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Decisione

30.2009.232

Notificare in ritardo, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio di località

29 aprile 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione __________ 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha provveduto il __________2008

a notificare, al competente Ufficio regionale degli stranieri, il cambio

località (da __________ a __________) avvenuto il __________2008. La domanda

doveva essere inoltrata entro 14 giorni dall’effettivo cambiamento” (con

riferimento al rapporto di contravvenzione 13 maggio 2009).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 12 cpv. 2, 15, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 15 cpv. 1 OASA.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa

(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base

degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 12 cpv. 2

LStr, se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve

notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza. Nel

contempo, lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità

competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o

Cantone oppure per l’estero (art. 15 LStr).

L’art. 15 cpv. 1 OASA

specifica che se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve

notificarsi, entro 14 giorni, presso il servizio competente nel nuovo luogo di

residenza e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio

competente nel precedente luogo di residenza.

Chiunque, intenzionalmente o

per negligenza, viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza

secondo gli art. 10-16 LStr è punito con una multa (art. 120 cpv. 1 lett. a).

3.

La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione rimprovera alla ricorrente – in applicazione delle predette

disposizioni – di aver notificato al competente Ufficio regionale degli

stranieri il cambio di località oltre il termine di 14 giorni dall’effettivo

cambiamento.

Nella decisione l’autorità

osserva come “quanto indicato in sede di giustificazione permette unicamente

di accordare una riduzione sull’importo (della multa)”.

4.

La ricorrente richiede

l’annullamento della multa, appellandosi in sostanza alla sua buona fede. In

particolare, asserisce quanto segue:

“Già nella precedente

lettera mi sono scusata per il ritardo nel quale sono incappata, voglio però

ribadire che di questo termine di comunicazione non ero a conoscenza, in quanto

non sono stata messa in condizione di conoscerlo. Sono nata e cresciuta in

Ticino, mi sento a casa mia e certo non straniera, ogni mia azione è quindi

dettata dalla buona fede.

Voglio quindi ribadire che

sul libretto stranieri è scritta unicamente la frase: “In caso di trasferimento

in un altro Comune, Cantone o all’estero occorre notificare la partenza alle

autorità del luogo di dimora attuale”; senza quindi nessun termine. Sul foglio

delle avvertenze per i titolari di un permesso C, l’unico in nostro possesso,

al punto 4 (…) risulta la frase: “Qualsiasi cambiamento di indirizzo… …, deve

essere notificato entro 30 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri

(URS) competente”. In base anche a queste avvertenze la mia notifica di cambio

di domicilio sarebbe al massimo di quindici giorni”.

5.

Anzitutto, va detto che

le giustificazioni addotte dalla ricorrente non sono tali da esimerla da ogni e

qualsivoglia responsabilità, poiché la buona fede – ancorché non contestata –

non è liberatoria e l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa).

Commette per negligenza una

contravvenzione colui che per un’imprevidenza colpevole non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto, ritenuto che

l’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali

era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 1

e 2 CP).

In concreto, il torto della

ricorrente è stato quello di non essersi informata sulla normativa vigente al

momento del trasferimento, in vigore dal 1° gennaio 2008 e lungamente discussa,

si tratta quindi di una sua negligenza, punibile a norma dell’art. 120 cpv. 1

lett. a LStr con la multa. Il grado della colpa è attenuato dall’aver fatto

riferimento alle avvertenze per i cittadini stranieri titolari di un permesso C

in suo possesso, emesse sotto la vigenza della precedente normativa, le quali

facevano riferimento a un termine di 30 giorni. Nonostante ciò, la stessa ha presentato

il permesso oltre 30 giorni dopo il trasferimento; in altri termini, anche

sotto l’egida della vecchia normativa la notifica sarebbe stata tardiva. Come

riportato nella decisione impugnata, la Sezione dei permessi e

dell’immigrazione ha tenuto conto di quanto indicato in sede di giustificazione

dalla ricorrente comminando una multa già di per sé contenuta.

6.

La multa inflitta

è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla lieve entità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa (negligenza) e contenuta nei

limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di

giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr); tuttavia, tenuto conto

della particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene di poter

prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art.12 cpv. 3, 104, 333

cpv. 1 CP; 12, 15, 120 cpv. 1 lett. a LStr; 15 cpv. 1 OASA; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1

segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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