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Decisione

30.2009.24

Taglio di alberi in area boschiva

1 aprile 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

16 gennaio 2009, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'750.-, addebitandogli

inoltre tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-, per aver eseguito

un taglio di alberi in area boschiva sul mappale n. 1 di __________, di

proprietà del Patriziato di __________.

Fatti accertati in occasione

di alcuni sopralluoghi avvenuti il 30 agosto, 4 settembre 2007 e 26 giugno 2008 in località __________ nel Comune di __________.

La risoluzione è stata emessa

in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e) LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1

RLCFo.

B. RI 1 è insorto contro

tale decisione con ricorso del 2 febbraio 2009, con il quale postula che la

multa e le spese amministrative siano sostanzialmente e congruamente ridotte e,

se del caso, che la multa sia commutata totalmente o parzialmente in lavoro di

pubblica utilità.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 24 febbraio 2009, propone per contro che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice,

la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa

sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente

occorre chinarsi sulla domanda del ricorrente di essere sentito personalmente.

Egli motiva la sua richiesta con il fatto che la sua audizione, oltre che ulteriormente

contribuire a un corretto apprezzamento della fattispecie e a un oggettivo

giudizio, permetterà pure a questo giudice l’eventuale espiazione della

condanna tramite commutazione, totale o parziale, della multa in lavoro di

pubblica utilità, riservandosi quindi di dare il suo eventuale consenso in sede

di audizione.

A

questa richiesta non può tuttavia essere dato seguito tenuto conto che

la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede che la procedura

contravvenzionale si svolge in forma scritta, ragion per cui l’insorgente era

tenuto a sollevare tutte le proprie censure e argomentazioni con l’atto ricorsuale,

in ossequio anche al principio della buona fede processuale. Inoltre – non

senza sottolineare che la facoltà prevista dall’art. 107 cpv. 1 CP (applicabile

stante il rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP; cfr. inoltre l’art. 22a LPContr per

le contravvenzioni previste da leggi cantonali) non istituisce un sistema di

sanzioni “à la carte”, per cui l’eventuale pronuncia di un lavoro di pubblica

utilità in sostituzione della multa rimane appannaggio del giudice – non si

comprende per quale motivo egli non abbia manifestato il suo consenso già in

sede di ricorso, se questa fosse stata la sua reale volontà. Sulla pena si dirà

comunque in seguito.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Il

taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio

forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo).

Chi vuole

tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che

non è proprietario del bosco deve presentare l’accordo scritto al proprietario (art. 39 cpv. 1 RLCFo).

Secondo

l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con una multa sino a 20'000 franchi chiunque

intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); anche

la negligenza è punibile con una multa (cfr. cpv. 3).

3.

La CRTE

1.

rimprovera al multato, come detto, di aver eseguito il taglio di 37

esemplari di abete rosso, per una superficie complessiva di 275 m2, in area boschiva sul mappale n. 1 di __________, di proprietà del Patriziato di __________,

senza la preventiva necessaria autorizzazione.

In applicazione della pena,

l’autorità ha inflitto all’insorgente una multa di

fr. 2'750.- (pari a fr. 10.-/m2). Essa ha infatti ritenuto l’abuso

perpetrato dall’insorgente particolarmente grave, poiché il taglio, realizzato

all’interno di un bosco con particolare funzione protettiva (BPFP; cfr. Piano

forestale cantonale approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

governativa n. 6753 del 19 dicembre 2007), contribuisce a mettere a repentaglio

l’azione protettiva svolta dal bosco a favore dell’abitato di __________.

L’autorità ha inoltre tenuto conto della crescita lenta degli alberi alla quota

in cui è avvenuto il taglio (1'750 m s.l.m.) e della recidività del ricorrente,

già oggetto nel 2001 di un procedimento contravvenzionale per un analogo abuso

nella medesima zona.

4.

L’insorgente, senza

contestare gli accertamenti dell’autorità, ritiene che l’ammontare della multa

inflittagli sia del tutto eccessivo e violi quindi il principio

dell’adeguatezza e della proporzionalità. A suo dire, la decisione impugnata

non terrebbe in considerazione che non vi è stato nessun danno irreparabile

alla foresta, giacché l’infrazione è avvenuta in luogo con vocazione a pascolo

(oggi in via di inselvatichimento), di cui non poteva presumere la funzione

protettiva, come lo comproverebbe il diametro degli alberelli tagliati e il

limitato quantitativo di legname. L’attività vegetativa potrebbe quindi

riprendere senza difficoltà (ricorso, punto 3).

Soggiunge che l’autorità non

ha inoltre tenuto conto che l’infrazione è stata da lui ammessa spontaneamente

e che a più riprese ha dimostrato il suo sincero pentimento. La recidiva

andrebbe poi relativizzata in funzione della sua minima gravità oggettiva (lavori

eseguiti) e soggettiva (colpa), specificando che la precedente infrazione, come

del resto la presente, discendeva non già dall’intenzione di danneggiare il

bosco, ma di contribuire gratuitamente e nel tempo libero al mantenimento del

monte con interventi di pulizia e miglioria (ricorso, punto 4).

Lamenta infine una possibile violazione

del principio “ne bis in idem”, con riferimento a una multa di fr.

2'500.- inflittagli dell’Amministrazione patriziale di __________ per i

medesimi fatti – oggetto di impugnativa davanti al Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato – che se confermata dall’autorità superiore, comporterebbe,

a suo dire, una doppia sanzione per un medesimo titolo (cfr. ricorso, punto 6).

5.

L’autorità di prime cure,

dopo aver compiutamente specificato le modalità di calcolo e la base legale

dell’importo unitario applicato nella commisurazione della pena (con

riferimento alle direttive emesse sulla base dell’art. 3 cpv. 1 lett. h RLCFo),

conclude affermando che non vi è il benché minimo elemento oggettivo che possa

giustificare una riduzione dell’importo della multa e delle spese di giustizia

(cfr. dettagliate osservazioni 24 febbraio 2009, pag. 5).

A fronte delle

argomentazioni addotte nel gravame, l’autorità ha ribadito che:

“l’infrazione è avvenuta

all’interno di un’area boschiva con particolare funzione protettiva [e

meglio contro lo stacco di valanghe e i fenomeni erosivi, ndr], come

illustrano le fotografie e gli estratti cartografici a colori allegati. Il

fatto che tale comparto possa essere intercalato, ad intervalli irregolari, da

radure e spazi aperti è del tutto normale in un bosco d’alta quota.

L’affermazione addotta dal signor Quadrelli, secondo cui l’abuso avrebbe avuto

luogo in una zona con vocazione a pascolo, va pertanto rettificata ai sensi di

quanto è determinante per la presente procedura di contravvenzione, ovvero che

l’abuso ha trovato compimento in bosco, e non solo, in un bosco di cui bisogna

salvaguardare l’azione protettiva. Tenuto conto di questo aspetto, il fatto che

il bosco si sia eventualmente originato su un pascolo abbandonato non può in

nessun caso essere avanzato per giustificare l’abuso. La presenza del bosco e

il suo sviluppo sono infatti premesse importanti per la sicurezza del

fondovalle” (risposta 24 febbraio, pag. 4).

In merito alla mancata

conoscenza da parte dell’insorgente della particolare funzione protettiva del

bosco, l’autorità rileva da un lato che la questione è del tutto ininfluente ai

fini della decisione sulla contravvenzione e, dall’altro, che il diametro degli

alberi abbattuti o il limitato quantitativo di legname non possono contribuire

a comprovare il fatto che egli ignorava tale condizione. Soggiunge che il Piano

forestale cantonale – con il quale sono stati formalmente approvati i rilievi

conclusisi nel 1995, quindi noti da tempo – “è un documento peraltro

vincolante solo per le autorità: il ricorrente non era quindi tenuto a

conoscere le funzioni del bosco, ma avrebbe dovuto, come previsto dalla legge,

rivolgersi all’autorità forestale chiedendo un’autorizzazione di taglio, che

sarebbe stata eventualmente concessa solo nei limiti in cui le funzioni del

bosco lo permettono” (risposta, ibidem).

La CRTE 1 fa pure notare che

non ha mai sostenuto che vi sia stato un danno irreparabile al bosco,

evidenziando tuttavia che l’elevata quota in cui esso è sito, 1'750 m s.l.m.(ovvero poco al di sotto del limite altitudinale della foresta, con conseguente

riduzione della stagione vegetativa), comporta una lenta ricrescita degli

alberi. Di conseguenza, a detta dell’autorità, “ci vorranno decenni prima

che l’area manomessa possa essere rimboscata in via naturale con nuovi

alberelli, considerati gli influssi di neve, gelo e vento caratteristici della

zona” (risposta, pag. 5).

6.

In concreto, questo

giudice non può che condividere le considerazioni esposte dall’autorità di

prime cure, in particolare laddove giunge alla conclusione che l’infrazione è

da ritenersi particolarmente grave alla luce delle funzioni forestali del

soprassuolo oggetto del taglio e delle conseguenze per lo svolgimento di tali

funzioni, e meglio poiché perpetrata all’interno di un comprensorio silvestre

censito quale BPFP; tale condizione deve essere vagliata in modo oggettivo,

indipendentemente dalla sua conoscenza da parte del contravventore, il quale non

può in ogni caso sostituirsi all’apprezzamento e alla competenza dell’autorità

forestale.

La gravità dell’infrazione è

pure data dal fatto che il manto boschivo allontanato abusivamente impiegherà

decenni per ricostituirsi e per poter quindi garantire nuovamente la funzione

protettiva a beneficio del fondovalle.

Non può poi essere disatteso

che l’agire dell’insorgente è caratterizzato da intenzionalità. In effetti, essendo

stato multato già in passato per un episodio analogo (superficie abbattuta di 1'300 m2; cfr. allegato 2), sempre in territorio di Sobrio, egli non poteva ignorare la

necessità di chiedere e ottenere preventivamente l’autorizzazione alla CRTE 1,

ciò che del resto nemmeno pretende. Al di là dell’esiguo importo della multa

allora inflittagli, il comportamento recidivante attesta l’intenzionalità del

suo agire e denota pure un particolare dispregio per le normative vigenti.

A torto egli pretende inoltre

che la sanzione in esame sarebbe suscettibile di costituire una violazione del

principio “ne bis in idem”, qualora la multa inflittagli dal Patriziato

fosse confermata. In effetti, come a giusto titolo rimarcato dall’autorità di

prima istanza nella risposta 24 febbraio 2009, la presente procedura verte

unicamente sulla violazione della legislazione forestale, sanzionabile con un

provvedimento di natura penale, mentre la multa inflittagli dal Patriziato di __________,

di natura amministrativa e come tale impugnata dinnanzi al Servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato, si riferisce a non averne dubbio a infrazioni di

normative di competenza di quest’ultimo ente (il cui perseguimento gli spetta

in virtù dell’art. 121 LOP). Detta censura risulta pertanto essere priva di

fondamento.

7.

Quo alla commisurazione

della pena, tenuto conto di tutte le circostanze che precedono, questo giudice

ritiene che l’importo di fr. 2'750.-, pari a fr. 10.-/m2 , (parametro

che l’insorgente di per sé non contesta e che trova fondamento nelle direttive

emesse dalla CRTE 1 in base all’art. 3 cpv. 1 lett. h RLCFo) sia confacentemente

proporzionato alla gravità dell’infrazione (data dal fatto che il soprassuolo

silvestre abbattuto è ubicato all’interno di un bosco con particolare funzione

protettiva e che quest’ultima potrà essere ripristinata soltanto tra qualche decennio),

rettamente commisurata al grado di colpa (caratterizzato dall’intenzione e

dalla recidiva, che rendono di secondaria importanza l’ammissione dei fatti) e

contenuta nei limiti concessi dalla legge. Egli per altro non invoca

l’esistenza di particolari oneri di mantenimento che non gli consentirebbero di

far fronte a un pagamento, seppur rateale, della multa.

Non vi è per il resto spazio

per l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento, nemmeno

sommariamente motivato e reso verosimile.

Gli oneri processuali di

complessivi fr. 200.- risultano dal canto loro perfettamente consoni a quanto

stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 3 LPContr, il quale prevede che al

condannato è applicata una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 2'000.-).

8.

Per quanto attiene

infine alla richiesta di “commutare” la multa in lavoro di pubblica utilità, si

ribadisce – seppur a titolo del tutto abbondanziale, giacché non contemplata

nel petitum – che l’art. 107 cpv. 1 CP, applicabile su rinvio dell’art.

333.

cpv. 1 CP (essendo la fattispecie penale in esame contenuta in una legge

federale, LFo), non istituisce un sistema di sanzioni “à la carte”, ma

conferisce al giudice una facoltà (“il giudice può”), per cui l’eventuale

pronuncia di un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della multa rimane

appannaggio di quest’ultimo, quand’anche l’autore abbia dato il suo consenso.

In proposito, si osserva che

il consenso dell’insorgente non è comunque sia chiaro, in quanto non è stato

espressamente manifestato, benché ne avesse la possibilità. Inoltre, egli non

ha fornito alcun elemento utile a questo giudice per valutare per quale motivo

il lavoro di pubblica utilità sarebbe più indicato di una multa.

Ciò posto, stante il

comportamento recidivante dell’insorgente e la gravità dell’infrazione, questo

giudice ritiene che un lavoro di pubblica utilità non rappresenterebbe in ogni

caso una pena preferibile in termini di prevenzione speciale. La multa appare più

adeguata a dissuadere l’insorgente dal commettere ulteriori infrazioni.

In definitiva, il ricorso deve

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 21 e 43 LFo; 39 RLCFo;

1 segg. LPContr;

pronuncia

e dichiara: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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