30.2009.29
Omettere, in qualità di datore di lavoro, di fornire le informazioni richieste alla Cassa di disoccupazione
10 maggio 2010Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.29
Data decisione, Autorità:
10.05.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere, in qualità di datore di lavoro, di fornire le informazioni richieste alla Cassa di disoccupazione
DATORE DI LAVORO
art. 20 cpv. 2 LADI
art. 88 cpv. 1 let. b LADI
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2009.29
2009-05-908
Bellinzona
10
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 gennaio 2009 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
16 gennaio 2009 n. 2009-05-908 emessa dallCRTE 1
viste le osservazioni 26 febbraio 2009 presentate dall’CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. L’CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 – responsabile dell’__________ – una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha omesso, senza
alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere la ‘tabella per
stipendio ad ore in mancanza di buste paga’ nonché di fornire le informazioni
richieste, violando così i propri obblighi”.
L’infrazione risale al periodo
novembre 2008.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b,
106 LADI e 28 LPGA.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. L’ nelle osservazioni 26 febbraio 2009 propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per
l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di
lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato
quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più
tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro
una settimana.
L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di
compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere
Fatti
i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni
necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è
punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie
di cui
all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso
concreto.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una ditta
individuale le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che
l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art.
107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza
riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella
decisione).
3. ’CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha
sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso
la ‘tabella per stipendio ad ore in mancanza di buste paga’ in relazione
all’attività lavorativa svolta dall’assicurata __________.
4. L’insorgente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli. Sostiene di aver dato seguito alla
richiesta in rassegna in data 3 novembre 2008, dopo aver contattato
telefonicamente il funzionario incaricato, illustrandogli la situazione e il
comportamento dell’assicurata, come già avvenuto contestualmente alla
precedente richiesta di fornire l’attestato del datore di lavoro. A sostegno
del suo assunto egli acclude al gravame fotocopia delle varie richieste
pervenutegli dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e
della documentazione da lui compilata e ritornata, tra cui la “tabella per
stipendio a ore in mancanza di buste paga”.
5. In concreto, da un primo
esame degli atti sembra che l’addebito mosso al ricorrente risulti fondato, non
avendo egli fornito alcun giustificativo circa l’avvenuto invio della tabella,
che non figura tra la documentazione in possesso dell’autorità; sorprende inoltre
che egli non abbia reagito al rapporto di contravvenzione intimatogli per
raccomandata (regolarmente ritirata) il 5 dicembre 2008 dall’CRTE 1, laddove
avrebbe avuto la facoltà di inoltrare osservazioni per chiarire la sua posizione
(ancorché non vi sia alcun obbligo in tal senso).
Considerandi
Sebbene l’atteggiamento
testé evocato – sul quale non fornisce ulteriori spiegazioni nel gravame – possa
a prima vista destare qualche perplessità, in concreto non può essere escluso
ogni oltre ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente dato
seguito alla richiesta di fornire informazioni nei termini imposti. Non può
infatti essere disatteso che le affermazioni addotte nel gravame trovano in
gran parte conferma nella documentazione da lui prodotta (v’è poi da credere
che l’atteggiamento passivo sopradescritto possa trovare fondamento nella
situazione esasperante legata all’esperienza negativa vissuta con l’assunzione
dell’apprendista).
In primo luogo, egli afferma,
conformemente al vero, di aver ricevuto una prima richiesta di voler produrre
l’attestato di lavoro priva delle generalità della persona richiedente (lettera
29.
settembre e raccomandata 9 ottobre 2008, quest’ultima prodotta con il
gravame). Soggiunge che, dopo aver contattato telefonicamente il funzionario
incaricato spiegandogli la situazione (ovvero che l’apprendista aveva lavorato
un mese e mezzo, dopo di che è rimasta assente per un infortunio avvenuto poco
prima della stipula del contratto e a lui sottaciuto), la richiesta dell’Ufficio
è stata completata con il nominativo della dipendente, circostanza che risulta
dalla raccomandata 16 ottobre 2008 da lui prodotta. Egli afferma quindi di aver
ritornato il formulario richiesto alla Cassa, ciò che si evince dal timbro
recante la dicitura CCAD apposto sull’attestato prodotto sub. doc. 3
dall’autorità di prima istanza, da cui emerge in effetti che l’assicurata ha
iniziato il 1° settembre 2007 e ha terminato il 19 ottobre 2007, percependo fr.
1'850.-. Egli asserisce di aver ricevuto l’ulteriore richiesta 29 ottobre 2008,
oggetto del presente procedimento, di aver preso contatto con il funzionario
preposto, informandolo “nuovamente” della situazione e del comportamento
dell’interessata e di aver quindi ritornato il formulario in data 3 novembre
2008.
Sebbene il documento, prodotto in fotocopia col gravame, non rechi né la
sua firma né il timbro da lui generalmente utilizzato (cfr. altri formulari),
questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente violato
il suo obbligo di fornire informazioni.
D’altra parte, a ben vedere, già
dopo l’inoltro del formulario “attestato del datore di lavoro” e del contratto
di tirocinio, la Cassa disponeva delle informazioni richieste, informazioni che
il successivo formulario “tabelle per stipendio a ore in mancanza di buste
paga” altro non fa che confermare.
In
siffatte evenienze, dopo aver vagliato gli atti istruttori, si giustifica in
definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata.
Visto
l’esito del gravame non si non si prelevano né tasse né spese per l’odierno
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster