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Decisione

30.2009.156

Permettere, quale gerente, che nel porticato (spazio chiuso) si possa fumare

17 febbraio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i famigerati portici”, la sola presenza di posacenere sui tavoli o di

cicche di sigaretta o il tenere in mano una sigaretta accesa non essendo che

degli indizi (ricorso punto 10).

5. Per l’art. 2 Les pubb

sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo

professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto si alloggiano ospiti o si

vendono cibi o bevande da consumare sul posto. Un esercizio pubblico può quindi

essere costituito da uno spazio chiuso o da un luogo aperto o ancora

comprendere entrambi. Sta il fatto che le varie entità di un esercizio

compongono un tutt’uno, così come alla relativa autorizzazione alla gestione.

Dalla semplice lettura

dell’art. 57 cpv. 1 Les pubb, per cui “all’interno degli esercizi pubblici è

vietato fumare”, si dovrebbe così concludere che negli esercizi pubblici in

generale non si può fumare indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una

parte chiusa o aperta degli stessi.

Questo tuttavia non era quello

che si voleva ottenere con la novella legislativa introdotta con effetto dal 12

aprile 2006. Lo scopo infatti era di “poter concretizzare, negli esercizi

pubblici, l’esigenza di protezione dal fumo secondario (o fumo passivo)

avvertita da una parte sempre più importante della popolazione” (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 5588 del 13 ottobre 2004, pag. 1). Si è

cioè voluto dar seguito a quanto stabilito dall’art. 52 cpv. 1 LSan secondo il

quale “è considerato atto dannoso alla salute imporre l’aspirazione del fumo

della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo

chiuso di uso pubblico o collettivo”.

L’art. 57 cpv. 1 Les pubb deve

di conseguenza essere letto nel seguente modo: “negli spazi chiusi degli

esercizi pubblici è vietato fumare”.

Per poter definire che cosa è

da intendere come spazio chiuso e coperto dal divieto di fumo oltre a quelli

all’interno di un edificio, torna utile il Regolamento concernente i luoghi e

gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare del 27

marzo 2007 (peraltro menzionato nello scritto 11 dicembre 2008 della polizia

comunale all’attenzione della ricorrente, e nei rapporti di segnalazione 28

gennaio 2009 e 25 febbraio 2009), il quale, richiamando l’art. 52 cpv. 3 Legge

sanitaria e la modifica dell’art. 57 Les pubb, decreta

il divieto di fumare negli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo chiusi,

per quanto qui interessa, nei luoghi di svago e culturali e negli spazi

commerciali accessibili al pubblico (art. 1 lett. f e h). Tale disposizione,

che di fatto sviluppa il principio di cui all’art. 57 cpv. 1 Les pubb (cfr.

inoltre nota marginale), prevede che il divieto si estende pure agli spazi

pubblici accessori dei suddetti luoghi quali ad esempio atrii, corridoi, foyer

e servizi igienici (cpv. 2), ritenuto che le tende e i gazebo sono considerati

chiusi se non aperti almeno al 50%.

6. Per quanto concerne il “__________”

è fuor di dubbio che il porticato è parte dell’esercizio pubblico nel senso

dell’art. 2 lett. b Les pubb, giacché si vendono cibi o bevande da consumare

sul posto (cfr. autorizzazione alla gestione dell’esercizio pubblico). E’ pure

incontestato che in questo spazio, da ritenere separato dagli altri del

ristorante, il gerente permette di fumare, tant’è che vi sono anche i

posacenere sui tavoli, circostanza che egli non nega e che trova pure conferma

nella documentazione fotografica agli atti, dalla quale si evince pure la

presenza di avventori con la sigaretta in mano. Che sotto il porticato si fumi,

egli non l’ha del resto mai contestato (cfr. doc. F), se non dopo l’intervento

del legale.

Ad ogni buon conto, al di là

dei vari usi che possono essere fatti di un posacenere (recipiente che, per

definizione, serve a raccogliere la cenere e i mozziconi), la loro presenza crea

l’apparenza che fumare sia permesso e mette gli avventori nella condizione di poterlo

fare (inteso come accendere o bruciare qualsiasi prodotto destinato a essere

fumato e non necessariamente come aspirare ed espirare il tabacco). È appena il

caso di ricordare che l’art. 57 cpv. 1 Les pubb non punisce l’avventore che “fuma”

(atto semmai punibile sulla base dell’art. 95 LSan), bensì il gerente che con

il suo comportamento contravviene al divieto generalizzato di fumo, creando le

premesse e permettendo che in uno spazio chiuso dell’esercizio pubblico i

clienti accendano sigarette o altri prodotti destinati a essere fumati, senza

che siano ossequiati i requisiti dell’art. 57 cpv. 2 Les pubb.

Sulle circostanze di tempo

dell’infrazione, contestate dall’insorgente, questo giudice non ha motivo di

dubitare della loro correttezza. Dal rapporto di segnalazione 25 febbraio 2009,

redatto all’indomani del controllo puntuale del 24 febbraio 2009, finalizzato a

un “nuova verifica spazi fumatori Esercizi pubblici” (dopo quella di

gennaio 2009, che faceva seguito alla diffida dell’11 dicembre 2008), si

evince infatti che la situazione riscontrata dalla Polizia comunale presso il __________

è rimasta “invariata” (cfr. relativa indicazione sul rapporto di servizio). L’ulteriore

fotografia agli atti recante la data del 25 febbraio 2009 non fa che confermare

la situazione constatata in precedenza. Si noti che gli accertamenti non devono

Considerandi

essere contestati seduta stante, bastando la loro intimazione scritta successiva,

come avvenuto in concreto con l’intimazione di contravvenzione, con

l’assegnazione all’interessato di un termine di 15 giorni per prendere

posizione prima di un’eventuale sanzione a suo carico. I rapporti di

segnalazione fanno in ogni caso parte del fascicolo processuale e sono pertanto

liberamente consultabili.

7.

Ciò posto si tratta in

primo luogo di verificare se e a quali condizioni un porticato sia da ritenere

un luogo aperto e quindi sufficientemente ventilato.

Come detto, occorre far capo al

Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o

collettivo ove è vietato fumare, entrato in vigore il 12 aprile 2007, che di

fatto ha reso prive di interesse le precedenti disposizioni di servizio citate

nel ricorso.

L’art. 1 cpv. 3 del predetto

Regolamento prevede che le tende e i gazebo sono considerati chiusi se non

aperti almeno al 50%.

Questa regola è stata fissata

tenendo conto della protezione della salute. Si è infatti ritenuto che con

un’apertura del genere vi sia un sufficiente ricambio di aria per non incorrere

nei pericoli del fumo passivo, che sono stati scientificamente dimostrati. Alla

luce del criterio indicato sopra si potrebbe pure concludere che uno spazio sia

da ritenere aperto quando presenta un’apertura di almeno la metà del soffitto.

Ora, il porticato (fabbricato

aperto su almeno un lato, costruito al piano del suolo e sorretto da pilastri) non

è una tenda e neanche un gazebo (edifici dalle strutture leggere). Tuttavia,

seppur con una struttura muraria piuttosto che metallica e un materiale di

costruzione diverso, che ha carattere durevole anziché temporaneo, i predetti

edifici presentano caratteristiche simili, potendo diventare spazi chiusi, come

pure presentare aperture.

Ne segue che è possibile applicare

al porticato per analogia il criterio di cui sopra, sicché per non essere

considerato chiuso, lo stesso deve presentare un’apertura di almeno la metà dei

lati, fermo restando che le aperture devono dare direttamente sull’esterno, e

cioè all’aria aperta. In caso contrario, bisogna considerare trattarsi sempre

di spazio chiuso.

Nelle aree aperte su un unico

lato l’aria fumosa resta infatti all’interno e non circola abbastanza, cosicché

le persone presenti sono esposte al fumo quasi come in uno spazio completamente

chiuso. Per questo motivo, l’istallazione di grandi vetrate su una parete, le

terrazze in gran parte chiuse da teloni o gli spazi lunghi e stretti con due

piccole aperture alle estremità devono essere considerati in ogni caso spazi

chiusi.

8.

In concreto, per quanto

noto a questo giudice e come emerge dalle risultanze processuali (cfr. in

particolare lo scritto 8 gennaio 2008 del ricorrente all’autorità cantonale;

doc. F), il porticato presenta due aperture laterali a ovest “__________” e a

est “__________” di un’ampiezza superiore a 1 metro (160/170 cm), per permettere il passaggio pubblico. Non trova per contro nessun riscontro

agli atti, in particolare con le affermazioni dell’insorgente medesimo, la

circostanza per cui vi sarebbero “ampissime aperture” di accessi e finestroni

sul lato __________. Per quanto non sia contestato che il porticato sia chiuso

da vetrate e che vi possano essere degli ingressi, ciò non significa che gli

stessi siano aperti; ma quand’anche lo fossero, ciò che appare poco probabile

considerato che lo scopo di chiudere il porticato con vetrate è precisamente

quello di riparare dal freddo invernale, tale circostanza non muta la sostanza.

Nonostante il porticato non

risulti essere totalmente chiuso, essendoci perlomeno un’apertura sui due lati

più stretti per il passaggio pubblico, è a giusto titolo che __________CRTE 1 ha considerato che lo spazio separato del __________, ricavato dalla struttura perimetrale del

porticato, costituisce uno spazio chiuso e adibito ai fumatori che, in mancanza

di un impianto di ventilazione collaudato, non ossequia il divieto di fumo.

In effetti, le suddette aperture

alle estremità del porticato, il quale ha una forma rettangolare lunga e

stretta (cfr. documentazione fotografica), non rispettano neanche lontanamente

le proporzioni contemplate nel predetto regolamento e non sono pertanto

sufficienti per garantire una ventilazione adeguata, esponendo così al fumo

passivo le persone che vi si trovano. Nulla muta, come detto, a tale conclusione

il fatto che sul lato anteriore (verso __________) vi sia qualche ulteriore

ingresso che viene aperto per consentire l’accesso agli avventori.

In altri termini, detto spazio

adibito a fumatori – chiuso sul soffitto e delimitato, da un lato, dalla

facciata dell’edificio principale, mentre per la rimanenza, in corrispondenza

delle arcate, da vetrate, fatte salve le due aperture suddette – infrange il

divieto di fumo sancito dall’art. 57 Les Pubb.

9.

Il

ricorrente lamenta infine una presunta disparità di trattamento con altri noti

ritrovi pubblici di __________ suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione.

Una violazione della legge da parte dell’autorità non conferisce tuttavia alcun

diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che

l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi

pubblici preponderanti.

L’insorgente,

nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei

confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di

queste infrazioni, ossia CRTE 1, intenda istituire o mantenere l’asserita

prassi illegale. Non vi è quindi spazio per l’applicazione del principio della

parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

10.

La multa inflitta,

peraltro contenuta, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 57, 66 Les pubb, 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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