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Decisione

30.2009.284

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato

13 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il limite necessario per l’uso del posteggio, lasciando ad esempio sporgere il

proprio veicolo oltre le linee di demarcazione su altre parti della

comproprietà, lede i diritti derivanti dalla stessa, a prescindere da eventuali

disagi o ostacoli alla circolazione; in tal caso, le contestazioni devono

essere risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua

assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (art. 646 e segg. CC);

che in concreto il presunto

abuso è stato commesso da una dipendente della Banca __________, alla quale

quest’ultima ha concesso la possibilità di parcheggiare, in concomitanza con

un’altra vettura;

che tale autorizzazione, come

detto, non conferisce ai dipendenti la qualità di comproprietari, di modo che

eventuali abusi nell’utilizzazione del parcheggio possono essere sanzionati

Considerandi

tramite la procedura prevista dall’art. 375ter CPC;

che ciò premesso, va detto che

se da un lato la situazione descritta nel gravame potrebbe di per sé costituire

una turbativa passibile di multa, dall’altro lato occorre nondimeno rilevare

che alla denuncia 1° ottobre 2009 agli atti (per i fatti del 30 settembre 2009)

non è stato accluso o perlomeno indicato alcun mezzo di prova suscettibile di

comprovare se nelle riferite circostanze di tempo la vettura della persona

querelata fosse posteggiata in parte al di fuori dello stallo concesso in uso

esclusivo alla di lei datrice di lavoro;

che in siffatte evenienze

questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al

convincimento che la querelata abbia effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratale dalla denunciante, ragion per cui la decisione impugnata deve

essere confermata;

che

il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per

l’odierno (art. 15 LPContr;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis, 375ter

CPC; art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e

97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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