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Decisione

30.2009.155

Posteggiare fuori dai posti delimitati

22 dicembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono stati accertati il 20 dicembre 2008 in territorio di __________;

che la

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 79 cpv. 1, cpv. 1bis e cpv. 1ter OSStr;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

l’annullamento della tassa di giustizia e delle spese;

che la CRTE 1 propone, per

contro, la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della

polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le

istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le

demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr);

che giusta l’art. 79 OSStr, i

posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario creare un

ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica (cpv. 1).

Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare

Considerandi

soltanto entro questi posti (cpv. 1ter);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il parcheggio, fino a due ore, fuori dai posti delimitati,

l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione di fr. 40.- (infrazione n. 252 lett.

a);

che in applicazione delle

predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera alla multata di avere parcheggiato

il proprio veicolo in via __________, a __________, fuori dai posti delimitati;

che RI 1, dal canto suo, non

contesta l’infrazione ascrittagli, facendo invece valere il pagamento della

multa e postulando, per questo motivo, l’annullamento della tassa di giustizia

e delle spese della decisione impugnata;

che per sua stessa ammissione,

l’insorgente non ha tuttavia rispettato il termine per il pagamento della multa

in procedura disciplinare (ovvero senza oneri), scaduto infruttuoso il 1°

febbraio 2009 (cfr. l’intimazione del rapporto di contravvenzione);

che il mancato pagamento della

multa entro detto termine ha dunque comportato l’avvio della procedura

ordinaria, con il conseguente addebito di tassa di giustizia e spese in base

all’art. 2 cpv. 3 LPContr;

che il ricorso, infondato,

deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che la ricorrente dovrebbe

sopportare, per principio, anche la tassa di giustizia e le spese del presente

giudizio (art. 15 LPContr);

che le circostanze particolari

del caso giustificano nondimeno - in via del tutto eccezionale - di prescindere

dal loro prelievo;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 79 cpv. 1 e cpv. 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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