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Decisione

30.2009.25

Circolare senza tenere la destra del campo stradale e conseguente collisione con un'isola spartitraffico

27 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

"Alla guida del

motoveicolo __________, non mantenendosi regolarmente a destra urtava l’isola

spartitraffico sita al centro del campo stradale. A seguito dell’urto la

passeggera cadeva dalla moto ferendosi”.

Fatti accertati il 30 luglio 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7

cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 31 cpv. 1

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. anche l’art. 3 cpv. 1 ONC).

Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCStr

(rispettivamente 7 cpv. 1 ONC), i veicoli devono circolare a destra, sulle

strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul

margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti

senza visuale.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della circolazione rimprovera al multato - in applicazione delle predette

disposizioni - di essere venuto meno all’obbligo di circolare mantenendosi

sulla destra, urtando conseguentemente l’isola spartitraffico posta al cento

del campo stradale e provocando la caduta (con il ferimento) della passeggera

del suo motoveicolo.

4.

RI 1,

da parte sua, si giustifica osservando come l’isola spartitraffico colpita

fosse sprovvista dell’apposito segnale n. 2.34 “Ostacolo da scansare a destra”,

abbattuto in un altro incidente verificatosi lo stesso giorno (rapporto di

polizia, pag. 3). A comprova della rilevanza di tale assenza l’insorgente

ricorda pure che al momento dei fatti, poco dopo l’isola spartitraffico, sul

lato destro della carreggiata vi era un veicolo fermo poiché incorso, a sua

volta, in un sinistro con la medesima dinamica.

5.

Indipendentemente

dall’assenza del segnale n. 2.34, va in ogni caso rilevato che la presenza

dell’isola spartitraffico era preannunciata sul sedime stradale dalla

demarcazione n. 6.20 “Superficie vietata” (art. 78 OSStr), in un punto della

carreggiata oltretutto ben illuminato (cfr. la documentazione fotografica

annessa al rapporto di polizia).

In

definitiva, ritenute la demarcazione che precedeva l’isola spartitraffico e la

buona illuminazione del tratto stradale in oggetto, RI 1 avrebbe dovuto comunque

accorgersi della presenza dell’elemento rialzato al centro della carreggiata.

Conformemente ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC)

l’insorgente, constatata la presenza di un veicolo incidentato sul bordo destro

della strada, non si sarebbe dunque dovuto spostare a sinistra, al centro della

carreggiata, proprio sulla superficie vietata al traffico. Avrebbe semmai

dovuto rallentare (se non fermarsi) per rendersi esattamente conto della

situazione e, di riflesso, della manovra necessaria da compiere per proseguire

in sicurezza. Misura precauzionale tanto più indicata se si considera come i

fatti siano avvenuti all’interno dell’abitato.

6.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31

cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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