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Decisione

30.2009.270

Posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni

26 luglio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. con decisioni 23 ottobre

2009 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 120.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di

almeno 1.5 metri per i pedoni.”

Fatti accertati il 4 e il 12

maggio 2009 in territorio di __________.

Le risoluzioni sono state rese

in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.

B. Contro predette pronunce

dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che le decisioni impugnate siano

confermate.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr, senza che sia necessario

esperire il sopralluogo chiesto dalla ricorrente dal momento che gli atti

appaiono sufficientemente chiari e completi per permettere il giudizio. Inoltre

il luogo è perfettamente conosciuto allo scrivente giudice.

Considerandi

2.

Per l’art. 43 cpv. 2

LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni; il Consiglio federale può prevedere

eccezioni. Una di queste è prevista all’art. 41 cpv. 1 ONC, per il quale i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se

resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni. Il cpv. 1bis del medesimo articolo sancisce poi che se non è

autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato

parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta

segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o

scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve

restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr); per l’inosservanza di cui sopra fino a 60 minuti l’allegato 1 dell’OMD

commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 228.1).

3.

La CRTE 1 rimprovera

alla ricorrente di avere parcheggiato in due occasioni il proprio veicolo in

via __________ a __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio

per i pedoni di almeno 1.50 metri.

4.

Il 10 maggio 2009, dopo

aver ricevuto la prima multa, l’insorgente ha scritto alla polizia quanto

segue:

“Ho grandi difficoltà di

deambulazione (mi sposto per pochi passi con un girello) e ho il permesso

sopraccitato, di cui allego una fotocopia.

Ho posteggiato in via __________

per recarmi ad una convocazione del __________, in via __________ (non

accessibile in macchina). Purtroppo, ho l’impossibilità di camminare troppi

passi ed è per questo motivo che ho posteggiato il più vicino possibile dalla

mia meta, a una certa distanza dal passaggio pedonale, non valutando con

precisione il numero di metri (ero a circa 4 metri di distanza e il traffico poteva circolare bene, oltre al fatto che i pedoni avevano

un’ottima visibilità). Il mio colloquio è durato 4 ore e 45 minuti di fila

(dalle 10.00 alle 14.45).

Dovrò recarmi una seconda

volta presso questo servizio martedì 12.05.09 alle 11.00. Questo colloquio

dovrebbe durare molto meno tempo, ma dovrò di nuovo posteggiare allo stesso

posto.”

E infatti il 12 maggio 2009

ella, come se nulla fosse, ha di nuovo parcheggiato sul marciapiede nel punto

in cui era stata multata.

Le contravvenzioni non sono

state pagate in procedura ordinaria e sono quindi sfociate nelle risoluzioni,

che RI 1 ha impugnato sostenendo che:

“Sono affetta da sclerosi

multipla progressiva, che non mi permette di camminare, se non a breve distanza

con un deambulatore (girello). Sono quindi a beneficio del contrassegno di

invalida (allegato 2). Le facilitazioni per disabili risultano dal formulario

emesso dall’Ufficio della circolazione di Camorino, sul quale ci sono

eccezioni ai divieti di parcheggio (allegato 3). Il contrassegno è sempre stato

posto bene in vista dietro il parabrezza.

Ho dovuto recarmi al __________

(__________), Via __________, per due volte (appuntamento con il perito,

Dott.ssa __________ il 4.5.09, durato 4 ore e 45 minuti e con il Dott. __________

il 12.5.09, durato circa 1 ora e mezzo) e non avevo alcuna possibilità di

avvicinarmi maggiormente all’entrata dello stabile, perché il __________ non

accorda un permesso di entrata con la macchina fino a sotto allo stabile alle

persone con inabilità motorie, come me. Il posteggio per disabili in piazza

Indipendenza è troppo lontano per permettermi di recarmi al __________ a piedi,

dovendo attraversarla e poi i due cortili interni, separati da un cancello

difficile da aprire con un girello.

La mia famiglia abita __________

e i miei amici lavorano. Non potevo quindi farmi accompagnare.

Lo spazio sul marciapiede

era sufficiente per i pedoni, largo 2m25 con 1m30 disponibile per i pedoni,

accanto alla mia macchina (una signora era passata con un passeggino ed il suo

bambino e mi aveva detto che non c’erano problemi di passaggio).”

(cfr. ricorso pag. 1 e 2)

In definitiva la ricorrente

ritiene che “non ho intralciato nessuno né il traffico stradale né il

passaggio dei pedoni. In virtù delle facilitazioni per i disabili, messe in

evidenza sul formulario in colore giallo, ero autorizzata alla sosta

temporanea, in considerazione delle mie condizioni speciali”.

5.

L’agente accertatore in

un rapporto di servizio 13 maggio 2009 così ha descritto i fatti:

“La stessa (ricorrente

n.d.r.) ha parcheggiato, come sua stessa ammissione, la vettura marca __________

immatricolata TI __________ sul marciapiede per un periodo di 4 ore e 45 minuti

(dalle ore 1000 alle ore 1445), lasciando uno spazio assolutamente

insufficiente per il passaggio di pedoni, tant’è che gli stessi, per poter

aggirare il veicolo della signora __________, dovevano obbligatoriamente

scendere sul campo stradale con tutti i pericoli da ciò derivati.

Considerati pure gli orari

in cui la vettura è rimasta colà parcheggiata (ore 1140 termine e ore 1345

inizio delle lezioni alle vicine Scuole __________), gli utenti che

maggiormente sono stati soggetti a pericolo sono stati i bambini che

frequentano il citato istituto scolastico.”

6.

Per l’art. 20a cpv. 1

ONC le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle

seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un “Contrassegno di

parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr):

a. parcheggiare per due ore

al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di

parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di

parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;

b. parcheggiare per sei ore

al massimo oltre il tempo consentito;

c. parcheggiare per due ore

al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate

dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa

autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso

alla zona.

Le facilitazioni di parcheggio

possono essere fatte valere soltanto se il resto del traffico non è messo in

pericolo o inutilmente ostacolato, se nelle immediate vicinanze non sono

disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo e se

e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna

persone disabili (art. 20a cpv. 2 ONC).

L’art. 20a cpv. 4 ONC prevede

poi che il contrassegno di parcheggio per persone

disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto

in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

7.

Il parcheggio sul

marciapiede, a prescindere dalla durata (qui addirittura di diverse ore), non

rientra quindi nelle facilitazioni concesse ai detentori di un “Contrassegno di

parcheggio per persone disabili”.

In concreto inoltre il

veicolo, secondo l’agente accertatore, era di intralcio ai pedoni, fra i quali

bambini della vicinissima scuola elementare, che dovevano finanche scendere sul

campo stradale per aggirarlo. La possibilità di parcheggio, nonostante le

comprensibili difficoltà dell’insorgente, era pertanto in ogni caso esclusa.

8.

A giusta ragione

la CRTE 1 ha quindi inflitto le due multe di fr. 120.- pari all’importo

previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione. Da notare che l’autorità di

prima istanza, che ben avrebbe potuto aggiungere gli oneri processuali

prescritti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria, ha rinunciato al

prelievo in considerazione della particolare situazione e questo nonostante la

ricorrente abbia commesso la seconda infrazione con piena coscienza

dell’impossibiltà di posteggiare in quel punto, stante la multa precedente e le

informazioni ricevute dalla polizia.

In questa sede, ritenuto che

la multata ha volutamente ignorato le chiare spiegazioni ottenute inoltrando il

ricorso in esame, non potrà più beneficiare di simile provvidenza.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da, seppur modica, tassa di giustizia e spese (art. 15

vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

le decisioni impugnate confermate.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico __________la ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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