30.2009.25
Circolare senza tenere la destra del campo stradale e conseguente collisione con un'isola spartitraffico
27 settembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2009.25
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare senza tenere la destra del campo stradale e conseguente collisione con un'isola spartitraffico
CIRCOLAZIONE A DESTRA
MOTO / MOTOVEICOLI
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 7 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.25
575/102
Bellinzona
27
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 gennaio
2009 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
16 gennaio 2009 n. 575/102 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 12 febbraio 2009
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A.
"Alla guida del
motoveicolo __________, non mantenendosi regolarmente a destra urtava l’isola
spartitraffico sita al centro del campo stradale. A seguito dell’urto la
passeggera cadeva dalla moto ferendosi”.
Fatti accertati il 30 luglio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7
cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. anche l’art. 3 cpv. 1 ONC).
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCStr
(rispettivamente 7 cpv. 1 ONC), i veicoli devono circolare a destra, sulle
strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul
margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti
senza visuale.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della circolazione rimprovera al multato - in applicazione delle predette
disposizioni - di essere venuto meno all’obbligo di circolare mantenendosi
sulla destra, urtando conseguentemente l’isola spartitraffico posta al cento
del campo stradale e provocando la caduta (con il ferimento) della passeggera
del suo motoveicolo.
4.
RI 1,
da parte sua, si giustifica osservando come l’isola spartitraffico colpita
fosse sprovvista dell’apposito segnale n. 2.34 “Ostacolo da scansare a destra”,
abbattuto in un altro incidente verificatosi lo stesso giorno (rapporto di
polizia, pag. 3). A comprova della rilevanza di tale assenza l’insorgente
ricorda pure che al momento dei fatti, poco dopo l’isola spartitraffico, sul
lato destro della carreggiata vi era un veicolo fermo poiché incorso, a sua
volta, in un sinistro con la medesima dinamica.
5.
Indipendentemente
dall’assenza del segnale n. 2.34, va in ogni caso rilevato che la presenza
dell’isola spartitraffico era preannunciata sul sedime stradale dalla
demarcazione n. 6.20 “Superficie vietata” (art. 78 OSStr), in un punto della
carreggiata oltretutto ben illuminato (cfr. la documentazione fotografica
annessa al rapporto di polizia).
In
definitiva, ritenute la demarcazione che precedeva l’isola spartitraffico e la
buona illuminazione del tratto stradale in oggetto, RI 1 avrebbe dovuto comunque
accorgersi della presenza dell’elemento rialzato al centro della carreggiata.
Conformemente ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC)
l’insorgente, constatata la presenza di un veicolo incidentato sul bordo destro
della strada, non si sarebbe dunque dovuto spostare a sinistra, al centro della
carreggiata, proprio sulla superficie vietata al traffico. Avrebbe semmai
dovuto rallentare (se non fermarsi) per rendersi esattamente conto della
situazione e, di riflesso, della manovra necessaria da compiere per proseguire
in sicurezza. Misura precauzionale tanto più indicata se si considera come i
fatti siano avvenuti all’interno dell’abitato.
6.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31
cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e
97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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