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Decisione

30.2009.227

Circolare con un veicolo utilizzando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere"

11 luglio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

‘mani libere’ ”.

Fatti accertati __________ 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione

propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata

sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito sollevata

dall’insorgente, il quale nel gravame – diretto contro due distinte

risoluzioni, ovvero la n. 25944/105 e la n. 25945/190 emesse per la medesima

infrazione – sostiene di non aver ricevuto nessuna contravvenzione in formato

cartaceo alla quale potersi opporre.

La censura non merita

accoglimento, giacché, come risulta dallo scritto __________ __________ 2009

dell’insorgente medesimo, inoltrato al di fuori dei termini ricorsuali, egli

ammette di aver ricevuto da parte della polizia di __________ una contravvenzione,

peraltro già intimatagli verbalmente (per telefono), dolendosi di non averla

pagata entro i termini. Occorre inoltre considerare che il suo diritto di

essere sentito è salvaguardato anche dal ricorso presentato.

Nulla osta pertanto all’esame

del gravame nel merito.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 31 cpv. 1

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai sui doveri di prudenza. La disposizione è concretata

dall’art. 3 cpv. 1 ONC, per il quale il conducente deve rivolgere la sua

attenzione alla strada e alla circolazione; egli non deve compiere movimenti

che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non

deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né

da sistemi di comunicazione o di informazione.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo

«mani libere» l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari

commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione di predette disposizioni –

di aver circolato impiegando durante la guida un telefono senza il dispositivo

‘mani libere’.

4.

L’insorgente non nega l’addebito

mossogli dall’autorità di prime cure, ma contesta di aver reiterato l’infrazione

una seconda volta, dopo il rientro al proprio domicilio.

Nel ricorso in

proposito si legge: “Da quel momento, per tutto il resto della giornata, non

ho più utilizzato il veicolo. Non posso pertanto aver ripetuto tale infrazione

una seconda volta”. Se ne deduce quindi che ammette, o quantomeno non

contesti, il fatto di avere commesso l’infrazione ascrittagli una prima volta.

Del resto, come detto, nello scritto __________ 2009 egli si duole di aver malauguratamente

omesso di saldare la multa entro i termini.

5.

In concreto, è pacifico

che si è in presenza di due decisioni della Sezione della circolazione che

sanzionano entrambe lo stesso fatto nelle medesime circostanze di tempo e di

luogo, per cui è data una violazione del principio “ne bis in idem”. Detta

violazione è stata confermata il __________ 2009 da questa Pretura con

l’annullamento della risoluzione __________ 2009 n. 25945/190 su proposta della

medesima autorità di prime cure. D’altra parte è altrettanto pacifico che egli

non contesta di aver impiegato, durante la guida, di rientro al proprio

domicilio, il telefono senza dispositivo “mani libere”.

Alla luce delle considerazioni

che precedono la decisione oggetto del presente giudizio va confermata.

6.

Il ricorso va

pertanto respinto. Nonostante la particolarità del gravame non si può

prescindere dal prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio,

perché l’insorgente avrebbe potuto limitarsi a contestare una delle due

decisioni, evitando di adire inutilmente questa Pretura per l’altra infrazione

di per sé non contestata oppure ritirare il presente ricorso dopo

l’annullamento della multa nella procedura parallela. Ciononostante è prelevata

una tassa ridotta.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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