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Decisione

30.2009.283

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato

13 agosto 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il limite necessario per l’uso del posteggio, lasciando ad esempio sporgere il

proprio veicolo oltre le linee di demarcazione su altre parti della

comproprietà, lede i diritti derivanti dalla stessa, a prescindere da eventuali

disagi o ostacoli alla circolazione; in tal caso, le contestazioni devono

essere risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua

assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (art. 646 e segg. CC);

che in concreto il presunto

abuso è stato commesso da una dipendente della Banca __________, alla quale

quest’ultima ha concesso la possibilità di parcheggiare, in concomitanza con

un’altra vettura;

che tale autorizzazione, come

detto, non conferisce ai dipendenti la qualità di comproprietari, di modo che

eventuali abusi nell’utilizzazione del parcheggio possono essere sanzionati

tramite la procedura prevista dall’art. 375ter CPC;

che ciò

Considerandi

premesso, va detto che se da un lato la situazione descritta nel gravame

potrebbe di per sé costituire una turbativa passibile di multa, dall’altro lato

occorre nondimeno rilevare che invano si cercherebbero nel fascicolo

processuale elementi che attestino l’esistenza dei fatti denunciati il 28

settembre 2009, risalenti al precedente 25 settembre; in effetti, dalla

fotografia acclusa alla denuncia – invero non datata e per di più di pessima

qualità – si evince inequivocabilmente che la vettura TI __________ oggetto

della querela è regolarmente stazionata entro i limiti dello stallo (mentre che

della seconda vettura visibile sulla foto, che sporge invero in modo importante

oltre la demarcazione, non è identificabile né la marca né la targa di

controllo);

che in

siffatte evenienze questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla

persuasione al convincimento che la querelata abbia effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratale dalla denunciante, ragion per cui la decisione

impugnata deve essere confermata;

che

il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis, 375ter

CPC; art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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