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Decisione

30.2009.31

Ricorso contro una decisione di accertamento di affiliazione quale persone senza attività lucrativa respinto poiché è possibile chiedere l'emissione di una decisione condannatoria. Esame della giurisp

19 ottobre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto del 5 agosto 2009 la Cassa CO 1 ha informato RI 1 dell’affiliazione

come persona che non esercita un’attività lucrativa dal 1° gennaio 2004 (doc.

1).

In

data 20 agosto 2009 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione

inoltrata da RI 1, in assenza di una decisione formale impugnabile (doc. B).

B. Con

4 distinte decisioni del 25 agosto 2009 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi

dovuti dall’assicurata negli anni dal 2004 al 2007 (allegato al doc. B).

C. Il

17 settembre 2009 RI 1 è insorta al TCA contestando la decisione su opposizione

del 20 agosto 2009, rilevando che suo marito, dal quale vive separata, paga

regolarmente i contributi nel Canton __________. L’insorgente sostiene di

essere anch’essa affiliata presso una Cassa di compensazione __________, per il

tramite del marito. L’interessata contesta inoltre il calcolo contenuto nelle

decisioni di fissazione dei contributi, poco chiaro e dal quale non emerge sulla

base di quale sostanza è stata tassata. La ricorrente ritiene infine che vi sia

arbitrio nel tassare i due coniugi sulla medesima sostanza (doc. I).

D. Con

risposta del 24 settembre 2009 la Cassa propone la reiezione del ricorso poiché

non può essere inoltrata opposizione contro una semplice comunicazione di

affiliazione come persona senza attività lucrativa e rileva che contro le 4

decisioni di fissazione dei contributi emesse il 25 agosto 2009 l’interessata

ha presentato tempestiva opposizione. L’amministrazione emetterà la decisione

su opposizione al termine dell’istruttoria attualmente in corso (doc. III).

E. Con

osservazioni del 28 settembre 2009 l’insorgente ha preso posizione, producendo

nuove prove (doc. V + Bis). Il Giudice delegato ha interpellato le parti circa

il contenuto del questionario per l’affiliazione delle persone senza attività

lucrativa, trasmettendo le rispettive risposte per conoscenza (doc. VI-XII).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Con

il ricorso l’insorgente contesta anche il contenuto delle decisioni formali del

25.

agosto 2009, tramite le quali la Cassa ha fissato definitivamente i

contributi dovuti dalla ricorrente nel periodo 2004-2007 (doc. I).

A

norma dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Le decisioni su

opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore,

nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

In

concreto oggetto del ricorso può pertanto essere unicamente la decisione su

opposizione del 20 agosto 2009 tramite la quale la Cassa ha dichiarato

irricevibile l’opposizione dell’interessata in assenza di una decisione

definitiva di fissazione dei contributi.

Nella

misura in cui l’insorgente contesta direttamente al TCA le decisioni formali

del 25 agosto 2009 con le quali l’amministrazione ha stabilito l’ammontare dei

contributi dal 2004 al 2007, il ricorso si rivela irricevibile (art. 52 cpv. 1

e cpv. 2 LPGA).

Va

qui abbondanzialmente evidenziato come l’amministrazione ha indicato in sede di

risposta che l’assicurata ha inoltrato opposizione il 4 settembre 2009 anche

contro queste decisioni e che sarà emanata una decisione su opposizione al

termine degli accertamenti attualmente in atto.

Contro

questa decisione su opposizione, se non otterrà soddisfazione, l’assicurata

potrà inoltrare ricorso al TCA.

Nel

merito

3.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se lo scritto tramite il quale la Cassa

ha informato l’interessata di affiliarla come persona senza attività può essere

impugnato e, in caso di risposta affermativa, se l’iscrizione come persona

senza attività lucrativa è corretta.

4.

Per

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Giusta

l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve

essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di

protezione.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).

Per

l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore,

nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

5.

Con

sentenza pubblicata in DTF 132 V 257 il Tribunale federale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha modificato la sua giurisprudenza in materia di impugnazione

delle comunicazioni circa i rifiuti di affiliazione ad una Cassa di

compensazione quale indipendente. Secondo la prassi precedente le decisioni di

rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente

consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era

riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il

rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo

in occasione della prima decisione di fissazione dei contributi. Con la nuova

prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione

è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di

compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa

aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso

all’autorità giudiziaria.

Nel

caso giudicato dall’allora TFA un assicurato, affiliato dal 1° settembre 1996

alla Cassa di compensazione del canton Zurigo quale indipendente a titolo

principale, nel corso del 2003 ha chiesto l’affiliazione come indipendente per

un’altra attività lavorativa che intendeva svolgere.

Con

decisione formale del 2 aprile 2004, confermata dalla decisione su opposizione

del 7 maggio 2004, la Cassa cantonale ha respinto la richiesta. Il Tribunale

cantonale zurighese ha annullato il provvedimento amministrativo giacché non vi

erano le condizioni per emettere una decisione di accertamento. L'Alta Corte,

modificando la propria giurisprudenza, ha accolto il ricorso della Cassa di

compensazione, affermando:

"

(…)

2.1

Bei Verfügungen

über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein

Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der

Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann

zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit

ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als

Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die

Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten

Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der

Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer

Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch AHI

2001.

S. 219 Erw. 2a).

Diese Rechtsprechung

hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit.

2.2

Es besteht eine

umfangreiche Gerichtspraxis zur Frage der Zulässigkeit von

Feststellungsverfügungen über das Beitragsstatut von nach dem AHVG

obligatorisch versicherten Personen. Dabei geht es in der überwiegenden

Mehrzahl der vom Eidgenössischen Versicherungsgericht letztinstanzlich

beurteilten Fälle um die Abrechnungs- und paritätische Beitragspflicht von als

Arbeitgeber angesprochenen Selbstständigerwerbenden resp. um das Beitragsstatut

der für sie tätigen Versicherten als Arbeitnehmer oder um die Rechtsnatur von

an Arbeitnehmer ausgerichteten Nebenentgelten (vgl. EVGE 1960 S. 219; BGE

102.

V 148; ZAK 1973 S. 514, BGE 102 V 1978 S.

458, 1980 S. 627, 1987 S. 359, 1989 S. 30; AHI 2001 S. 218 und BGE 129 V 289).

(…)

2.4

Eine

Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue

Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten

äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung

trägt (vgl. BGE 131 V 110 Erw. 3.1, BGE 125 I 471 Erw. 4a, je mit Hinweisen).

2.4.1

Versicherte

haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in

Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene

natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine

Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert

nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon

betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges

Einsprache- und Beschwerderecht haben (vgl. BGE 113 V 1 sowie Urteil K. vom 5.

Juli 2000 [H 376/98] Erw. 2b und 3a). Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder

abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder

zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des

Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse

an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen

Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer

versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im

Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen

will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des

Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut

innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten

Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr

oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber

entschieden wird.

2.4.2

Es kann offen

bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse

an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen

vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und

Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen

Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein

Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf

die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich

verpflichtet und berechtigt ist.

Wird ein

entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur

im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner

Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige

Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder

teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person

als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als

unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über

paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des

anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b).

Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen

Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige

Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese

Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des

Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.

In Änderung der

Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar

2003.

(H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK

1986.

S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer

versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im

Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen

beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs.

2.

und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem

oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern

zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen

Beschwerdeverfahren])."

Alla luce della sentenza qui sopra riprodotta in esteso, il TF ha

pertanto stabilito che laddove un assicurato chiede un’affiliazione quale

indipendente e questa gli viene negata, ha diritto di ottenere dalla Cassa di

compensazione l’emanazione di una decisione formale (“In Änderung der

Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom

30.

August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung

des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender

und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls

einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2

ATSG)“. Questo perché il medesimo

assicurato non ha la possibilità di chiedere alla Cassa l’emanazione di una

decisione (condannatoria) in ambito di contributi paritetici („Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine

Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als

Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person

verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische

Beiträge auf den bezogenen Entgelten“),

giacché, non essendone debitore, non si trova in un rapporto diretto con la

Cassa di compensazione del (presunto) datore di lavoro („Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs-

noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in

einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen.“). Per cui, di regola, solo con l’emissione di una

decisione formale l’assicurato che si vede negata l’affiliazione come

indipendente può conoscere i motivi del rifiuto in tempi relativamente brevi (“Ebenfalls

kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der

rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist

genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht,

warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger

dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.“).

La

decisione che la Cassa è tenuta ad emanare in questo caso è una decisione

formatrice (“Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid

Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und

nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid.“).

6.

Con

sentenza del 6 agosto 2008 (inc. 30.2008.24+25), in applicazione della

giurisprudenza federale, il TCA ha affermato che:

"

A differenza di quanto vale per gli assicurati che chiedono (invano) l’affiliazione

come indipendenti e per i quali la Cassa in caso di rifiuto è tenuta ad

emettere una decisione formatrice (cfr. consid. 2.7.), i datori di lavoro a cui

viene comunicata l’affiliazione di un assicurato come loro dipendente, essendo

debitori dei relativi contributi paritetici, hanno la possibilità di ottenere

dalla Cassa di compensazione una decisione condannatoria.

Se una decisione condannatoria non è

stata emessa, un ricorso è possibile solo se la Cassa, vista la particolarità

del caso, è tenuta ad emanare una decisione di accertamento.”

Questo

principio vale anche per le persone senza attività lucrativa, le quali possono

chiedere ed ottenere in tempi brevi una decisione condannatoria.

Con sentenza del 6 marzo 2003, pubblicata in DTF 129 V 289 = SVR

2003, AHV nr. 16, pag. 41, l'Alta Corte, ha in particolare sottolineato quanto

segue:

" 2.2 La

jurisprudence considère que le statut des assurès en matière de cotisations AVS

peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt

majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains

cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des

décomptes de cotisations paritaires compliqués, soient effectués avant que

l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de

l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter

notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur

employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout

particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration

ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en

qualité d'intéressés (ATF 112 V 84 consid. 2a; ATFA

1960.

p. 222 consid. 1; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références;

RAMA 1990 n° U 106 p. 276 consid. 2b).

(…)

Le droit d'obtenir une

décision en constatation doit cependant être nié. En effet, le cas de ses

conseillères et animatrices n'est pas d'une complexité telle qu'il nécessite au

préalable une décision de constatation sur son statut d'employeur et la

question du statut en matière de cotisations AVS des

<<présentatrices>> d'articles de marque dans la vente à domicile

n'est pas nouvelle.

(…)

Suite à la

communication de l'intimée du 7 mai 1999, X SA aurait pu et dû chercher à

obtenir un jugement condamnatoire concernant ses conseillères/animatrices et

ses représentants.

Il s'ensuit que l'intimée

n'avait pas à donner suite à la demande en constatation de la recourante."

(sottolineatura del redattore)

Con

sentenza del 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 388, l’Alta Corte ha

stabilito che anche sotto l’egida della LPGA, l’emanazione di una decisione

costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un

presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente

procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo. In

assenza di una concretizzazione più precisa all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione

di decisione coincide con quella dell’art. 5 cpv. 1 PA.

7.

In

concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono gli estremi per

l’emanazione di una decisione di accertamento, non essendoci un interesse maggiore

all’esame preliminare dello statuto della ricorrente. Il caso non è complesso,

tant’è che nel frattempo la Cassa di compensazione ha emesso le decisioni

formali condannatorie tramite le quali ha fissato i contributi dovuti dall’insorgente

dal 2004 al 2007. E’ in quell’ambito che andrà esaminata la correttezza

dell’affiliazione come persona senza attività lucrativa e del calcolo degli

eventuali contributi dovuti dall’interessata.

Per

cui l’insorgente non può pretendere dalla Cassa l’emanazio-ne di una decisione

di accertamento, né l’amministrazione, informando l’assicurata di averla

affiliata come persona senza attività lucrativa, ha emanato una decisione in

tal senso. Di conseguenza le censure relative a presunte

violazioni dei diritti costituzionali (arbitrio), rivolte contro il carattere dell’affiliazione,

e quelle inerenti il calcolo dei contributi non devono essere esaminate in

questa sede.

La

questione sarà semmai esaminata da questo Tribunale se l’interessata presenterà

ricorso contro la decisione su opposizione che la Cassa di compensazione

emanerà una volta terminati gli accertamenti attualmente in corso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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