30.2009.262
Investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce
5 settembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2009.262
Data decisione, Autorità:
05.09.2011, PRPEN
Titolo:
Investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce
PEDONE
art. 33 LCSTR
art. 33 cpv. 1 LCSTR
art. 6 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.262
29963/101
Bellinzona
5
settembre 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 3 novembre
2009 presentato da
RI 1, __________,
__________
contro
la decisione
23 ottobre 2009 n. 29963/101 emessa dalla CRTE 1, ,
viste le osservazioni 13 novembre 2009
presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 23 ottobre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 450.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i
seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________
circolava senza prestare la particolare prudenza richiesta nell’avvicinarsi ad
un passaggio pedonale per cui investiva un pedone intento ad attraversare la
strada, sulle apposite strisce, da destra a sinistra rispetto alla sua
direzione di marcia”.
Fatti
accertati il 28 agosto 2009 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1
LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in
diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19
dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in
virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 33 LCStr,
il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata
(cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con
particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni
che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2).
L’art. 33 LCStr viene
concretizzato dall’art. 6 ONC. Secondo il cpv.1 di questa norma, davanti ai
passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare
la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova
già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente
vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza
fermarsi per poter adempiere quest’obbligo.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni la CRTE 1 rimprovera a RI 1 di avere urtato con la sua
autovettura il pedone __________ mente questi stava attraversando un passaggio
pedonale posto lungo via __________ (comune di __________).
Nel dettaglio, i fatti
su cui l’autorità dipartimentale ha fondato la sua decisione sono stati
riportati nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):
“Il protagonista __________
alle ore 10:00 usciva dal proprio domicilio con il cane per fare una
passeggiata a piedi. In fase di rientro al domicilio, giunto al passaggio
pedonale poco dopo il Ristorante «__________ » di via __________, era
intenzionato ad attraversare la strada verso l’Hotel «__________ ».
Si fermava quindi con il
cane sul marciapiede in attesa di poter procedere all’attraversamento, guardava
a sinistra e all’altezza del Ristorante «__________ » notava il veicolo di RI 1
giungere. __________ reputando più che sufficiente la distanza, si incamminava,
il cane lo precedeva attaccato al guinzaglio. Una volta giunto con il piede
destro sull’aiuola centrale di attesa ha udito una frenata e in quel frangente
veniva colpito alla gamba sinistra cadendo di conseguenza a terra.
L’impatto è avvenuto tra lo
spigolo anteriore sinistro della vettura RI 1 e la gamba sinistra di __________”.
Tale resoconto corrisponde in
buona sostanza a ciò che il signor __________ ha dichiarato in occasione
dell’interrogatorio reso davanti agli agenti della polizia cantonale.
4.
RI 1, dal canto suo,
contesta l’addebito mossogli fornendo ua versione dei fatti differente e
asserendo la responsabilità, perlomeno parziale, del pedone nell’accaduto:
“Con riferimento alla
Raccomandata in oggetto, che ho ricevuto solo il 30.10.2009, considero ingiusto
addossarmi l’intero importo della multa (già pagata), perché sarebbe come
addossare a me l’intera responsabilità dell’accaduto: e questo, a mio parere, è
veramente ingiusto. In sintesi, come ho deposto alla Polizia e scritto __________
(Raccomandata del 31.10.09), il pedone stava correndo velocemente sul
marciapiede alla mia destra; andava velocemente, sia perché la strada è in
discesa, sia perché era trainato dal cane che teneva al guinzaglio. Io andavo a
velocità particolarmente bassa, perché ero a poche decine di metri da una curva
e sapevo che là c’è un semaforo poco visibile. Improvvisamente, sempre
correndo, il pedone è sceso dal marciapiede sulle strisce pedonali, sempre
tirato dal cane, senza guardare se alle sue spalle arrivava una macchina già
troppo vicina per potersi fermare in tempo (io ero a soli 3-4 metri!!). Io ho sterzato prontamente verso destra, frenando, ma il pedone era troppo vicino e
certamente la frenata (che comincia dopo il «tempo di reazione» necessario per
spostare il piede dall’acceleratore al freno, e perciò dopo i metri percorsi in
questo tempo), la frenata non ha potuto essere efficace. Invece è stata
provvidenziale la sterzata, che ha permesso di urtare il pedone solo di
striscio invece che in pieno. Se non fossi stato ben attento, non avrei fatto
una manovra così rapida e tempestiva”.
5.
In materia penale ognuno
risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento
antigiuridico altrui (in casu di __________, coprotagonista del sinistro) non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione
delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. n. 2.5).
Ne consegue che non
spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più utenti
della strada coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
6.
Ciò
posto, anche applicando il principio “in dubio pro reo” e prendendo
dunque in considerazione la versione fornita dal ricorrente (vale a dire quella
a lui più favorevole), si giustifica la conferma della sanzione emessa dalla
Sezione della circolazione. Sebbene in effetti secondo il racconto del multato __________
si sarebbe immesso nel passaggio pedonale improvvisamente, senza quindi né
manifestare le sue intenzioni né accertarsi se vi fossero dei veicoli in arrivo
(contravvenendo in tal modo all’art. 49 cpv. 2 LCStr), resta comunque il fatto
che il pedone era stato notato dal conducente in prossimità delle strisce (uno
spazio cui l’insorgente era del resto tenuto a prestare attenzione; Weissenberger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz, n. 4 ad art. 33 LCStr) mentre lo stesso era intento a
correre sul marciapiede a un ritmo reso ancor più sostenuto dalla strada in
discesa e dal cane che portava al guinzaglio. Si tratta di una constatazione
che avrebbe dovuto indurre RI 1 a una prudenza ancora maggiore di quella
concretamente avuta, dal momento che alla luce delle circostanze un
comportamento antigiuridico del signor __________ (costituito dall’avventato
attraversamento della strada) doveva apparire possibile al conducente. Questo
poiché un podista - sia anche amatoriale - è generalmente tentato di non interrompere
la propria corsa laddove gli sembri appena possibile evitare di farlo, di modo
che comportamenti rischiosi indotti dall’eccessiva fiducia sul proprio slancio
(in casu aumentato dalla pendenza della strada e dal traino del cane) non
possono essere esclusi. Tant’è che, secondo la versione del protagonista __________
non smentita su questo punto dal ricorrente, i conducenti dei veicoli
provenienti in senso inverso, che pure avevano notato il pedone, si sono
fermati per concedergli la precedenza.
In definitiva
l’insorgente non può richiamarsi al principio dell’affidamento sancito dall’art
26.
cpv. 1 LCStr, giacché nella fattispecie torna applicabile il cpv. 2 della
norma (secondo cui particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli,
gli infermi, i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un
utente della strada non si comporti correttamente). Resta riservata, come
detto, ogni compensazione delle colpe dei protagonisti in sede civile.
7.
La multa
inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va
pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde
eccezionalmente dal prelevare in questa sede oneri di giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 26, 33 LCStr; 6 ONC;
453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________, __________
__________
CRTE 1,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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