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30.2009.16

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30 ottobre 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009). La circostanza

che prima dell’emanazione della decisione formale dell’8 dicembre 2008

l’interessata non sia stata sentita non è invece un motivo per poter

considerare nulla la decisione (DTF 132 V 368, cfr. art. 42 LPGA). La stessa

ricorrente ammette del resto che lo scritto del 28 agosto 2008 del legale di PI

1 sul quale la Cassa di compensazione si è in parte fondata per stabilire

l’ammontare del reddito determinante soggetto a contribuzione è stato allegato

alla decisione formale (doc. I, pag.4: “Si prende atto che dal riassunto dei

fatti riportato dalla spettabile CO 1 si desume chiaramente come la stessa

abbia effettuato i suoi accertamenti e le sue valutazioni, che sono poi state

formalizzate nella decisione 8 dicembre 2008, sentendo unicamente la versione

del rappresentante legale del sig. PI 1 e basandosi sulla documentazione che

questi le ha trasmesso, senza preoccuparsi di interpellare la spettabile RI 1,

che è venuta a conoscenza della lettera 28.08.2008 del surriferito patrocinatore

unicamente il 9 dicembre 2009 (recte: 2008), essendo tale scritto allegato alla

decisione stessa”). L’insorgente ne ha pertanto preso visione ed ha potuto

contestarla in sede di opposizione (cfr. anche DTF 132 V 368, consid. 7)

Inoltre,

sebbene la decisione su opposizione non abbia esaminato in dettaglio

ogni singola censura, le ragioni alla base della soluzione adottata dall’amministrazione

sono chiare. La Cassa di compensazione ha ripreso l’importo di fr. 100'643.95

poiché ritiene che sia l’ammontare percepito da PI 1 dal 1° novembre 2006 al

31 dicembre 2007 per il lavoro svolto a favore della società ricorrente sulla

base delle affermazioni del legale dell’assicurato e degli altri atti a

disposizione.

Anche

se l’amministrazione non si è espressa sulle singole censure sollevate dalla società

ricorrente, la medesima ha comunque potuto comprendere la portata della

decisione, inoltrare opposizione e, successivamente, impugnare la decisione su

opposizione ad un’istanza che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi

con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF

133 I 201 consid. 2.2).

Per

cui anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere

sentito da parte della Cassa, essa è comunque stata sanata da questo Tribunale,

che gode di pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431;

cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).

Il TCA

può pertanto entrare nel merito del ricorso.

Nel

merito

5. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

Considerandi

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122.

V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

settembre 2000).

6.

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici

di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza

fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio

(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale

sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente

è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione

effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

7.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in

atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento

radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa

indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia

sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30

gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

9. Nel

caso concreto la qualifica di dipendente attribuita dalla Cassa di compensazione

a PI 1 per il lavoro svolto a favore della società ricorrente è corretta.

Dalle

tavole processuali emerge che il 1° gennaio 2007 le parti hanno sottoscritto un

contratto, redatto in lingua tedesca, denominato “Beratungsvertrag”, che

contiene numerosi elementi tipici di un’attività subordinata (doc. 2).

L’art.

3.2 regola infatti in maniera molto rigida le presenze e le assenze

dell’assicurato. La norma prevede l’obbligo di presenza media di almeno 9 ore

al giorno, cinque giorni a settimana e con la possibilità di assentarsi al

massimo 5 settimane all’anno per le vacanze. I giorni di festa sono calcolati

forfetariamente (analogamente al contratto collettivo: “analog dem L-GAV

Modell”).

L’interessato

inoltre, secondo l’art. 3.2, è tenuto ad essere sempre presente quando è

necessario e sempre raggiungibile. Egli deve addirittura

coordinare le assenze e le presenze con la direzione della società (“Darüberhinaus

wird erwartet, eine unternehmerische Haltung zu vertreten und, wann immer

notwendig, verfügbar zu sein. An- und Abwesenheiten sind mit der

Direktion zu koordinieren“).

Questo disposto contrasta chiaramente con le tipiche caratteristiche

di un’attività indipendente, che permette, di principio, alla persona che

esercita una professione liberale, di organizzare come meglio crede i suoi

orari di lavoro e il suo tempo libero (comprese le vacanze) senza essere

vincolata da nessuna direttiva.

L’art.

3.4 contiene gli obblighi di PI 1 che deve eseguire i compiti affidatigli

presso il “__________”, e meglio:

" Ausbildung

und Unterweisung der Küchenbrigade in den Bereichen Menügstaltung und –kreation

Anleitung der

Servicebrigade, insbesondere in den Bereichen der verbesserten Dienstleistungen

und eines verbesserten, umsatzstei-gernden Verkaufs

Sicherstellung der

Einhaltung der Hygienevorschriften

Anleitung der Brigaden

zum bruch- und verlusstarmen Arbeiten

Angebots- und

Preisgestaltung in den Abteilungen a-la-carte Restau-rant, Halbpension,

BusinnessLunch, Teppanyaki, Bankett, Bar, Roomservice und Catering in den

Bereichen Food + Beverage

Persönliche

Gästebetreuung während der Servicezeiten

Anleitung zum

ertragreicheren Bankettverkauf

Mitarbeiterbetreuung

und Teambuilding zur Minimierung der Fluktua-tion

Sämtliche weitere

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Personal-fragen, welche vom Auftraggeber

im Rahmen des Beratungs-Projek-tes für sinnvoll und erforderlich erachtet

werden.“ (doc. 2)

Il

rapporto di dipendenza e di subordinazione nei confronti della società

ricorrente emerge con forza anche dall’art. 4 del contratto. Il primo paragrafo

prevede infatti espressamente che PI 1 è subordinato unicamente alla società

ricorrente (“Bei der Erbringung seiner Dienstleistungen ist der Auftragnehmer

einzig der Auftraggeberin unterstellt”). Dal secondo paragrafo si evince

che l’assicurato deve prestare personalmente i propri servizi e l’utilizzo di

altri collaboratori può avvenire unicamente dopo colloqui con la ricorrente (“Der

Auftragnehmer ist verpflichtet, die Beratungsdienstleistungen persönlich zu

erbringen. Der Einsatz bzw. Beizug allfälliger weiterer

Personen kann nur in gegenseitiger Absprache erfolgen”). Una tipica caratteristica dell’attività indipendente è

invece proprio quella di avere del personale al quale può essere delegato parte

del lavoro da svolgere.

Il

terzo paragrafo impone addirittura all’assicurato di sostenere nei confronti

dei dipendenti, degli ospiti e dei fornitori le idee della direzione anche se non

corrispondono al suo parere (“Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

Anweisungen der Direktion gegenüber Mitarbeitern, Gästen und Lieferanten zu

vertreten und Sie ggf. Selbst auszuführen, auch wenn Sie nicht der eigenen Ansicht

entsprechen”), limitando in questa maniera la libertà di manovra del

medesimo, ciò che nell’ambito di un’attività indipendente non sarebbe

pensabile.

L’art.

5 del contratto porta un ulteriore elemento a favore della qualifica di dipendente

dell’attività svolta da PI 1. Viene infatti fissato a fr. 7'500 l’importo del

reddito mensile dell’interessato, cui vanno aggiunte delle gratifiche in caso

di successo (“Die Entschädigung des Auftragsnehmers beläuft sich auf monatlich

CHF 7'500.-- incl. der gesetzlichen MwSt. Zusätzlich erhählt der Auftragsnehmer

je eine erfolgsabhängige Kommission für die Einhaltung der Warenkosten sowie

für die Einhaltung der Lohnkosten”), allorché nell’ambito di un’attività

indipendente, di regola, l’importo non è versato mensilmente in maniera

regolare, ma dipende dall’entità del lavoro svolto.

Infine,

nell’art. 6 del contratto, a differenza di quanto prevedono i rapporti di

indipendenza e conformemente alle norme del contratto di lavoro, riservato il

caso dei motivi giustificati, figura un termine per la disdetta del contratto,

ossia tre mesi per la fine di un mese (“Der vorliegende Vertrag wird auf

unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Vertrag kann von

beiden Parteien jederzeit unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist

auf Ende eines Monats aufgelöst werden”).

Va

poi evidenziato come la lettera di disdetta del contratto del 7 novembre 2007

contiene motivazioni tipiche del contratto di lavoro (doc. E). In particolare viene rimproverato all’interessato di non

partecipare né alle riunioni giornaliere alle quali devono presenziare i quadri

(“Sie haben im o.g. Zeitraum an keinem der täglichen

Abteilungsleiter-Meetings teilgenommen”), né alle riunioni settimanali (“Sie

haben im o.g Zeitraum am keinem der wöchentlichen __________-Meetings

teilgenommen, obwohl diese das zentrale Kommunikationsforum für alle __________-Angelegenheiten

sind”).

Dagli atti risulta pertanto che vi è una dipendenza sia per quanto

concerne l’organizzazione del proprio lavoro (9 ore a settimana per cinque

giorni a settimana, con al massimo 5 settimane di vacanza da concordare con la

società ricorrente), sia per quanto concerne i redditi conseguiti.

Dalle

tavole processuali emerge inoltre che l’interessato non sopporta nessun rischio

economico specifico analogo a quello di un imprenditore, poiché percepisce un

importo fisso mensile e dipende dalla società ricorrente per quanto

concerne l’organizzazione dell’attività (cfr. art. 3.2 4 del contratto).

Egli

inoltre, quando lavora per la società insorgente non può far capo ad altro personale

(art. 4 del contratto), senza il consenso di quest’ultima.

Per

quanto concerne la circostanza che le parti abbiano chiamato il contratto di

lavoro “Beratungsvertrag”, che abbiano indicato come l’interessato ha

esperienza quale imprenditore indipendente nella gastronomia (“Der

Auftragnehmer ist ausgewiesener Fachmann mit Erfahrung als selbständiger

Unternehmer der Spitzengastronomie”), che nel contratto figuri che

l’interessato agisce come “externer Berater” ed infine che l’importo

mensile di fr. 7'500 comprende una parte di IVA, nel preciso caso di specie non

è determinante, giacché gli elementi a favore di un’attività dipendente, come

visto in precedenza, sono nettamente predominanti rispetto a quelli a favore di

un’attività indipendente.

Del

resto in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 169 l’allora TFA ha già avuto

modo di affermare che:

" Festzustellen

ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit

"Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die

"Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend

abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von

selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist." (DTF 122 V 169, consid. 6a)aa) pag. 175)

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, ritenuto che nei rapporti con la società

ricorrente gli elementi a favore di un’attività dipendente sono pressoché

totali ed assolutamente maggioritari rispetto a quelli a favore di un’attività

indipendente. La qualifica effettuata dalla Cassa va confermata e, su tale

aspetto, il ricorso si pone ai limiti della temerarietà.

10.

Va ora esaminato a quanto ammonta il reddito soggetto a contribuzione.

La

Cassa ha calcolato in fr. 100'643.95 l’importo percepito dal ricorrente dal

1.11.2006 al 31.12.2007.

L’insorgente

contesta l’ammontare ripreso dalla Cassa sia perché comprende l’IVA, sia perché

nel 2006 l’interessato non avrebbe lavorato come dipendente sia infine perché è

stato licenziato con effetto immediato dal 7 novembre 2007.

Dal

contratto di lavoro (doc. 2) emerge che l’attività di PI 1 ha avuto inizio il

1° gennaio 2007 ed è durata fino al 7 novembre di quell’anno, quando è stato

licenziato con effetto immediato (doc. E).

Già

solo per questo motivo la ripresa fino al 31 dicembre 2007 non è corretta.

Per

quanto concerne poi i mesi di novembre e dicembre 2006, dagli atti non è possibile

concludere con la necessaria tranquillità quale attività è stata svolta e a quanto

ammonta esattamente l’eventuale salario percepito.

Spetterà

alla Cassa, alla quale l’incarto va rinviato, procedere ad ulteriori accertamenti,

richiamando gli incarti fiscali di PI 1 e della società ricorrente, l’incarto

della Pretura di __________ ed eventualmente convocando le parti per stabilire sia

quale attività lavorativa ha svolto PI 1 a favore della ricorrente nel 2006 (dipendente

oppure indipendente) e quale importo ha percepito, sia per stabilire

esattamente l’importo conseguito dall’interessato nel 2007 e soggetto a

contribuzione, ciò che rende priva di oggetto la censura di arbitrio in

relazione con la rescissione del contratto con effetto immediato.

Dagli

atti emerge che la Cassa si è basata sulle affermazioni del legale di PI 1 secondo

il quale l’interessato ha percepito fr. 10'000 o 12'000 nel 2006 e un salario

netto di fr. 7'500 nel 2007 (cfr. doc. 3 e 5) e sul contratto sottoscritto

dalle parti, senza tuttavia approfondire la fattispecie circa l’effettivo

salario versato dalla ricorrente. L’amministrazione non ha neppure richiamato

l’incarto fiscale del ricorrente e/o della società presso le autorità preposte

per stabilire quale importo è stato effettivamente versato, ritenuto che dal

contratto emerge che il dipendente avrebbe potuto aver diritto anche a dei

bonus.

Del

resto, chiamato in causa da questo Tribunale, il quale gli ha assegnato un termine

per produrre le ricevute del salario percepito nel corso del periodo durante il

quale è stato alle dipendenze della società ricorrente, l’interessato ha

risposto di non aver alcuna ricevuta a comprova dell’avvenuto pagamento del

salario e che nel 2006 i salari “ammontavano a circa fr. 12'000.--/13'000.--

al mese” (doc. VI), allorché il 28 agosto 2008 aveva indicato in fr. “10'000.--

o 12'000.-- (senza bonus)”, l’importo mensile conseguito (doc. 5).

Una

volta stabilito l’importo del salario conseguito dall’assicurato, la Cassa

dovrà poi valutare se l’IVA fa parte del reddito determinante oppure no

(verificando in particolare se è già stata pagata e se è stata chiesta in

restituzione), indicando nella sua decisione la base legale sulla quale si

fonda, e calcolare nuovamente l’importo dei contributi dovuti dalla società

ricorrente.

11. Infine

nel ricorso l’insorgente afferma che “il principio della buona fede, che

informa l’intero diritto civile, non deve essere misconosciuto neppure in

ambito amministrativo. Si fa qui esplicito riferimento a quanto indicato in

precedenza ai contributi IVA a carico dello PI 1. Tali importi, pertanto non

possono ovviamente rientrare nel computo del suo reddito determinante”

(doc. I).

Va

rilevato che il principio generale della buona fede,

sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un

vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza,

di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo

in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente

a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223,

no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66

consid. 2a e sentenze ivi citate).

In

concreto l’insorgente non fa valere di aver ricevuto informazioni errate o di

aver preso delle disposizioni irreversibili senza pregiudizio, per cui mancano

già di primo acchito due presupposti per poter far valere la propria buona

fede.

La

censura va pertanto respinta.

12. Alla

luce di quanto sopra, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato

alla Cassa di compensazione affinché esegua ulteriori accertamenti

conformemente a quanto sopra indicato.

13. La

società ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (in particolare

il richiamo dell’incarto fiscale di PI 1 e dell’incarto della Pretura di __________).

Rilevato che l’incarto della Pretura di __________ non è determinante per la

qualifica dell’attività svolta da PI 1, che la Cassa dovrà comunque far capo

agli atti ivi presenti per determinare l’importo esatto soggetto a contribuzione,

che dovrà richiamare gli incarti fiscali delle parti per determinare

l’ammontare conseguito da PI 1 nel 2006 e nel 2007, il TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove giacché non necessarie per stabilire la qualifica

dell’attività svolta dall’assicurato ma unicamente per stabilire l’ammontare

del reddito soggetto a contribuzione che tuttavia dovrà essere fissato dalla

Cassa dopo aver effettuato ulteriori accertamenti.

Va

a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

A

RI 1, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata laddove concerne l’am-montare del reddito

soggetto a contribuzione e l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti

conformemente ai considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà fr. 800.-- (IVA inclusa) a RI 1 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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