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Decisione

30.2009.26

Impiego, durante l'esercizio della caccia, di un mezzo ausiliario proibito

14 ottobre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di

complessivi fr. 40.-, per avere, durante l’esercizio della caccia bassa,

impiegato sul proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali

acustici (beeper).

Fatti accertati

rispettivamente il 15 e il 19 novembre 2008 in territorio di Robasacco/Cadenazzo.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 18, 21 LCP; 41, 44 LCC; 49 lett. i), 67 RALCC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 49 RALCC prevede

che durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti

dalla legge è tra l’altro vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata

dall’Ufficio della caccia e della pesca, l’impiego sui cani di dispositivi a

scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze

chimiche (lett. i).

Chiunque,

intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle

relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a

fr. 20’000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili (art. 41 LCC).

3.

La

CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di

avere, in due occasioni, nell’esercizio della caccia bassa, utilizzato sul

proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali acustici, e

meglio un beeper, in violazione dell’art. 49 lett. i RALCC.

4.

Il ricorrente ammette di

aver esercitato la caccia alla beccaccia con l’ausilio del beeper, ma

contesta nondimeno la legittimità della decisione.

Dipartendosi dalla genesi

della norma cantonale, egli sottolinea che la stessa è stata introdotta nella

legislazione venatoria soltanto per rendere attenti su una norma federale che

esisteva già da tempo – ovvero l’art. 34 cpv. 3 vOPAn, abrogato il 1° settembre

2008.

dalla nuova OPAn e sostituito dall’art. 76 cpv. 2 che istituisce un regime

meno restrittivo – e alla quale nessuno prestava particolare attenzione (cfr. ricorso,

punto 8; “pro forma” per dirla come in replica, punto 3). Voler addurre che il

divieto di utilizzare il beeper discenda dalla LCC costituirebbe

pertanto, a suo dire, un modo inammissibile per evitare la supremazia della

legislazione federale in materia di protezione degli animali (cfr. ricorso,

punto 9). Supremazia che ha come conseguenza l’assenza di competenza

legislativa cantonale per legiferare in materia di protezione degli animali. Vi

sarebbe altresì una violazione del diritto federale in considerazione del fatto

che l’art. 49 lett. i RALCC istituisce un regime più restrittivo di quello

federale.

A mente dell’insorgente

difetterebbe pure la competenza della Divisione dell’ambiente nella misura in

cui si tratta di applicare una norma federale contenuta nell’Ordinanza sulla

protezione degli animali (OPAn), la cui competenza spetta all’Ufficio del

veterinario cantonale, se del caso al Ministero Pubblico o al Dipartimento

della sanità.

Da ultimo, il ricorrente

solleva la violazione dell’onere della prova, ritenuto che spetta all’autorità

dimostrare che il beeper per i cani da caccia faccia parte dei “dispositivi

che emettono segnali acustici molto sgradevoli” vietati dall’art. 76 cpv. 2

OPAn e l’incostituzionalità della norma, nella misura in cui vieta in modo

generico qualsiasi dispositivo acustico, compreso, a suo dire, il tradizionale

campanellino, in violazione del principio della proporzionalità (cfr. replica,

punto 8, pag. 4).

5.

Dal canto suo,

l’autorità di prime cure riconosce che l’introduzione, nel 2006, del divieto di

utilizzare il beeper nell’esercizio della caccia è da ricondurre al

divieto previsto dall’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (ovvero

per renderlo più visibile ai cacciatori), precisando nondimeno che fino al 2006

non sussisteva una vera necessità di vietarlo per esigenze venatorie, giacché

l’uso di questo apparecchio era sporadico, mentre che oggi la situazione è

diversa. A detta dell’autorità, autorizzare il beeper – che costituisce

un dispositivo di grande aiuto per il cacciatore – durante l’esercizio della

caccia comporterebbe un aumento della pressione venatoria che andrebbe

attentamente valutata sotto il profilo di una gestione sostenibile delle specie

cacciabili (cfr. osservazioni, pag. 3; duplica, pag. 2). Essa soggiunge di aver

proposto al Consiglio di Stato di continuare a vietare l’uso del beeper,

utilizzando la stessa formulazione degli anni precedenti in modo tale che non

potessero sorgere dubbi di alcun genere circa il suo impiego (cfr. osservazioni,

pag. 3). In definitiva, a mente dell’autorità, la proibizione ancorata nel

Regolamento venatorio cantonale è legittima e opportuna (cfr. duplica, pag. 2).

6.

La LCP del 20 giugno

1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal

legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi,

attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost) ed è poziore, trattando un

campo specifico, a quella sulla protezione degli animali (cfr. riserva di cui

all’art. 2 cpv. 2 LPAn, rispettivamente, fino al 1° settembre 2008, all’art. 1

cpv. 3 vLegge sulla protezione degli animali).

Quale

legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono

disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza

di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP) e attribuendo loro

la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto

cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP). La LCP prevede inoltre espressamente che i

Cantoni possono vietare altri mezzi ausiliari oltre a quelli designati dal

Consiglio federale (art. 2 cpv. 3 OCP).

In sintonia con siffatto

quadro legale si inserisce l’art. 49 RALCC che trova la sua base legale formale

nell’art. 19 LCC (disposizione che delega al Consiglio di Stato la competenza

di estendere ulteriormente la lista di mezzi e metodi ausiliari proibiti). Scopo della legislazione venatoria, sancito chiaramente

dall’art. 79 Cost., è quello di conservare la molteplicità delle specie dei

pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Il

predetto scopo differisce da quello della normativa relativa alla protezione

degli animali (art. 80 Cost.), il cui fine è di proteggere gli animali non più

soltanto nell’interesse dell’uomo e del suo ambiente naturale, ma per il loro valore

intrinseco, nel senso che attribuisce al mondo animale e al singolo animale un

diritto proprio all’esistenza.

7.

In concreto, va dato

atto all’insorgente che, per stesso dire dell’autorità, al momento

dell’introduzione del divieto ex art. 49 lett. i RALCC, il 31 agosto 2006, essa

non ha avvertito la necessità di attribuire alla citata norma una portata

propria, ovvero di reprimere in base al diritto venatorio eventuali violazioni,

questo in considerazione dell’uso limitato dei congegni quali i beeper e

del fatto che lo scopo perseguito dalla legislazione sulla caccia era comunque

raggiunto attraverso l’OPAn, in vigore già dal 1° luglio 1997. Ciò non

significa tuttavia che alla norma non debba ora essere attribuito un

significato proprio.

Procedendo alla sua

interpretazione, occorre infatti ritenere che a seguito dell’abrogazione della

vOPAn, il 1° settembre 2008, il divieto contemplato nella legislazione

venatoria ha assunto un significato proprio e distinto da quello previsto dalla

legge sulla protezione degli animali, nella misura in cui è stato

coscientemente mantenuto (ed è tuttora saldamente ancorato nel RALCC) un

divieto generale di impiegare sui cani dispositivi che emettono segnali

acustici, a prescindere dalla loro effettiva dannosità per l’animale.

Che lo scopo perseguito

dall’autorità sia quello di vietare il beeper quale mezzo ausiliario per

l’esercizio della caccia, emerge peraltro chiaramente dall’esposizione dei

fatti di cui al rapporto di contravvenzione 19 novembre 2008 allestito dai

guardacaccia in occasione di uno degli episodi di cui è stato protagonista

l’insorgente, insieme a un altro cacciatore: “[…] Al controllo il cane di

Albertoni, un setter, portava un Bipper acceso (luce intermittente rossa che

segnale apparecchio in funzione). A questo punto ci siamo fatti consegnare il

telecomando che risultava acceso e schiacciato il tasto ricerca il bipper ha

emesso il tipico suono che segnala dove si trova il cane, mentre il tasto che

inserisce il comando in caso di ferma del cane era spento”. A non averne

dubbio, trattasi di congegni che rappresentano, allo stesso modo degli altri

mezzi e metodi ausiliari vietati, un’evidente – e del resto mai contestata –

facilitazione per il cacciatore, incompatibilmente con la rigorosa disciplina

che caratterizza l’arte venatoria.

In definitiva, poco importa se

in origine il divieto fosse ritenuto, a torto o a ragione, un doppione con

quello sancito dalla legislazione sulla protezione degli animali, non potendo

questo giudice fare astrazione da una norma che attualmente trova tutta la sua

ragione d’essere nella sistematica legale e viene applicata secondo la ratio

legis della legislazione venatoria, in primis la tutela della

selvaggina stanziale e degli habitat naturali, indispensabili per lo sviluppo e

l’equilibrio biologico della stessa; giovi qui rilevare che eventuali valutazioni

di politica venatoria, segnatamente dal profilo di una gestione sostenibile

delle specie cacciabili, esulano dalle competenze di questo giudice.

Non pertiene neppure a questa

procedura l’analisi della dannosità del beeper per il cane, il

regolamento venatorio vietando indistintamente tutti i dispositivi che emettono

segnali acustici, siano essi sgradevoli o finanche piacevoli per l’animale.

8.

Diversamente da quanto

sostenuto in sede di replica, il divieto in esame, oltre a poggiare su una base

legale formale sufficientemente chiara, appare proporzionato allo scopo

perseguito dalla legge.

L’insorgente non può infatti

seriamente pretendere che il tradizionale campanellino sia parimenti vietato;

esso non può tecnicamente essere parificato a un dispositivo che emette segnali

acustici, inteso come un meccanismo o un congegno.

Giovi in ogni caso rilevare

che la definizione di mezzi ausiliari proibiti non può essere troppo rigida,

giacché non consentirebbe di far fronte all’incessante sviluppo tecnologico e

non deve peraltro essere mirata a contenere la pressione venatoria su

determinate specie aventi carni pregiate; in tal senso, pure gli ulteriori

mezzi e metodi ausiliari di cui all’art. 49 RALCC sono definiti in termini

generici e senza particolare riferimento a obiettivi di politica venatoria.

Una formulazione più

restrittiva comporterebbe continue modifiche del regolamento. Del resto, nel

messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983 sulla LCP viene

riconosciuta la necessità di lasciare le competenze in materia di caccia in

gran parte ai Cantoni e di inserire nella legge un certo margine di manovra, in

maniera da poter reagire prontamente ai nuovi sviluppi. Questo vale

particolarmente per quello che riguarda il disturbo degli animali selvatici, o

quando determinate specie sono localmente minacciate o per lo sviluppo tecnico

delle armi da caccia e dei mezzi ausiliari (FF 1983 II 1169, considerazioni generali

a pag. 1172).

In conclusione, la decisione

impugnata, basata a giusto titolo sul diritto venatorio ed emanata dalla

competente autorità, non presta fianco ad alcuna critica di sorta.

9.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 41, 44

LCC; 49 lett. i), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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