30.2009.218
Richiesta tardiva di proroga del permesso di domicilio
29 aprile 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2009.218
Data decisione, Autorità:
29.04.2011, PRPEN
Titolo:
Richiesta tardiva di proroga del permesso di domicilio
ALTRE INFRAZIONI
art. 41 cpv. 3 LFSTR
art. 63 OASA
art. 90a OASA
Incarto
n.
30.2009.218
09 206/406
Bellinzona
29
aprile 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 settembre
2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
11 settembre 2009 n. __________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 settembre
2009 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 11 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 90.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha chiesto il
30.12.2008 la proroga del permesso di domicilio scaduto il 13.12.2008. La
domanda doveva essere presentata 14 giorni prima della scadenza al competente
Ufficio regionale degli stranieri” (con riferimento al rapporto di
contravvenzione 24 aprile 2009).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 41 cpv. 3 LStr; 63, 90a OASA.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 41
cpv. 3 LStr, la carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è
rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.
Per l’art. 63 vOASA, lo
straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga,
la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1)
almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più
presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in
singoli casi motivati.
Secondo l’art. 90a OASA, è
punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per
negligenza, viola l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno
secondo gli articoli 63 o 72 (cfr. 120 cpv. 2 LStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
ricorrente – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver chiesto
la proroga del permesso di domicilio entro il termine di 14 giorni prima della
scadenza della sua validità.
4.
Il ricorrente non
contesta la fattispecie ascrittagli ma chiede di essere esonerato dal pagamento
della multa alla luce della sua situazione familiare, lavorativa e finanziaria.
In proposito, nel gravame precisa quanto segue:
“Con la presente chiedo
gentilmente di venir esonerato dal pagamento della multa allegata di fr. 120.-
siccome mi trovo in una situazione finanziaria disastrata. Mia moglie non
lavora siccome abbiamo un figlio piccolo di un anno e mia figlia studia e
oltretutto ho appena perso il lavoro”.
5.
Il ricorrente non avanza
nessun elemento liberatorio in merito alla sua posizione. La paventata
impossibilità materiale di presentare il permesso per la proroga in tempo utile
è priva di fondamento, poiché la suddetta proroga può avvenire al più presto
tre mesi prima della scadenza della validità e al più tardi 14 giorni prima. Si
tratta di un lasso di tempo invero piuttosto ampio, che può subire deroghe in
singoli casi motivati.
Le altre giustificazioni
addotte non sono tali da esimerlo dalle sue responsabilità, le stesse potendo
unicamente influire sull’importo della multa, cosa peraltro già presa in
considerazione dalla CRTE 1 nella decisione 11 settembre 2009.
Di per sé una riduzione della
multa non si giustificherebbe anche poiché rimarrebbe in ogni caso salva e
riservata la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa
all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
6.
Tuttavia, il
gravame deve comunque sia essere accolto per i seguenti motivi.
In base all’art. 120 cpv. 2
LStr il Consiglio federale può prevedere multe fino a
5000.
franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della legge medesima.
Il Consiglio federale, sulla
scorta di tale delega legislativa, ha adottato l’art. 90a OASA, in vigore dal
1° gennaio 2009, secondo cui è punito con la multa fino a 1000 franchi
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di presentare o
consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72. Orbene, considerato
che l’entrata in vigore della norma è successiva ai
fatti imputati al ricorrente, risalenti al 2008, occorre giocoforza concludere
che difetta una disposizione penale atta a reprimere la fattispecie ascrittagli,
ragion per cui egli non può essere punito e va prosciolto dall’imputazione di
tardata richiesta della proroga del permesso (“nulla poena sine lege”).
7.
Il ricorso, seppur per
altri motivi, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 41 cpv. 3 LStr; 63,
90a OASA; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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