30.2009.293
Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
29 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2009.293
Data decisione, Autorità:
29.12.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.293
33770/110
Bellinzona
29
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 novembre 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 33770/110 del 20 novembre 2009 emessa d CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 20.-
e alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo SG 71318 omettendo di
porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.
Fatti accertati il 2 luglio 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 4 OSStr.
Fatti
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 27
cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali.
Il
conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata
come zona di parcheggio con disco deve posizionare la freccia del disco sulla
lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben
visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere
modificate prima della partenza del veicolo (art. 48 cpv. 4 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile dietro
il parabrezza il tagliando di parcheggio, l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione
pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.2).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il
veicolo SG __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il
parabrezza in modo ben visibile.
La decisione impugnata
trae origine dall’accertamento, per conto della polizia di __________, di un agente
di una società di sicurezza incaricata dal Municipio di __________.
4.
Il ricorrente, nel
proprio gravame del 29 novembre 2009, contesta l’addebito mossogli, asserendo -
a proposito anche di un’altra contravvenzione oggetto di decisione separata
(inc. 30.__________) - quanto segue:
“le due multe sono
chiaramente ingiustificate e un ottimo esempio dell’azione scorretta e a mio
parere chiaramente criminale (manovre fraudolente, probabilmente falso,
assalto) della società privata con l’approvazione delle autorità competenti.
Ho contestato personalmente
e immediatamente al municipio comunale di __________ il 2 luglio 2009 e per
iscritto il 4 luglio e il 14 settembre alla polizia della città di __________.
Ci sono testimoni,
documenti conclusivi e anche un rapporto di polizia. Il segretario del Comune
di __________ e la polizia hanno vilmente negato un parere nonostante i fatti
chiari. Questo è grave e dimostra una comprensione di giustizia molto dubbiosa.
Non è purtroppo il primo episodio del genere e io non sono la sola vittima” (cfr.
ricorso 29 novembre 2009 di RI 1).
5.
Nel proprio gravame il ricorrente non spiega e nemmeno
dimostra - di testimoni e documenti conclusivi infatti non vi è nemmeno l’ombra
- i motivi per i quali contesta espressamente il fatto di non aver posto il disco
di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.
6.
Ciò posto per una visione più chiara dei fatti vi è agli
atti una dichiarazione del segretario comunale di __________:
“Così richiesto dal signor __________, dipendente
della __________ SA di __________ (ditta incaricata dal Municipio di __________
per il controllo del traffico fermo) si attesta quanto segue:
- In data 2.7.2009 alle ore 10.30 circa si presenta allo sportello
della Cancelleria comunale il sig. __________ per reclamare in merito ad una contravvenzione
(fr. 120.-) da lui ricevuta qualche mese prima, nel parcheggio riservato allo
scuola-bus, situato in via __________. Non aveva con sé l’avviso di
contravvenzione ma ha mostrato una fotografia del parcheggio in parola che al
momento era occupato da un veicolo al quale non era stata elevata la
contravvenzione. Il sig. __________, impiegato del nostro Comune, spiega al
sig.__________ che il parcheggio in parola rimane libero durante il periodo
delle vacanze scolastiche quindi è normale che il veicolo attualmente
parcheggiato non sia multato. Il sig. __________ se ne va poco soddisfatto.
- Dopo 5 minuti il sig. __________ ritorna allo sportello indignato
poiché nel frattempo ha ricevuto una contravvenzione (fr. 40.-).
- Il sig. __________ telefona all’incaricato della ditta __________
sig. __________ per informazioni e lo stesso riferisce che arriva subito in
cancelleria comunale.
- Arrivato il signor __________ spiega che ha elevato la
contravvenzione al veicolo parcheggiato (fr. 40.-) in quanto non aveva esposto
il disco orario.
- Nasce una vivace conversazione fra i sigg. __________ e __________
e quest’ultimo, dopo che il sig. __________ lo fotografa, chiede l’intervento
della Polizia comunale di __________.
- Dopo circa 10 minuti arriva una pattuglia della Polizia comunale
di__________ e vengono rilevati i dati personali dei sigg. __________, __________
__________ e __________ (segretaria comunale).
- Il sig.__________, prima di lasciare la casa comunale,
preannuncia una denuncia contro il signor __________”
(cfr.
dichiarazione 27 gennaio 2010 di __________, segretario comunale di __________).
7.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente gli atti ed esamina la pertinenza
della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal
multato.
Nell’evenienza concreta, non
vi è motivo di dubitare della versione dell’agente, poiché frutto di una constatazione
di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario
e dovendo pertanto limitarsi a verificare la presenza del disco orario sul
cruscotto e ad annotare il numero di targa del veicolo in contravvenzione.
Non può essere disatteso che
nel gravame l’insorgente non ha minimente comprovato la sua versione dei fatti,
ritenuto oltretutto che alcune asserzioni, come ad esempio quella riguardante la
fotografia del disco orario con a fianco la contravvenzione, le ha fornite
unicamente in un secondo tempo.
Al riguardo, anche a volerle
considerare, si rileva che lo scritto 19 febbraio 2010 da lui inoltrato
irritualmente nulla muta; infatti la fotografia n° B-4 non ha valore probatorio
in quanto non dimostra assolutamente che il disco era stato messo in modo
visibile sul suo veicolo il 2 luglio 2009 prima di recarsi la prima volta alla
Cancelleria comunale di __________.
Tutte le tesi dell’insorgente,
anche quelle contenute nel predetto scritto di lingua tedesca del 19 febbraio 2010,
non sono comunque atte a sminuire l’accertamento puntuale dell’agente; in
proposito si osserva che la maggior parte di esse non sono per nulla pertinenti
alla fattispecie in esame e di conseguenza utili ai fini del presente giudizio.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
8.
A giusta ragione la CRTE
1.
ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione
prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.2),
aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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