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Decisione

30.2009.211

Uso di un telefono durante la guida

12 luglio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;

che secondo l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente non deve compiere

movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e deve rivolgere la sua

attenzione alla strada e alla circolazione. In particolare, la sua attenzione

non deve essere distratta né da apparecchi riproduttori del suono, né da

Considerandi

sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani

libere”, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.-

(infrazione n. 311);

che in applicazione delle

predette disposizioni la Sezione della circolazione contesta alla RI 1 la

violazione del divieto di utilizzare, durante la guida, un telefono privo del

Dispositivo

dispositivo “mani libere”, commessa lungo viale __________ (comune di __________

su un veicolo intestato alla ditta;

che per tale ragione l’autorità

dipartimentale ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-;

che la ricorrente è tuttavia

una persona giuridica (una società anonima nel senso degli art. 620 segg. CO),

che in quanto tale difetta della capacità delittuosa in ambito

contravvenzionale;

che segnatamente, ad essere

punibili per un’infrazione alle norme della LCStr sono le persone fisiche che

hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi per conto della

società e non quest’ultima, nel caso concreto destinataria però della sanzione;

che il ricorso va pertanto

accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario

esaminare ulteriormente il merito della fattispecie. Rimane riservata la

facoltà della Sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese in questa sede.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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