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Decisione

30.2009.233

Circolare superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche

12 luglio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

“Ha circolato con il

veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per

ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h”.

Fatti accertati __________

2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a

cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa

sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa

(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1

CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LCStr, il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte

le strade. Disposizione concretata dall’art. 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC,

giusta il quale, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se

le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono

favorevoli, i 50 km/h nelle località.

Se dei segnali indicano altre

velocità massime, esse sono applicabili al posto della limitazioni generali di

velocità (art. 4a cpv. 5 prima frase ONC).

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il superamento da 1 a 5 km/h, nelle località, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale o per taluni

generi di veicoli, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla

misura e agli apparecchi definito dall’USTRA l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.

40.

- (infrazione n. 303.1 lett. a).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni

– di aver circolato alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 35 km/h, superando il limite di velocità da 1 a 5 km/h. La velocità massima indicata nella decisione

è di 50 km/h.

Nelle osservazioni 13 ottobre

2009, l’autorità chiarisce che “evidentemente, sia sull’intimazione di

contravvenzione che sulla nostra risoluzione, vi è stato un errore

nell’indicazione del limite di velocità vigente su Viale __________ a __________

che, notoriamente, è di 30 km/h”, postulando la conferma della decisione

impugnata.

4.

Nel gravame la

ricorrente si esaurisce richiamando l’errore commesso dall’autorità per

l’incompatibilità fra la velocità accertata (35 km/h) ed il limite di velocità asseritamente superato (50 km/h).

5.

In concreto, non v’è dubbio

che si tratti di una svista, poiché la decisione verte su un dato

incontestabile, ovvero il limite di velocità su Viale __________4 a __________

di 30 km/h, e sul rilevamento della velocità effettuato tramite apparecchio

Multanova corrispondente a 40 km/h, dai quali dedurre la tolleranza.

Il rapporto di contravvenzione

28.

luglio 2009, come la decisione dell’autorità di prima istanza, riportano la

velocità rilevata e quella punibile, oltre all’erronea indicazione della

velocità massima consentita. Ponderando gli elementi in contraddizione, non è

difficile rendersi conto della svista, che può essere qualificata come un

errore materiale. La decisione, a differenza del rapporto citato, esplicita

anche la misura del superamento della velocità massima consentita nella misura

dell’intervallo 1-5 km/h, al fine di calcolare la multa adeguata (che peraltro

è identica a quella comminata per il superamento del limite generale).

Conoscendo tutti questi elementi il calcolo è presto fatto e lo sbaglio

scoperto. La ricorrente poi, peraltro domiciliata a pochi chilometri di

distanza e intenta a percorrere una via che permette di accedere con il veicolo

a un noto supermercato, non può non essersi resa conto, data la presenza della

segnaletica, di circolare su di una strada con limite di velocità a 30 km/h al momento dell’infrazione.

Per queste ragioni, l’errore

poteva essere facilmente ravvisato e non si esclude che in realtà lo sia stato.

Anzi, ponderate le precedenti argomentazioni, si può concludere per deduzione

logica che l’errore sia stato effettivamente ravvisato. A tal proposito,

tuttavia, a seguito dell’intimazione della contravvenzione, la multata non ha

presentato alcuna osservazione nei termini prescritti (pur non essendovi di

principio tenuta, trattandosi di una facoltà), come richiamato dalla decisione

dell’autorità, né ha visionato la documentazione fotografica. Si è limitata a

ricorrere contro la decisione invocando – invero senza troppa convinzione – un

presunto errore. Decisione che, peraltro, richiama l’art. 4a cpv. 5 ONC, il

quale disciplina il caso in cui sia presente un segnale indicante una velocità

massima diversa dal limite generale.

Alla luce di queste

considerazioni, come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure, l’errore

non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere

facilmente ravvisato dall’insorgente, e, del resto, questo giudice è giunto al

convincimento che lo sia stato.

6.

Per principio, il

Dispositivo

dispositivo di una sentenza – che solo raggiunge l’autorità di cosa giudicata,

ad esclusione delle motivazioni e dei considerandi (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo

2000, pag. 335 n. 1563) – può essere modificato unicamente dall’autorità di

ricorso, ritenuto che l’autorità di prime cure può procedervi d’ufficio o su

richiesta solo per rettificare errori materiali di calcolo o di scrittura. La

rettifica può intervenire anche in difetto di una base legale che lo preveda

espressamente. L’imprecisione può essere corretta d’ufficio anche dall’autorità

di ricorso (cfr. Piquerez, op.

cit., pag. 671 n. 3082 e segg.).

Ora, sebbene l’errore fosse

manifesto e l’insorgente potesse limitarsi a chiederne la rettifica da parte

dell’autorità di prime cure, anziché aggravarsi di fronte a questo giudice, si

impone di rettificare d’ufficio il dispositivo.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di

giustizia per l’odierno giudizio.

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 453

cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso per i seguenti

motivi:

“Ha circolato

con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza

accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h”.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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