30.2009.227
Circolare con un veicolo utilizzando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere"
11 luglio 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.227
Data decisione, Autorità:
11.07.2011, PRPEN
Titolo:
Circolare con un veicolo utilizzando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere"
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.227
25944/105
Bellinzona
11
luglio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mariano
Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 settembre 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
18 settembre 2009 n. 25944/105 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 13 ottobre 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
‘mani libere’ ”.
Fatti accertati __________ 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione
propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata
sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito sollevata
dall’insorgente, il quale nel gravame – diretto contro due distinte
risoluzioni, ovvero la n. 25944/105 e la n. 25945/190 emesse per la medesima
infrazione – sostiene di non aver ricevuto nessuna contravvenzione in formato
cartaceo alla quale potersi opporre.
La censura non merita
accoglimento, giacché, come risulta dallo scritto __________ __________ 2009
dell’insorgente medesimo, inoltrato al di fuori dei termini ricorsuali, egli
ammette di aver ricevuto da parte della polizia di __________ una contravvenzione,
peraltro già intimatagli verbalmente (per telefono), dolendosi di non averla
pagata entro i termini. Occorre inoltre considerare che il suo diritto di
essere sentito è salvaguardato anche dal ricorso presentato.
Nulla osta pertanto all’esame
del gravame nel merito.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai sui doveri di prudenza. La disposizione è concretata
dall’art. 3 cpv. 1 ONC, per il quale il conducente deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione; egli non deve compiere movimenti
che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non
deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né
da sistemi di comunicazione o di informazione.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
«mani libere» l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari
commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione di predette disposizioni –
di aver circolato impiegando durante la guida un telefono senza il dispositivo
‘mani libere’.
4.
L’insorgente non nega l’addebito
mossogli dall’autorità di prime cure, ma contesta di aver reiterato l’infrazione
una seconda volta, dopo il rientro al proprio domicilio.
Nel ricorso in
proposito si legge: “Da quel momento, per tutto il resto della giornata, non
ho più utilizzato il veicolo. Non posso pertanto aver ripetuto tale infrazione
una seconda volta”. Se ne deduce quindi che ammette, o quantomeno non
contesti, il fatto di avere commesso l’infrazione ascrittagli una prima volta.
Del resto, come detto, nello scritto __________ 2009 egli si duole di aver malauguratamente
omesso di saldare la multa entro i termini.
5.
In concreto, è pacifico
che si è in presenza di due decisioni della Sezione della circolazione che
sanzionano entrambe lo stesso fatto nelle medesime circostanze di tempo e di
luogo, per cui è data una violazione del principio “ne bis in idem”. Detta
violazione è stata confermata il __________ 2009 da questa Pretura con
l’annullamento della risoluzione __________ 2009 n. 25945/190 su proposta della
medesima autorità di prime cure. D’altra parte è altrettanto pacifico che egli
non contesta di aver impiegato, durante la guida, di rientro al proprio
domicilio, il telefono senza dispositivo “mani libere”.
Alla luce delle considerazioni
che precedono la decisione oggetto del presente giudizio va confermata.
6.
Il ricorso va
pertanto respinto. Nonostante la particolarità del gravame non si può
prescindere dal prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio,
perché l’insorgente avrebbe potuto limitarsi a contestare una delle due
decisioni, evitando di adire inutilmente questa Pretura per l’altra infrazione
di per sé non contestata oppure ritirare il presente ricorso dopo
l’annullamento della multa nella procedura parallela. Ciononostante è prelevata
una tassa ridotta.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster