30.2009.211
Uso di un telefono durante la guida
12 luglio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2009.211
Data decisione, Autorità:
12.07.2011, PRPEN
Titolo:
Uso di un telefono durante la guida
PADRONANZA DEL VEICOLO
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.211
24324/109
Bellinzona
12
luglio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 settembre
2009 presentato da
RI 1,
__________,
contro
la decisione
4 settembre 2009 n. 24324/109 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
che la Sezione della circolazione
con decisione 4 settembre 2009 ha inflitto alla RI 1 (oggi: RI 1) una multa di
fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo «mani
libere»”;
che i fatti sono stati
accertati il 23 aprile 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale la RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento;
che la Sezione della
circolazione propone, per contro, la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata;
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
Fatti
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;
che secondo l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente non deve compiere
movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione. In particolare, la sua attenzione
non deve essere distratta né da apparecchi riproduttori del suono, né da
Considerandi
sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani
libere”, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-
(infrazione n. 311);
che in applicazione delle
predette disposizioni la Sezione della circolazione contesta alla RI 1 la
violazione del divieto di utilizzare, durante la guida, un telefono privo del
Dispositivo
dispositivo “mani libere”, commessa lungo viale __________ (comune di __________
su un veicolo intestato alla ditta;
che per tale ragione l’autorità
dipartimentale ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-;
che la ricorrente è tuttavia
una persona giuridica (una società anonima nel senso degli art. 620 segg. CO),
che in quanto tale difetta della capacità delittuosa in ambito
contravvenzionale;
che segnatamente, ad essere
punibili per un’infrazione alle norme della LCStr sono le persone fisiche che
hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi per conto della
società e non quest’ultima, nel caso concreto destinataria però della sanzione;
che il ricorso va pertanto
accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario
esaminare ulteriormente il merito della fattispecie. Rimane riservata la
facoltà della Sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese in questa sede.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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