30.2009.26
Impiego, durante l'esercizio della caccia, di un mezzo ausiliario proibito
14 ottobre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2009.26
Data decisione, Autorità:
14.10.2010, PRPEN
Titolo:
Impiego, durante l'esercizio della caccia, di un mezzo ausiliario proibito
CACCIA CON AUSILIO DI MEZZI PROIBITI
art. 41 LCC
art. 44 LCC
art. 49 let. i RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2009.26
DECRETO N. 1 306
Bellinzona
14
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con
Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2
febbraio 2009 presentato da
RI 1
difesa da: DI
1,
contro
la decisione
16 gennaio 2009 n. 1 306 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 30 aprile 2009 presentate
dalla CRTE 1, Bellinzona, la replica 13 luglio 2009 e la duplica 24 luglio
2009;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di
complessivi fr. 40.-, per avere, durante l’esercizio della caccia bassa,
impiegato sul proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali
acustici (beeper).
Fatti accertati
rispettivamente il 15 e il 19 novembre 2008 in territorio di Robasacco/Cadenazzo.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18, 21 LCP; 41, 44 LCC; 49 lett. i), 67 RALCC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 49 RALCC prevede
che durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti
dalla legge è tra l’altro vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio della caccia e della pesca, l’impiego sui cani di dispositivi a
scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze
chimiche (lett. i).
Chiunque,
intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle
relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a
fr. 20’000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili (art. 41 LCC).
3.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
avere, in due occasioni, nell’esercizio della caccia bassa, utilizzato sul
proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali acustici, e
meglio un beeper, in violazione dell’art. 49 lett. i RALCC.
4.
Il ricorrente ammette di
aver esercitato la caccia alla beccaccia con l’ausilio del beeper, ma
contesta nondimeno la legittimità della decisione.
Dipartendosi dalla genesi
della norma cantonale, egli sottolinea che la stessa è stata introdotta nella
legislazione venatoria soltanto per rendere attenti su una norma federale che
esisteva già da tempo – ovvero l’art. 34 cpv. 3 vOPAn, abrogato il 1° settembre
2008.
dalla nuova OPAn e sostituito dall’art. 76 cpv. 2 che istituisce un regime
meno restrittivo – e alla quale nessuno prestava particolare attenzione (cfr. ricorso,
punto 8; “pro forma” per dirla come in replica, punto 3). Voler addurre che il
divieto di utilizzare il beeper discenda dalla LCC costituirebbe
pertanto, a suo dire, un modo inammissibile per evitare la supremazia della
legislazione federale in materia di protezione degli animali (cfr. ricorso,
punto 9). Supremazia che ha come conseguenza l’assenza di competenza
legislativa cantonale per legiferare in materia di protezione degli animali. Vi
sarebbe altresì una violazione del diritto federale in considerazione del fatto
che l’art. 49 lett. i RALCC istituisce un regime più restrittivo di quello
federale.
A mente dell’insorgente
difetterebbe pure la competenza della Divisione dell’ambiente nella misura in
cui si tratta di applicare una norma federale contenuta nell’Ordinanza sulla
protezione degli animali (OPAn), la cui competenza spetta all’Ufficio del
veterinario cantonale, se del caso al Ministero Pubblico o al Dipartimento
della sanità.
Da ultimo, il ricorrente
solleva la violazione dell’onere della prova, ritenuto che spetta all’autorità
dimostrare che il beeper per i cani da caccia faccia parte dei “dispositivi
che emettono segnali acustici molto sgradevoli” vietati dall’art. 76 cpv. 2
OPAn e l’incostituzionalità della norma, nella misura in cui vieta in modo
generico qualsiasi dispositivo acustico, compreso, a suo dire, il tradizionale
campanellino, in violazione del principio della proporzionalità (cfr. replica,
punto 8, pag. 4).
5.
Dal canto suo,
l’autorità di prime cure riconosce che l’introduzione, nel 2006, del divieto di
utilizzare il beeper nell’esercizio della caccia è da ricondurre al
divieto previsto dall’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (ovvero
per renderlo più visibile ai cacciatori), precisando nondimeno che fino al 2006
non sussisteva una vera necessità di vietarlo per esigenze venatorie, giacché
l’uso di questo apparecchio era sporadico, mentre che oggi la situazione è
diversa. A detta dell’autorità, autorizzare il beeper – che costituisce
un dispositivo di grande aiuto per il cacciatore – durante l’esercizio della
caccia comporterebbe un aumento della pressione venatoria che andrebbe
attentamente valutata sotto il profilo di una gestione sostenibile delle specie
cacciabili (cfr. osservazioni, pag. 3; duplica, pag. 2). Essa soggiunge di aver
proposto al Consiglio di Stato di continuare a vietare l’uso del beeper,
utilizzando la stessa formulazione degli anni precedenti in modo tale che non
potessero sorgere dubbi di alcun genere circa il suo impiego (cfr. osservazioni,
pag. 3). In definitiva, a mente dell’autorità, la proibizione ancorata nel
Regolamento venatorio cantonale è legittima e opportuna (cfr. duplica, pag. 2).
6.
La LCP del 20 giugno
1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal
legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi,
attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost) ed è poziore, trattando un
campo specifico, a quella sulla protezione degli animali (cfr. riserva di cui
all’art. 2 cpv. 2 LPAn, rispettivamente, fino al 1° settembre 2008, all’art. 1
cpv. 3 vLegge sulla protezione degli animali).
Quale
legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono
disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza
di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP) e attribuendo loro
la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto
cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP). La LCP prevede inoltre espressamente che i
Cantoni possono vietare altri mezzi ausiliari oltre a quelli designati dal
Consiglio federale (art. 2 cpv. 3 OCP).
In sintonia con siffatto
quadro legale si inserisce l’art. 49 RALCC che trova la sua base legale formale
nell’art. 19 LCC (disposizione che delega al Consiglio di Stato la competenza
di estendere ulteriormente la lista di mezzi e metodi ausiliari proibiti). Scopo della legislazione venatoria, sancito chiaramente
dall’art. 79 Cost., è quello di conservare la molteplicità delle specie dei
pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
Il
predetto scopo differisce da quello della normativa relativa alla protezione
degli animali (art. 80 Cost.), il cui fine è di proteggere gli animali non più
soltanto nell’interesse dell’uomo e del suo ambiente naturale, ma per il loro valore
intrinseco, nel senso che attribuisce al mondo animale e al singolo animale un
diritto proprio all’esistenza.
7.
In concreto, va dato
atto all’insorgente che, per stesso dire dell’autorità, al momento
dell’introduzione del divieto ex art. 49 lett. i RALCC, il 31 agosto 2006, essa
non ha avvertito la necessità di attribuire alla citata norma una portata
propria, ovvero di reprimere in base al diritto venatorio eventuali violazioni,
questo in considerazione dell’uso limitato dei congegni quali i beeper e
del fatto che lo scopo perseguito dalla legislazione sulla caccia era comunque
raggiunto attraverso l’OPAn, in vigore già dal 1° luglio 1997. Ciò non
significa tuttavia che alla norma non debba ora essere attribuito un
significato proprio.
Procedendo alla sua
interpretazione, occorre infatti ritenere che a seguito dell’abrogazione della
vOPAn, il 1° settembre 2008, il divieto contemplato nella legislazione
venatoria ha assunto un significato proprio e distinto da quello previsto dalla
legge sulla protezione degli animali, nella misura in cui è stato
coscientemente mantenuto (ed è tuttora saldamente ancorato nel RALCC) un
divieto generale di impiegare sui cani dispositivi che emettono segnali
acustici, a prescindere dalla loro effettiva dannosità per l’animale.
Che lo scopo perseguito
dall’autorità sia quello di vietare il beeper quale mezzo ausiliario per
l’esercizio della caccia, emerge peraltro chiaramente dall’esposizione dei
fatti di cui al rapporto di contravvenzione 19 novembre 2008 allestito dai
guardacaccia in occasione di uno degli episodi di cui è stato protagonista
l’insorgente, insieme a un altro cacciatore: “[…] Al controllo il cane di
Albertoni, un setter, portava un Bipper acceso (luce intermittente rossa che
segnale apparecchio in funzione). A questo punto ci siamo fatti consegnare il
telecomando che risultava acceso e schiacciato il tasto ricerca il bipper ha
emesso il tipico suono che segnala dove si trova il cane, mentre il tasto che
inserisce il comando in caso di ferma del cane era spento”. A non averne
dubbio, trattasi di congegni che rappresentano, allo stesso modo degli altri
mezzi e metodi ausiliari vietati, un’evidente – e del resto mai contestata –
facilitazione per il cacciatore, incompatibilmente con la rigorosa disciplina
che caratterizza l’arte venatoria.
In definitiva, poco importa se
in origine il divieto fosse ritenuto, a torto o a ragione, un doppione con
quello sancito dalla legislazione sulla protezione degli animali, non potendo
questo giudice fare astrazione da una norma che attualmente trova tutta la sua
ragione d’essere nella sistematica legale e viene applicata secondo la ratio
legis della legislazione venatoria, in primis la tutela della
selvaggina stanziale e degli habitat naturali, indispensabili per lo sviluppo e
l’equilibrio biologico della stessa; giovi qui rilevare che eventuali valutazioni
di politica venatoria, segnatamente dal profilo di una gestione sostenibile
delle specie cacciabili, esulano dalle competenze di questo giudice.
Non pertiene neppure a questa
procedura l’analisi della dannosità del beeper per il cane, il
regolamento venatorio vietando indistintamente tutti i dispositivi che emettono
segnali acustici, siano essi sgradevoli o finanche piacevoli per l’animale.
8.
Diversamente da quanto
sostenuto in sede di replica, il divieto in esame, oltre a poggiare su una base
legale formale sufficientemente chiara, appare proporzionato allo scopo
perseguito dalla legge.
L’insorgente non può infatti
seriamente pretendere che il tradizionale campanellino sia parimenti vietato;
esso non può tecnicamente essere parificato a un dispositivo che emette segnali
acustici, inteso come un meccanismo o un congegno.
Giovi in ogni caso rilevare
che la definizione di mezzi ausiliari proibiti non può essere troppo rigida,
giacché non consentirebbe di far fronte all’incessante sviluppo tecnologico e
non deve peraltro essere mirata a contenere la pressione venatoria su
determinate specie aventi carni pregiate; in tal senso, pure gli ulteriori
mezzi e metodi ausiliari di cui all’art. 49 RALCC sono definiti in termini
generici e senza particolare riferimento a obiettivi di politica venatoria.
Una formulazione più
restrittiva comporterebbe continue modifiche del regolamento. Del resto, nel
messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983 sulla LCP viene
riconosciuta la necessità di lasciare le competenze in materia di caccia in
gran parte ai Cantoni e di inserire nella legge un certo margine di manovra, in
maniera da poter reagire prontamente ai nuovi sviluppi. Questo vale
particolarmente per quello che riguarda il disturbo degli animali selvatici, o
quando determinate specie sono localmente minacciate o per lo sviluppo tecnico
delle armi da caccia e dei mezzi ausiliari (FF 1983 II 1169, considerazioni generali
a pag. 1172).
In conclusione, la decisione
impugnata, basata a giusto titolo sul diritto venatorio ed emanata dalla
competente autorità, non presta fianco ad alcuna critica di sorta.
9.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 41, 44
LCC; 49 lett. i), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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