30.2009.23
Manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza; inosservanza di una segnalazione semaforica indicante fermata
29 settembre 2010Italiano9 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.23
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, PRPEN
Titolo:
Manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza; inosservanza di una segnalazione semaforica indicante fermata
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 68 cpv. 1 OSSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2009.23
422/190
Bellinzona
29
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 febbraio 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
16 gennaio 2009 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
motoveicolo TI __________ effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra
della doppia linea di sicurezza. Inoltre non osservava una segnalazione
semaforica indicante ‘fermata’ ” (luce rossa).
Fatti accertati l’8 agosto
2008, alle ore 11.45, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1,
73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
L’art. 68 cpv. 1 OSStr
specifica che i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza
generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni. La luce rossa
significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via
libera (cpv. 2 prima frase).
Sulle strade dove sono
tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra
di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr
specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le
linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver
effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di
sicurezza e inoltre di non essersi fermato con il proprio motoveicolo davanti a
un semaforo rosso in Via __________ a __________.
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di contravvenzione 8 agosto 2008 allestito da una
pattuglia della Polizia cantonale, Gendarmeria di __________ (sfociato in una
prima risoluzione 5 settembre 2008, annullata in ordine), dal quale risulta la
seguente descrizione dei fatti:
“In sella al motoveicolo__________
targato TI __________, circolava su Via __________ a __________, corsia
centrale, direzione lago. Eseguiva il sorpasso sulla sinistra di alcune vetture
intersecando la doppia linea di sicurezza e circolando sulla corsia riservata
al traffico in senso inverso. Giunto all’altezza dell’intersezione con Via __________,
facendo sempre uso della corsia riservata al traffico in senso inverso,
svoltava a sinistra immettendosi sulla citata Via malgrado che i[n] quel
momento il semaforo era commutato su luce rossa”.
4.
Il ricorrente, non
contesta di essere transitato su Via __________ nelle circostanze di tempo
dell’infrazione, ma, sin dalla prima comparsa scritta, nega recisamente la
dinamica dei fatti così come descritta, facendo in sostanza valere che durante
la breve pausa pranzo a sua disposizione è solito rientrare al proprio
domicilio, che dista 20 metri dall’incrocio in parola, tuttavia nella direzione
opposta a quella contestatagli. Egli sostiene infatti che “è impossibile che
stesse percorrendo quella corsia di marcia per giungere in Via __________ dal
lato opposto alla sua abitazione”, specificando che “per pranzare si
reca quotidianamente presso la sua abitazione in via __________ (…). Gli
restano in tal modo solo 30 minuti per pranzare e certamente non andrebbe da
nessun’altra parte, soprattutto non imboccherebbe la via __________ dall’altra
parte della strada, quando ha il posteggio sotto casa!” (cfr. ricorso,
punto 5).
Si chiede inoltre come
mai la presunta infrazione non gli sia stata intimata nell’immediato (nessuno
in polizia avrebbe, tra l’altro, voluto fornirgli spiegazioni); in particolare
mal comprende per quale motivo, data la gravità dell’infrazione, la polizia non
abbia provveduto a fermarlo, né abbia chiamato una pattuglia di supporto e
neppure l’abbia contattato anche solo telefonicamente non appena rientrato al
lavoro per chiedergli ragguagli in merito (cfr. ricorso punti 7-9).
Egli invoca finalmente un
possibile errore di identificazione, ritenuto che nel __________ vi sarebbero
un centinaio di scooter identici al suo, non potendosi neppure escludere che,
dal momento che non è stato fermato da subito per l’accertamento, il numero di
targa sia stato rilevato in un secondo momento, notando il suo scooter sotto
casa. A suffragio di tale tesi, soggiunge come “sia ben conosciuto dagli
agenti in questione (per contingenze personali da quasi 13 anni). Se fosse
stato lui alla guida dello scooter descritto dagli agenti, essendo in possesso
di un casco semiaperto (con visiera aperta trattandosi del mese di agosto), i
suoi tratti orientali (seppur visti dallo specchietto retrovisore) sarebbero
stati certamente notati e riconosciuti!”. (cfr. ricorso, punti 10-12).
In definitiva, si appella al
principio in dubio pro reo, sottolineando la sua irreprensibilità alla
guida.
5.
Uno degli agenti
denuncianti ha dal canto suo precisato quanto segue:
“(…) Il sottoscritto,
unitamente al sgt __________, stava circolando su Via __________ e sulla corsia
centrale in direzione lago. Era in uniforme ed era alla guida di un veicolo di
servizio ‘banalizzato’. Giunto all’intersezione con Via __________ si arrestava
poiché il semaforo era nel frattempo commutato su luce rossa. (…)
Nel mentre ero fermo al
semaforo, tramite specchietto retrovisore sinistro, avevo modo di notare
provenire da tergo un motociclista che eseguiva il sorpasso di alcune vetture
ferme in colonna, intersecando la doppia linea di sicurezza e facendo uso della
corsia riservata al traffico in senso inverso (lago/direzione __________).
Giunto alla mia altezza, malgrado il semaforo fosse ancora commutato su luce
rossa, svoltava a sinistra su Via __________, proseguendo in direzione di Via __________.
È stato ritenuto
assolutamente inopportuno mettersi all’inseguimento del motociclista, visto il
tipo di veicolo in mio possesso ed anche per il fatto che si è potuto rilevare
con precisione il numero di targa del motoveicolo. Pure non giustificabile la
necessità di richiedere pattuglie di supporto, visto che seppur di una certa
gravità trattavasi di un’infrazione alla LCStr.
Si è quindi proceduto alla
redazione del rapporto di contravvenzione e per una disattenzione da parte del
responsabile della spedizione non è stata inviata al domicilio del
contravventore. (…).
Da parte nostra si conferma
pertanto l’avvenuta infrazione come descritta” (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 12 novembre 2008)”.
6.
Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina
la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal
multato.
7.
In concreto, sorprende
invero che, trattandosi di un’infrazione di una certa gravità, a maggior
ragione tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta (strada trafficata,
intersezione a più corsie, orario di punta ecc.), la polizia abbia desistito
dal procedere al fermo del contravventore per intimargli verbalmente la
contravvenzione (sebbene tale formalità non sia necessaria, bastando la
successiva intimazione scritta). Anche l’assenza di qualsivoglia accenno alla
pericolosità della manovra desta qualche perplessità.
Al di là di tali
considerazioni, si osserva che dalle affermazioni dell’insorgente non trapelano
contraddizioni o ambiguità che inducano a dubitare di quanto da lui asserito; sebbene
la giustificazione addotta non sia come tale liberatoria, egli ha fornito una
versione costante e lineare sin dalla prima comparsa scritta. Colpisce infatti la
particolare vicinanza della sua abitazione alla contestata intersezione e quindi
l’apparente illogicità della manovra ascrittagli.
Dall’altra parte, non può essere
escluso oltre ogni ragionevole dubbio che l’agente, fermo all’impianto
semaforico in attesa che la luce per lui commutasse sul verde, sia incorso in errore
di trascrizione della targa del motoveicolo che gli è transitato accanto a una
velocità non meglio specificata. Egli non ha tra l’altro fornito particolari
dettagli sul conducente (in particolare sul vestiario, casco di protezione
ecc.) che potessero servire a identificarlo con certezza.
In siffatte evenienze, dopo aver vagliato gli atti istruttori, questo
giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l’infrazione ascrittagli. In altri termini, sussistendo dubbi e
incertezze, egli va prosciolto, in ossequio al principio cardine “in dubio
pro reo”. Nel procedimento penale spetta infatti all’autorità denunciante
provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la
sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
8.
Di
conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non
si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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