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Decisione

30.2009.242

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 2

ottobre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

motoveicolo TI__________ al quale sono state apportate delle modifiche (aumento

della potenza del motore) senza sottoporlo a nuovo esame. Ha pure omesso, quale

allievo conducente, di applicare la sigla ‘L’ sul veicolo e lo stesso era

sprovvisto del catarifrangente. Inoltre produceva rumore evitabile per l’uso

irrazionale del motore, non manteneva una sufficiente distanza dal veicolo che

lo precedeva e, nella galleria del __________, superava i 100 km/h ivi prescritti. Risultava anche che il 14.3.2009 ha circolato senza possedere la richiesta

licenza di condurre (cat. A).”

Fatti accertati il 4 agosto 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 10 cpv. 2, 13 cpv. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 3,

34 cpv. 4, 42 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 95 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv.

1 LCStr; 4a cpv. 5, 12 cpv. 1, 27 cpv. 1, 33 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34, 140 cpv.

1, 219 cpv. 1 e 2 lett. f OETV.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

una riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

L’art. 29 LCStr prevede

che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza

e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che

le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i

passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

strada non venga danneggiata.

Giusta l’art. 13 cpv. 3

LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere

sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è

dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

In particolare, l’art. 34 cpv.

2.

OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di

immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati

devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego,

segnatamente in caso di interventi che modificano le emissioni di gas di

scarico o di rumori, in questo caso deve essere provato che sono osservate le

prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima

messa in circolazione (lett. c); egli deve inoltre notificare alla medesima

autorità altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione (cpv. 3).

Per l’art. 219 cpv. 2 OETV

(applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr,

secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che

violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione

stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,

chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è

necessaria una notificazione (lett. f).

Il conducente deve astenersi

dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia

evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il

più possibile, di spaventare animali (art. 42 cpv. 1 LCStr). Per quanto

concerne il rumore, l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli

ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei

quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

Per l’art. 10 cpv. 2 LCStr chi

conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; chi

impara a condurre deve essere titolare della licenza per allievo conducente.

Chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo

conducente è punito con la multa (art. 95 cifra 1 LCStr).

Nella circolazione il

conducente deve dipoi tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti

della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato

o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

ricorrente quanto indicato sopra sulla scorta del rapporto di costatazione 5

agosto 2009 della Polizia cantonale secondo il quale:

“Nelle circostanze indicate,

si aveva modo di notare il motoveicolo marca __________ targato TI __________

con un tubo di scarico non originale e molto particolare. Si provvedeva ad un

controllo costatando che sulla licenza di circolazione era iscritta una potenza

massima di kW 25. Si decideva quindi di sottoporre il mezzo alla prova potenza

presso il TCS di Rivera, ottenendo i seguenti dati:

Potenza originale kW 25

pari a CV/PS 34

Potenza rilevata kW 86.5

pari CV/PS 117.64

Inoltre il motoveicolo era

sprovvisto del catarifrangente e non era applicata la sigla ‘L’ di allievo

conducente.

Facciamo notare che durante

il tragitto __________ strada cantonale il __________ (allievo conducente) ha

circolato in modo non confacente poiché in varie occasioni provocava un uso

irrazionale del motore con continue accelerazioni omettendo di tenere la

distanza di sicurezza dal nostro veicolo, inoltre davanti alla stazione di __________

ha circolato a zig zag.

Quindi dopo la prova

potenza sul tragitto A2 __________ e precisamente nella galleria del __________,

ha circolato ad una velocità di km/h 124 dove il limite è di 100 km/h e questo malgrado la presenza del nostro veicolo di servizio.

In sede di interrogatorio

ha confermato di aver circolato in data 14 marzo 2009 a __________ alla guida della citata moto senza essere in possesso della licenza di condurre

valida per la cat A (in possesso unicamente della cat B).”

4.

In sede di osservazioni

l’insorgente ha precisato quanto segue:

“Per quanto concerne il

fatto accaduto il 4.08.2009 in territorio di__________, vorrei solo

puntualizzare che le modifiche apportate al motore sono state effettuate dopo

aver ricevuto la licenza di allievo conducente di tipo ‘A’ per moto di grossa

cilindrata. Ero così contento di poter passare ad una cilindrata più grossa,

che non ho saputo aspettare la fine di tutte le pratiche amministrative

necessarie al corretto passaggio. Avrei notificato la settimana seguente il

cambiamento alla sezione della circolazione, ma purtroppo la stessa settimana

sono stato fermato dalla polizia cantonale.

Lo scarico montato dal

motoveicolo in questione è omologato, e sono in possesso di tutta la

documentazione di omologazione.

Inoltre la sigla ‘L’ di

allievo conducente non era correttamente collocata al fianco della targa in quando

l’avevo smarrita per strada durante il tragitto (a __________, o dopo la

galleria del __________).

Durante il viaggio verso __________,

ammetto di aver adottato una guida un po’ aggressiva (aggressiva, ma non

pericolosa), ma questo mio atteggiamento è stato indotto dalle circostanze e

dai modi in cui sono stato trattato. Ero consapevole che la pattuglia mi stesse

osservando, e proprio questo mio comportamento era rivolto ad esprimere il mio

disappunto sulla questione e sul trattamento ricevuto.

Per quanto concerne il

fatto accaduto il 14.03.2009 in territorio di __________, vorrei precisare che

la licenza di condurre di allievo conducente era in mio possesso, ma purtroppo

era scaduta e non me n’ero accorto.”

(cfr. osservazioni 8 settembre

2009)

5.

Nel ricorso l’insorgente

non contesta i fatti, salvo precisare che la velocità nella galleria del __________

era di 110 km/h al massimo, ma chiede una riduzione della multa, che considera

eccessiva in relazione alle infrazioni commesse.

6.

La richiesta non può

essere accolta. Il ricorrente ha commesso una serie importante di infrazioni:

- aumento della potenza del

motore senza sottoporre il veicolo a nuovo esame

- eccesso di velocità

- distanza insufficiente

- guida senza licenza di

allievo conducente

- produzione di rumore

evitabile

- assenza della sigla ‘L’ e

del catarifrangente

Se si tralascia l’ultima di

queste (la sigla ‘L’ può essere andata persa, anche se il modo in cui è

spiegato l’eventuale smarrimento lascia perplessi), si tratta di infrazioni

intenzionali che in parte (le prime tre) possono creare un pericolo anche grave

nella circolazione stradale.

Dà altresì da pensare la

leggerezza con la quale l’insorgente ha commesso le infrazioni dopo il fermo di

polizia: solo a causa del suo disappunto e della sua rabbia (cfr. verbale di

interrogatorio 4.8.2009 pag. 2) egli si è lasciato andare a commettere

pericolose manovre e accelerazioni ingiustificate.

Il fatto poi di non essersi

accorto che la licenza di allievo conducente per la categoria A fosse scaduta

non è liberatorio, perché ognuno è tenuto a conoscere i termini di legge e la

validità dei propri documenti.

Questo giudice ritiene di

conseguenza che alla luce del numero delle infrazioni commesse e della loro

natura la CRTE 1 ha correttamente commisurato la multa, che risulta

confacentemente proporzionata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi

dalla legge. Non vi è così spazio per una riduzione della stessa. Al multato è

in ogni caso data facoltà di chiedere al compente ufficio incassi la rateazione

dell’ammenda.

7.

Il ricorso va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 3, 10 cpv. 2, 13

cpv. 3, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 4, 42 cpv. 1, 90 cifra 1, 93

cifra 2, 95 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 4a cpv. 5, 12 cpv. 1, 27

cpv. 1, 33 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 34, 140 cpv. 1, 219 cpv. 1 e 2 lett. f OETV; 453

cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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