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Decisione

30.2009.253

Eccesso di velocità all'interno dell'abitato; errore sui fatti

9 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2009.253

28776/102

Bellinzona

9

novembre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 ottobre 2009 presentato da

RI 1,

contro

la decisione

16 ottobre 2009 n. 28776/102 emessa dalla CRTE 1

viste lo scritto 5 novembre 2009 presentato

dalla CRTE 1, ,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che con risoluzione 16

ottobre 2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 340.- oltre alla

tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.- per la seguente infrazione

constatata il 14 agosto 2009:

“Alla guida del veicolo TI __________

ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 74 km/h.

Velocità punibile

dedotta la tolleranza : 69 km/h”;

che la decisione è stata presa

in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una

riduzione della multa per i motivi che si diranno in seguito;

che la CRTE 1 si astiene dal

formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di

giudizio;

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr

l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come

anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la

priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità

sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;

Considerandi

che il Consiglio federale

limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 e 3

LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr); se dei segnali indicano altre velocità massime,

essi sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a

cpv. 5 primo periodo ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr);

che l’autorità rimprovera a RI

1.

di avere superato di 19 km/h la velocità massima di 50 km/h permessa nelle località;

che la ricorrente, che era

alla guida di un veicolo non conosciuto e di proprietà di un’altra persona, non

contesta l’accertamento della polizia come tale, ma afferma di avere “subito

dubitato che il contachilometri fosse difettoso e ho manifestato le mie

perplessità all’agente di polizia che mi ha suggerito di far verificare il

tachimetro” (cfr. ricorso punto 2);

che in conseguenza di ciò “la

proprietaria del veicolo, Signora __________, ha così fissato un appuntamento

al TCS di Rivera per la relativa verifica (vedi allegato). Dal rapporto del 26

agosto 2009 emerge chiaramente che il contachilometri era difettoso” (cfr.

ricorso punto 3);

che dal referto allegato pure

al ricorso si evince che quando il tachimetro indicava 50 km/h la velocità effettiva

era di 61,6 km/h, a 80 era di 91,4, a 100 era di 109 e a 120 era di 129,1;

che la CRTE 1, alla quale era

stato inviato il referto, non ne ha tenuto conto nella sua decisione, ritenendo

che “le osservazioni presentate non giustificano l’abbandono del

procedimento contravvenzionale”;

che con il ricorso

l’insorgente precisa di non aver “mai chiesto l’abbandono del procedimento

ma una giustificata riduzione di 11,6 km/h per il cattivo funzionamento del

tachimetro dell’autoveicolo che non conoscevo e che ho guidato per alcuni

minuti senza accorgermi della velocità eccessiva” (cfr. ricorso punto 4);

che giusta l’art. 13 cpv. 1 CP

chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di

fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; il cpv. 2

di questo articolo prevede che se l’errore avesse potuto essere evitato usando

le debite precauzioni l’autore è punito per negligenza qualora la legge reprima

l’atto come reato colposo;

che una differenza di una decina

di chilometri orari non è facilmente riconoscibile da parte di un normale

autista;

che la ricorrente deve di

conseguenza essere punita per la velocità alla quale poteva rendersi conto di

circolare prestando la dovuta attenzione;

che tenuto conto che ella

circolava a 74 km/h, ossia tra 50 e 80 km/h, l’errore di misurazione sulla base

della perizia effettuata era di ca. 11.5 km/h;

che di conseguenza la velocità

indicata dal tachimetro (quella di cui poteva rendersi conto l’insorgente) era

di 62.5 km/h (74 ./. 11.5); se si deduce la tolleranza la velocità punibile è

dunque di 57.5 km/h;

che per un superamento, nelle

località, della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h l’allegato 1

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una multa di fr.

120.

- (infrazione n. 303.1. lett. b);

che il ricorso deve di

conseguenza essere accolto e la multa ridotta a tale importo senza tasse e

spese di prima istanza, poiché nulla permette di concludere che l’insorgente

non avrebbe pagato l’ammenda in procedura disciplinare se questa fosse stata

avviata;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 120.- senza tasse e spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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