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Decisione

30.2009.221

Svolgere attività di collocamento senza disporre della necessaria autorizzazione

11 luglio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 15 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.- oltre alla tassa di giudizio di

fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per avere “svolto, tra il mese di gennaio

– in particolare anche dopo il __________ marzo 2009 – e il mese di luglio 2009, in modo ripetuto e contro remunerazione, attività di collocamento senza disporre della

necessaria autorizzazione (…)”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 2 cpv. 1, 6, 39 LC; 1-3 OC; 2c lett. h R-rilocc.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendo

l'annullamento o perlomeno una riduzione della multa.

C. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che

la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti, che risultano essere sufficientemente chiari e completi

da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento. Il

postulato richiamo dell’incarto relativo alla procedura di autorizzazione

risulta pertanto superfluo.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LC, chiunque, regolarmente e contro remunerazione, esercita in Svizzera

un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone

in cerca di impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve

chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. Tale

norma è concretata dall’art. 1 lett. a OC, secondo il quale è considerato

collocatore chiunque abbia contatti con persone in cerca di impiego e datori di

lavoro e metta in comunicazione le due parti dopo aver effettuato una

selezione; dall’art. 1a cpv. 1 OC, il quale esemplifica i canali attraverso i

quali i collocamenti possono essere effettuati, tra gli altri: la stampa

scritta, il teletext ed internet; dall’art. 2 OC, secondo il quale l’attività

di collocamento è considerata regolare se il collocatore offre di esercitare

tale funzione nella maggior parte dei casi e/o l’esercita dieci volte o più

nello spazio di dodici mesi; e dall’art. 3 OC, secondo il quale il collocamento

avviene contro remunerazione se il collocatore ricava denaro o prestazioni pecuniarie

dall’attività di collocamento.

Per l’art. 6 LC, il

collocatore è tenuto, su domanda dell’autorità di rilascio, a fornire le

informazioni richieste e a prestare i documenti necessari.

E’ punito con la multa sino a

100'000 franchi chiunque, intenzionalmente, procura lavoro o fornisce personale

a prestito senza possedere l’autorizzazione richiesta (art. 39 cpv. 1 lett. a

LC). Chi commette l’infrazione per negligenza è punito con la multa sino a

20'000 franchi; nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena (art. 39

cpv. 3 LC).

3.

L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro rimprovera alla multata – in applicazione delle

predette disposizioni – di aver esercitato attività di collocamento

regolarmente e contro remunerazione senza disporre della necessaria

autorizzazione.

Nella decisione 15 settembre l’autorità

precisa che le è stato più volte rammentato che le attività di collocamento non

possono essere esercitate prima di avere ottenuto la necessaria autorizzazione

e le conseguenze in caso di violazione del divieto.

Puntualizza che la ragione

sociale della UT Valeas Sagl, di cui l’insorgente è socia e gerente con firma

individuale, è la ricerca di personale domestico e che, nelle proprie

inserzioni, l’impresa si definisce esplicitamente quale agenzia di

collocamento. Ritiene che le accertate ripetute inserzioni pubblicitarie pubblicate

da parte della ricorrente su quotidiani della regione, via teletext ed

internet, costituiscano attività di collocamento, in quanto propongono ad una

cerchia indeterminata di interessati le prestazioni da lei offerte attraverso

l’impresa. In più, si avvale di un elenco prodotto il 9 giugno 2009 dall’interessata,

nell’ambito della procedura volta ad ottenere l’autorizzazione, relativo a 14

operazioni di collocamento svolte tra il gennaio e il maggio 2009, in relazione alle quali è stato generato un fatturato di oltre 20'000 franchi. Ha accertato che

il 15 luglio la stessa ha preso contatto con l’Ufficio regionale di

collocamento di Locarno per la ricerca di personale.

Aggiunge che, malgrado ne

abbia avuto più volte la possibilità, non ha mai risposto alle domande che le

sono state poste al fine di chiarire la sua posizione, né ha prodotto

documentazione alcuna. Non ha nemmeno provato quanto sostenuto nelle osservazioni

30.

luglio 2009, ovvero che le operazioni di collocamento svolte ammontassero al

massimo a 10/12 casi.

4.

L’insorgente nega

l’addebito mossole dall’autorità di prime cure, invocando un errore

nell’accertamento dei requisiti per ottenere l’autorizzazione da lei richiesta,

che ha portato a una decisione negativa, non ancora cresciuta in giudicato.

Ella si appella inoltre alla sua buona fede in quanto, dal momento in cui è

venuta a conoscenza della necessità di ottenere la suddetta autorizzazione, ha

subito inoltrato la relativa richiesta. Sostiene pure che dal mese di giugno

2009.

è cessata ogni forma di pubblicità e che non corrisponde al vero che

l’attività di collocamento si sia protratta fino al mese di luglio 2009.

La ricorrente si duole inoltre

della violazione del principio di presunzione di innocenza e del principio

dell’onere della prova, poiché l’autorità di prime cure contesta che il numero

di operazioni di collocamento svolte non sia inferiore ai 10/12 casi, basandosi

sul fatto che ella non ha fornito prova contraria. Provare tale aspetto non

spetterebbe alla ricorrente, ma all’autorità.

In conclusione, l’insorgente

chiede l’applicazione dell’art. 52 CP o perlomeno una sensibile riduzione della

multa, asserendo che la fattispecie configura un caso di lieve entità, poiché,

a suo dire, “si tratta in tutta evidenza di una violazione formale della LC,

per la quale la colpa (…) è minima e le conseguenze sono inesistenti”.

5.

Nelle proprie osservazioni

al gravame, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha ribadito che l’interessata

ha introdotto domanda di autorizzazione solo dopo essere stata ripetutamente

sollecitata e malgrado fosse già stata orientata riguardo all’obbligo di autorizzazione

nel dicembre 2008, rinviando l’inoltro della stessa sino al momento in cui era

divenuto manifesto che l’attività era a tutti gli effetti avviata.

L’autorità ha poi rilevato che

sebbene l’insorgente abbia costantemente presentato la sua attività come non

ancora esistente o minima, tra gennaio e maggio 2009, ha tuttavia realizzato una cifra d’affari di circa 20'000 franchi.

A mente dell’autorità la

decisione relativa alla sua domanda è ininfluente, in quanto la violazione

dell’art. 39 LC è indipendente dall’esito della procedura di autorizzazione ed

è dovuta all’esercizio senza autorizzazione dell’attività. Soggiunge che dopo

l’apertura della procedura di contravvenzione, ella non ha cessato

immediatamente le inserzioni pubblicitarie e nemmeno le attività di

collocamento.

Conclude asserendo che “l’attività

svolta senza autorizzazione risulta chiaramente comprovata dalle dichiarazioni

scritte della signora RI 1, non si tratta di una lieve o minore infrazione, ma

di un’attività svolta, impermeabile a qualsiasi richiamo o avviso

dell’amministrazione, sino a realizzare una cifra d’affari di circa 20'000

franchi senza disporre dell’autorizzazione prevista dalle disposizioni legali

vigenti (art. 2 e 39 LC)”.

6.

In concreto, va detto

che i presunti errori nella valutazione dei requisiti della ricorrente durante

la procedura di autorizzazione all’attività di collocamento, quand’anche

confermati dall’autorità di ricorso, sono ininfluenti rispetto al procedimento

attuale; la questione esula infatti dalle competenza di questo giudice e va

contestata in altra sede (come peraltro fatto).

Ad ogni buon conto, ella non

può valersi del fatto di possedere i requisiti richiesti e svolgere un’attività

soggetta ad autorizzazione, prima ancora di aver ottenuto la stessa o

prescindendo da un esito, positivo o negativo che sia, della procedura. Inoltre,

non essendovi alcun diritto a ottenere l’autorizzazione, ella non può sostenere

che si tratti di una mera violazione formale.

Nemmeno risultano

rilevanti le argomentazioni sulla sua buona fede, poiché la stessa non è liberatoria.

Le condizioni per tutelare la buona fede in campo amministrativo e scostarsi

dal principio di legalità sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza, secondo la quale di regola un’informazione erronea è vincolante

quando l’autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l’inesattezza e, sempre che l’ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell’informazione ricevuta, egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a; DTF

126.

II 387 consid. 3a; DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate, riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche

all’art. 9 Cost.). Non è questo il caso, dato che non siamo di fronte a

informazioni erronee rilasciate dall’autorità amministrativa. Al contrario, come

emerge dal fascicolo processuale, l’atteggiamento assunto dall’autorità è

sempre stato fermo fin dall’inizio e volto in modo chiaro e univoco a

rispettivamente chiarire la situazione e bloccare l’attività sul nascere in

difetto di autorizzazione.

7.

L’art. 2 LC prevede che

il collocatore richieda un’autorizzazione per l’esercizio della sua attività,

mentre l’art. 39 cpv. 1 lett. a LC commina una multa a chiunque eserciti tale

attività privo di questa autorizzazione. Risulta provato attraverso

documentazione che la multata abbia svolto attività di collocamento dietro

remunerazione, secondo le disposizioni in materia, fin dal gennaio 2009, senza

richiedere autorizzazione almeno fino al 10 aprile 2009, nonostante fosse già

edotta in merito al relativo obbligo, o si potesse pretendere che si informasse

e provvedesse di conseguenza. L’ignoranza della legge non è scusabile, tanto

più che nel ricorso si fa sfoggio delle particolari capacità e attitudini,

nonché dei titoli di studio e dell’esperienza professionale della multata.

Secondo il cpv. 3 dell’art. 39 LC, l’infrazione attribuitale è punibile anche

per negligenza.

8.

Negligenza che decade il

27.

marzo 2009, quando si dà prova che l’autorità di prime cure ha informato esplicitamente

la multata dell’obbligo di autorizzazione e l’ha invitata a ottemperare

avviando entro il 10 aprile 2009 la procedura di autorizzazione. Nel contempo,

le ha rammentato il divieto di esercitare l’attività di collocamento prima di

aver ottenuto le relative licenze.

Nonostante questa intimazione

ed altre che si sono susseguite, le attività di collocamento sono intenzionalmente

continuate, ne sono prova le ripetute inserzioni su quotidiani, via teletext ed

internet, e l’elenco prodotto dalla stessa ricorrente. L’ultimo episodio di

dette attività di collegamento tra datori di lavoro e persone in cerca di

impiego, provato dall’autorità attraverso una serie di documenti (comunicazione

all’Ufficio regionale di collocamento di Locarno e foglio di annuncio ricerca

personale con apposto timbro societario; cfr. doc. 8), risale al luglio 2009.

9.

Dall’elenco citato, si

contano 14 operazioni di collocamento svolte tra gennaio e maggio 2009 e

relativa fatturazione (cfr. doc. 8). Nelle osservazioni 30 luglio 2009, la

ricorrente parla di un numero massimo di 10/12 casi, disattendendo tuttavia

crassamente il suddetto elenco, da lei stessa prodotto. A questo si riferiva

l’autorità di prime cure nella decisione quando affermava che “la

documentazione a cui viene fatto riferimento nella presa di posizione del 30

luglio 2009 non è mai stata prodotta, né è mai stato accertato che il numero di

operazioni di collocamento svolte dall’interessata ammontasse al massimo a

10-12 casi”. L’autorità ha dato prova di un numero maggiore di operazioni,

mentre l’insorgente non ha mai preteso che l’elenco da lei allestito non fosse

attendibile. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione della presunzione

d’innocenza e del principio dell’onere della prova.

10.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si ritiene la ricorrente colpevole di aver svolto

in modo ripetuto, ossia nella maggior parte dei casi e più di dieci volte

nell’arco di sette mesi, e contro remunerazione, attività di collocamento senza

disporre della necessaria autorizzazione.

Non si considera minima la sua

colpa, né le conseguenze delle infrazioni di lieve entità. Ella ha continuato

nella sua attività, incurante degli ammonimenti e dei richiami

dell’amministrazione, sino a realizzare una cifra d’affari davvero di non poco

conto.

11.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 52, 333 cpv. 1 CP; 2

cpv. 1, 6, 39 LC; 1 lett. a, 1a cpv. 1, 2, 3 OC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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