv. 1 OAVS il 1° gennaio 2001, non tenevano conto

delle particolarità della legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF

111.

V 295). Per questi motivi anche le Casse partivano dal presupposto che, dal

reddito comunicato, erano stati dedotti i contributi, che di conseguenza

andavano riaggiunti.

Scopo

dell’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS era ed è infatti quello di annullare

un’operazione ammissibile dal punto di vista fiscale. Di conseguenza poteva

essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298

consid. 4e e p. 301 consid. 4g).

Prima

dell’entrata in vigore delle modifiche delle norme di calcolo dei contributi il

1° gennaio 2001, per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS non era

necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata.

L’amministrazione poteva infatti dedurre dai suoi atti se i contributi erano

stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se erano già

stati pagati o meno (DTF 111 V 299 consid. 4e, sentenza 24 agosto 2005 nella

causa S., H 185/05).

Partendo

quindi dal presupposto che l’assicurato aveva dichiarato la deduzione nella

dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione poteva aggiungere i contributi

già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità

oppure solo la parte già pagata.

Se

l’autorità fiscale tuttavia annunciava nella sua comunicazione che non erano

stati dedotti contributi o l’assicurato lo dimostrava, non si poteva procedere

all’aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g).

Con sentenza del 24

agosto 2005 nella causa S., H 185/05, già citata nella sentenza del 5 febbraio

2007.

di questo Tribunale (inc. 30.2006.36), il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

rammentato che con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove norme di

determinazione dei contributi ed in particolare l’art. 27 cpv. 1 OAVS, per il

quale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ad esse

affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali

cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità

fiscali devono aggiungere i contributi versati all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di

indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio

federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura

di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS).

L’Alta

Corte ha in particolare rilevato che, prima della citata modifica, era compito

delle casse, sulla base della documentazione a loro disposizione, procedere al

calcolo dell’importo da aggiungere al reddito aziendale. In particolare la

Cassa disponeva di diversi modi di procedere: poteva da un lato aggiungere i

contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso

di tempo o i contributi pagati (citata sentenza del 24 agosto 2005, consid.

2.

).

Tutti

i metodi erano stati dichiarati conformi alla legge (Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, p. 202

segg., n. 8.11; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159).

Ciò

comportava tuttavia che solo in pochi casi l’ammontare aggiunto al reddito

aziendale corrispondeva all’importo dei contributi effettivamente dedotti in

ambito fiscale.

Per

modificare questo stato di cose è stato adottato il citato art. 27 cpv. 1 OAVS,

giusta il quale spetta alle autorità fiscali aggiungere i contributi versati

alle assicurazioni sociali.

Nel caso giudicato dall’allora

TFA l’autorità fiscale non era in grado di stabilire l’ammontare dei contributi

dedotti. L’Alta Corte ha allora stabilito che in tal caso va applicato per

analogia l’art. 23 cpv. 5 OAVS che prevede che quando le autorità fiscali non

sono in grado di comunicare il reddito, le casse devono valutarlo per stabilire

il contributo. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse

di compensazione. La Cassa, nel caso giudicato dall’Alta Corte, ha pertanto dovuto

stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi

dedotti nel periodo fiscale determinante, poiché solo questi importi devono

essere riaggiunti per ristabilire l’equità contributiva. Solo se

l’interessato non fornisce le informazioni richieste, l’amministrazione può stabilire

l’ammontare dell’importo da aggiungere senza far capo a prove concrete.

12.

Nel

caso di specie l’amministrazione con scritto del 7 aprile 2009 ha chiesto

all’autorità fiscale, tra le altre cose, se dal reddito aziendale sono già

stati dedotti gli oneri sociali (allegato al doc. 3). In risposta l’UT si è

limitato ad affermare che il “reddito aziendale netto ai fini AVS”

ammonta a fr. 38'299 (doc. 3). Dal citato scritto non è tuttavia chiaro se

l’importo comprende i contributi AVS/AI/IPG di quell’anno.

La

Cassa non ha tuttavia proceduto ad alcun ulteriore accertamento ed ha aggiunto

i contributi fatturati quell’anno, ossia fr. 736, violando in questo modo gli art.

23.

cpv. 5 OAVS e 27 cpv. 1 OAVS. L’amministrazione, che di principio può

aggiungere unicamente i contributi dedotti in sede fiscale, avrebbe infatti

dapprima dovuto interpellare nuovamente l’autorità fiscale chiedendo

espressamente l’ammontare dei contributi dedotti nel 2006 dall’interessato e, nel

caso in cui il fisco non fosse stato in grado di fornire alcun dato, avrebbe

dovuto stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei

contributi dedotti nel periodo fiscale determinante (cfr. sentenza H 185/04 del

24.

agosto 2005 consid. 3.2: ”Es trifft zwar zu, dass es für

die Steuerbehörden nicht immer einfach ist, der Ausgleichskasse die

persönlichen Beiträge zu melden, insbesondere wenn diese in der Buchhaltung des

Steuerpflichtigen nicht separat ausgewiesen werden. Diese Vollzugsschwierigkeiten ändern jedoch nichts an der

grundsätzlichen, in Art. 27 Abs. 1 Satz 2 AHVV ausdrücklich statuierten

Verpflichtung der Steuerbehörden, die massgeblichen Angaben zu liefern. Dabei

müssen die Bemessungsperioden des Abzugs und der Aufrechnung übereinstimmen.

Denn der Zweck der Aufrechnung besteht darin, eine steuerrechtlich zulässige

Operation rückgängig zu machen (BGE 111 V 296 Erw.

4a). Dementsprechend hat der

Beitragspflichtige Anspruch darauf, dass ihm genau jener Betrag aufgerechnet

wird, welcher bei den Steuern abgezogen wurde.”,

sottolineatura del redattore). Se neppure l’assicurato fosse stato in

grado di fornire alcuna informazione la Cassa, in assenza di prove concrete,

avrebbe potuto valutare autonomamente l’ammontare da aggiungere al reddito

aziendale.

Su

questo punto la decisione è di conseguenza errata. L’incarto va rinviato alla

Cassa per ulteriori accertamenti, dapprima presso l’autorità fiscale e in

seguito, se il fisco non sarà in grado di indicare l’importo esatto dei

contributi dedotti, presso il ricorrente. Solo nel caso in cui neppure

l’insorgente potrà stabilire l’importo esatto, l’amministrazione effettuerà una

valutazione sulla base degli atti a sua disposizione.

La

decisione impugnata non si rivela corretta neppure nel calcolo della deduzione

della percentuale del 2,5% calcolata sul capitale investito nell’azienda giusta

l’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS per il quale il reddito proveniente da un’attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo l’interesse del

capitale proprio impegnato nell’azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso

d’interesse d’intesa con la Commissione federale dell’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Infatti

l’amministrazione ha preso in considerazione unicamente l’ammontare di fr.

25'000, ossia la sostanza aziendale netta dell’attività esercitata in Svizzera

(cfr. doc. 3). In realtà, nello scritto del 14 aprile 2009 l’autorità fiscale

ha anche affermato che “il contribuente ha pure un’attività indipendente

all’estero che è stata considerata per il calcolo dell’aliquota determinante in

fr. 50'000 netti quale reddito e fr. 20'000 quale sostanza aziendale” (doc.

3). Ciò trova conferma nel calcolo dell’imponibile dell’imposta cantonale 2006,

dove il fisco, nella posta relativa alla “sostanza netta investita in

società di persone” (numero 29.1, allegato al doc. 6), ai fr. 24'563

dichiarati dall’interessato ha aggiunto fr. 20'000.-- cfr. anche il calcolo

del riparto della sostanza).

Ora,

se da una parte al reddito conseguito in Svizzera va aggiunto l’importo

percepito all’estero, allo stesso modo alla sostanza aziendale dell’attività

svizzera va sommata la sostanza aziendale dell’attività estera. Di conseguenza

l’amministrazione dovrà ricalcolare anche la deduzione del 2,5% sul capitale

investito nell’azienda sulla base di un importo complessivo di fr. 45'000.

In

queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla

Cassa per ulteriori accertamenti ed un nuovo calcolo del contributo dovuto.

Al

ricorrente vanno assegnate ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto è rinviato alla Cassa per ulteriori

accertamenti ed un nuovo calcolo del contributo.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà al dr. med. RI 1 fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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