30.2009.19
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5 agosto 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2009.19
Data decisione, Autorità:
05.08.2009, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile per tardività. Ricorrente assente all'estero. Moglie ha ritirato la raccomandata. Decorrenza del termine di ricorso. Restituzione dei termini? No, perché malgrado dovesse attendersi una decisione, assicurato non ha designato un suo rappresentante
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RENDITA VEDOVILE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
art. 38 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.19
TB
Lugano
5 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1°/2 luglio 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 maggio
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in fatto che
il 28 aprile 2009 la
Cassa CO 1 ha emanato la decisione di rendita ordinaria semplice di vecchiaia concernente
RI 1 a decorrere dal 1° maggio 2009,
il 7 maggio 2009 l'assicurato ha formulato opposizione contro
questo provvedimento,
con decisione su
opposizione del 26 maggio 2009 (doc. IIbis) la Cassa di compensazione ha
confermato l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita ordinaria
semplice di vecchiaia,
con ricorso del 1°
luglio (doc. I), imbucato il 2 seguente, l'assicurato si è così pronunciato:
" Il
sottoscritto RI 1, in data 07 maggio 2009 ha respinto la decisione relativa
alla rendita AVS. In data 02 giugno 2009 ho ricevuto la decisione dell'AVS negativa.
Il 30 giugno 2009 mi
sono recato presso l'ufficio
rendite AVS, ma non ne sono uscito soddisfatto. Scrivo a codesto Tribunale per
fare valere i miei diritti e per non fare cadere i termini di ricorso. Sarò
fuori Cantone fino al 15 settembre 2009 e non posso presentare il mio dossier
che presenterò dopo questa data.",
con decreto del 6
luglio 2009 (doc. VI) il giudice delegato ha informato il ricorrente che il
ricorso appariva essere stato inoltrato in ritardo e che quindi avrebbe dovuto
produrre adeguata attestazione e/o utile documentazione per accertare la tempestività
del suo ricorso,
inoltre, il giudice
competente gli ha comminato un termine perentorio di 15 giorni per emendare il
suo atto e renderlo conforme alle esigenze procedurali previste dalla Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, avvisandolo
che, in caso di inosservanza di questo termine o di inadeguato seguito al suo
scritto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile,
nel frattempo, il TCA ha invitato la Cassa di compensazione
ad accertare presso la Posta la data esatta in cui l'interessato ha ricevuto la decisione impugnata (doc. VII),
l'amministrazione ha trasmesso gli esiti dell'accertamento del recapito della raccomandata
(doc. VIII/1-3),
al ricorrente è stata
data la possibilità di esprimersi in merito alla tardività accertata del suo
atto ricuorsale (doc. IX),
la moglie dell'assicurato, in rappresentanza del marito,
si è al proposito così pronunciata (doc. X):
" (…)
la raccomandata dell'AVS l'ha ritirata la sottoscritta, poiché mio
marito era all'estero e al suo
rientro si è presentato, il 30 giugno 2009, presso gli uffici AVS e non essendo
soddisfatto del colloquio, scrisse a codesto Tribunale, senza nessuna
intenzione di volere ritardare le cose.
Scrive la sottoscritta perché mio marito è attualmente
all'estero. (…)",
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),
per l'art. 56 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione,
l'art. 60 cpv. 1 LPGA
prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa,
l'art. 38 LPGA, a cui
rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prevede che se il termine è computato in giorni o
in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo
la notificazione (cpv. 1). Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (cpv. 2). Per il
Considerandi
cpv. 3, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno
festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente,
l'onere della prova
circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa
incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche
(DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere
determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto
in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6
consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle
circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag.
121),
secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI
2001.
no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura
o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione
ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per
un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle
autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii
postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare
le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare
un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della
sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di
notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare
ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e
riferimento),
detto altrimenti, una
decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato
vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non
è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in
consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò
vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere
autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.
Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una
notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001),
sempre secondo
giurisprudenza è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;
cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),
nel caso di specie, ad
inizio del mese di maggio 2009 l'assicurato aveva interposto opposizione alla
decisione della Cassa di compensazione che fissava il suo diritto alla rendita
AVS,
l'insorgente doveva pertanto aspettarsi di ricevere una nuova decisione,
la decisione su
opposizione del 26 maggio 2009, inviata lo stesso giorno (doc. IV), è stata
ritirata il 28 maggio 2009 (doc. VIII/3),
l'affermazione del ricorrente secondo cui egli
ha ricevuto il 2 giugno 2009 la decisione impugnata non trova riscontro nelle
prove documentali raccolte dal TCA e non può dunque essere ritenuta,
in seguito, la moglie
dell'assicurato ha affermato di
avere lei stessa ritirato la raccomandata
della Cassa di compensazione, poiché il marito, destinatario dell'invio, era all'estero. Tale circostanza non muta la sostanza delle cose. L'invio
ritirato dalla moglie è da ritenere come entrato nella sfera del ricorrente il
giorno del ritiro,
stanti così le cose,
il ricorso del 1° luglio 2009, spedito il 2 luglio 2009 da __________ (cfr.
data del timbro postale sulla busta), va ritenuto intempestivo, siccome inviato
dopo la scadenza del termine di 30 giorni fissato dalla LPGA,
infatti, come visto, il
termine per ricorrere inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui
la decisione è stata notificata all'assicurato, in concreto, quindi, il 29 maggio 2009 ed è scaduto il
27.
giugno 2009,
ora, siccome il 27 giugno
2009.
era un sabato, giusta il citato art. 38 cpv. 3 LPGA il termine è stato
riportato al primo giorno feriale seguente, ossia lunedì 29 giugno 2009,
tuttavia, siccome
lunedì 29 giugno 2009 era giorno festivo nel Cantone Ticino, ove ha domicilio
il ricorrente, in virtù della summenzionata norma il termine di 30 giorni scadeva
dunque il primo giorno feriale seguente, che era martedì 30 giugno 2009,
il ricorso del 2 luglio 2009 è dunque
tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile,
come si vedrà, l'assicurato non può nemmeno beneficiare di
una restituzione dei termini (cfr. a questo proposito, anche STCA del 9 marzo 2006, inc. 36.2006.14),
per l'art. 41 LPGA,
applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente
o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il
termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi
adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se
la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla
notifica della decisione,
non costituisce valido
impedimento il fatto accampato da una parte di dover intraprendere frequenti
viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò non gli impediva di
designare un legale che curasse i suoi interessi anche durante i periodi di assenza
(CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art. 137),
una parte coinvolta in
una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero,
designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano
eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario non è ammissibile
alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini (RDAT
1995-I, n. 15),
la restituzione del
termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa solo se non è
riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo rappresentante. Secondo la
dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza
preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene ad
ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),
la restituzione dei
termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai casi in cui la
partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata oltre il necessario
e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT 1995-II n. 11t, RDAT
1991-II n. 17t),
in concreto, l'insorgente, senza comprovarlo, indica di
essersi recato all'estero senza
specificarne le ragioni e senza designare un patrocinatore ma lasciando competenza
alla moglie per il ritiro dell'invio raccomandato a lui destinato. Il
ricorrente sapeva che una decisione da parte della Cassa di compensazione gli sarebbe
stata intimata alla luce dell'opposizione interposta alla decisione
amministrativa. La moglie si è occupata della corrispondenza, giacché ha
provveduto a ritirare l'invio
raccomandato della Cassa di compensazione, dopo che il primo tentativo di consegna
brevi manu da parte del postino si è rivelato infruttuoso,
alla luce della sua
assenza e dell'intervento della moglie il ricorrente avrebbe dovuto provvedere,
semmai, alla delega a terzi della sua rappresentanza,
essendo partito per l'estero senza designare un patrocinatore e
non essendoci motivi gravi noti che gli avrebbero impedito il ritorno in
Svizzera, in concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione
dei termini,
visto quanto precede,
il ricorso deve dunque essere ritenuto intempestivo e conseguentemente è irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto tardivo, è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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