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Decisione

30.2009.262

Investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce

5 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 28 agosto 2009 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1

LCStr; 6 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in

diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19

dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in

virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 33 LCStr,

il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata

(cpv. 1). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con

particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni

che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2).

L’art. 33 LCStr viene

concretizzato dall’art. 6 ONC. Secondo il cpv.1 di questa norma, davanti ai

passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare

la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova

già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente

vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza

fermarsi per poter adempiere quest’obbligo.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni la CRTE 1 rimprovera a RI 1 di avere urtato con la sua

autovettura il pedone __________ mente questi stava attraversando un passaggio

pedonale posto lungo via __________ (comune di __________).

Nel dettaglio, i fatti

su cui l’autorità dipartimentale ha fondato la sua decisione sono stati

riportati nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):

“Il protagonista __________

alle ore 10:00 usciva dal proprio domicilio con il cane per fare una

passeggiata a piedi. In fase di rientro al domicilio, giunto al passaggio

pedonale poco dopo il Ristorante «__________ » di via __________, era

intenzionato ad attraversare la strada verso l’Hotel «__________ ».

Si fermava quindi con il

cane sul marciapiede in attesa di poter procedere all’attraversamento, guardava

a sinistra e all’altezza del Ristorante «__________ » notava il veicolo di RI 1

giungere. __________ reputando più che sufficiente la distanza, si incamminava,

il cane lo precedeva attaccato al guinzaglio. Una volta giunto con il piede

destro sull’aiuola centrale di attesa ha udito una frenata e in quel frangente

veniva colpito alla gamba sinistra cadendo di conseguenza a terra.

L’impatto è avvenuto tra lo

spigolo anteriore sinistro della vettura RI 1 e la gamba sinistra di __________”.

Tale resoconto corrisponde in

buona sostanza a ciò che il signor __________ ha dichiarato in occasione

dell’interrogatorio reso davanti agli agenti della polizia cantonale.

4.

RI 1, dal canto suo,

contesta l’addebito mossogli fornendo ua versione dei fatti differente e

asserendo la responsabilità, perlomeno parziale, del pedone nell’accaduto:

“Con riferimento alla

Raccomandata in oggetto, che ho ricevuto solo il 30.10.2009, considero ingiusto

addossarmi l’intero importo della multa (già pagata), perché sarebbe come

addossare a me l’intera responsabilità dell’accaduto: e questo, a mio parere, è

veramente ingiusto. In sintesi, come ho deposto alla Polizia e scritto __________

(Raccomandata del 31.10.09), il pedone stava correndo velocemente sul

marciapiede alla mia destra; andava velocemente, sia perché la strada è in

discesa, sia perché era trainato dal cane che teneva al guinzaglio. Io andavo a

velocità particolarmente bassa, perché ero a poche decine di metri da una curva

e sapevo che là c’è un semaforo poco visibile. Improvvisamente, sempre

correndo, il pedone è sceso dal marciapiede sulle strisce pedonali, sempre

tirato dal cane, senza guardare se alle sue spalle arrivava una macchina già

troppo vicina per potersi fermare in tempo (io ero a soli 3-4 metri!!). Io ho sterzato prontamente verso destra, frenando, ma il pedone era troppo vicino e

certamente la frenata (che comincia dopo il «tempo di reazione» necessario per

spostare il piede dall’acceleratore al freno, e perciò dopo i metri percorsi in

questo tempo), la frenata non ha potuto essere efficace. Invece è stata

provvidenziale la sterzata, che ha permesso di urtare il pedone solo di

striscio invece che in pieno. Se non fossi stato ben attento, non avrei fatto

una manovra così rapida e tempestiva”.

5.

In materia penale ognuno

risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento

antigiuridico altrui (in casu di __________, coprotagonista del sinistro) non

discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni

imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione

delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. n. 2.5).

Ne consegue che non

spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più utenti

della strada coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

6.

Ciò

posto, anche applicando il principio “in dubio pro reo” e prendendo

dunque in considerazione la versione fornita dal ricorrente (vale a dire quella

a lui più favorevole), si giustifica la conferma della sanzione emessa dalla

Sezione della circolazione. Sebbene in effetti secondo il racconto del multato __________

si sarebbe immesso nel passaggio pedonale improvvisamente, senza quindi né

manifestare le sue intenzioni né accertarsi se vi fossero dei veicoli in arrivo

(contravvenendo in tal modo all’art. 49 cpv. 2 LCStr), resta comunque il fatto

che il pedone era stato notato dal conducente in prossimità delle strisce (uno

spazio cui l’insorgente era del resto tenuto a prestare attenzione; Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz, n. 4 ad art. 33 LCStr) mentre lo stesso era intento a

correre sul marciapiede a un ritmo reso ancor più sostenuto dalla strada in

discesa e dal cane che portava al guinzaglio. Si tratta di una constatazione

che avrebbe dovuto indurre RI 1 a una prudenza ancora maggiore di quella

concretamente avuta, dal momento che alla luce delle circostanze un

comportamento antigiuridico del signor __________ (costituito dall’avventato

attraversamento della strada) doveva apparire possibile al conducente. Questo

poiché un podista - sia anche amatoriale - è generalmente tentato di non interrompere

la propria corsa laddove gli sembri appena possibile evitare di farlo, di modo

che comportamenti rischiosi indotti dall’eccessiva fiducia sul proprio slancio

(in casu aumentato dalla pendenza della strada e dal traino del cane) non

possono essere esclusi. Tant’è che, secondo la versione del protagonista __________

non smentita su questo punto dal ricorrente, i conducenti dei veicoli

provenienti in senso inverso, che pure avevano notato il pedone, si sono

fermati per concedergli la precedenza.

In definitiva

l’insorgente non può richiamarsi al principio dell’affidamento sancito dall’art

26.

cpv. 1 LCStr, giacché nella fattispecie torna applicabile il cpv. 2 della

norma (secondo cui particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli,

gli infermi, i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un

utente della strada non si comporti correttamente). Resta riservata, come

detto, ogni compensazione delle colpe dei protagonisti in sede civile.

7.

La multa

inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va

pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde

eccezionalmente dal prelevare in questa sede oneri di giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 26, 33 LCStr; 6 ONC;

453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

__________, __________

__________

CRTE 1,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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