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Decisione

30.2009.218

Richiesta tardiva di proroga del permesso di domicilio

29 aprile 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 11 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 90.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha chiesto il

30.12.2008 la proroga del permesso di domicilio scaduto il 13.12.2008. La

domanda doveva essere presentata 14 giorni prima della scadenza al competente

Ufficio regionale degli stranieri” (con riferimento al rapporto di

contravvenzione 24 aprile 2009).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 41 cpv. 3 LStr; 63, 90a OASA.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere

giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 41

cpv. 3 LStr, la carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è

rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

Per l’art. 63 vOASA, lo

straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga,

la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1)

almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più

presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in

singoli casi motivati.

Secondo l’art. 90a OASA, è

punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per

negligenza, viola l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno

secondo gli articoli 63 o 72 (cfr. 120 cpv. 2 LStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

ricorrente – in applicazione delle predette disposizioni – di non aver chiesto

la proroga del permesso di domicilio entro il termine di 14 giorni prima della

scadenza della sua validità.

4.

Il ricorrente non

contesta la fattispecie ascrittagli ma chiede di essere esonerato dal pagamento

della multa alla luce della sua situazione familiare, lavorativa e finanziaria.

In proposito, nel gravame precisa quanto segue:

“Con la presente chiedo

gentilmente di venir esonerato dal pagamento della multa allegata di fr. 120.-

siccome mi trovo in una situazione finanziaria disastrata. Mia moglie non

lavora siccome abbiamo un figlio piccolo di un anno e mia figlia studia e

oltretutto ho appena perso il lavoro”.

5.

Il ricorrente non avanza

nessun elemento liberatorio in merito alla sua posizione. La paventata

impossibilità materiale di presentare il permesso per la proroga in tempo utile

è priva di fondamento, poiché la suddetta proroga può avvenire al più presto

tre mesi prima della scadenza della validità e al più tardi 14 giorni prima. Si

tratta di un lasso di tempo invero piuttosto ampio, che può subire deroghe in

singoli casi motivati.

Le altre giustificazioni

addotte non sono tali da esimerlo dalle sue responsabilità, le stesse potendo

unicamente influire sull’importo della multa, cosa peraltro già presa in

considerazione dalla CRTE 1 nella decisione 11 settembre 2009.

Di per sé una riduzione della

multa non si giustificherebbe anche poiché rimarrebbe in ogni caso salva e

riservata la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa

all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

6.

Tuttavia, il

gravame deve comunque sia essere accolto per i seguenti motivi.

In base all’art. 120 cpv. 2

LStr il Consiglio federale può prevedere multe fino a

5000.

franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della legge medesima.

Il Consiglio federale, sulla

scorta di tale delega legislativa, ha adottato l’art. 90a OASA, in vigore dal

1° gennaio 2009, secondo cui è punito con la multa fino a 1000 franchi

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di presentare o

consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72. Orbene, considerato

che l’entrata in vigore della norma è successiva ai

fatti imputati al ricorrente, risalenti al 2008, occorre giocoforza concludere

che difetta una disposizione penale atta a reprimere la fattispecie ascrittagli,

ragion per cui egli non può essere punito e va prosciolto dall’imputazione di

tardata richiesta della proroga del permesso (“nulla poena sine lege”).

7.

Il ricorso, seppur per

altri motivi, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 41 cpv. 3 LStr; 63,

90a OASA; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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