30.2009.232
Notificare in ritardo, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio di località
29 aprile 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.232
Data decisione, Autorità:
29.04.2011, PRPEN
Titolo:
Notificare in ritardo, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio di località
NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI
art. 120 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
30.2009.232
09 293/406
Bellinzona
29
aprile 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mariano
Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 ottobre 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
18 settembre 2009 n. 09 293/406 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 15 ottobre 2009 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione __________ 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha provveduto il __________2008
a notificare, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio
località (da __________ a __________) avvenuto il __________2008. La domanda
doveva essere inoltrata entro 14 giorni dall’effettivo cambiamento” (con
riferimento al rapporto di contravvenzione 13 maggio 2009).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 12 cpv. 2, 15, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 15 cpv. 1 OASA.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa
(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 12 cpv. 2
LStr, se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve
notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza. Nel
contempo, lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità
competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o
Cantone oppure per l’estero (art. 15 LStr).
L’art. 15 cpv. 1 OASA
specifica che se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve
notificarsi, entro 14 giorni, presso il servizio competente nel nuovo luogo di
residenza e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio
competente nel precedente luogo di residenza.
Chiunque, intenzionalmente o
per negligenza, viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza
secondo gli art. 10-16 LStr è punito con una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a).
3.
La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione rimprovera alla ricorrente – in applicazione delle predette
disposizioni – di aver notificato al competente Ufficio regionale degli
stranieri il cambio di località oltre il termine di 14 giorni dall’effettivo
cambiamento.
Nella decisione l’autorità
osserva come “quanto indicato in sede di giustificazione permette unicamente
di accordare una riduzione sull’importo (della multa)”.
4.
La ricorrente richiede
l’annullamento della multa, appellandosi in sostanza alla sua buona fede. In
particolare, asserisce quanto segue:
“Già nella precedente
lettera mi sono scusata per il ritardo nel quale sono incappata, voglio però
ribadire che di questo termine di comunicazione non ero a conoscenza, in quanto
non sono stata messa in condizione di conoscerlo. Sono nata e cresciuta in
Ticino, mi sento a casa mia e certo non straniera, ogni mia azione è quindi
dettata dalla buona fede.
Voglio quindi ribadire che
sul libretto stranieri è scritta unicamente la frase: “In caso di trasferimento
in un altro Comune, Cantone o all’estero occorre notificare la partenza alle
autorità del luogo di dimora attuale”; senza quindi nessun termine. Sul foglio
delle avvertenze per i titolari di un permesso C, l’unico in nostro possesso,
al punto 4 (…) risulta la frase: “Qualsiasi cambiamento di indirizzo… …, deve
essere notificato entro 30 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri
(URS) competente”. In base anche a queste avvertenze la mia notifica di cambio
di domicilio sarebbe al massimo di quindici giorni”.
5.
Anzitutto, va detto che
le giustificazioni addotte dalla ricorrente non sono tali da esimerla da ogni e
qualsivoglia responsabilità, poiché la buona fede – ancorché non contestata –
non è liberatoria e l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa).
Commette per negligenza una
contravvenzione colui che per un’imprevidenza colpevole non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto, ritenuto che
l’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali
era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 1
e 2 CP).
In concreto, il torto della
ricorrente è stato quello di non essersi informata sulla normativa vigente al
momento del trasferimento, in vigore dal 1° gennaio 2008 e lungamente discussa,
si tratta quindi di una sua negligenza, punibile a norma dell’art. 120 cpv. 1
lett. a LStr con la multa. Il grado della colpa è attenuato dall’aver fatto
riferimento alle avvertenze per i cittadini stranieri titolari di un permesso C
in suo possesso, emesse sotto la vigenza della precedente normativa, le quali
facevano riferimento a un termine di 30 giorni. Nonostante ciò, la stessa ha presentato
il permesso oltre 30 giorni dopo il trasferimento; in altri termini, anche
sotto l’egida della vecchia normativa la notifica sarebbe stata tardiva. Come
riportato nella decisione impugnata, la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione ha tenuto conto di quanto indicato in sede di giustificazione
dalla ricorrente comminando una multa già di per sé contenuta.
6.
La multa inflitta
è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla lieve entità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa (negligenza) e contenuta nei
limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di
giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr); tuttavia, tenuto conto
della particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene di poter
prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art.12 cpv. 3, 104, 333
cpv. 1 CP; 12, 15, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 15 cpv. 1 OASA; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1
segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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