30.2009.22
Eseguire una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale vigente indicante "divieto di svoltare a sinistra", omettendo di concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso
21 gennaio 2010Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2009.22
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale vigente indicante "divieto di svoltare a sinistra", omettendo di concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso
PRECEDENZA
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 25 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.22
1224/103
Bellinzona
21
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 febbraio 2009 presentato da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
23 gennaio 2009 n. 1224/103 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 febbraio 2009
presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 23 gennaio
2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale
vigente indicante ‘divieto di svoltare a sinistra’ per cui collideva con un
motoveicolo sopraggiungente in senso inverso”.
Fatti accertati il 19
settembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 25 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Sulle prove offerte, pacifico
risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione della circolazione,
mentre non si ritiene necessario procedere al postulato sopralluogo, essendo la
situazione locale nota a questo giudice ed essendo in ogni caso gli atti di
causa sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di
formare il proprio convincimento. Sull’ufficialità della segnaletica si rinvia
al FUCT n. 81/2006 del 10 ottobre 2006, pag. 6533.
Per tali ragioni
l’apprezzamento anticipato delle prove da parte dell’autorità di prime cure
merita tutela, sicché non è data alcuna violazione del diritto di essere
sentito dell’insorgente.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Per
l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di
svoltare a sinistra» (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel
punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSStr).
Giusta
l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
Chi
è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni
di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni –
rimprovera al multato di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra, nonostante
l’espresso divieto vigente in loco, collidendo con un motoveicolo che
sopraggiungeva in senso inverso, al quale ometteva di concedere la precedenza.
4.
L’insorgente,
dal canto suo, pur senza contestare di aver disatteso il vigente divieto di
svoltare a sinistra, nega recisamente ogni addebito.
In effetti, sebbene riconosca che “da un primo
affrettato esame del lacunoso e poco chiaro rapporto di polizia (…) si
potrebbero inferire ragioni per cui la menzionata contravvenzione sia essere
sostenibile”, egli rimprovera all’autorità di prime cure di non aver
sufficientemente vagliato la fattispecie, “sia per quel che attiene
all’esigenza di verifica dell’ufficialità della segnaletica, sia con
riferimento alla difficoltà di percepire un segnale collocato in modo “quasi”
invisibile, sia per rapporto all’esatta dinamica del sinistro” (ricorso
punto 6).
Egli
si duole anzitutto del fatto che il segnale di divieto in esame si troverebbe
in una posizione infelice (alcuni metri dopo una fonte di pericolo costituita
da un passaggio pedonale, di modo che un conducente che si voglia correttamente
concentrare su quest’ultimo non avrebbe più modo di scorgere il segnale), e
inoltre sarebbe collocato in un sito e a un’altezza che lo renderebbero
assolutamente illeggibile (a causa della presenza di una recinzione, che ne
toglierebbe completamente la visuale). Pure la segnaletica orizzontale sarebbe
discutibile.
Per
di più, egli mette in discussione la legalità del segnale, siccome il fatto che
esso sia stato ivi collocato, lascerebbe presumere una mancata pubblicazione.
In
definitiva, la causa dell’incidente sarebbe a suo dire da ricondurre “al
solo pronunciato eccesso di velocità, oltre che alla mancata padronanza del
motoveicolo ascrivibile interamente al giovane co-protagonista”. (cfr.
ricorso pag. 4, punto 7)
5.
In
concreto, per quanto attiene alla legalità della segnaletica, la stessa, come
accennato al consid. 1, è stata oggetto di pubblicazione sul Foglio ufficiale n.
81/2006 del 10 ottobre 2006 (pag. 6533), ovvero quasi due anni prima dei fatti.
Ad
ogni buon conto, va detto che l’eventuale illegalità della segnaletica non
gioverebbe all’insorgente, ove si consideri come per costante
giurisprudenza i segnali e le demarcazioni devono essere osservati, quand’anche
non siano collocati in modo regolare – salvo casi manifestamente eccezionali,
che in concreto non ricorrono – nella misura in cui creano per gli altri utenti
della strada un’apparenza giuridica che merita di essere protetta (DTF 128 IV
184, consid. 4 e la giurisprudenza ivi citata). In altri termini, la
giurisprudenza esige che anche segnali e demarcazioni irregolari vengano
osservati nell’interesse della sicurezza stradale, il loro aspetto esteriore
non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Tale
obbligo trova la sua ragione d’essere nel principio dell’affidamento sancito
dall’art. 26 cpv. 1 LCStr.
Stupisce
invero che l’insorgente, risiedente a __________ (cfr. verbale di
interrogatorio) da data antecedente alla pubblicazione (come da accertamenti
eseguiti da questo giudice), non si fosse mai accorto prima del sinistro
dell’avvenuta posa della segnaletica.
In
merito all’ubicazione del segnale, come si evince dalla documentazione
fotografica agli atti (in particolare dalla foto n. 3), lo stesso risulta
perfettamente visibile, circostanza che l’insorgente non ha tra l’altro
contestato nelle dichiarazioni rese a verbale subito dopo i fatti, limitandosi
a ipotizzare una sua posa recente (cfr. verbale, risposta 1, pag. 1/2). Invano
si cercherebbero di poi nel fascicolo processuale indizi per cui lo stesso sia
illeggibile, coperto da ostacoli o non percepibile per tempo. Dell’asserita
recinzione per di più non v’è traccia sulla predetta documentazione fotografica,
che ritrae il segnale da più angolazioni.
Certo
è che la fonte di pericolo individuata dal ricorrente medesimo nel passaggio
pedonale e la curva senza visuale piegante a sinistra (in direzione sud-nord) devono
indurre il conducente a ridurre la velocità, ciò che gli dovrebbe pure consentire
di scorgere per tempo il segnale di divieto; divieto che, a non averne dubbio,
trova la sua ragione d’essere nella sicurezza degli utenti a fronte della
particolare configurazione stradale e della pericolosità da essa derivante.
Donde
la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente, reo di non aver scorto la
segnaletica a causa di imprevidenza colpevole (art. 100 cifra 1 LCStr).
6.
Non va altresì
dimenticato che anche qualora non vi fosse stato il divieto di svolta e vi
fosse stata la linea di direzione (come si vedrà sotto ciò non è il caso), il
ricorrente non avrebbe potuto svoltare se la manovra era di intralcio a veicoli
provenienti in senso inverso, i quali avevano la precedenza. In presenza di
siffatti veicoli egli avrebbe dovuto rallentare o, se del caso, fermarsi per
lasciarli transitare prima di svoltare (art. 14 cpv. 1 ONC). La mancata
concessione della precedenza è peraltro da ritenere infrazione più grave
rispetto al non rispetto del divieto di svolta.
7.
Sulla dinamica del
sinistro non può non essere rilevato che l’insorgente cade in contraddizione
laddove nel gravame sostiene di essersi arrestato prima di iniziare la svolta
per lasciar transitare un veicolo proveniente in senso inverso, mentre in sede
di interrogatorio nulla ha detto in merito. Durante l’interrogatorio, egli ha
in effetti dichiarato quanto segue:
“Quest’oggi sono partito
solo a bordo della mia vettura dalla Posta di __________ ed ho circolato su Via
__________. Mi sono immesso su Via __________ ed era mia intenzione recarmi
presso il negozio __________ per effettuare degli acquisti. All’altezza del
parcheggio del negozio __________ ho deciso di immettermi nel parcheggio
medesimo visto che sull’asfalto vi era la linea tratteggiata (ciò che non
corrisponde al vero, poiché, per quanto noto a questo giudice e come si può
rilevare anche dalle fotografie agli atti, la linea in corrispondenza della via
di accesso al parcheggio __________, è continua, ndr).(…)
Come ho detto ho visto la
linea tratteggiata e visto che dall’altra parte non arrivava nessuno. La prima
vettura sopraggiungeva ad una distanza di 70/80m ad una velocità normale” (cfr.
verbale, pag. 1/2).
A domanda dell’agente,
egli soggiunge di aver notato il motoveicolo in lontananza e precisa poi che “appena
ho notato la moto sopraggiungere ho immediatamente arrestato il mio veicolo.”
(cfr. verbale, risposta 3, pag. 2/2).
Le affermazioni che precedono inducono
a credere che l’insorgente abbia eseguito una manovra improvvisata (ovvero non
programmata, giacché intendeva raggiungere __________, ma giunto all’altezza
del parcheggio __________ ha deciso di immettersi in quest’ultimo) e
repentinamente interrotta, laddove a manovra iniziata ha scorto il
co-protagonista, inducendo quest’ultimo a una brusca frenata, che gli ha fatto
perdere la padronanza di guida.
Il co-protagonista ha dal
canto suo riferito quanto segue:
“Giunto all’impianto
semaforico viale __________ (recte: Via __________) – Via __________ mi
sono dovuto arrestare in quanto quest’ultimo era commutato sul rosso. Appena
commutato sul verde ripartivo e davanti a me vi era la strada completamente
libera. L’automobile che mi precedeva si trovava all’altezza della curva
negozio __________ – __________, quindi ad una distanza maggiore ai 300m.
Conducevo il motoveicolo a circa 50 massimo 60 km/h.
Improvvisamente mi sono
accorto che una vettura, proveniente in senso inverso ad una distanza di circa
20m, aveva l’intenzione di svoltare a sinistra. (…) Ho subito frenato con il
freno anteriore. L’auto si arrestava ma poi, in modo indeciso, ripartiva
ostruendo la mia parte di carreggiata. Frenavo ancora una volta con i due freni
ma così facendo ho perso il controllo del mezzo. In quel momento la vettura si
fermava di nuovo. La moto strisciava per una decina di metri ed io cadevo in
avanti, lato destro. Pure io strisciavo per una decina di metri finendo per
collidere contro la vettura (…)” cfr. verbale __________, pag. 2/3).
Orbene, a mente di questo
giudice la versione del co-protagonista appare più lineare e credibile rispetto
a quella dell’insorgente, il quale sia in sede di osservazioni al rapporto di
contravvenzione sia nel gravame, ha insistito sulla velocità eccessiva del
centauro, sostenendo che questi avrebbe percorso in “pochissimi secondi” la
distanza di 300 metri, ciò che appare alquanto improbabile, ove appena si
consideri che in simili evenienze la velocità del centauro doveva essere di 110 km/h ca. (per 10 sec.) rispettivamente 215 km/h ca. (per 5 sec.), con conseguenze sicuramente
nefaste. Al di là del potente mezzo condotto dal co-protagonista, invano,
tuttavia, si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi (dalla posizione
finale dei veicoli all’entità dei danni) che lascino supporre che questi
circolasse a velocità esorbitante, tale da sorprendere l’insorgente.
Il ricorrente formula poi le
sue ipotesi dipartendosi da una distanza tra lui e il motociclista di 300 metri, che non può ritenersi appurata. Se è infatti vero che è il co-protagonista stesso a
parlare a un certo punto di una distanza superiore a 300 metri tra di lui e il veicolo che lo precedeva, egli asserisce poi di avere condotto il
motoveicolo per un certo tratto a una velocità di circa 50 km/h, massimo 60 km/h, prima di vedere l’automobile dell’insorgente che si apprestava a svoltare.
In questo momento si trovava, a suo dire, a 20 metri (cfr. verbale pag. 1).
Quand’anche si volesse
ammettere che quest’ultima distanza non sia del tutto corretta non si può certo
dire che tra i due protagonisti vi fossero ancora centinaia di metri. Si deve
concludere che, al di là della velocità, il motociclista, che circolava su un tratto
di strada perfettamente rettilineo, era perfettamente visibile per
l’automobilista, il quale non poteva non vederlo e che avrebbe dovuto
rispettare la sua precedenza anche nell’ipotesi - come detto senza riscontri
concreti - che si avvicinasse troppo rapidamente.
Giovi infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o
omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne
consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità
di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere un
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni
rimproverategli dall’autorità di prime cure.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 25 cpv. 1 OSStr.1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: la
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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