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Decisione

30.2009.22

Eseguire una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale vigente indicante "divieto di svoltare a sinistra", omettendo di concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso

21 gennaio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 23 gennaio

2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale

vigente indicante ‘divieto di svoltare a sinistra’ per cui collideva con un

motoveicolo sopraggiungente in senso inverso”.

Fatti accertati il 19

settembre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC; 25 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Sulle prove offerte, pacifico

risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione della circolazione,

mentre non si ritiene necessario procedere al postulato sopralluogo, essendo la

situazione locale nota a questo giudice ed essendo in ogni caso gli atti di

causa sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di

formare il proprio convincimento. Sull’ufficialità della segnaletica si rinvia

al FUCT n. 81/2006 del 10 ottobre 2006, pag. 6533.

Per tali ragioni

l’apprezzamento anticipato delle prove da parte dell’autorità di prime cure

merita tutela, sicché non è data alcuna violazione del diritto di essere

sentito dell’insorgente.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Per

l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di

svoltare a sinistra» (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel

punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSStr).

Giusta

l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole

cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi

in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

Chi

è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni

di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni –

rimprovera al multato di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra, nonostante

l’espresso divieto vigente in loco, collidendo con un motoveicolo che

sopraggiungeva in senso inverso, al quale ometteva di concedere la precedenza.

4.

L’insorgente,

dal canto suo, pur senza contestare di aver disatteso il vigente divieto di

svoltare a sinistra, nega recisamente ogni addebito.

In effetti, sebbene riconosca che “da un primo

affrettato esame del lacunoso e poco chiaro rapporto di polizia (…) si

potrebbero inferire ragioni per cui la menzionata contravvenzione sia essere

sostenibile”, egli rimprovera all’autorità di prime cure di non aver

sufficientemente vagliato la fattispecie, “sia per quel che attiene

all’esigenza di verifica dell’ufficialità della segnaletica, sia con

riferimento alla difficoltà di percepire un segnale collocato in modo “quasi”

invisibile, sia per rapporto all’esatta dinamica del sinistro” (ricorso

punto 6).

Egli

si duole anzitutto del fatto che il segnale di divieto in esame si troverebbe

in una posizione infelice (alcuni metri dopo una fonte di pericolo costituita

da un passaggio pedonale, di modo che un conducente che si voglia correttamente

concentrare su quest’ultimo non avrebbe più modo di scorgere il segnale), e

inoltre sarebbe collocato in un sito e a un’altezza che lo renderebbero

assolutamente illeggibile (a causa della presenza di una recinzione, che ne

toglierebbe completamente la visuale). Pure la segnaletica orizzontale sarebbe

discutibile.

Per

di più, egli mette in discussione la legalità del segnale, siccome il fatto che

esso sia stato ivi collocato, lascerebbe presumere una mancata pubblicazione.

In

definitiva, la causa dell’incidente sarebbe a suo dire da ricondurre “al

solo pronunciato eccesso di velocità, oltre che alla mancata padronanza del

motoveicolo ascrivibile interamente al giovane co-protagonista”. (cfr.

ricorso pag. 4, punto 7)

5.

In

concreto, per quanto attiene alla legalità della segnaletica, la stessa, come

accennato al consid. 1, è stata oggetto di pubblicazione sul Foglio ufficiale n.

81/2006 del 10 ottobre 2006 (pag. 6533), ovvero quasi due anni prima dei fatti.

Ad

ogni buon conto, va detto che l’eventuale illegalità della segnaletica non

gioverebbe all’insorgente, ove si consideri come per costante

giurisprudenza i segnali e le demarcazioni devono essere osservati, quand’anche

non siano collocati in modo regolare – salvo casi manifestamente eccezionali,

che in concreto non ricorrono – nella misura in cui creano per gli altri utenti

della strada un’apparenza giuridica che merita di essere protetta (DTF 128 IV

184, consid. 4 e la giurisprudenza ivi citata). In altri termini, la

giurisprudenza esige che anche segnali e demarcazioni irregolari vengano

osservati nell’interesse della sicurezza stradale, il loro aspetto esteriore

non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Tale

obbligo trova la sua ragione d’essere nel principio dell’affidamento sancito

dall’art. 26 cpv. 1 LCStr.

Stupisce

invero che l’insorgente, risiedente a __________ (cfr. verbale di

interrogatorio) da data antecedente alla pubblicazione (come da accertamenti

eseguiti da questo giudice), non si fosse mai accorto prima del sinistro

dell’avvenuta posa della segnaletica.

In

merito all’ubicazione del segnale, come si evince dalla documentazione

fotografica agli atti (in particolare dalla foto n. 3), lo stesso risulta

perfettamente visibile, circostanza che l’insorgente non ha tra l’altro

contestato nelle dichiarazioni rese a verbale subito dopo i fatti, limitandosi

a ipotizzare una sua posa recente (cfr. verbale, risposta 1, pag. 1/2). Invano

si cercherebbero di poi nel fascicolo processuale indizi per cui lo stesso sia

illeggibile, coperto da ostacoli o non percepibile per tempo. Dell’asserita

recinzione per di più non v’è traccia sulla predetta documentazione fotografica,

che ritrae il segnale da più angolazioni.

Certo

è che la fonte di pericolo individuata dal ricorrente medesimo nel passaggio

pedonale e la curva senza visuale piegante a sinistra (in direzione sud-nord) devono

indurre il conducente a ridurre la velocità, ciò che gli dovrebbe pure consentire

di scorgere per tempo il segnale di divieto; divieto che, a non averne dubbio,

trova la sua ragione d’essere nella sicurezza degli utenti a fronte della

particolare configurazione stradale e della pericolosità da essa derivante.

Donde

la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente, reo di non aver scorto la

segnaletica a causa di imprevidenza colpevole (art. 100 cifra 1 LCStr).

6.

Non va altresì

dimenticato che anche qualora non vi fosse stato il divieto di svolta e vi

fosse stata la linea di direzione (come si vedrà sotto ciò non è il caso), il

ricorrente non avrebbe potuto svoltare se la manovra era di intralcio a veicoli

provenienti in senso inverso, i quali avevano la precedenza. In presenza di

siffatti veicoli egli avrebbe dovuto rallentare o, se del caso, fermarsi per

lasciarli transitare prima di svoltare (art. 14 cpv. 1 ONC). La mancata

concessione della precedenza è peraltro da ritenere infrazione più grave

rispetto al non rispetto del divieto di svolta.

7.

Sulla dinamica del

sinistro non può non essere rilevato che l’insorgente cade in contraddizione

laddove nel gravame sostiene di essersi arrestato prima di iniziare la svolta

per lasciar transitare un veicolo proveniente in senso inverso, mentre in sede

di interrogatorio nulla ha detto in merito. Durante l’interrogatorio, egli ha

in effetti dichiarato quanto segue:

“Quest’oggi sono partito

solo a bordo della mia vettura dalla Posta di __________ ed ho circolato su Via

__________. Mi sono immesso su Via __________ ed era mia intenzione recarmi

presso il negozio __________ per effettuare degli acquisti. All’altezza del

parcheggio del negozio __________ ho deciso di immettermi nel parcheggio

medesimo visto che sull’asfalto vi era la linea tratteggiata (ciò che non

corrisponde al vero, poiché, per quanto noto a questo giudice e come si può

rilevare anche dalle fotografie agli atti, la linea in corrispondenza della via

di accesso al parcheggio __________, è continua, ndr).(…)

Come ho detto ho visto la

linea tratteggiata e visto che dall’altra parte non arrivava nessuno. La prima

vettura sopraggiungeva ad una distanza di 70/80m ad una velocità normale” (cfr.

verbale, pag. 1/2).

A domanda dell’agente,

egli soggiunge di aver notato il motoveicolo in lontananza e precisa poi che “appena

ho notato la moto sopraggiungere ho immediatamente arrestato il mio veicolo.”

(cfr. verbale, risposta 3, pag. 2/2).

Le affermazioni che precedono inducono

a credere che l’insorgente abbia eseguito una manovra improvvisata (ovvero non

programmata, giacché intendeva raggiungere __________, ma giunto all’altezza

del parcheggio __________ ha deciso di immettersi in quest’ultimo) e

repentinamente interrotta, laddove a manovra iniziata ha scorto il

co-protagonista, inducendo quest’ultimo a una brusca frenata, che gli ha fatto

perdere la padronanza di guida.

Il co-protagonista ha dal

canto suo riferito quanto segue:

“Giunto all’impianto

semaforico viale __________ (recte: Via __________) – Via __________ mi

sono dovuto arrestare in quanto quest’ultimo era commutato sul rosso. Appena

commutato sul verde ripartivo e davanti a me vi era la strada completamente

libera. L’automobile che mi precedeva si trovava all’altezza della curva

negozio __________ – __________, quindi ad una distanza maggiore ai 300m.

Conducevo il motoveicolo a circa 50 massimo 60 km/h.

Improvvisamente mi sono

accorto che una vettura, proveniente in senso inverso ad una distanza di circa

20m, aveva l’intenzione di svoltare a sinistra. (…) Ho subito frenato con il

freno anteriore. L’auto si arrestava ma poi, in modo indeciso, ripartiva

ostruendo la mia parte di carreggiata. Frenavo ancora una volta con i due freni

ma così facendo ho perso il controllo del mezzo. In quel momento la vettura si

fermava di nuovo. La moto strisciava per una decina di metri ed io cadevo in

avanti, lato destro. Pure io strisciavo per una decina di metri finendo per

collidere contro la vettura (…)” cfr. verbale __________, pag. 2/3).

Orbene, a mente di questo

giudice la versione del co-protagonista appare più lineare e credibile rispetto

a quella dell’insorgente, il quale sia in sede di osservazioni al rapporto di

contravvenzione sia nel gravame, ha insistito sulla velocità eccessiva del

centauro, sostenendo che questi avrebbe percorso in “pochissimi secondi” la

distanza di 300 metri, ciò che appare alquanto improbabile, ove appena si

consideri che in simili evenienze la velocità del centauro doveva essere di 110 km/h ca. (per 10 sec.) rispettivamente 215 km/h ca. (per 5 sec.), con conseguenze sicuramente

nefaste. Al di là del potente mezzo condotto dal co-protagonista, invano,

tuttavia, si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi (dalla posizione

finale dei veicoli all’entità dei danni) che lascino supporre che questi

circolasse a velocità esorbitante, tale da sorprendere l’insorgente.

Il ricorrente formula poi le

sue ipotesi dipartendosi da una distanza tra lui e il motociclista di 300 metri, che non può ritenersi appurata. Se è infatti vero che è il co-protagonista stesso a

parlare a un certo punto di una distanza superiore a 300 metri tra di lui e il veicolo che lo precedeva, egli asserisce poi di avere condotto il

motoveicolo per un certo tratto a una velocità di circa 50 km/h, massimo 60 km/h, prima di vedere l’automobile dell’insorgente che si apprestava a svoltare.

In questo momento si trovava, a suo dire, a 20 metri (cfr. verbale pag. 1).

Quand’anche si volesse

ammettere che quest’ultima distanza non sia del tutto corretta non si può certo

dire che tra i due protagonisti vi fossero ancora centinaia di metri. Si deve

concludere che, al di là della velocità, il motociclista, che circolava su un tratto

di strada perfettamente rettilineo, era perfettamente visibile per

l’automobilista, il quale non poteva non vederlo e che avrebbe dovuto

rispettare la sua precedenza anche nell’ipotesi - come detto senza riscontri

concreti - che si avvicinasse troppo rapidamente.

Giovi infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o

omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua

la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne

consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità

di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere un

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni

rimproverategli dall’autorità di prime cure.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 25 cpv. 1 OSStr.1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: la

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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