30.2009.283
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato
13 agosto 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2009.283
Data decisione, Autorità:
13.08.2010, PRPEN
Titolo:
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2009.283
Bellinzona
13
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 novembre 2009
presentato da
RI 1,
,
contro
la decisione
13 novembre 2009 n. 1857 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 dicembre 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che il 28 settembre 2009 RI 1 ha allestito un rapporto di denuncia nei confronti di __________, per uso illecito a scopo di
parcheggio di un’area debitamente segnalata con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace, in data 25 settembre 2009 sul fondo base n. __________
RFD di __________;
che la CRTE 1 con decisione 13
novembre 2009 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale, con la seguente
motivazione:
“Quest’autorità, dopo esame
delle osservazioni e delle contro-osservazioni presentate dalle parti, ritiene
di dover accettare le argomentazioni sostenute dal denunciato”;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti questo giudice chiedendone
l’annullamento;
che la CRTE 1, con
comunicazione 3 dicembre 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che giusta l’art. 375bis
CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr.
20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale a carico di __________ alla luce delle seguenti
giustificazioni addotte dal di lei datore di lavoro:
“- la __________ soc.
cooperativa è proprietaria del posteggio __________ al 6. piano dell’autosilo
privato__________, fondo base mappale __________.
- l’autovettura TI __________
è di proprietà della signora __________ dipendente della Banca __________
(denunciata per i medesimi fatti il 1° ottobre 2009, ndr)
- l’autovettura TI __________
è di proprietà della signora __________ dipendente della Banca __________
Riteniamo non sia stato
fatto uso illecito di posteggio e le autovetture non sono state posteggiate su
un’area privata in quanto la Banca __________ è legittima proprietaria.
Su tale posteggio,
considerando che lo spazio a disposizione lo permette, avendo dimensioni più
grandi rispetto ad un posteggio normale, da ormai diverso tempo venivano
posteggiate due auto che comunque non hanno e non ostacolano passanti o
confinanti” (cfr. scritto 19 ottobre 2009);
che RI 1, in sede ricorsuale, sostiene che:
“le sopraindicate auto
erano parcheggiate sulle parti comuni ed in specie su un marciapiede creando
così un disagio oltre che alle auto in transito anche ai pedoni, ed il fatto
che questo accadesse da tempo non significa che la cosa avrebbe dovuto
persistere, poiché è vero che la Banca __________ è proprietaria di un posto di
parcheggio e che questo è leggermente più grande degli altri, ma leggermente
significa che forse potrebbe consentire di parcheggiare accanto all’auto una
bicicletta e non un’altra auto (…)”;
che nella fattispecie la Banca
__________, datrice di lavoro della querelata, è comproprietaria della PPP n. __________
RF del Comune di __________ (unità condominale n. __________), quota di
comproprietà di 60/1000 del fondo base n. __________;
che l’unità condominale n. __________
è un autosilo in comproprietà ordinaria (art. 646 e segg. CC), nella quale la
società cooperativa __________ detiene 15/825 (cfr. estratto RF);
che con ogni verosimiglianza
esiste un regolamento che stabilisce quale parte corrisponde a questi 15/825 ed
è quindi riservata alla banca comproprietaria, la quale per questa parte ha i
diritti e gli obblighi di un proprietario (cfr. art. 646 cpv. 3 CC);
che in tale qualità può anche
concederne l’uso a terzi, i quali tuttavia non diventano proprietari e possono
utilizzarla conformemente all’estensione del diritto del concedente, ovvero in
concreto, trattandosi di un posteggio, entro le corrispondenti delimitazioni;
che il proprietario che eccede
Fatti
il limite necessario per l’uso del posteggio, lasciando ad esempio sporgere il
proprio veicolo oltre le linee di demarcazione su altre parti della
comproprietà, lede i diritti derivanti dalla stessa, a prescindere da eventuali
disagi o ostacoli alla circolazione; in tal caso, le contestazioni devono
essere risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua
assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (art. 646 e segg. CC);
che in concreto il presunto
abuso è stato commesso da una dipendente della Banca __________, alla quale
quest’ultima ha concesso la possibilità di parcheggiare, in concomitanza con
un’altra vettura;
che tale autorizzazione, come
detto, non conferisce ai dipendenti la qualità di comproprietari, di modo che
eventuali abusi nell’utilizzazione del parcheggio possono essere sanzionati
tramite la procedura prevista dall’art. 375ter CPC;
che ciò
Considerandi
premesso, va detto che se da un lato la situazione descritta nel gravame
potrebbe di per sé costituire una turbativa passibile di multa, dall’altro lato
occorre nondimeno rilevare che invano si cercherebbero nel fascicolo
processuale elementi che attestino l’esistenza dei fatti denunciati il 28
settembre 2009, risalenti al precedente 25 settembre; in effetti, dalla
fotografia acclusa alla denuncia – invero non datata e per di più di pessima
qualità – si evince inequivocabilmente che la vettura TI __________ oggetto
della querela è regolarmente stazionata entro i limiti dello stallo (mentre che
della seconda vettura visibile sulla foto, che sporge invero in modo importante
oltre la demarcazione, non è identificabile né la marca né la targa di
controllo);
che in
siffatte evenienze questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla
persuasione al convincimento che la querelata abbia effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratale dalla denunciante, ragion per cui la decisione
impugnata deve essere confermata;
che
il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375bis, 375ter
CPC; art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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