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Decisione

30.2009.293

Omettere di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

29 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 27

cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali.

Il

conducente che parcheggia l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata

come zona di parcheggio con disco deve posizionare la freccia del disco sulla

lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben

visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere

modificate prima della partenza del veicolo (art. 48 cpv. 4 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile dietro

il parabrezza il tagliando di parcheggio, l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione

pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.2).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il

veicolo SG __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il

parabrezza in modo ben visibile.

La decisione impugnata

trae origine dall’accertamento, per conto della polizia di __________, di un agente

di una società di sicurezza incaricata dal Municipio di __________.

4.

Il ricorrente, nel

proprio gravame del 29 novembre 2009, contesta l’addebito mossogli, asserendo -

a proposito anche di un’altra contravvenzione oggetto di decisione separata

(inc. 30.__________) - quanto segue:

“le due multe sono

chiaramente ingiustificate e un ottimo esempio dell’azione scorretta e a mio

parere chiaramente criminale (manovre fraudolente, probabilmente falso,

assalto) della società privata con l’approvazione delle autorità competenti.

Ho contestato personalmente

e immediatamente al municipio comunale di __________ il 2 luglio 2009 e per

iscritto il 4 luglio e il 14 settembre alla polizia della città di __________.

Ci sono testimoni,

documenti conclusivi e anche un rapporto di polizia. Il segretario del Comune

di __________ e la polizia hanno vilmente negato un parere nonostante i fatti

chiari. Questo è grave e dimostra una comprensione di giustizia molto dubbiosa.

Non è purtroppo il primo episodio del genere e io non sono la sola vittima” (cfr.

ricorso 29 novembre 2009 di RI 1).

5.

Nel proprio gravame il ricorrente non spiega e nemmeno

dimostra - di testimoni e documenti conclusivi infatti non vi è nemmeno l’ombra

- i motivi per i quali contesta espressamente il fatto di non aver posto il disco

di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

6.

Ciò posto per una visione più chiara dei fatti vi è agli

atti una dichiarazione del segretario comunale di __________:

“Così richiesto dal signor __________, dipendente

della __________ SA di __________ (ditta incaricata dal Municipio di __________

per il controllo del traffico fermo) si attesta quanto segue:

- In data 2.7.2009 alle ore 10.30 circa si presenta allo sportello

della Cancelleria comunale il sig. __________ per reclamare in merito ad una contravvenzione

(fr. 120.-) da lui ricevuta qualche mese prima, nel parcheggio riservato allo

scuola-bus, situato in via __________. Non aveva con sé l’avviso di

contravvenzione ma ha mostrato una fotografia del parcheggio in parola che al

momento era occupato da un veicolo al quale non era stata elevata la

contravvenzione. Il sig. __________, impiegato del nostro Comune, spiega al

sig.__________ che il parcheggio in parola rimane libero durante il periodo

delle vacanze scolastiche quindi è normale che il veicolo attualmente

parcheggiato non sia multato. Il sig. __________ se ne va poco soddisfatto.

- Dopo 5 minuti il sig. __________ ritorna allo sportello indignato

poiché nel frattempo ha ricevuto una contravvenzione (fr. 40.-).

- Il sig. __________ telefona all’incaricato della ditta __________

sig. __________ per informazioni e lo stesso riferisce che arriva subito in

cancelleria comunale.

- Arrivato il signor __________ spiega che ha elevato la

contravvenzione al veicolo parcheggiato (fr. 40.-) in quanto non aveva esposto

il disco orario.

- Nasce una vivace conversazione fra i sigg. __________ e __________

e quest’ultimo, dopo che il sig. __________ lo fotografa, chiede l’intervento

della Polizia comunale di __________.

- Dopo circa 10 minuti arriva una pattuglia della Polizia comunale

di__________ e vengono rilevati i dati personali dei sigg. __________, __________

__________ e __________ (segretaria comunale).

- Il sig.__________, prima di lasciare la casa comunale,

preannuncia una denuncia contro il signor __________”

(cfr.

dichiarazione 27 gennaio 2010 di __________, segretario comunale di __________).

7.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente gli atti ed esamina la pertinenza

della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal

multato.

Nell’evenienza concreta, non

vi è motivo di dubitare della versione dell’agente, poiché frutto di una constatazione

di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario

e dovendo pertanto limitarsi a verificare la presenza del disco orario sul

cruscotto e ad annotare il numero di targa del veicolo in contravvenzione.

Non può essere disatteso che

nel gravame l’insorgente non ha minimente comprovato la sua versione dei fatti,

ritenuto oltretutto che alcune asserzioni, come ad esempio quella riguardante la

fotografia del disco orario con a fianco la contravvenzione, le ha fornite

unicamente in un secondo tempo.

Al riguardo, anche a volerle

considerare, si rileva che lo scritto 19 febbraio 2010 da lui inoltrato

irritualmente nulla muta; infatti la fotografia n° B-4 non ha valore probatorio

in quanto non dimostra assolutamente che il disco era stato messo in modo

visibile sul suo veicolo il 2 luglio 2009 prima di recarsi la prima volta alla

Cancelleria comunale di __________.

Tutte le tesi dell’insorgente,

anche quelle contenute nel predetto scritto di lingua tedesca del 19 febbraio 2010,

non sono comunque atte a sminuire l’accertamento puntuale dell’agente; in

proposito si osserva che la maggior parte di esse non sono per nulla pertinenti

alla fattispecie in esame e di conseguenza utili ai fini del presente giudizio.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

8.

A giusta ragione la CRTE

1.

ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione

prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.2),

aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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