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Decisione

30.2009.23

Manovra di sorpasso, spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza; inosservanza di una segnalazione semaforica indicante fermata

29 settembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle

spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

motoveicolo TI __________ effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra

della doppia linea di sicurezza. Inoltre non osservava una segnalazione

semaforica indicante ‘fermata’ ” (luce rossa).

Fatti accertati l’8 agosto

2008, alle ore 11.45, in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1,

73 cpv. 6 lett. a OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.

L’art. 68 cpv. 1 OSStr

specifica che i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza

generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni. La luce rossa

significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via

libera (cpv. 2 prima frase).

Sulle strade dove sono

tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra

di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).

L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr

specifica che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le

linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria

di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver

effettuato una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di

sicurezza e inoltre di non essersi fermato con il proprio motoveicolo davanti a

un semaforo rosso in Via __________ a __________.

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di contravvenzione 8 agosto 2008 allestito da una

pattuglia della Polizia cantonale, Gendarmeria di __________ (sfociato in una

prima risoluzione 5 settembre 2008, annullata in ordine), dal quale risulta la

seguente descrizione dei fatti:

“In sella al motoveicolo__________

targato TI __________, circolava su Via __________ a __________, corsia

centrale, direzione lago. Eseguiva il sorpasso sulla sinistra di alcune vetture

intersecando la doppia linea di sicurezza e circolando sulla corsia riservata

al traffico in senso inverso. Giunto all’altezza dell’intersezione con Via __________,

facendo sempre uso della corsia riservata al traffico in senso inverso,

svoltava a sinistra immettendosi sulla citata Via malgrado che i[n] quel

momento il semaforo era commutato su luce rossa”.

4.

Il ricorrente, non

contesta di essere transitato su Via __________ nelle circostanze di tempo

dell’infrazione, ma, sin dalla prima comparsa scritta, nega recisamente la

dinamica dei fatti così come descritta, facendo in sostanza valere che durante

la breve pausa pranzo a sua disposizione è solito rientrare al proprio

domicilio, che dista 20 metri dall’incrocio in parola, tuttavia nella direzione

opposta a quella contestatagli. Egli sostiene infatti che “è impossibile che

stesse percorrendo quella corsia di marcia per giungere in Via __________ dal

lato opposto alla sua abitazione”, specificando che “per pranzare si

reca quotidianamente presso la sua abitazione in via __________ (…). Gli

restano in tal modo solo 30 minuti per pranzare e certamente non andrebbe da

nessun’altra parte, soprattutto non imboccherebbe la via __________ dall’altra

parte della strada, quando ha il posteggio sotto casa!” (cfr. ricorso,

punto 5).

Si chiede inoltre come

mai la presunta infrazione non gli sia stata intimata nell’immediato (nessuno

in polizia avrebbe, tra l’altro, voluto fornirgli spiegazioni); in particolare

mal comprende per quale motivo, data la gravità dell’infrazione, la polizia non

abbia provveduto a fermarlo, né abbia chiamato una pattuglia di supporto e

neppure l’abbia contattato anche solo telefonicamente non appena rientrato al

lavoro per chiedergli ragguagli in merito (cfr. ricorso punti 7-9).

Egli invoca finalmente un

possibile errore di identificazione, ritenuto che nel __________ vi sarebbero

un centinaio di scooter identici al suo, non potendosi neppure escludere che,

dal momento che non è stato fermato da subito per l’accertamento, il numero di

targa sia stato rilevato in un secondo momento, notando il suo scooter sotto

casa. A suffragio di tale tesi, soggiunge come “sia ben conosciuto dagli

agenti in questione (per contingenze personali da quasi 13 anni). Se fosse

stato lui alla guida dello scooter descritto dagli agenti, essendo in possesso

di un casco semiaperto (con visiera aperta trattandosi del mese di agosto), i

suoi tratti orientali (seppur visti dallo specchietto retrovisore) sarebbero

stati certamente notati e riconosciuti!”. (cfr. ricorso, punti 10-12).

In definitiva, si appella al

principio in dubio pro reo, sottolineando la sua irreprensibilità alla

guida.

5.

Uno degli agenti

denuncianti ha dal canto suo precisato quanto segue:

“(…) Il sottoscritto,

unitamente al sgt __________, stava circolando su Via __________ e sulla corsia

centrale in direzione lago. Era in uniforme ed era alla guida di un veicolo di

servizio ‘banalizzato’. Giunto all’intersezione con Via __________ si arrestava

poiché il semaforo era nel frattempo commutato su luce rossa. (…)

Nel mentre ero fermo al

semaforo, tramite specchietto retrovisore sinistro, avevo modo di notare

provenire da tergo un motociclista che eseguiva il sorpasso di alcune vetture

ferme in colonna, intersecando la doppia linea di sicurezza e facendo uso della

corsia riservata al traffico in senso inverso (lago/direzione __________).

Giunto alla mia altezza, malgrado il semaforo fosse ancora commutato su luce

rossa, svoltava a sinistra su Via __________, proseguendo in direzione di Via __________.

È stato ritenuto

assolutamente inopportuno mettersi all’inseguimento del motociclista, visto il

tipo di veicolo in mio possesso ed anche per il fatto che si è potuto rilevare

con precisione il numero di targa del motoveicolo. Pure non giustificabile la

necessità di richiedere pattuglie di supporto, visto che seppur di una certa

gravità trattavasi di un’infrazione alla LCStr.

Si è quindi proceduto alla

redazione del rapporto di contravvenzione e per una disattenzione da parte del

responsabile della spedizione non è stata inviata al domicilio del

contravventore. (…).

Da parte nostra si conferma

pertanto l’avvenuta infrazione come descritta” (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 12 novembre 2008)”.

6.

Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina

la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un

agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal

multato.

7.

In concreto, sorprende

invero che, trattandosi di un’infrazione di una certa gravità, a maggior

ragione tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta (strada trafficata,

intersezione a più corsie, orario di punta ecc.), la polizia abbia desistito

dal procedere al fermo del contravventore per intimargli verbalmente la

contravvenzione (sebbene tale formalità non sia necessaria, bastando la

successiva intimazione scritta). Anche l’assenza di qualsivoglia accenno alla

pericolosità della manovra desta qualche perplessità.

Al di là di tali

considerazioni, si osserva che dalle affermazioni dell’insorgente non trapelano

contraddizioni o ambiguità che inducano a dubitare di quanto da lui asserito; sebbene

la giustificazione addotta non sia come tale liberatoria, egli ha fornito una

versione costante e lineare sin dalla prima comparsa scritta. Colpisce infatti la

particolare vicinanza della sua abitazione alla contestata intersezione e quindi

l’apparente illogicità della manovra ascrittagli.

Dall’altra parte, non può essere

escluso oltre ogni ragionevole dubbio che l’agente, fermo all’impianto

semaforico in attesa che la luce per lui commutasse sul verde, sia incorso in errore

di trascrizione della targa del motoveicolo che gli è transitato accanto a una

velocità non meglio specificata. Egli non ha tra l’altro fornito particolari

dettagli sul conducente (in particolare sul vestiario, casco di protezione

ecc.) che potessero servire a identificarlo con certezza.

In siffatte evenienze, dopo aver vagliato gli atti istruttori, questo

giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente

commesso l’infrazione ascrittagli. In altri termini, sussistendo dubbi e

incertezze, egli va prosciolto, in ossequio al principio cardine “in dubio

pro reo”. Nel procedimento penale spetta infatti all’autorità denunciante

provare la colpevolezza dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la

sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

8.

Di

conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame non

si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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