30.2009.31
Ricorso contro una decisione di accertamento di affiliazione quale persone senza attività lucrativa respinto poiché è possibile chiedere l'emissione di una decisione condannatoria. Esame della giurisp
19 ottobre 2009Italiano16 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.31
Data decisione, Autorità:
19.10.2009, TCA
Titolo:
Ricorso contro una decisione di accertamento di affiliazione quale persone senza attività lucrativa respinto poiché è possibile chiedere l'emissione di una decisione condannatoria. Esame della giurisprudenza federale e cantonale in materia
IRRICEVIBILITÀ
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 49 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 5 cpv. 1 PA
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.31
cs
Lugano
19 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 (recte: 18) settembre
2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto
2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
scritto del 5 agosto 2009 la Cassa CO 1 ha informato RI 1 dell’affiliazione
come persona che non esercita un’attività lucrativa dal 1° gennaio 2004 (doc.
1).
In
data 20 agosto 2009 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione
inoltrata da RI 1, in assenza di una decisione formale impugnabile (doc. B).
B. Con
4 distinte decisioni del 25 agosto 2009 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi
dovuti dall’assicurata negli anni dal 2004 al 2007 (allegato al doc. B).
C. Il
17 settembre 2009 RI 1 è insorta al TCA contestando la decisione su opposizione
del 20 agosto 2009, rilevando che suo marito, dal quale vive separata, paga
regolarmente i contributi nel Canton __________. L’insorgente sostiene di
essere anch’essa affiliata presso una Cassa di compensazione __________, per il
tramite del marito. L’interessata contesta inoltre il calcolo contenuto nelle
decisioni di fissazione dei contributi, poco chiaro e dal quale non emerge sulla
base di quale sostanza è stata tassata. La ricorrente ritiene infine che vi sia
arbitrio nel tassare i due coniugi sulla medesima sostanza (doc. I).
D. Con
risposta del 24 settembre 2009 la Cassa propone la reiezione del ricorso poiché
non può essere inoltrata opposizione contro una semplice comunicazione di
affiliazione come persona senza attività lucrativa e rileva che contro le 4
decisioni di fissazione dei contributi emesse il 25 agosto 2009 l’interessata
ha presentato tempestiva opposizione. L’amministrazione emetterà la decisione
su opposizione al termine dell’istruttoria attualmente in corso (doc. III).
E. Con
osservazioni del 28 settembre 2009 l’insorgente ha preso posizione, producendo
nuove prove (doc. V + Bis). Il Giudice delegato ha interpellato le parti circa
il contenuto del questionario per l’affiliazione delle persone senza attività
lucrativa, trasmettendo le rispettive risposte per conoscenza (doc. VI-XII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Con
il ricorso l’insorgente contesta anche il contenuto delle decisioni formali del
25.
agosto 2009, tramite le quali la Cassa ha fissato definitivamente i
contributi dovuti dalla ricorrente nel periodo 2004-2007 (doc. I).
A
norma dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore,
nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
In
concreto oggetto del ricorso può pertanto essere unicamente la decisione su
opposizione del 20 agosto 2009 tramite la quale la Cassa ha dichiarato
irricevibile l’opposizione dell’interessata in assenza di una decisione
definitiva di fissazione dei contributi.
Nella
misura in cui l’insorgente contesta direttamente al TCA le decisioni formali
del 25 agosto 2009 con le quali l’amministrazione ha stabilito l’ammontare dei
contributi dal 2004 al 2007, il ricorso si rivela irricevibile (art. 52 cpv. 1
e cpv. 2 LPGA).
Va
qui abbondanzialmente evidenziato come l’amministrazione ha indicato in sede di
risposta che l’assicurata ha inoltrato opposizione il 4 settembre 2009 anche
contro queste decisioni e che sarà emanata una decisione su opposizione al
termine degli accertamenti attualmente in atto.
Contro
questa decisione su opposizione, se non otterrà soddisfazione, l’assicurata
potrà inoltrare ricorso al TCA.
Nel
merito
3.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se lo scritto tramite il quale la Cassa
ha informato l’interessata di affiliarla come persona senza attività può essere
impugnato e, in caso di risposta affermativa, se l’iscrizione come persona
senza attività lucrativa è corretta.
4.
Per
l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Giusta
l’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve
essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di
protezione.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).
Per
l’art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore,
nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
5.
Con
sentenza pubblicata in DTF 132 V 257 il Tribunale federale delle assicurazioni
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha modificato la sua giurisprudenza in materia di impugnazione
delle comunicazioni circa i rifiuti di affiliazione ad una Cassa di
compensazione quale indipendente. Secondo la prassi precedente le decisioni di
rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente
consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era
riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il
rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo
in occasione della prima decisione di fissazione dei contributi. Con la nuova
prassi instaurata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione
è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di
compensazione deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa
aggravarsi sia mediante opposizione che, se del caso, mediante ricorso
all’autorità giudiziaria.
Nel
caso giudicato dall’allora TFA un assicurato, affiliato dal 1° settembre 1996
alla Cassa di compensazione del canton Zurigo quale indipendente a titolo
principale, nel corso del 2003 ha chiesto l’affiliazione come indipendente per
un’altra attività lavorativa che intendeva svolgere.
Con
decisione formale del 2 aprile 2004, confermata dalla decisione su opposizione
del 7 maggio 2004, la Cassa cantonale ha respinto la richiesta. Il Tribunale
cantonale zurighese ha annullato il provvedimento amministrativo giacché non vi
erano le condizioni per emettere una decisione di accertamento. L'Alta Corte,
modificando la propria giurisprudenza, ha accolto il ricorso della Cassa di
compensazione, affermando:
"
(…)
2.1
Bei Verfügungen
über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis ein
Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der
Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann
zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit
ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht der als
Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für die
Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im dargelegten
Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten und der
Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer
Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch AHI
2001.
S. 219 Erw. 2a).
Diese Rechtsprechung
hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG Gültigkeit.
2.2
Es besteht eine
umfangreiche Gerichtspraxis zur Frage der Zulässigkeit von
Feststellungsverfügungen über das Beitragsstatut von nach dem AHVG
obligatorisch versicherten Personen. Dabei geht es in der überwiegenden
Mehrzahl der vom Eidgenössischen Versicherungsgericht letztinstanzlich
beurteilten Fälle um die Abrechnungs- und paritätische Beitragspflicht von als
Arbeitgeber angesprochenen Selbstständigerwerbenden resp. um das Beitragsstatut
der für sie tätigen Versicherten als Arbeitnehmer oder um die Rechtsnatur von
an Arbeitnehmer ausgerichteten Nebenentgelten (vgl. EVGE 1960 S. 219; BGE
102.
V 148; ZAK 1973 S. 514, BGE 102 V 1978 S.
458, 1980 S. 627, 1987 S. 359, 1989 S. 30; AHI 2001 S. 218 und BGE 129 V 289).
(…)
2.4
Eine
Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt und die neue
Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den veränderten
äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser Rechnung
trägt (vgl. BGE 131 V 110 Erw. 3.1, BGE 125 I 471 Erw. 4a, je mit Hinweisen).
2.4.1
Versicherte
haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in
Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender angeschlossene
natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt, allenfalls durch eine
Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert
nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon
betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges
Einsprache- und Beschwerderecht haben (vgl. BGE 113 V 1 sowie Urteil K. vom 5.
Juli 2000 [H 376/98] Erw. 2b und 3a). Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder
abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder
zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des
Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse
an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen
Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer
versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im
Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen
will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des
Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut
innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten
Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr
oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber
entschieden wird.
2.4.2
Es kann offen
bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein schützenswertes Interesse
an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG zu begründen
vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um Anschluss und
Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen
Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein
Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf
die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich
verpflichtet und berechtigt ist.
Wird ein
entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid Rechtsgestaltender Natur
im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und nicht bloss ein reiner
Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die oder eine zuständige
Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder
teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person
als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als
unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über
paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des
anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b).
Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen
Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige
Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese
Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des
Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der
Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar
2003.
(H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom 30. August 1985 (ZAK
1986.
S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung des Gesuchs einer
versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im
Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls einen
beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs.
2.
und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt, grundsätzlich auch dem
oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern
zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren])."
Alla luce della sentenza qui sopra riprodotta in esteso, il TF ha
pertanto stabilito che laddove un assicurato chiede un’affiliazione quale
indipendente e questa gli viene negata, ha diritto di ottenere dalla Cassa di
compensazione l’emanazione di una decisione formale (“In Änderung der
Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und Z. vom
30.
August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei Ablehnung
des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender
und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung und gegebenenfalls
einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2
ATSG)“. Questo perché il medesimo
assicurato non ha la possibilità di chiedere alla Cassa l’emanazione di una
decisione (condannatoria) in ambito di contributi paritetici („Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine
Ausgleichskasse ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als
Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person
verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische
Beiträge auf den bezogenen Entgelten“),
giacché, non essendone debitore, non si trova in un rapporto diretto con la
Cassa di compensazione del (presunto) datore di lavoro („Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs-
noch beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in
einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen.“). Per cui, di regola, solo con l’emissione di una
decisione formale l’assicurato che si vede negata l’affiliazione come
indipendente può conoscere i motivi del rifiuto in tempi relativamente brevi (“Ebenfalls
kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der
rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist
genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht,
warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger
dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.“).
La
decisione che la Cassa è tenuta ad emanare in questo caso è una decisione
formatrice (“Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid
Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und
nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid.“).
6.
Con
sentenza del 6 agosto 2008 (inc. 30.2008.24+25), in applicazione della
giurisprudenza federale, il TCA ha affermato che:
"
A differenza di quanto vale per gli assicurati che chiedono (invano) l’affiliazione
come indipendenti e per i quali la Cassa in caso di rifiuto è tenuta ad
emettere una decisione formatrice (cfr. consid. 2.7.), i datori di lavoro a cui
viene comunicata l’affiliazione di un assicurato come loro dipendente, essendo
debitori dei relativi contributi paritetici, hanno la possibilità di ottenere
dalla Cassa di compensazione una decisione condannatoria.
Se una decisione condannatoria non è
stata emessa, un ricorso è possibile solo se la Cassa, vista la particolarità
del caso, è tenuta ad emanare una decisione di accertamento.”
Questo
principio vale anche per le persone senza attività lucrativa, le quali possono
chiedere ed ottenere in tempi brevi una decisione condannatoria.
Con sentenza del 6 marzo 2003, pubblicata in DTF 129 V 289 = SVR
2003, AHV nr. 16, pag. 41, l'Alta Corte, ha in particolare sottolineato quanto
segue:
" 2.2 La
jurisprudence considère que le statut des assurès en matière de cotisations AVS
peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt
majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains
cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des
décomptes de cotisations paritaires compliqués, soient effectués avant que
l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de
l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter
notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur
employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout
particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration
ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en
qualité d'intéressés (ATF 112 V 84 consid. 2a; ATFA
1960.
p. 222 consid. 1; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références;
RAMA 1990 n° U 106 p. 276 consid. 2b).
(…)
Le droit d'obtenir une
décision en constatation doit cependant être nié. En effet, le cas de ses
conseillères et animatrices n'est pas d'une complexité telle qu'il nécessite au
préalable une décision de constatation sur son statut d'employeur et la
question du statut en matière de cotisations AVS des
<<présentatrices>> d'articles de marque dans la vente à domicile
n'est pas nouvelle.
(…)
Suite à la
communication de l'intimée du 7 mai 1999, X SA aurait pu et dû chercher à
obtenir un jugement condamnatoire concernant ses conseillères/animatrices et
ses représentants.
Il s'ensuit que l'intimée
n'avait pas à donner suite à la demande en constatation de la recourante."
(sottolineatura del redattore)
Con
sentenza del 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 388, l’Alta Corte ha
stabilito che anche sotto l’egida della LPGA, l’emanazione di una decisione
costituisce, nell’ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un
presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente
procedura di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo. In
assenza di una concretizzazione più precisa all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione
di decisione coincide con quella dell’art. 5 cpv. 1 PA.
7.
In
concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono gli estremi per
l’emanazione di una decisione di accertamento, non essendoci un interesse maggiore
all’esame preliminare dello statuto della ricorrente. Il caso non è complesso,
tant’è che nel frattempo la Cassa di compensazione ha emesso le decisioni
formali condannatorie tramite le quali ha fissato i contributi dovuti dall’insorgente
dal 2004 al 2007. E’ in quell’ambito che andrà esaminata la correttezza
dell’affiliazione come persona senza attività lucrativa e del calcolo degli
eventuali contributi dovuti dall’interessata.
Per
cui l’insorgente non può pretendere dalla Cassa l’emanazio-ne di una decisione
di accertamento, né l’amministrazione, informando l’assicurata di averla
affiliata come persona senza attività lucrativa, ha emanato una decisione in
tal senso. Di conseguenza le censure relative a presunte
violazioni dei diritti costituzionali (arbitrio), rivolte contro il carattere dell’affiliazione,
e quelle inerenti il calcolo dei contributi non devono essere esaminate in
questa sede.
La
questione sarà semmai esaminata da questo Tribunale se l’interessata presenterà
ricorso contro la decisione su opposizione che la Cassa di compensazione
emanerà una volta terminati gli accertamenti attualmente in corso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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