30.2009.307
Omissione di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico; veicolo avente inoltre 4 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti
10 febbraio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.307
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, PRPEN
Titolo:
Omissione di sottoporre il veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico; veicolo avente inoltre 4 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 8 cpv. 2 LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 57 cpv. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 103 LCSTR
art. 58 cpv. 4 OETV
art. 219 cpv. 1 OETV
art. 59a cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2009.307
35096/190
Bellinzona
10
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 dicembre 2009 presentato
da
Alessandro Storer,
contro
la decisione
4 dicembre 2009 n. 35096/190 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 4 gennaio 2010 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con decisione 4 dicembre
2009, la CRTE 1 ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il
veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle
emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni
federali; inoltre il veicolo aveva 4 copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti”; fatti accertati dalla Polizia __________ il 28 ottobre 2009 a __________;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1’000.-, ponendo inoltre a
suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 40.-;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 16 dicembre 2009, in cui postula l’annullamento della multa;
che con comunicazione 4
gennaio 2010, la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
Fatti
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati
in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per
quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere
sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i
veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni
dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con
la multa (art. 96 ONC);
che inoltre per l’art. 29 cpv.
1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di
sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su
tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa
(art. 93 cifra 2 prima frase LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre
il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di
contravvenzione 10 novembre 2009, da cui risulta che l’ultimo servizio
periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di
febbraio 2009, ossia otto mesi prima del controllo di polizia avvenuto, come
detto, il 28 ottobre 2009);
che l’autorità gli rimprovera
Considerandi
inoltre che la sua vettura aveva quattro copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti;
che l'insorgente non nega gli
addebiti mossigli, ma si giustifica come segue:
“La mia situazione
finanziaria non mi ha permesso di eseguire il controllo gas e il cambio delle
ruote, ne sono consapevole ma già il 4.11.2009 mi sono recato presso il posto
di polizia, 5 giorni prima della citazione, perché avevo trovato qualcuno che
mi potesse prestare dei soldi e quindi era mia intento dimostrare la mia buona
volontà, comunque come richiesto.
Alla polizia ho scritto
le mie motivazioni, senza avere nessuna risposta (in realtà le motivazioni
sono state trasmesse alla CRTE 1, autorità competente a statuire in merito, la
quale non le ha ritenute tali da giustificare l’abbandono del procedimento, ndr)
ed ora mi ritrovo una multa che non posso pagare, capisco la negligenza ma
purtroppo ho dovuto chiudere la ditta proprio perché i miei clienti non mi
hanno pagato” (cfr. ricorso 16 dicembre 2009);
che, pur con tutta la
comprensione possibile, la difficile situazione finanziaria evocata
dall’insorgente non giustifica le infrazioni da lui commesse, da un lato, se si
pensa al costo relativamente contenuto del servizio antinquinamento,
dall’altro, considerato che ne va delle garanzie di sicurezza del veicolo;
che nemmeno la successiva
regolarizzazione della vettura basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente
da una sanzione per le infrazioni in esame, in particolare quella relativa agli
pneumatici difettosi, invero suscettibile di compromettere la sicurezza del
conducente e degli altri utenti della strada;
che la decisione impugnata
meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso
giustificata – di per sé – dall’entità delle infrazioni;
che la precaria situazione finanziaria
evocata dal ricorrente – della quale questo giudice non ha motivo di dubitare
–, induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr.
500.
–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di
tasse e spese dell'odierno giudizio
che un’ulteriore diminuzione
della multa non si giustifica anche alla luce del fatto che l’insorgente può
chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,
competente in materia;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 29, 57 cpv.
1, 93 cifra 2, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1
OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e
alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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