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Decisione

30.2009.29

Omettere, in qualità di datore di lavoro, di fornire le informazioni richieste alla Cassa di disoccupazione

10 maggio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni

necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è

punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie

di cui

all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso

concreto.

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una ditta

individuale le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che

l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art.

107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza

riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella

decisione).

3. ’CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha

sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso

la ‘tabella per stipendio ad ore in mancanza di buste paga’ in relazione

all’attività lavorativa svolta dall’assicurata __________.

4. L’insorgente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli. Sostiene di aver dato seguito alla

richiesta in rassegna in data 3 novembre 2008, dopo aver contattato

telefonicamente il funzionario incaricato, illustrandogli la situazione e il

comportamento dell’assicurata, come già avvenuto contestualmente alla

precedente richiesta di fornire l’attestato del datore di lavoro. A sostegno

del suo assunto egli acclude al gravame fotocopia delle varie richieste

pervenutegli dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e

della documentazione da lui compilata e ritornata, tra cui la “tabella per

stipendio a ore in mancanza di buste paga”.

5. In concreto, da un primo

esame degli atti sembra che l’addebito mosso al ricorrente risulti fondato, non

avendo egli fornito alcun giustificativo circa l’avvenuto invio della tabella,

che non figura tra la documentazione in possesso dell’autorità; sorprende inoltre

che egli non abbia reagito al rapporto di contravvenzione intimatogli per

raccomandata (regolarmente ritirata) il 5 dicembre 2008 dall’CRTE 1, laddove

avrebbe avuto la facoltà di inoltrare osservazioni per chiarire la sua posizione

(ancorché non vi sia alcun obbligo in tal senso).

Considerandi

Sebbene l’atteggiamento

testé evocato – sul quale non fornisce ulteriori spiegazioni nel gravame – possa

a prima vista destare qualche perplessità, in concreto non può essere escluso

ogni oltre ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente dato

seguito alla richiesta di fornire informazioni nei termini imposti. Non può

infatti essere disatteso che le affermazioni addotte nel gravame trovano in

gran parte conferma nella documentazione da lui prodotta (v’è poi da credere

che l’atteggiamento passivo sopradescritto possa trovare fondamento nella

situazione esasperante legata all’esperienza negativa vissuta con l’assunzione

dell’apprendista).

In primo luogo, egli afferma,

conformemente al vero, di aver ricevuto una prima richiesta di voler produrre

l’attestato di lavoro priva delle generalità della persona richiedente (lettera

29.

settembre e raccomandata 9 ottobre 2008, quest’ultima prodotta con il

gravame). Soggiunge che, dopo aver contattato telefonicamente il funzionario

incaricato spiegandogli la situazione (ovvero che l’apprendista aveva lavorato

un mese e mezzo, dopo di che è rimasta assente per un infortunio avvenuto poco

prima della stipula del contratto e a lui sottaciuto), la richiesta dell’Ufficio

è stata completata con il nominativo della dipendente, circostanza che risulta

dalla raccomandata 16 ottobre 2008 da lui prodotta. Egli afferma quindi di aver

ritornato il formulario richiesto alla Cassa, ciò che si evince dal timbro

recante la dicitura CCAD apposto sull’attestato prodotto sub. doc. 3

dall’autorità di prima istanza, da cui emerge in effetti che l’assicurata ha

iniziato il 1° settembre 2007 e ha terminato il 19 ottobre 2007, percependo fr.

1'850.-. Egli asserisce di aver ricevuto l’ulteriore richiesta 29 ottobre 2008,

oggetto del presente procedimento, di aver preso contatto con il funzionario

preposto, informandolo “nuovamente” della situazione e del comportamento

dell’interessata e di aver quindi ritornato il formulario in data 3 novembre

2008.

Sebbene il documento, prodotto in fotocopia col gravame, non rechi né la

sua firma né il timbro da lui generalmente utilizzato (cfr. altri formulari),

questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente violato

il suo obbligo di fornire informazioni.

D’altra parte, a ben vedere, già

dopo l’inoltro del formulario “attestato del datore di lavoro” e del contratto

di tirocinio, la Cassa disponeva delle informazioni richieste, informazioni che

il successivo formulario “tabelle per stipendio a ore in mancanza di buste

paga” altro non fa che confermare.

In

siffatte evenienze, dopo aver vagliato gli atti istruttori, si giustifica in

definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata.

Visto

l’esito del gravame non si non si prelevano né tasse né spese per l’odierno

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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