30.2009.269
Parcheggio sul marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni
26 luglio 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.269
Data decisione, Autorità:
26.07.2011, PRPEN
Titolo:
Parcheggio sul marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni
PARCHEGGIO
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 41 cpv. 1bis ONCS
Incarto
n.
30.2009.269
30.2009.270
30083/110
30077/110
Bellinzona
26
luglio 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2009 presentato da
CRTE 1
contro
le decisioni
23 ottobre 2009 n. 30083/110 e 30077/110 emesse d CRTE 1
viste le osservazioni 19 novembre 2009 presentate dalla CRTE 1, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. con decisioni 23 ottobre
2009 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 120.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di
almeno 1.5 metri per i pedoni.”
Fatti accertati il 4 e il 12 maggio
2009 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro predette pronunce
dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che le decisioni impugnate siano
confermate.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr, senza che sia necessario
esperire il sopralluogo chiesto dalla ricorrente dal momento che gli atti
appaiono sufficientemente chiari e completi per permettere il giudizio. Inoltre
il luogo è perfettamente conosciuto allo scrivente giudice.
Considerandi
2.
Per l’art. 43 cpv. 2
LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni; il Consiglio federale può prevedere
eccezioni. Una di queste è prevista all’art. 41 cpv. 1 ONC, per il quale i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se
resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni. Il cpv. 1bis del medesimo articolo sancisce poi che se non è
autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato
parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta
segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o
scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve
restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr); per l’inosservanza di cui sopra fino a 60 minuti l’allegato 1 dell’OMD
commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 228.1).
3.
La CRTE 1 rimprovera
alla ricorrente di avere parcheggiato in due occasioni il proprio veicolo in
via __________ a __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio
per i pedoni di almeno 1.50 metri.
4.
Il 10 maggio 2009, dopo
aver ricevuto la prima multa, l’insorgente ha scritto alla polizia quanto
segue:
“Ho grandi difficoltà di
deambulazione (mi sposto per pochi passi con un girello) e ho il permesso
sopraccitato, di cui allego una fotocopia.
Ho posteggiato in via __________
per recarmi ad una convocazione del __________, in via __________ (non
accessibile in macchina). Purtroppo, ho l’impossibilità di camminare troppi
passi ed è per questo motivo che ho posteggiato il più vicino possibile dalla
mia meta, a una certa distanza dal passaggio pedonale, non valutando con
precisione il numero di metri (ero a circa 4 metri di distanza e il traffico poteva circolare bene, oltre al fatto che i pedoni avevano
un’ottima visibilità). Il mio colloquio è durato 4 ore e 45 minuti di fila
(dalle 10.00 alle 14.45).
Dovrò recarmi una seconda
volta presso questo servizio martedì 12.05.09 alle 11.00. Questo colloquio
dovrebbe durare molto meno tempo, ma dovrò di nuovo posteggiare allo stesso
posto.”
E infatti il 12 maggio 2009
ella, come se nulla fosse, ha di nuovo parcheggiato sul marciapiede nel punto
in cui era stata multata.
Le contravvenzioni non sono
state pagate in procedura ordinaria e sono quindi sfociate nelle risoluzioni,
che RI 1 ha impugnato sostenendo che:
“Sono affetta da sclerosi
multipla progressiva, che non mi permette di camminare, se non a breve distanza
con un deambulatore (girello). Sono quindi a beneficio del contrassegno di
invalida (allegato 2). Le facilitazioni per disabili risultano dal formulario
emesso dall’Ufficio della circolazione di Camorino, sul quale ci sono
eccezioni ai divieti di parcheggio (allegato 3). Il contrassegno è sempre stato
posto bene in vista dietro il parabrezza.
Ho dovuto recarmi al __________
(__________), Via __________, per due volte (appuntamento con il perito,
Dott.ssa __________ il 4.5.09, durato 4 ore e 45 minuti e con il Dott. __________
il 12.5.09, durato circa 1 ora e mezzo) e non avevo alcuna possibilità di
avvicinarmi maggiormente all’entrata dello stabile, perché il __________ non
accorda un permesso di entrata con la macchina fino a sotto allo stabile alle
persone con inabilità motorie, come me. Il posteggio per disabili in piazza
Indipendenza è troppo lontano per permettermi di recarmi al __________ a piedi,
dovendo attraversarla e poi i due cortili interni, separati da un cancello
difficile da aprire con un girello.
La mia famiglia abita __________
e i miei amici lavorano. Non potevo quindi farmi accompagnare.
…
Lo spazio sul marciapiede
era sufficiente per i pedoni, largo 2m25 con 1m30 disponibile per i pedoni,
accanto alla mia macchina (una signora era passata con un passeggino ed il suo
bambino e mi aveva detto che non c’erano problemi di passaggio).”
(cfr. ricorso pag. 1 e 2)
In definitiva la ricorrente
ritiene che “non ho intralciato nessuno né il traffico stradale né il
passaggio dei pedoni. In virtù delle facilitazioni per i disabili, messe in
evidenza sul formulario in colore giallo, ero autorizzata alla sosta
temporanea, in considerazione delle mie condizioni speciali”.
5.
L’agente accertatore in
un rapporto di servizio 13 maggio 2009 così ha descritto i fatti:
“La stessa (ricorrente
n.d.r.) ha parcheggiato, come sua stessa ammissione, la vettura marca __________
immatricolata TI __________ sul marciapiede per un periodo di 4 ore e 45 minuti
(dalle ore 1000 alle ore 1445), lasciando uno spazio assolutamente
insufficiente per il passaggio di pedoni, tant’è che gli stessi, per poter
aggirare il veicolo della signora __________, dovevano obbligatoriamente
scendere sul campo stradale con tutti i pericoli da ciò derivati.
Considerati pure gli orari
in cui la vettura è rimasta colà parcheggiata (ore 1140 termine e ore 1345
inizio delle lezioni alle vicine Scuole __________), gli utenti che
maggiormente sono stati soggetti a pericolo sono stati i bambini che
frequentano il citato istituto scolastico.”
6.
Per l’art. 20a cpv. 1 ONC
le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti
facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un “Contrassegno di
parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr):
a. parcheggiare per due ore
al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di
parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di
parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;
b. parcheggiare per sei ore
al massimo oltre il tempo consentito;
c. parcheggiare per due ore
al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate
dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa
autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso
alla zona.
Le facilitazioni di parcheggio
possono essere fatte valere soltanto se il resto del traffico non è messo in
pericolo o inutilmente ostacolato, se nelle immediate vicinanze non sono
disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo e se
e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna
persone disabili (art. 20a cpv. 2 ONC).
L’art. 20a cpv. 4 ONC prevede
poi che il contrassegno di parcheggio per persone
disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto
in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
7.
Il parcheggio sul
marciapiede, a prescindere dalla durata (qui addirittura di diverse ore), non
rientra quindi nelle facilitazioni concesse ai detentori di un “Contrassegno di
parcheggio per persone disabili”.
In concreto inoltre il
veicolo, secondo l’agente accertatore, era di intralcio ai pedoni, fra i quali
bambini della vicinissima scuola elementare, che dovevano finanche scendere sul
campo stradale per aggirarlo. La possibilità di parcheggio, nonostante le
comprensibili difficoltà dell’insorgente, era pertanto in ogni caso esclusa.
8.
A giusta ragione
la CRTE 1 ha quindi inflitto le due multe di fr. 120.- pari all’importo
previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione. Da notare che l’autorità di
prima istanza, che ben avrebbe potuto aggiungere gli oneri processuali
prescritti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria, ha rinunciato al
prelievo in considerazione della particolare situazione e questo nonostante la
ricorrente abbia commesso la seconda infrazione con piena coscienza
dell’impossibiltà di posteggiare in quel punto, stante la multa precedente e le
informazioni ricevute dalla polizia.
In questa sede, ritenuto che
la multata ha volutamente ignorato le chiare spiegazioni ottenute inoltrando il
ricorso in esame, non potrà più beneficiare di simile provvidenza.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da, seppur modica, tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
le decisioni impugnate confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico la ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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