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Decisione

30.2009.307

Omissione di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico; veicolo avente inoltre 4 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti

10 febbraio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati

in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per

quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere

sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas

di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i

veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni

dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con

la multa (art. 96 ONC);

che inoltre per l’art. 29 cpv.

1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di

sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su

tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

che chiunque conduce un

veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta

dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa

(art. 93 cifra 2 prima frase LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre

il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo

relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di

contravvenzione 10 novembre 2009, da cui risulta che l’ultimo servizio

periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di

febbraio 2009, ossia otto mesi prima del controllo di polizia avvenuto, come

detto, il 28 ottobre 2009);

che l’autorità gli rimprovera

Considerandi

inoltre che la sua vettura aveva quattro copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti;

che l'insorgente non nega gli

addebiti mossigli, ma si giustifica come segue:

“La mia situazione

finanziaria non mi ha permesso di eseguire il controllo gas e il cambio delle

ruote, ne sono consapevole ma già il 4.11.2009 mi sono recato presso il posto

di polizia, 5 giorni prima della citazione, perché avevo trovato qualcuno che

mi potesse prestare dei soldi e quindi era mia intento dimostrare la mia buona

volontà, comunque come richiesto.

Alla polizia ho scritto

le mie motivazioni, senza avere nessuna risposta (in realtà le motivazioni

sono state trasmesse alla CRTE 1, autorità competente a statuire in merito, la

quale non le ha ritenute tali da giustificare l’abbandono del procedimento, ndr)

ed ora mi ritrovo una multa che non posso pagare, capisco la negligenza ma

purtroppo ho dovuto chiudere la ditta proprio perché i miei clienti non mi

hanno pagato” (cfr. ricorso 16 dicembre 2009);

che, pur con tutta la

comprensione possibile, la difficile situazione finanziaria evocata

dall’insorgente non giustifica le infrazioni da lui commesse, da un lato, se si

pensa al costo relativamente contenuto del servizio antinquinamento,

dall’altro, considerato che ne va delle garanzie di sicurezza del veicolo;

che nemmeno la successiva

regolarizzazione della vettura basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente

da una sanzione per le infrazioni in esame, in particolare quella relativa agli

pneumatici difettosi, invero suscettibile di compromettere la sicurezza del

conducente e degli altri utenti della strada;

che la decisione impugnata

meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso

giustificata – di per sé – dall’entità delle infrazioni;

che la precaria situazione finanziaria

evocata dal ricorrente – della quale questo giudice non ha motivo di dubitare

–, induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr.

500.

–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di

tasse e spese dell'odierno giudizio

che un’ulteriore diminuzione

della multa non si giustifica anche alla luce del fatto che l’insorgente può

chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,

competente in materia;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 29, 57 cpv.

1, 93 cifra 2, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1

OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e

alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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