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Decisione

30.2009.301

Trasporto considerato non urgente

22 dicembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo prioritario (ambulanza) ZH __________ azionava abusivamente gli

avvisatori ottici ed acustici superando una colonna di veicoli di circa 5 km ed omettendo pure di fermarsi ad un semaforo situato in prossimità della galleria autostradale

del __________, nonostante stesse effettuando un trasporto non considerato

urgente.”

Fatti accertati il 14 agosto 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 16 cpv. 3 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

L’art. 16 cpv. 3 ONC (sulla scorta della delega legislativa di cui

all’art. 57 cpv. 1 LCStr), sancisce che la luce blu e

l’avvisatore a suoni alternati possono essere azionati dai veicoli con diritto

di precedenza soltanto se il servizio è urgente e se le norme della

circolazione non possono essere rispettate.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni

d’esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al

multato di avere azionato abusivamente gli avvisatori ottici ed acustici

superando una colonna di veicoli di circa 5 km e di avere pure omesso di fermarsi a un semaforo situato in prossimità della galleria autostradale del __________,

nonostante stesse effettuando un trasporto considerato “non urgente”.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, ritiene che i fatti contestatigli non costituiscono reato, in quanto atti

imposti dalla legge e dal dovere d’ufficio e professionale nel senso dell’art.

32.

vCP (che corrisponde ora all’art. 14 CP). Nel gravame egli afferma che stava

effettuando un trasporto urgente con l’ambulanza, con un paziente a bordo

affetto da lesioni cerebrali proveniente da Chiasso e diretto a nord. Specifica

che il trasporto era stato annunciato alla dogana di Chiasso e le guardie di

confine avevano assicurato di provvedere ad allertare la competente polizia

cantonale.

Egli si duole infine del

comportamento ostruzionistico e non collaborativo dell’agente denunciante, il

quale avrebbe ritardato il trasporto urgente del paziente, la cui salute era in

quel momento nelle sue mani e dei sanitari a bordo, nonostante non fosse al

corrente di che tipologia soffrisse, dove costui fosse atteso, perché e quali

modalità di trasporto fossero state prescritte.

5.

A norma dell’art. 16

cpv. 1 ONC tutti gli utenti della strada devono dare

la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario,

della polizia e del servizio doganale che si annunciano con luce blu e

avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali

luminosi.

La

luce blu e l’avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se

il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere

rispettate (cpv. 3).

La

nozione di “servizio urgente” è indeterminata. Il Tribunale federale

l’interpreta in funzione delle condizioni di salute del paziente: sussiste

un’urgenza quando è in gioco la vita del paziente o se quest’ultimo ha subito

delle lesioni corporali che comportano un intervento rapido (DTF 113 IV 126).

Come

risulta dal Promemoria sull’uso delle luci blu e degli avvisatori a due suoni

alternati del 6 giugno 2005 a cura del DATEC, sono considerate urgenti le corse

effettuate per permettere al servizio antincendio, al servizio sanitario o alla

polizia d’intervenire il più rapidamente possibile (corse d’emergenza), ad

esempio per salvare vite umane, prevenire un pericolo per la sicurezza o

l’ordine pubblico, preservare beni materiali di rilievo o inseguire fuggitivi. La

nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo. È

determinante, in questo contesto, la messa in pericolo di beni giuridicamente

protetti, il cui danneggiamento può notevolmente aggravarsi anche con una

minima perdita di tempo. Per giudicare il grado di urgenza, i conducenti o i

capi dei servizi d’intervento devono e possono basarsi sulla situazione quale

si presenta al momento dell’intervento. Le condizioni del traffico devono

essere tali da ritardare notevolmente l’intervento a meno di non derogare alle

norme della circolazione o di non fare uso del diritto di precedenza speciale.

Conformemente

all’art. 100 cpv. 4 LCStr il conducente di un veicolo con diritto di precedenza

non è punibile per aver violato le norme della circolazione, a condizione che

abbia adottato la prudenza imposta dalle particolari circostanze. Egli può

dunque – osservando la prudenza – violare le norme generali della circolazione

o non rispettare i segnali e le demarcazioni, così come i segnali luminosi (cfr.

Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 5.3 ad art. 100 LCStr).

6.

Dal

fax 13 agosto 2009 di conferma del trasporto da parte della REGA indirizzata

alla ditta __________ Sagl, e per essa al ricorrente, risulta che il paziente – che soffriva di un attacco

ischemico transitorio – doveva essere prelevato

dall’Ospedale civile di __________ (__________) e trasferito all’Ospedale

cantonale di __________. È noto che tale patologia,

nei casi più gravi, può condurre alla paralisi (ictus) o alla morte del paziente.

Tuttavia,

nella fattispecie, il paziente non risultava in pericolo di vita e non presentava

lesioni corporali gravi. Ciò è dimostrato in primo luogo dal fatto che la REGA

non ha ritenuto necessario trasferirlo dall’Italia con un volo in aereo o in

elicottero (né ha altrimenti preteso che questa ipotesi fosse da scartare),

preferendo affidarlo alle cure di un’ambulanza.

In secondo luogo, come afferma

a giusto titolo l’agente di polizia “l’urgenza non poteva sussistere e

questo perché se il paziente avesse necessitato di cure urgenti l’ambulanza

avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale più prossimo, ad esempio l’Ospedale di __________”.

(cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° settembre 2009)

Del resto, dal predetto

rapporto risulta altresì che “il giorno dei fatti, presso la centrale di __________,

risulta una chiamata effettuata da un funzionario della ditta proprietaria

dell’ambulanza, la __________ Gmbh. Erano le ore 11.36 e la persona chiedeva

lumi al riguardo dell’eventuale colonna presente al portale del __________. I

colleghi della centrale riferivano esservi, in quell’istante, all’incirca 3 km di coda e le parti si accordavano sulla possibilità di sortire a __________, percorrere la

strada cantonale quindi accedere al manufatto passando dal cancello di servizio

di __________”. Circostanza sulla quale l’insorgente è rimasto silente. Ciò

che depone a favore dell’assenza di urgenza.

Sebbene il paziente

necessitasse di cure mediche, quest’ultime non erano dunque immediatamente

necessarie. Del resto, invano si cercherebbe nel fascicolo processuale un

elemento che attesti che la corsa in questione è stata ordinata dalla centrale

di intervento (come prescritto dal predetto promemoria).

La Sezione della circolazione

ha quindi giustamente ritenuto che, in difetto di una corsa urgente, l’azionamento

dei segnali prioritari era abusivo e multato il ricorrente, il quale non poteva avvalersi della giustificazione sancita

dall’art. 100 cifra 4 LCStr per superare la colonna di veicoli fermi e non

osservare il segnale luminoso all’imbocco della galleria autostradale del __________,

creando un rischio accresciuto e un notevole disagio agli altri utenti della

strada.

7.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 1, 90 cifra 1,

103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

La sentenza è

definitiva.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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