30.2009.253
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; errore sui fatti
9 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.253
Data decisione, Autorità:
09.11.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; errore sui fatti
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
Fatti
30.2009.253
28776/102
Bellinzona
9
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 ottobre 2009 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
16 ottobre 2009 n. 28776/102 emessa dalla CRTE 1
viste lo scritto 5 novembre 2009 presentato
dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con risoluzione 16
ottobre 2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.- oltre alla
tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.- per la seguente infrazione
constatata il 14 agosto 2009:
“Alla guida del veicolo TI __________
ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 74 km/h.
Velocità punibile
dedotta la tolleranza : 69 km/h”;
che la decisione è stata presa
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una
riduzione della multa per i motivi che si diranno in seguito;
che la CRTE 1 si astiene dal
formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di
giudizio;
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come
anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la
priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità
sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;
Considerandi
che il Consiglio federale
limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3
LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr); se dei segnali indicano altre velocità massime,
essi sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a
cpv. 5 primo periodo ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr);
che l’autorità rimprovera a RI
1.
di avere superato di 19 km/h la velocità massima di 50 km/h permessa nelle località;
che la ricorrente, che era
alla guida di un veicolo non conosciuto e di proprietà di un’altra persona, non
contesta l’accertamento della polizia come tale, ma afferma di avere “subito
dubitato che il contachilometri fosse difettoso e ho manifestato le mie
perplessità all’agente di polizia che mi ha suggerito di far verificare il
tachimetro” (cfr. ricorso punto 2);
che in conseguenza di ciò “la
proprietaria del veicolo, Signora __________, ha così fissato un appuntamento
al TCS di Rivera per la relativa verifica (vedi allegato). Dal rapporto del 26
agosto 2009 emerge chiaramente che il contachilometri era difettoso” (cfr.
ricorso punto 3);
che dal referto allegato pure
al ricorso si evince che quando il tachimetro indicava 50 km/h la velocità effettiva
era di 61,6 km/h, a 80 era di 91,4, a 100 era di 109 e a 120 era di 129,1;
che la CRTE 1, alla quale era
stato inviato il referto, non ne ha tenuto conto nella sua decisione, ritenendo
che “le osservazioni presentate non giustificano l’abbandono del
procedimento contravvenzionale”;
che con il ricorso
l’insorgente precisa di non aver “mai chiesto l’abbandono del procedimento
ma una giustificata riduzione di 11,6 km/h per il cattivo funzionamento del
tachimetro dell’autoveicolo che non conoscevo e che ho guidato per alcuni
minuti senza accorgermi della velocità eccessiva” (cfr. ricorso punto 4);
che giusta l’art. 13 cpv. 1 CP
chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di
fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; il cpv. 2
di questo articolo prevede che se l’errore avesse potuto essere evitato usando
le debite precauzioni l’autore è punito per negligenza qualora la legge reprima
l’atto come reato colposo;
che una differenza di una decina
di chilometri orari non è facilmente riconoscibile da parte di un normale
autista;
che la ricorrente deve di
conseguenza essere punita per la velocità alla quale poteva rendersi conto di
circolare prestando la dovuta attenzione;
che tenuto conto che ella
circolava a 74 km/h, ossia tra 50 e 80 km/h, l’errore di misurazione sulla base
della perizia effettuata era di ca. 11.5 km/h;
che di conseguenza la velocità
indicata dal tachimetro (quella di cui poteva rendersi conto l’insorgente) era
di 62.5 km/h (74 ./. 11.5); se si deduce la tolleranza la velocità punibile è
dunque di 57.5 km/h;
che per un superamento, nelle
località, della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h l’allegato 1
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una multa di fr.
120.
- (infrazione n. 303.1. lett. b);
che il ricorso deve di
conseguenza essere accolto e la multa ridotta a tale importo senza tasse e
spese di prima istanza, poiché nulla permette di concludere che l’insorgente
non avrebbe pagato l’ammenda in procedura disciplinare se questa fosse stata
avviata;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 120.- senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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