30.2009.233
Circolare superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche
12 luglio 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.233
Data decisione, Autorità:
12.07.2011, PRPEN
Titolo:
Circolare superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.233
25824/105
Bellinzona
12
luglio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 ottobre
2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
18 settembre 2009 n. 25824/105 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 13 ottobre 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i
seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per
ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h”.
Fatti accertati __________
2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a
cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa
(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1
CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LCStr, il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte
le strade. Disposizione concretata dall’art. 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC,
giusta il quale, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se
le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono
favorevoli, i 50 km/h nelle località.
Se dei segnali indicano altre
velocità massime, esse sono applicabili al posto della limitazioni generali di
velocità (art. 4a cpv. 5 prima frase ONC).
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il superamento da 1 a 5 km/h, nelle località, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale o per taluni
generi di veicoli, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla
misura e agli apparecchi definito dall’USTRA l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.
40.
- (infrazione n. 303.1 lett. a).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni
– di aver circolato alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 35 km/h, superando il limite di velocità da 1 a 5 km/h. La velocità massima indicata nella decisione
è di 50 km/h.
Nelle osservazioni 13 ottobre
2009, l’autorità chiarisce che “evidentemente, sia sull’intimazione di
contravvenzione che sulla nostra risoluzione, vi è stato un errore
nell’indicazione del limite di velocità vigente su Viale __________ a __________
che, notoriamente, è di 30 km/h”, postulando la conferma della decisione
impugnata.
4.
Nel gravame la
ricorrente si esaurisce richiamando l’errore commesso dall’autorità per
l’incompatibilità fra la velocità accertata (35 km/h) ed il limite di velocità asseritamente superato (50 km/h).
5.
In concreto, non v’è dubbio
che si tratti di una svista, poiché la decisione verte su un dato
incontestabile, ovvero il limite di velocità su Viale __________4 a __________
di 30 km/h, e sul rilevamento della velocità effettuato tramite apparecchio
Multanova corrispondente a 40 km/h, dai quali dedurre la tolleranza.
Il rapporto di contravvenzione
28.
luglio 2009, come la decisione dell’autorità di prima istanza, riportano la
velocità rilevata e quella punibile, oltre all’erronea indicazione della
velocità massima consentita. Ponderando gli elementi in contraddizione, non è
difficile rendersi conto della svista, che può essere qualificata come un
errore materiale. La decisione, a differenza del rapporto citato, esplicita
anche la misura del superamento della velocità massima consentita nella misura
dell’intervallo 1-5 km/h, al fine di calcolare la multa adeguata (che peraltro
è identica a quella comminata per il superamento del limite generale).
Conoscendo tutti questi elementi il calcolo è presto fatto e lo sbaglio
scoperto. La ricorrente poi, peraltro domiciliata a pochi chilometri di
distanza e intenta a percorrere una via che permette di accedere con il veicolo
a un noto supermercato, non può non essersi resa conto, data la presenza della
segnaletica, di circolare su di una strada con limite di velocità a 30 km/h al momento dell’infrazione.
Per queste ragioni, l’errore
poteva essere facilmente ravvisato e non si esclude che in realtà lo sia stato.
Anzi, ponderate le precedenti argomentazioni, si può concludere per deduzione
logica che l’errore sia stato effettivamente ravvisato. A tal proposito,
tuttavia, a seguito dell’intimazione della contravvenzione, la multata non ha
presentato alcuna osservazione nei termini prescritti (pur non essendovi di
principio tenuta, trattandosi di una facoltà), come richiamato dalla decisione
dell’autorità, né ha visionato la documentazione fotografica. Si è limitata a
ricorrere contro la decisione invocando – invero senza troppa convinzione – un
presunto errore. Decisione che, peraltro, richiama l’art. 4a cpv. 5 ONC, il
quale disciplina il caso in cui sia presente un segnale indicante una velocità
massima diversa dal limite generale.
Alla luce di queste
considerazioni, come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure, l’errore
non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere
facilmente ravvisato dall’insorgente, e, del resto, questo giudice è giunto al
convincimento che lo sia stato.
6.
Per principio, il
Dispositivo
dispositivo di una sentenza – che solo raggiunge l’autorità di cosa giudicata,
ad esclusione delle motivazioni e dei considerandi (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo
2000, pag. 335 n. 1563) – può essere modificato unicamente dall’autorità di
ricorso, ritenuto che l’autorità di prime cure può procedervi d’ufficio o su
richiesta solo per rettificare errori materiali di calcolo o di scrittura. La
rettifica può intervenire anche in difetto di una base legale che lo preveda
espressamente. L’imprecisione può essere corretta d’ufficio anche dall’autorità
di ricorso (cfr. Piquerez, op.
cit., pag. 671 n. 3082 e segg.).
Ora, sebbene l’errore fosse
manifesto e l’insorgente potesse limitarsi a chiederne la rettifica da parte
dell’autorità di prime cure, anziché aggravarsi di fronte a questo giudice, si
impone di rettificare d’ufficio il dispositivo.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di
giustizia per l’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 453
cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso per i seguenti
motivi:
“Ha circolato
con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza
accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h”.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster