30.2009.24
Taglio di alberi in area boschiva
1 aprile 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2009.24
Data decisione, Autorità:
01.04.2010, PRPEN
Titolo:
Taglio di alberi in area boschiva
BOSCO
art. 38 LCFO
art. 21 LFO
art. 43 cpv. 1 let. e LFO
Incarto
n.
30.2009.24
1353/010
Bellinzona
1
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 febbraio 2009 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
16 gennaio 2009 n. 1353/010 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
16 gennaio 2009, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'750.-, addebitandogli
inoltre tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-, per aver eseguito
un taglio di alberi in area boschiva sul mappale n. 1 di __________, di
proprietà del Patriziato di __________.
Fatti accertati in occasione
di alcuni sopralluoghi avvenuti il 30 agosto, 4 settembre 2007 e 26 giugno 2008 in località __________ nel Comune di __________.
La risoluzione è stata emessa
in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e) LFo; 38 LCFo; 39 cpv. 1
RLCFo.
B. RI 1 è insorto contro
tale decisione con ricorso del 2 febbraio 2009, con il quale postula che la
multa e le spese amministrative siano sostanzialmente e congruamente ridotte e,
se del caso, che la multa sia commutata totalmente o parzialmente in lavoro di
pubblica utilità.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 24 febbraio 2009, propone per contro che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice,
la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente
occorre chinarsi sulla domanda del ricorrente di essere sentito personalmente.
Egli motiva la sua richiesta con il fatto che la sua audizione, oltre che ulteriormente
contribuire a un corretto apprezzamento della fattispecie e a un oggettivo
giudizio, permetterà pure a questo giudice l’eventuale espiazione della
condanna tramite commutazione, totale o parziale, della multa in lavoro di
pubblica utilità, riservandosi quindi di dare il suo eventuale consenso in sede
di audizione.
A
questa richiesta non può tuttavia essere dato seguito tenuto conto che
la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede che la procedura
contravvenzionale si svolge in forma scritta, ragion per cui l’insorgente era
tenuto a sollevare tutte le proprie censure e argomentazioni con l’atto ricorsuale,
in ossequio anche al principio della buona fede processuale. Inoltre – non
senza sottolineare che la facoltà prevista dall’art. 107 cpv. 1 CP (applicabile
stante il rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP; cfr. inoltre l’art. 22a LPContr per
le contravvenzioni previste da leggi cantonali) non istituisce un sistema di
sanzioni “à la carte”, per cui l’eventuale pronuncia di un lavoro di pubblica
utilità in sostituzione della multa rimane appannaggio del giudice – non si
comprende per quale motivo egli non abbia manifestato il suo consenso già in
sede di ricorso, se questa fosse stata la sua reale volontà. Sulla pena si dirà
comunque in seguito.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Il
taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio
forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo).
Chi vuole
tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione. Dove non esiste un contratto di gestione, il richiedente che
non è proprietario del bosco deve presentare l’accordo scritto al proprietario (art. 39 cpv. 1 RLCFo).
Secondo
l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con una multa sino a 20'000 franchi chiunque
intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte alberi in foresta (lett. e); anche
la negligenza è punibile con una multa (cfr. cpv. 3).
3.
La CRTE
1.
rimprovera al multato, come detto, di aver eseguito il taglio di 37
esemplari di abete rosso, per una superficie complessiva di 275 m2, in area boschiva sul mappale n. 1 di __________, di proprietà del Patriziato di __________,
senza la preventiva necessaria autorizzazione.
In applicazione della pena,
l’autorità ha inflitto all’insorgente una multa di
fr. 2'750.- (pari a fr. 10.-/m2). Essa ha infatti ritenuto l’abuso
perpetrato dall’insorgente particolarmente grave, poiché il taglio, realizzato
all’interno di un bosco con particolare funzione protettiva (BPFP; cfr. Piano
forestale cantonale approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
governativa n. 6753 del 19 dicembre 2007), contribuisce a mettere a repentaglio
l’azione protettiva svolta dal bosco a favore dell’abitato di __________.
L’autorità ha inoltre tenuto conto della crescita lenta degli alberi alla quota
in cui è avvenuto il taglio (1'750 m s.l.m.) e della recidività del ricorrente,
già oggetto nel 2001 di un procedimento contravvenzionale per un analogo abuso
nella medesima zona.
4.
L’insorgente, senza
contestare gli accertamenti dell’autorità, ritiene che l’ammontare della multa
inflittagli sia del tutto eccessivo e violi quindi il principio
dell’adeguatezza e della proporzionalità. A suo dire, la decisione impugnata
non terrebbe in considerazione che non vi è stato nessun danno irreparabile
alla foresta, giacché l’infrazione è avvenuta in luogo con vocazione a pascolo
(oggi in via di inselvatichimento), di cui non poteva presumere la funzione
protettiva, come lo comproverebbe il diametro degli alberelli tagliati e il
limitato quantitativo di legname. L’attività vegetativa potrebbe quindi
riprendere senza difficoltà (ricorso, punto 3).
Soggiunge che l’autorità non
ha inoltre tenuto conto che l’infrazione è stata da lui ammessa spontaneamente
e che a più riprese ha dimostrato il suo sincero pentimento. La recidiva
andrebbe poi relativizzata in funzione della sua minima gravità oggettiva (lavori
eseguiti) e soggettiva (colpa), specificando che la precedente infrazione, come
del resto la presente, discendeva non già dall’intenzione di danneggiare il
bosco, ma di contribuire gratuitamente e nel tempo libero al mantenimento del
monte con interventi di pulizia e miglioria (ricorso, punto 4).
Lamenta infine una possibile violazione
del principio “ne bis in idem”, con riferimento a una multa di fr.
2'500.- inflittagli dell’Amministrazione patriziale di __________ per i
medesimi fatti – oggetto di impugnativa davanti al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato – che se confermata dall’autorità superiore, comporterebbe,
a suo dire, una doppia sanzione per un medesimo titolo (cfr. ricorso, punto 6).
5.
L’autorità di prime cure,
dopo aver compiutamente specificato le modalità di calcolo e la base legale
dell’importo unitario applicato nella commisurazione della pena (con
riferimento alle direttive emesse sulla base dell’art. 3 cpv. 1 lett. h RLCFo),
conclude affermando che non vi è il benché minimo elemento oggettivo che possa
giustificare una riduzione dell’importo della multa e delle spese di giustizia
(cfr. dettagliate osservazioni 24 febbraio 2009, pag. 5).
A fronte delle
argomentazioni addotte nel gravame, l’autorità ha ribadito che:
“l’infrazione è avvenuta
all’interno di un’area boschiva con particolare funzione protettiva [e
meglio contro lo stacco di valanghe e i fenomeni erosivi, ndr], come
illustrano le fotografie e gli estratti cartografici a colori allegati. Il
fatto che tale comparto possa essere intercalato, ad intervalli irregolari, da
radure e spazi aperti è del tutto normale in un bosco d’alta quota.
L’affermazione addotta dal signor Quadrelli, secondo cui l’abuso avrebbe avuto
luogo in una zona con vocazione a pascolo, va pertanto rettificata ai sensi di
quanto è determinante per la presente procedura di contravvenzione, ovvero che
l’abuso ha trovato compimento in bosco, e non solo, in un bosco di cui bisogna
salvaguardare l’azione protettiva. Tenuto conto di questo aspetto, il fatto che
il bosco si sia eventualmente originato su un pascolo abbandonato non può in
nessun caso essere avanzato per giustificare l’abuso. La presenza del bosco e
il suo sviluppo sono infatti premesse importanti per la sicurezza del
fondovalle” (risposta 24 febbraio, pag. 4).
In merito alla mancata
conoscenza da parte dell’insorgente della particolare funzione protettiva del
bosco, l’autorità rileva da un lato che la questione è del tutto ininfluente ai
fini della decisione sulla contravvenzione e, dall’altro, che il diametro degli
alberi abbattuti o il limitato quantitativo di legname non possono contribuire
a comprovare il fatto che egli ignorava tale condizione. Soggiunge che il Piano
forestale cantonale – con il quale sono stati formalmente approvati i rilievi
conclusisi nel 1995, quindi noti da tempo – “è un documento peraltro
vincolante solo per le autorità: il ricorrente non era quindi tenuto a
conoscere le funzioni del bosco, ma avrebbe dovuto, come previsto dalla legge,
rivolgersi all’autorità forestale chiedendo un’autorizzazione di taglio, che
sarebbe stata eventualmente concessa solo nei limiti in cui le funzioni del
bosco lo permettono” (risposta, ibidem).
La CRTE 1 fa pure notare che
non ha mai sostenuto che vi sia stato un danno irreparabile al bosco,
evidenziando tuttavia che l’elevata quota in cui esso è sito, 1'750 m s.l.m.(ovvero poco al di sotto del limite altitudinale della foresta, con conseguente
riduzione della stagione vegetativa), comporta una lenta ricrescita degli
alberi. Di conseguenza, a detta dell’autorità, “ci vorranno decenni prima
che l’area manomessa possa essere rimboscata in via naturale con nuovi
alberelli, considerati gli influssi di neve, gelo e vento caratteristici della
zona” (risposta, pag. 5).
6.
In concreto, questo
giudice non può che condividere le considerazioni esposte dall’autorità di
prime cure, in particolare laddove giunge alla conclusione che l’infrazione è
da ritenersi particolarmente grave alla luce delle funzioni forestali del
soprassuolo oggetto del taglio e delle conseguenze per lo svolgimento di tali
funzioni, e meglio poiché perpetrata all’interno di un comprensorio silvestre
censito quale BPFP; tale condizione deve essere vagliata in modo oggettivo,
indipendentemente dalla sua conoscenza da parte del contravventore, il quale non
può in ogni caso sostituirsi all’apprezzamento e alla competenza dell’autorità
forestale.
La gravità dell’infrazione è
pure data dal fatto che il manto boschivo allontanato abusivamente impiegherà
decenni per ricostituirsi e per poter quindi garantire nuovamente la funzione
protettiva a beneficio del fondovalle.
Non può poi essere disatteso
che l’agire dell’insorgente è caratterizzato da intenzionalità. In effetti, essendo
stato multato già in passato per un episodio analogo (superficie abbattuta di 1'300 m2; cfr. allegato 2), sempre in territorio di Sobrio, egli non poteva ignorare la
necessità di chiedere e ottenere preventivamente l’autorizzazione alla CRTE 1,
ciò che del resto nemmeno pretende. Al di là dell’esiguo importo della multa
allora inflittagli, il comportamento recidivante attesta l’intenzionalità del
suo agire e denota pure un particolare dispregio per le normative vigenti.
A torto egli pretende inoltre
che la sanzione in esame sarebbe suscettibile di costituire una violazione del
principio “ne bis in idem”, qualora la multa inflittagli dal Patriziato
fosse confermata. In effetti, come a giusto titolo rimarcato dall’autorità di
prima istanza nella risposta 24 febbraio 2009, la presente procedura verte
unicamente sulla violazione della legislazione forestale, sanzionabile con un
provvedimento di natura penale, mentre la multa inflittagli dal Patriziato di __________,
di natura amministrativa e come tale impugnata dinnanzi al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato, si riferisce a non averne dubbio a infrazioni di
normative di competenza di quest’ultimo ente (il cui perseguimento gli spetta
in virtù dell’art. 121 LOP). Detta censura risulta pertanto essere priva di
fondamento.
7.
Quo alla commisurazione
della pena, tenuto conto di tutte le circostanze che precedono, questo giudice
ritiene che l’importo di fr. 2'750.-, pari a fr. 10.-/m2 , (parametro
che l’insorgente di per sé non contesta e che trova fondamento nelle direttive
emesse dalla CRTE 1 in base all’art. 3 cpv. 1 lett. h RLCFo) sia confacentemente
proporzionato alla gravità dell’infrazione (data dal fatto che il soprassuolo
silvestre abbattuto è ubicato all’interno di un bosco con particolare funzione
protettiva e che quest’ultima potrà essere ripristinata soltanto tra qualche decennio),
rettamente commisurata al grado di colpa (caratterizzato dall’intenzione e
dalla recidiva, che rendono di secondaria importanza l’ammissione dei fatti) e
contenuta nei limiti concessi dalla legge. Egli per altro non invoca
l’esistenza di particolari oneri di mantenimento che non gli consentirebbero di
far fronte a un pagamento, seppur rateale, della multa.
Non vi è per il resto spazio
per l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento, nemmeno
sommariamente motivato e reso verosimile.
Gli oneri processuali di
complessivi fr. 200.- risultano dal canto loro perfettamente consoni a quanto
stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 3 LPContr, il quale prevede che al
condannato è applicata una tassa di giustizia da fr. 20.- a fr. 2'000.-).
8.
Per quanto attiene
infine alla richiesta di “commutare” la multa in lavoro di pubblica utilità, si
ribadisce – seppur a titolo del tutto abbondanziale, giacché non contemplata
nel petitum – che l’art. 107 cpv. 1 CP, applicabile su rinvio dell’art.
333.
cpv. 1 CP (essendo la fattispecie penale in esame contenuta in una legge
federale, LFo), non istituisce un sistema di sanzioni “à la carte”, ma
conferisce al giudice una facoltà (“il giudice può”), per cui l’eventuale
pronuncia di un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della multa rimane
appannaggio di quest’ultimo, quand’anche l’autore abbia dato il suo consenso.
In proposito, si osserva che
il consenso dell’insorgente non è comunque sia chiaro, in quanto non è stato
espressamente manifestato, benché ne avesse la possibilità. Inoltre, egli non
ha fornito alcun elemento utile a questo giudice per valutare per quale motivo
il lavoro di pubblica utilità sarebbe più indicato di una multa.
Ciò posto, stante il
comportamento recidivante dell’insorgente e la gravità dell’infrazione, questo
giudice ritiene che un lavoro di pubblica utilità non rappresenterebbe in ogni
caso una pena preferibile in termini di prevenzione speciale. La multa appare più
adeguata a dissuadere l’insorgente dal commettere ulteriori infrazioni.
In definitiva, il ricorso deve
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 21 e 43 LFo; 39 RLCFo;
1 segg. LPContr;
pronuncia
e dichiara: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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