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Decisione

30.2009.225

Incenerimento abusivo di materiali da rifiuto

8 luglio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 9

settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’100.- oltre alla tassa e

alle spese amministrative di fr. 160.-, per aver proceduto “all’incenerimento

volontario di materiali di rifiuto quali legnami di scarto, sacchi di cemento e

scarti di materiale plastico allo scopo di smaltirli” per un totale di

almeno 50 kg (con riferimento al rapporto di contravvenzione __________ 2009).

Fatti avvenuti il __________ 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 OIAt.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione per la

protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

L’art. 30c cpv. 2 LPAmb

impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli impianti; fa

eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi

e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

Scopo dell’Ordinanza contro

l’inquinamento atmosferico, come della Legge sulla protezione dell’ambiente, è

proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotipi,

nonché il suolo da inquinanti dell’aria dannosi o molesti (art. 1 OIAt). L’art.

26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a

decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è

fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

Secondo la cifra 31 cpv. 1

dell’allegato 5 OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato

naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare

ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne; la legna allo stato naturale, non in

pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di

levigatrice o corteccia; gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del

legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati

con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente

composti organo-alogenati. Per la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 OIAt,

non sono considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla

demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da

cantieri, quello costituito da imballaggi, incluse le palette e i mobili in

legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso

1.

Non sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2

lett. b dell’allegato 5 OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il

legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la

protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento

contenente composti organo-alogenati, i rifiuti di legname o il legname di

scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come

il pentaclorofenolo, i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo

il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a.

Chiunque intenzionalmente

incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa

(art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb). Anche la negligenza è passibile di multa (art.

61.

cpv. 2 LPAmb). Il tentativo e la complicità sono punibili (art. 61 cpv. 3

LPAmb).

3.

La Sezione per la

protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo – in applicazione delle predette

disposizioni – ha rimproverato al multato di aver intenzionalmente incenerito

almeno 50 kg di scarti di legname di cantiere allo scopo di smaltirli.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento della Polizia intercomunale __________ intervenuta in

loco e sul conseguente rapporto di “contestazione emissioni eccessive” __________

2009, dal quale risulta che il materiale bruciato è qualificato come “scarti

di legna da cantiere, sacchi di cemento, pezzi di plastica”, circostanza

desumibile dalla documentazione fotografica acclusa al rapporto e compatibile

con il luogo dove è avvenuto l’incenerimento.

4.

L’insorgente nega

l’addebito mossogli; in particolare, nel ricorso afferma che non esistono prove

a suo carico, che il rapporto di polizia non specifica il quantitativo di

materiale smaltito, ragion per cui ritiene che quello indicato nella decisione

impugnata sia assolutamente errato. Parimenti, contesta la qualità del

materiale bruciato così come indicata nel rapporto di polizia __________ 2009,

motivo per il quale si sarebbe rifiutato di sottoscrivere lo stesso.

5.

In concreto, dal

rapporto di complemento giugno 2009 della polizia, resosi verosimilmente

necessario a seguito del rifiuto di collaborare, si evince che: “Sul posto

si constatava che effettivamente da un buco con all’interno un manufatto in

cemento (base pilastro) fuoriusciva del fumo chiaro e un odore sgradevole.

All’interno del buco si

notava della carta e dei pezzi di plastica che stavano ancora bruciando.

(…)

RI 1 al momento dichiarava

di essere stato lui ad accendere il fuoco per eliminare gli scarti da cantiere

consistenti in carta di sacchi da cemento. Non si avvedeva che all’interno del

buco vi era già del materiale plastico”.

L’autorità di prime cure nelle

osservazioni __________ 2009, prendendo posizione sul gravame, precisa quanto

segue:

“(…) Per quanto concerne il

primo punto contestato, nel quale asserisce (l’insorgente, ndr) che non

esistono prove a suo carico, vediamo che egli stesso ha dichiarato alla Polizia

intercomunale __________ di essere stato lui ad accendere il fuoco per

eliminare gli scarti di cantiere consistente in carta di sacchi di cemento.

(…) Dalle fotografie

forniteci appare che lo scavo di fondazione del pilastro era utilizzato dagli

operai del cantiere per lo scarico di rifiuti di ogni tipo (si notano degli

inerti ma anche scarti di materiale elettrico e bottiglie di pet). Secondo la

dichiarazione del RI 1 egli ha aggiunto a questa “discarica” dei sacchi di

cemento e li ha inceneriti. La nostra valutazione del quantitativo incenerito

in circa 50 kg si basa sul fatto che pochi sacchi di cemento bruciano in pochi

minuti e, pur causando emissioni nocive, non provocano odori particolari,

mentre per generare tali odori per un periodo tale da molestare il vicinato,

far intervenire la pattuglia di Polizia e richiamare sul posto un operaio per

spegnere il falò occorrono sicuramente tempi superiori alla mezzora e quindi

quantitativi di combustibile stimabili in alcune decine di chili.

(…) Dal materiale prelevato

dalla polizia si nota, senza procedere a costose analisi scientifiche del

materiale, che non si tratta di un normale combustibile ma di materiale di

rifiuto.

(…)

Notiamo inoltre che nel

fissare l’entità della multa comminata non abbiamo ritenuto di addossare al

ricorrente l’incenerimento di materiale sintetico in quanto si sarebbe potuto ipotizzare

che non aveva notato che sul fondo dello scavo giacevano degli scarti di

materiale elettrico ed altri rifiuti sintetici. Ciò, sulla base del nostro

tariffario, avrebbe aumentato di 500 SFr l’entità della multa”.

6.

L’insorgente, come

detto, asserisce la non sussistenza di prove a suo carico. Eppure, come si

legge nel predetto rapporto __________ 2009, egli ha ammesso dinnanzi alle

forze inquirenti di aver accesso il fuoco per eliminare degli scarti

consistenti in sacchi di carta per cemento, senza avvedersi dell’altro

materiale presente nello scavo. Nel gravame egli si limita invero a una

contestazione generica, senza tuttavia negare espressamente di essere stato lui

ad accendere il fuoco. Tale circostanza non è neppure esclusa nelle

osservazioni __________ 2009, in atti, presentate dal legale della ditta e del

suo titolare.

Il ricorrente contesta,

inoltre, la qualità del materiale dato alle fiamme. Considerato, tuttavia, il

luogo dove è stato incenerito e la documentazione fotografica agli atti, il

materiale deve essere qualificato, a non averne dubbio, come scarti da cantiere,

e meglio legname di scarto, sacchi di cemento e scarti di materiale plastico,

il cui smaltimento fuori degli appostiti impianti viola l’art. 30c cpv. 2

LPAmb, poiché non si tratta di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai

campi e dai giardini.

Egli impugna la decisione

anche con riferimento al quantitativo di materiale incenerito accertato

dall’autorità, corrispondente a 50 kg. La valutazione è stata fatta sulla scorta

di una serie di riscontri, quali il lungo tempo di incenerimento, circa

mezz’ora, e la forza e la persistenza degli odori sprigionati. Tali elementi possono

essere collegati fino a costituire un quadro nel quale i vari indizi risultano

concordanti, in grado di far concludere a questo giudice che non si è trattato

di semplici sacchi di carta, ma di qualcosa di ben più consistente.

Ciononostante, non sono tali da permettere una stima precisa del quantitativo.

Sulla scorta di tutto quanto

precede, ben ponderate le risultanze di causa, non sussiste dubbio circa la

commissione da parte del ricorrente dell’infrazione rimproveratagli.

7.

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, occorre esaminare se la stessa è ossequiosa dei

principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la sua

commisurazione dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità

dell’infrazione, fermo restando che deve essere commisurata alla colpa e alle

condizioni dell’autore (art. 106 cpv. 3 e 333 cpv. 1 CP). L’importo della pena

stabilito sulla base del tariffario interno della Sezione per la protezione

dell’aria, dell’acqua e del suolo non è vincolante per questo giudice.

Nel caso di specie la multa

risulta contenuta nei limiti di legge e non appare sproporzionata. Tuttavia,

considerato che la quantità di materiale incenerito non è particolarmente

ingente e che l’imputato ha subito ammesso di avere personalmente acceso il

fuoco, questo giudice ritiene di poterne ridurre l’ammontare a fr. 850.-. Tale

importo appare adeguato a dissuaderlo dal commettere ulteriori infrazioni.

8.

Il ricorso va quindi parzialmente

accolto e la decisione riformata nella misura che precede, lasciando tuttavia

invariati gli oneri di primo grado.

Tassa di giustizia e spese per

l’odierno giudizio seguono la soccombenza preponderante dell’insorgente (art.

15.

vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 106 cpv. 3, 333 cpv. 1

CP; 30c cpv. 2, 61 LPAmb; 1, 26a, cifra 31 allegato 5 OIAt; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1

segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 850.-, oltre agli oneri di primo grado di complessivi fr.

160.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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