30.2009.221
Svolgere attività di collocamento senza disporre della necessaria autorizzazione
11 luglio 2011Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2009.221
Data decisione, Autorità:
11.07.2011, PRPEN
Titolo:
Svolgere attività di collocamento senza disporre della necessaria autorizzazione
LAVORO
art. 2 cpv. 1 LC
Incarto
n.
30.2009.221
LC 144
Bellinzona
11
luglio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mariano
Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 25 settembre 2009
presentato da
RI 1
difesa da: DI
1
contro
la decisione
15 settembre 2009 LC 144 emessa dCRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2009 presentate
dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 15 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.- oltre alla tassa di giudizio di
fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per avere “svolto, tra il mese di gennaio
– in particolare anche dopo il __________ marzo 2009 – e il mese di luglio 2009, in modo ripetuto e contro remunerazione, attività di collocamento senza disporre della
necessaria autorizzazione (…)”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 2 cpv. 1, 6, 39 LC; 1-3 OC; 2c lett. h R-rilocc.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendo
l'annullamento o perlomeno una riduzione della multa.
C. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che
la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti, che risultano essere sufficientemente chiari e completi
da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento. Il
postulato richiamo dell’incarto relativo alla procedura di autorizzazione
risulta pertanto superfluo.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LC, chiunque, regolarmente e contro remunerazione, esercita in Svizzera
un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone
in cerca di impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve
chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. Tale
norma è concretata dall’art. 1 lett. a OC, secondo il quale è considerato
collocatore chiunque abbia contatti con persone in cerca di impiego e datori di
lavoro e metta in comunicazione le due parti dopo aver effettuato una
selezione; dall’art. 1a cpv. 1 OC, il quale esemplifica i canali attraverso i
quali i collocamenti possono essere effettuati, tra gli altri: la stampa
scritta, il teletext ed internet; dall’art. 2 OC, secondo il quale l’attività
di collocamento è considerata regolare se il collocatore offre di esercitare
tale funzione nella maggior parte dei casi e/o l’esercita dieci volte o più
nello spazio di dodici mesi; e dall’art. 3 OC, secondo il quale il collocamento
avviene contro remunerazione se il collocatore ricava denaro o prestazioni pecuniarie
dall’attività di collocamento.
Per l’art. 6 LC, il
collocatore è tenuto, su domanda dell’autorità di rilascio, a fornire le
informazioni richieste e a prestare i documenti necessari.
E’ punito con la multa sino a
100'000 franchi chiunque, intenzionalmente, procura lavoro o fornisce personale
a prestito senza possedere l’autorizzazione richiesta (art. 39 cpv. 1 lett. a
LC). Chi commette l’infrazione per negligenza è punito con la multa sino a
20'000 franchi; nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena (art. 39
cpv. 3 LC).
3.
L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro rimprovera alla multata – in applicazione delle
predette disposizioni – di aver esercitato attività di collocamento
regolarmente e contro remunerazione senza disporre della necessaria
autorizzazione.
Nella decisione 15 settembre l’autorità
precisa che le è stato più volte rammentato che le attività di collocamento non
possono essere esercitate prima di avere ottenuto la necessaria autorizzazione
e le conseguenze in caso di violazione del divieto.
Puntualizza che la ragione
sociale della UT Valeas Sagl, di cui l’insorgente è socia e gerente con firma
individuale, è la ricerca di personale domestico e che, nelle proprie
inserzioni, l’impresa si definisce esplicitamente quale agenzia di
collocamento. Ritiene che le accertate ripetute inserzioni pubblicitarie pubblicate
da parte della ricorrente su quotidiani della regione, via teletext ed
internet, costituiscano attività di collocamento, in quanto propongono ad una
cerchia indeterminata di interessati le prestazioni da lei offerte attraverso
l’impresa. In più, si avvale di un elenco prodotto il 9 giugno 2009 dall’interessata,
nell’ambito della procedura volta ad ottenere l’autorizzazione, relativo a 14
operazioni di collocamento svolte tra il gennaio e il maggio 2009, in relazione alle quali è stato generato un fatturato di oltre 20'000 franchi. Ha accertato che
il 15 luglio la stessa ha preso contatto con l’Ufficio regionale di
collocamento di Locarno per la ricerca di personale.
Aggiunge che, malgrado ne
abbia avuto più volte la possibilità, non ha mai risposto alle domande che le
sono state poste al fine di chiarire la sua posizione, né ha prodotto
documentazione alcuna. Non ha nemmeno provato quanto sostenuto nelle osservazioni
30.
luglio 2009, ovvero che le operazioni di collocamento svolte ammontassero al
massimo a 10/12 casi.
4.
L’insorgente nega
l’addebito mossole dall’autorità di prime cure, invocando un errore
nell’accertamento dei requisiti per ottenere l’autorizzazione da lei richiesta,
che ha portato a una decisione negativa, non ancora cresciuta in giudicato.
Ella si appella inoltre alla sua buona fede in quanto, dal momento in cui è
venuta a conoscenza della necessità di ottenere la suddetta autorizzazione, ha
subito inoltrato la relativa richiesta. Sostiene pure che dal mese di giugno
2009.
è cessata ogni forma di pubblicità e che non corrisponde al vero che
l’attività di collocamento si sia protratta fino al mese di luglio 2009.
La ricorrente si duole inoltre
della violazione del principio di presunzione di innocenza e del principio
dell’onere della prova, poiché l’autorità di prime cure contesta che il numero
di operazioni di collocamento svolte non sia inferiore ai 10/12 casi, basandosi
sul fatto che ella non ha fornito prova contraria. Provare tale aspetto non
spetterebbe alla ricorrente, ma all’autorità.
In conclusione, l’insorgente
chiede l’applicazione dell’art. 52 CP o perlomeno una sensibile riduzione della
multa, asserendo che la fattispecie configura un caso di lieve entità, poiché,
a suo dire, “si tratta in tutta evidenza di una violazione formale della LC,
per la quale la colpa (…) è minima e le conseguenze sono inesistenti”.
5.
Nelle proprie osservazioni
al gravame, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha ribadito che l’interessata
ha introdotto domanda di autorizzazione solo dopo essere stata ripetutamente
sollecitata e malgrado fosse già stata orientata riguardo all’obbligo di autorizzazione
nel dicembre 2008, rinviando l’inoltro della stessa sino al momento in cui era
divenuto manifesto che l’attività era a tutti gli effetti avviata.
L’autorità ha poi rilevato che
sebbene l’insorgente abbia costantemente presentato la sua attività come non
ancora esistente o minima, tra gennaio e maggio 2009, ha tuttavia realizzato una cifra d’affari di circa 20'000 franchi.
A mente dell’autorità la
decisione relativa alla sua domanda è ininfluente, in quanto la violazione
dell’art. 39 LC è indipendente dall’esito della procedura di autorizzazione ed
è dovuta all’esercizio senza autorizzazione dell’attività. Soggiunge che dopo
l’apertura della procedura di contravvenzione, ella non ha cessato
immediatamente le inserzioni pubblicitarie e nemmeno le attività di
collocamento.
Conclude asserendo che “l’attività
svolta senza autorizzazione risulta chiaramente comprovata dalle dichiarazioni
scritte della signora RI 1, non si tratta di una lieve o minore infrazione, ma
di un’attività svolta, impermeabile a qualsiasi richiamo o avviso
dell’amministrazione, sino a realizzare una cifra d’affari di circa 20'000
franchi senza disporre dell’autorizzazione prevista dalle disposizioni legali
vigenti (art. 2 e 39 LC)”.
6.
In concreto, va detto
che i presunti errori nella valutazione dei requisiti della ricorrente durante
la procedura di autorizzazione all’attività di collocamento, quand’anche
confermati dall’autorità di ricorso, sono ininfluenti rispetto al procedimento
attuale; la questione esula infatti dalle competenza di questo giudice e va
contestata in altra sede (come peraltro fatto).
Ad ogni buon conto, ella non
può valersi del fatto di possedere i requisiti richiesti e svolgere un’attività
soggetta ad autorizzazione, prima ancora di aver ottenuto la stessa o
prescindendo da un esito, positivo o negativo che sia, della procedura. Inoltre,
non essendovi alcun diritto a ottenere l’autorizzazione, ella non può sostenere
che si tratti di una mera violazione formale.
Nemmeno risultano
rilevanti le argomentazioni sulla sua buona fede, poiché la stessa non è liberatoria.
Le condizioni per tutelare la buona fede in campo amministrativo e scostarsi
dal principio di legalità sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza, secondo la quale di regola un’informazione erronea è vincolante
quando l’autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l’inesattezza e, sempre che l’ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell’informazione ricevuta, egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a; DTF
126.
II 387 consid. 3a; DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate, riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche
all’art. 9 Cost.). Non è questo il caso, dato che non siamo di fronte a
informazioni erronee rilasciate dall’autorità amministrativa. Al contrario, come
emerge dal fascicolo processuale, l’atteggiamento assunto dall’autorità è
sempre stato fermo fin dall’inizio e volto in modo chiaro e univoco a
rispettivamente chiarire la situazione e bloccare l’attività sul nascere in
difetto di autorizzazione.
7.
L’art. 2 LC prevede che
il collocatore richieda un’autorizzazione per l’esercizio della sua attività,
mentre l’art. 39 cpv. 1 lett. a LC commina una multa a chiunque eserciti tale
attività privo di questa autorizzazione. Risulta provato attraverso
documentazione che la multata abbia svolto attività di collocamento dietro
remunerazione, secondo le disposizioni in materia, fin dal gennaio 2009, senza
richiedere autorizzazione almeno fino al 10 aprile 2009, nonostante fosse già
edotta in merito al relativo obbligo, o si potesse pretendere che si informasse
e provvedesse di conseguenza. L’ignoranza della legge non è scusabile, tanto
più che nel ricorso si fa sfoggio delle particolari capacità e attitudini,
nonché dei titoli di studio e dell’esperienza professionale della multata.
Secondo il cpv. 3 dell’art. 39 LC, l’infrazione attribuitale è punibile anche
per negligenza.
8.
Negligenza che decade il
27.
marzo 2009, quando si dà prova che l’autorità di prime cure ha informato esplicitamente
la multata dell’obbligo di autorizzazione e l’ha invitata a ottemperare
avviando entro il 10 aprile 2009 la procedura di autorizzazione. Nel contempo,
le ha rammentato il divieto di esercitare l’attività di collocamento prima di
aver ottenuto le relative licenze.
Nonostante questa intimazione
ed altre che si sono susseguite, le attività di collocamento sono intenzionalmente
continuate, ne sono prova le ripetute inserzioni su quotidiani, via teletext ed
internet, e l’elenco prodotto dalla stessa ricorrente. L’ultimo episodio di
dette attività di collegamento tra datori di lavoro e persone in cerca di
impiego, provato dall’autorità attraverso una serie di documenti (comunicazione
all’Ufficio regionale di collocamento di Locarno e foglio di annuncio ricerca
personale con apposto timbro societario; cfr. doc. 8), risale al luglio 2009.
9.
Dall’elenco citato, si
contano 14 operazioni di collocamento svolte tra gennaio e maggio 2009 e
relativa fatturazione (cfr. doc. 8). Nelle osservazioni 30 luglio 2009, la
ricorrente parla di un numero massimo di 10/12 casi, disattendendo tuttavia
crassamente il suddetto elenco, da lei stessa prodotto. A questo si riferiva
l’autorità di prime cure nella decisione quando affermava che “la
documentazione a cui viene fatto riferimento nella presa di posizione del 30
luglio 2009 non è mai stata prodotta, né è mai stato accertato che il numero di
operazioni di collocamento svolte dall’interessata ammontasse al massimo a
10-12 casi”. L’autorità ha dato prova di un numero maggiore di operazioni,
mentre l’insorgente non ha mai preteso che l’elenco da lei allestito non fosse
attendibile. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione della presunzione
d’innocenza e del principio dell’onere della prova.
10.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si ritiene la ricorrente colpevole di aver svolto
in modo ripetuto, ossia nella maggior parte dei casi e più di dieci volte
nell’arco di sette mesi, e contro remunerazione, attività di collocamento senza
disporre della necessaria autorizzazione.
Non si considera minima la sua
colpa, né le conseguenze delle infrazioni di lieve entità. Ella ha continuato
nella sua attività, incurante degli ammonimenti e dei richiami
dell’amministrazione, sino a realizzare una cifra d’affari davvero di non poco
conto.
11.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 52, 333 cpv. 1 CP; 2
cpv. 1, 6, 39 LC; 1 lett. a, 1a cpv. 1, 2, 3 OC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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