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Decisione

30.2009.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 agosto 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

30.2009.19

Data decisione, Autorità:

05.08.2009, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile per tardività. Ricorrente assente all'estero. Moglie ha ritirato la raccomandata. Decorrenza del termine di ricorso. Restituzione dei termini? No, perché malgrado dovesse attendersi una decisione, assicurato non ha designato un suo rappresentante

INTEMPESTIVITÀ

IRRICEVIBILITÀ

NOTIFICA DI UNA DECISIONE

RENDITA VEDOVILE

RESTITUZIONE DEI TERMINI

RICORSO

art. 38 LPGA

art. 41 LPGA

art. 60 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

30.2009.19

TB

Lugano

5 agosto 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1°/2 luglio 2009

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 maggio

2009 emanata da

Cassa CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto in fatto che

il 28 aprile 2009 la

Cassa CO 1 ha emanato la decisione di rendita ordinaria semplice di vecchiaia concernente

RI 1 a decorrere dal 1° maggio 2009,

il 7 maggio 2009 l'assicurato ha formulato opposizione contro

questo provvedimento,

con decisione su

opposizione del 26 maggio 2009 (doc. IIbis) la Cassa di compensazione ha

confermato l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria

semplice di vecchiaia,

con ricorso del 1°

luglio (doc. I), imbucato il 2 seguente, l'assicurato si è così pronunciato:

" Il

sottoscritto RI 1, in data 07 maggio 2009 ha respinto la decisione relativa

alla rendita AVS. In data 02 giugno 2009 ho ricevuto la decisione dell'AVS negativa.

Il 30 giugno 2009 mi

sono recato presso l'ufficio

rendite AVS, ma non ne sono uscito soddisfatto. Scrivo a codesto Tribunale per

fare valere i miei diritti e per non fare cadere i termini di ricorso. Sarò

fuori Cantone fino al 15 settembre 2009 e non posso presentare il mio dossier

che presenterò dopo questa data.",

con decreto del 6

luglio 2009 (doc. VI) il giudice delegato ha informato il ricorrente che il

ricorso appariva essere stato inoltrato in ritardo e che quindi avrebbe dovuto

produrre adeguata attestazione e/o utile documentazione per accertare la tempestività

del suo ricorso,

inoltre, il giudice

competente gli ha comminato un termine perentorio di 15 giorni per emendare il

suo atto e renderlo conforme alle esigenze procedurali previste dalla Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, avvisandolo

che, in caso di inosservanza di questo termine o di inadeguato seguito al suo

scritto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile,

nel frattempo, il TCA ha invitato la Cassa di compensazione

ad accertare presso la Posta la data esatta in cui l'interessato ha ricevuto la decisione impugnata (doc. VII),

l'amministrazione ha trasmesso gli esiti dell'accertamento del recapito della raccomandata

(doc. VIII/1-3),

al ricorrente è stata

data la possibilità di esprimersi in merito alla tardività accertata del suo

atto ricuorsale (doc. IX),

la moglie dell'assicurato, in rappresentanza del marito,

si è al proposito così pronunciata (doc. X):

" (…)

la raccomandata dell'AVS l'ha ritirata la sottoscritta, poiché mio

marito era all'estero e al suo

rientro si è presentato, il 30 giugno 2009, presso gli uffici AVS e non essendo

soddisfatto del colloquio, scrisse a codesto Tribunale, senza nessuna

intenzione di volere ritardare le cose.

Scrive la sottoscritta perché mio marito è attualmente

all'estero. (…)",

considerato in diritto che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell'istruttoria

o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),

per l'art. 56 LPGA, le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione,

l'art. 60 cpv. 1 LPGA

prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,

l'art. 38 LPGA, a cui

rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prevede che se il termine è computato in giorni o

in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo

la notificazione (cpv. 1). Se non deve essere notificato alle parti, esso

inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (cpv. 2). Per il

Considerandi

cpv. 3, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno

festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente,

l'onere della prova

circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa

incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche

(DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere

determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto

in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6

consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle

circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag.

121),

secondo

giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è

validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene

entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";

DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001.

no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura

o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione

ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per

un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle

autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii

postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare

le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare

un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della

sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di

notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare

ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e

riferimento),

detto altrimenti, una

decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato

vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non

è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in

consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò

vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere

autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.

Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una

notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001),

sempre secondo

giurisprudenza è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una

semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;

cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),

nel caso di specie, ad

inizio del mese di maggio 2009 l'assicurato aveva interposto opposizione alla

decisione della Cassa di compensazione che fissava il suo diritto alla rendita

AVS,

l'insorgente doveva pertanto aspettarsi di ricevere una nuova decisione,

la decisione su

opposizione del 26 maggio 2009, inviata lo stesso giorno (doc. IV), è stata

ritirata il 28 maggio 2009 (doc. VIII/3),

l'affermazione del ricorrente secondo cui egli

ha ricevuto il 2 giugno 2009 la decisione impugnata non trova riscontro nelle

prove documentali raccolte dal TCA e non può dunque essere ritenuta,

in seguito, la moglie

dell'assicurato ha affermato di

avere lei stessa ritirato la raccomandata

della Cassa di compensazione, poiché il marito, destinatario dell'invio, era all'estero. Tale circostanza non muta la sostanza delle cose. L'invio

ritirato dalla moglie è da ritenere come entrato nella sfera del ricorrente il

giorno del ritiro,

stanti così le cose,

il ricorso del 1° luglio 2009, spedito il 2 luglio 2009 da __________ (cfr.

data del timbro postale sulla busta), va ritenuto intempestivo, siccome inviato

dopo la scadenza del termine di 30 giorni fissato dalla LPGA,

infatti, come visto, il

termine per ricorrere inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui

la decisione è stata notificata all'assicurato, in concreto, quindi, il 29 maggio 2009 ed è scaduto il

27.

giugno 2009,

ora, siccome il 27 giugno

2009.

era un sabato, giusta il citato art. 38 cpv. 3 LPGA il termine è stato

riportato al primo giorno feriale seguente, ossia lunedì 29 giugno 2009,

tuttavia, siccome

lunedì 29 giugno 2009 era giorno festivo nel Cantone Ticino, ove ha domicilio

il ricorrente, in virtù della summenzionata norma il termine di 30 giorni scadeva

dunque il primo giorno feriale seguente, che era martedì 30 giugno 2009,

il ricorso del 2 luglio 2009 è dunque

tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile,

come si vedrà, l'assicurato non può nemmeno beneficiare di

una restituzione dei termini (cfr. a questo proposito, anche STCA del 9 marzo 2006, inc. 36.2006.14),

per l'art. 41 LPGA,

applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente

o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il

termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se

la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla

notifica della decisione,

non costituisce valido

impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti

viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di

designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza

(CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137),

una parte coinvolta in

una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero,

designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano

eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile

alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT

1995-I, n. 15),

la restituzione del

termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è

riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la

dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza

preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad

ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),

la restituzione dei

termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la

partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario

e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II n. 11t, RDAT

1991-II n. 17t),

in concreto, l'insorgente, senza comprovarlo, indica di

essersi recato all'estero senza

specificarne le ragioni e senza designare un patrocinatore ma lasciando competenza

alla moglie per il ritiro dell'invio raccomandato a lui destinato. Il

ricorrente sapeva che una decisione da parte della Cassa di compensazione gli sarebbe

stata intimata alla luce dell'opposizione interposta alla decisione

amministrativa. La moglie si è occupata della corrispondenza, giacché ha

provveduto a ritirare l'invio

raccomandato della Cassa di compensazione, dopo che il primo tentativo di consegna

brevi manu da parte del postino si è rivelato infruttuoso,

alla luce della sua

assenza e dell'intervento della moglie il ricorrente avrebbe dovuto provvedere,

semmai, alla delega a terzi della sua rappresentanza,

essendo partito per l'estero senza designare un patrocinatore e

non essendoci motivi gravi noti che gli avrebbero impedito il ritorno in

Svizzera, in concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione

dei termini,

visto quanto precede,

il ricorso deve dunque essere ritenuto intempestivo e conseguentemente è irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto tardivo, è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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