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Decisione

30.2009.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 luglio 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori si sono svolti di regola con

attrezzature proprie e la responsabilità per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte era unicamente del lavoratore, che quindi ha svolto le prestazioni

a proprio rischio, tanto che disponeva di una sua copertura assicurativa.

Peraltro, sentitosi ingannato dall'agire del suo collaboratore, l'insorgente l'ha

denunciato penalmente per truffa.

1.5. Con risposta

del 9 ottobre 2008 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito la

preminenza di elementi tipici di un'attività dipendente, siccome il lavoratore ha fatturato ad un'unica ditta del ramo le sue prestazioni,

non ha assunto rischi tipici dell'imprenditore, non fatturava al cliente finale, è stato retribuito

Fr. 37.-/h, non ha agito verso l'esterno con una propria ragione sociale e le ore impiegate nonché la

remunerazione mensile ricevuta non lasciano dubbi che fra le parti vi fosse un

rapporto di dipendenza economica. Infine, l'amministrazione ha osservato che una controversia tra il datore di

lavoro ed il lavoratore sull'assunzione

del contributo del salariato va risolta dal giudice civile e non dalle autorità

che si occupano di AVS.

Il ricorrente ha chiesto l'audizione di un teste (doc. V).

1.6. Con decreto

del 26 ottobre 2009 (doc. VI) il Tribunale ha chiamato in causa PI 1 quale

parte interessata, il quale, benché invitato, non ha formulato osservazioni

sulla vertenza.

Il TCA ha poi richiamato l'incarto fiscale del lavoratore relativo agli

anni 2005, 2006 e 2007 (doc. VII) ed ha sottoposto a quest'ultimo dei quesiti (doc. VIII), le cui

risposte (doc. XI), insieme all'esito dell'accertamento

fiscale (doc. IX), sono state trasmesse alle parti per osservazioni (doc. XII).

La Cassa di compensazione si è quindi confermata

nella propria risposta (doc. XIII), mentre il ricorrente ha chiesto la

trasmissione delle fatture di PI 1 prodotte a sua volta dall'Ufficio di tassazione (doc. IX).

Ad esplicita richiesta del TCA (doc. XV) il

lavoratore, per il tramite del suo rappresentante, ha negato al ricorrente l'autorizzazione a consultare il suo incarto

fiscale (doc. XVI), quindi il Tribunale ha ribadito all'insorgente che gli atti fiscali indicano che v'è una dipendenza economica del 100% del

lavoratore nei suoi confronti (doc. XVII).

Il 6 maggio 2010 (doc. XVIII) il TCA ha

effettuato un accertamento presso la Cassa di compensazione, di cui si dirà nel

proseguo del giudizio. Le parti non si sono espresse in proposito (doc. XX).

considerato in

diritto

2.1. Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento

dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo

dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato

lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività

di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un

salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività

esercitata da un assicurato, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente

Considerandi

(STFA H 322/03 dell'11 marzo

2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

2.2

Di principio

si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando

una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego

del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un

rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti

il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua

impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002;

DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag.

283.

consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per

poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso

concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3

Secondo la

giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste

quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a

nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per

altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse

(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare

dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva

di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto

di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente

dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo,

e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l'esistenza

di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,

come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.

176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella

dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126

consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel

fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli

si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo

impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione

a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.

63.

il TFA ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appréciation fiscale. (…).".

2.4

La nostra

Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente

o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua

affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in

una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito

dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.

Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla

Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente

(STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un'attività dipendente o no

(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.5. Nella più

recente giurisprudenza, l'Alta

corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la

circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività indipendente,

svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire

a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio

2005, consid. 4.3).

L'Alta corte ha inoltre affermato che il processo, in atto ormai da

anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere

del modo di agire e pensare un'attività

lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum

sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su

stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05

del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza

organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI

2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid.

5.2).

Infine, vanno considerate anche le esigenze di

coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che

esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il

medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata

STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse

attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la

medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate

in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente

(DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.6. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato

datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione

giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti

i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che,

nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio

obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di

pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite

dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei

salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.7. Inoltre, l'Alta Corte ha stabilito che il cambiamento

dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite

siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile

solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

Se non si tratta di un cambiamento dello statuto

con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello

statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con

il dovuto riserbo nei casi limite.

Se la questione del cambiamento dello statuto

concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi

assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere

esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto

in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione

processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non

ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr.

anche Greber/Duc/Scartazzini, op.

cit., n. 121 seg. ad art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

In concreto, la retribuzione versata dal

ricorrente per il lavoro svolto dal 2005 al 2007 da PI 1 non è mai stata oggetto

di decisione – nemmeno provvisoria – di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG da

parte di una Cassa di compensazione prima dell'emanazione della decisione del

17 luglio 2009 (doc. 5), né a titolo di salario da attività dipendente né a

titolo di reddito da attività indipendente. Infatti, dagli accertamenti

effettuati da questo Tribunale pendente causa (doc. XVIII), emerge che negli anni

2005, 2006 e 2007 l'interessato non era affiliato ad una Cassa di compensazione

né come persona senza attività lucrativa, né come salariato e nemmeno come

indipendente (doc. XI risposta n. 17, doc. XIX).

La parte qui chiamata in causa non ha quindi mai

ricevuto delle decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG portanti sui

redditi conseguiti per questo periodo contributivo e neppure ha dunque mai

versato dei contributi personali.

Lo statuto di PI 1 nei confronti del ricorrente

va pertanto esaminato liberamente, non essendovi delle decisioni preesistenti

di fissazione dei contributi che debbano essere riconsiderate o siano soggette

a revisione giusta l'art. 53 LPGA.

2.8. Non va

comunque tralasciato di segnalare che l'art. 64 LAVS concerne l'affiliazione

alle casse e l'obbligo di informare e recita:

"

2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali

tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di

compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione

lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al

pagamento dei contributi.

5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività

lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli

assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei

contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale

di compensazione.”.

L'art. 209 cpv. 2 OAVS tratta anch'esso dell'obbligo di

informare:

" Le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione

informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione

dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.".

Alla luce di quanto ha appurato questo Tribunale,

è indubbio che la parte interessata al procedimento non si è mai annunciata ad

una Cassa di compensazione professionale svizzera e nemmeno alla Cassa

cantonale di compensazione per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il ricorrente ha

quindi disatteso l'obbligo

legale di annunciarsi spontaneamente all'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS), ciò che ha impedito all'amministrazione di fissare i contributi e

di riflesso di procedere al loro incasso; l'assicurato si sarebbe così (apparentemente) sottratto

intenzionalmente giusta l'art.

87 2a frase LAVS all'obbligo di

pagare questi contributi.

Quali disposizioni penali, la LAVS distingue

quelle relative ai reati, alle contravvenzioni, alle infrazioni commesse nelle

aziende ed alle multe d'ordine (artt. 87-91 LAVS).

In particolare, l'art. 87

2a frase LAVS tratta dei reati e recita:

"

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o

incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, è punito,

se non si tratta di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero cui è

comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa

fino a 30'000 franchi. Le due

pene possono essere cumulate.".

Secondo l'art. 88 1a frase LAVS relativo alle

contravvenzioni,

"

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce

intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito

con la multa fino a 10'000

franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.".

Nella sentenza H 21/01 del 10 agosto 2001, l'allora Tribunale federale della assicurazioni

si è pronunciato riguardo al caso di un'assicurata che dal 1986 al 1994 ha esercitato l'attività lucrativa di terapeuta a titolo

indipendente e dal 1989 al 1995 l'attività accessoria di docente. Nel 1997 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di

compensazione che nel 1993 e 1994 l'assicurata aveva conseguito dei redditi da attività indipendente. Il

Tribunale amministrativo del Canton Berna ha accolto il ricorso dell'assicurata ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per un ulteriore accertamento

dei suoi redditi da attività indipendente. Dopo avere sottoposto per iscritto

alcune domande all'assicurata

per accertarsi del suo statuto da indipendente, con decisione del 23 dicembre 1999 l'amministrazione ha fissato i contributi per il

1994. In seguito, con decisione del 22 giugno 2000 ha stabilito quelli per l'anno 1993 ed ha

modificato i contributi a suo tempo richiesti per il 1994, sostituendo la

precedente decisione.

Il TFA ha ritenuto:

"

(…)

3.- a) Gemäss Art. 64 Abs. 5 AHVG haben sich

Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und versicherte

Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die von keiner

Ausgleichskasse erfasst wurden, bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden.

Laut Art. 209 Abs. 2 AHVV sind die Selbständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen

und Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber gehalten, den Ausgleichskassen

wahrheitsgetreu Auskunft zu erteilen, soweit dies für die Durchführung der AHV

nötig ist.

b) Die Vorinstanz hat richtig festgehalten, dass

sich aufgrund dieser Bestimmungen für die erwähnten Versicherten die

Verpflichtung ergibt, im Rahmen der für die Ermittlung des AHV-Beitragsstatuts

erforderlichen Abklärungen die nötigen Auskünfte zu erteilen. Dieser Verpflichtung

kann sich die Versicherte nicht mit dem Argument entziehen, sie erfülle einen

bestimmten Status nicht. Die Auskunftserteilung dient gerade der Abklärung

dieser Frage, und die AHV-Organe sind hiebei auf die Mitwirkung der

Versicherten angewiesen.

Da die Beschwerdeführerin die ihr obliegende

Meldepflicht nach Art. 64 Abs. 5 bereits in Bezug auf die Aufnahme der

selbständigen Erwerbstätigkeit Ende der 80er Jahre verletzt

hatte und die Kasse erst durch die Mitteilung der kantonalen

Steuerverwaltung im August 1997 auf dieses Erwerbseinkommen aufmerksam gemacht

wurde, war die Frist zur Festsetzung der Beiträge nach Art. 16 Abs. 1 AHVG hinsichtlich

der ersten Beitragsjahre schon verwirkt (vgl. BGE 119 V 96), bevor die

Kasse überhaupt nur die ersten Abklärungen in die Wege leiten konnte.

4.- Im vorliegenden Fall hat das kantonale

Gericht in für das Eidgenössische Versicherungsgericht im Sinne von Art. 105

Abs. 2 OG verbindlicher Weise festgestellt, dass es sich bei den von der

Steuerveranlagungsbehörde im August 1997 an die Kasse gemeldeten Einkommen von

Fr. 30'180.- für das Jahr 1993 und von Fr. 30'405.- für das Jahr 1994 um

Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit handelt, nachdem die Versicherte

selbst gegenüber der IV-Stelle Bern unterschriftlich bestätigt habe, von 1986

bis 1994 eine selbständige Tätigkeit als Therapeutin mit einem Monatseinkommen

von Fr. 4'500.- ausgeübt zu haben, und nachdem sie folgerichtig auch die entsprechende

Steuertaxation unangefochten in Rechtskraft habe erwachsen lassen. Bei

dieser Sachlage war die Beschwerdeführerin zur Auskunftserteilung gegenüber der

Kasse verpflichtet. Die Kasse versuchte nach Massgabe des

Rückweisungsentscheides des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 12. Mai

1999 mit eingeschriebenen Postsendungen vom 17. November und 1. Dezember 1999

sowie vom 26. Januar und 11. Februar 2000 den Sachverhalt genauer abzuklären,

um aktenkundige Widersprüche zwischen den Angaben der Versicherten gegenüber

der IV-Stelle Bern und den Steuerbehörden des Kantons Bern auszuräumen. Die

Beschwerdeführerin beantwortete die eingeschriebenen Postsendungen überhaupt

nicht oder nur mit ausweichenden und unklaren Äusserungen. Damit hat sie die

ihr obliegende Mitwirkungspflicht verletzt. Unter Berücksichtigung dieser

Tatsache ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Sachverhalt gemäss

angefochtenem Entscheid neu anhand der vorliegenden Akten gewürdigt hat. (…)".

(sottolineature della redattrice)

Dalla sentenza riportata si deduce che al rimprovero mosso all'assicurata,

che dalla fine degli anni 80 a metà degli anni 90 non ha mai comunicato alla

Cassa di svolgere anche un'attività indipendente e non ha nemmeno risposto – o

poco chiaramente - ai numerosi scritti che l'amministrazione le ha inviato al

fine di conoscere esattamente la sua posizione, non ha fatto seguito alcuna

conseguenza giuridica a suo discapito. In particolare, non vi è cenno né ad una

sanzione amministrativa né, tanto meno, penale. La sola conseguenza giuridica è

stata la perenzione del diritto alla fissazione dei contributi per i primi anni

di attività.

Nella fattispecie, a causa della mancata richiesta all'amministrazione

da parte della persona chiamata in causa di affiliarsi come persona esercitante

un'attività lucrativa di tipo indipendente - almeno dal 2005 quando ha iniziato

a collaborare con RI 1 (agli atti figura, invero, un questionario per l'affiliazione

degli indipendenti compilato e firmato il 14 dicembre 2004 da PI 1, che però

non è mai stato inviato all'amministrazione, doc. A punto 8) -, la Cassa di

compensazione ha saputo solo nel 2009 dal ricorrente stesso, che ha chiesto di

essere affiliato come datore di lavoro del collaboratore (doc. 17), e dall'autorità

fiscale, che in realtà quest'ultimo svolgeva da tempo un'attività lucrativa,

senza però essersi (stato) annunciato come lavoratore.

Ora, conformandosi alla giurisprudenza esposta, il TCA non ritiene

realizzati gli estremi delle norme penali evocate e, quindi, di applicare nel

caso di specie delle sanzioni penali.

Vero è, che la fattispecie in esame differisce da quella giurisprudenziale

citata nonché da un caso giudicato di recente da questo Tribunale (STCA del 21

settembre 2009, 30.2009.2, in cui l'assicurata aveva dichiarato fiscalmente i

suoi redditi, ma l'autorità fiscale aveva corretto diverse volte le sue

dichiarazioni, classificando in altro modo tali redditi, ciò che ha comportato

che essi, non per colpa della ricorrente, sono sfuggiti al prelievo dei contributi

personali) ed appare più grave rispetto alle due situazioni menzionate. Infatti,

la parte qui chiamata in causa non ha mai versato alcun contributo AVS/AI/IPG

negli anni 2005, 2006 e 2007 a dipendenza della sua attività, mentre nelle sentenze

indicate l'assicurato era già stato regolarmente assoggettato per la sua

attività dipendente, ma non anche per quella indipendente, poiché non dichiarata

per addirittura dieci anni.

Tuttavia, poiché nemmeno nel giudizio federale è stata accollata

una sanzione penale alla ricorrente, la circostanza di non avere mai annunciato

alla Cassa di compensazione di avere esercitato un'attività lucrativa di tipo

indipendente per almeno tre anni non può avere conseguenze nell'ottica dell'art.

87 2a frase LAVS e dell'art. 88 1a frase LAVS in connessione con l'art. 64 cpv.

5 LAVS.

D'altra parte la Cassa CO 1 non si è attivata in alcun modo con un

esposto inoltrato al Ministero Pubblico, segnalando un'ipotesi di reato al

momento in cui ha avuto notizia di un'attività (in)dipendente svolta dal

ricorrente e non segnalata alla Cassa stessa.

Ne discende, a mente di questo Tribunale, che né l'art. 87 2a

frase LAVS né l'art. 88 1a frase LAVS debbano dunque essere applicati al caso

in esame.

Infine, per quanto di competenza del TCA, occorre

osservare che con la ripresa salariale effettuata dalla Cassa resistente PI 1

non ha (più) una lacuna contributiva per gli anni 2005-2007, essendo stata

sanata con i contributi dovuti come persona salariata oppure come persona

esercitante attività indipendente, a dipendenza di come verrà qui qualificato.

Resta quindi ora da verificare se la conclusione

a cui è giunta l'amministrazione riguardo allo statuto contributivo del

lavoratore sia corretta.

2.9. Nel caso concreto,

alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza,

la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1 quale datore di

lavoro di PI 1 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente

predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività

indipendente.

Nel gennaio 2005 la parte chiamata in causa,

esercitante l'attività di

muratore, ha iniziato a collaborare con il ricorrente. Questa attività veniva

normalmente esercitata presso i cantieri sui quali l'insorgente era stato chiamato ad operare.

Il TCA osserva che le ventinove fatture agli atti

(docc. 10-12) si riferiscono alle prestazioni lavorative di PI 1 per RI 1 nel

periodo dal gennaio 2005 al novembre 2007.

Esaminando la trentina di fatture prodotte all'amministrazione, ad esplicita richiesta di

quest'ultima (doc. 13), dalla

parte chiamata in causa, si rileva innanzitutto che esse sono state redatte su

un normale foglio bianco, in cui in alto a sinistra appare il nome e l'indirizzo privato di PI 1; a destra,

invece, figura il nome del destinatario, che è sempre quello del ricorrente.

Queste fatture sono intitolate semplicemente

"Fattura" e "concerne opere murarie mese di …." oppure

"concerne opere di muratura mese di ….". Si riferiscono dunque sempre

a prestazioni come muratore.

Esse indicano, poi, il mese in cui le opere da

muratore sono state eseguite, il numero di ore di lavoro prestate che,

moltiplicate per un costo orario di Fr. 37.-, danno l'importo complessivo dell'onorario preteso dal collaboratore.

Tutte queste fatture, generalmente allestite i

primi giorni del mese successivo a quello per il quale il lavoratore fatturava

le sue prestazioni, sono esenti da IVA.

2.10. Dall'analisi

della documentazione presentata dal collaboratore alla Cassa (docc. 10-12), emerge

inoltre che nell'anno 2005 il muratore ha lavorato per il ricorrente per

quasi tutto l'anno, esclusi i

mesi di marzo, giugno ed ottobre.

Per questa sua attività, il numero di ore complessive

che egli ha prestato raggiunge e supera praticamente sempre – e talvolta

abbondantemente (179,5 ore, 182 ore) - le 150 ore mensili; fanno eccezione i

mesi di gennaio (128,5 ore), agosto (68 ore), settembre (Fr. 2'700.- : Fr. 37.-/ora = 73 ore) e dicembre

(89 ore). La media è quindi di 131,5 ore al mese.

Per il 2006, l'interessato ha collaborato con RI 1 durante tutto l'anno, tranne (apparentemente) il mese di settembre, visto

che non è stato fatturato. Le ore prestate raggiungono una media di 148,5 ore

al mese, passando dai minimi di 76,5 ore svolte nel mese di agosto e di 80 ore

di dicembre, ai massimi di 184 ore eseguite in marzo e di 187 ore effettuate

nell'ottobre 2006.

Anche nel 2007 il collaboratore ha

lavorato nove mesi per conto dell'insorgente. La fatturazione è molto variabile: si va dalle 64 ore

nel mese di febbraio e 122 nel luglio, alle 168 ore nel maggio e nel novembre,

170 ore ad aprile, 177 ore a marzo ed addirittura 185 ore nell'ottobre 2007. La media mensile è di 151,5

ore.

In nessun caso il beneficiario finale

(committente) del lavoro svolto è intestatario delle fatture allestite dalla

parte chiamata in causa. Di conseguenza, tutti i rischi aziendali nei confronti

della committenza sono stati assunti dal ricorrente.

D'avviso di questo TCA, dall'esposizione che precede si può dunque concludere che, dal profilo

temporale, il muratore dedicava praticamente tutto il mese lavorativo a favore

dell'impresa edile dell'insorgente.

Inoltre, va osservata un'evidente continuità ed intensità di questa sua attività, dato che

ogni anno, dal 2005 al 2007, la stessa si è protratta per (almeno) ben nove

mesi all'anno.

Anzi. Dall'esame degli estratti conto del 19

maggio 2009 riferiti al conto 440000 “prestazioni di terzi” della ditta RI 1, in possesso della Cassa (doc. 9), emerge un quadro differente.

Infatti, nel 2005 l'interessato ha

lavorato per tutti e 12 i mesi dell'anno e non soltanto per nove mesi, come

(implicitamente) sostenuto da quest'ultimo con la produzione di solo una parte

delle fatture emesse nei confronti del ricorrente.

Lo stesso dicasi per l'anno 2006, sebbene

il lavoratore non abbia prodotto alla Cassa la fattura di Fr. 6'586.- per

settembre 2006.

Per l'anno 2007, invece, v'è

corrispondenza totale fra quanto affermato dal ricorrente e quanto dalla

persona chiamata in causa.

Alla luce di questi chiari elementi, non è quindi

possibile concludere ad una mera collaborazione esterna. Piuttosto, i rapporti

fra il ricorrente e PI 1 vanno definiti come di un'intensità per nulla trascurabile dal profilo dell'impiego del tempo, dato che l'attività di muratore per conto dell'insorgente occupava in media il

collaboratore per praticamente il 100% del suo tempo lavorativo (42 ore alla

settimana x 4 settimane = 168 ore al mese).

2.11. Dalle fatture

all'inserto redatte dal

lavoratore stesso all'indirizzo del ricorrente (docc. 10-12), risulta inoltre

che la parte chiamata in causa fatturava a RI 1 le sue prestazioni regolarmente

all'inizio del mese successivo

a quello in cui ha lavorato o, talvolta, addirittura alla fine del mese stesso

che ha fatturato.

Durante il primo anno oggetto del contendere, il 2005,

il collaboratore ha fatturato all'insorgente un importo complessivo di Fr.

43'443,50.

Nel 2006, le fatture agli atti attestano

che le prestazioni offerte da PI 1 all'assicurato ammontavano a Fr. 60'528.-.

Per l'anno 2007, sempre per lavori ricevuti in

appalto dal ricorrente, il lavoratore ha fatturato a quest'ultimo Fr. 50'468.- per le

sue prestazioni.

Per contro, dai citati estratti conto "prestazioni

di terzi" allestiti dal ricorrente, risulta che nel 2005 egli ha

versato alla parte chiamata in causa Fr. 65'808,50.

Nell'anno 2006, le prestazioni corrisposte a

suo favore assommavano a Fr. 67'114.-.

Nel 2007, gli importi versati rispettivamente

ricevuti sono identici.

Ora, dall'esame di tutta la documentazione agli atti, il TCA conclude che l'interessato aveva deciso di

svolgere le proprie funzioni in modo praticamente esclusivo per un unico

committente, identificato nel ricorrente, laddove risulta che la percentuale di

prestazioni versate da quest'ultimo

corrisponde al 100% delle entrate totali fatturate dal lavoratore (doc. XII).

Ciò è stato pure ammesso dall'interessato

medesimo (doc. IX risposta n. 15-16).

Si può quindi affermare che, per tutti i tre

anni in questione, il collaboratore qui chiamato in causa ha fornito unicamente

al ricorrente le proprie prestazioni, adempiendo così ad un elemento tipico

dell'attività dipendente (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005; STFA

H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/

Scartazzini, op. cit., pag. 181, n. 110 ad art. 5 LAVS).

Sulla scorta della documentazione raccolta e visto quanto esposto,

non presta quindi il fianco ad alcuna critica la conclusione

che la collaborazione con il ricorrente era a tal punto intensa da costituire

un'evidente dipendenza

economica del lavoratore nei suoi confronti (STFA H 12/04 del 17 febbraio

2005).

Ciò non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti

con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto,

infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente

per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi

simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di

una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119

V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo

rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli

altri.

Nessun ostacolo impedisce dunque all'interessato di poter essere

affiliato come indipendente nei confronti di terzi come muratore e per la

medesima professione come dipendente quando è al servizio dell'impresa edile

del qui ricorrente.

2.12. Come indicato,

nell'espletamento della sua attività il lavoratore non emetteva fatture

destinate ai beneficiari delle sue prestazioni appaltanti rispettivamente,

mandanti dei lavori, per un pagamento diretto. Il muratore si rivolgeva

unicamente e direttamente al ricorrente, che gli commissionava l'esecuzione di

opere a favore di clienti che trattavano però solo con l'impresa edile.

Peraltro, destinatario delle relative richieste

di pagamento da parte dell'interessato

era sempre e solo l'insorgente;

obbligato alle prestazioni nei confronti del collaboratore era quindi soltanto

quest'ultimo e non i di lui

clienti finali, che per contro non avevano un rapporto giuridico diretto con il

lavoratore chiamato in causa, semplice esecutore materiale in subappalto o per

delega di lavori ottenuti dal ricorrente.

Ai quesiti sottopostigli dal TCA (doc. VIII), il

collaboratore del ricorrente ha risposto che il salario era versato

regolarmente all'inizio di ogni

mese (doc. IX risposta n. 8).

L'insorgente si è pertanto assunto il rischio

economico, mentre il lavoratore, non agendo a proprio nome e per proprio conto,

non si è assunto alcun rischio particolare verso terzi.

Tale circostanza indica dunque l'assenza di un

rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale.

Questo fa sì che nell'eseguire la propria

attività l'interessato non ha corso direttamente e personalmente alcun rischio aziendale

ed economico legato al suo lavoro tipico di ogni imprenditore (STFA H

320/01 del 29 dicembre 2003), e nemmeno ha dovuto accollarsi

un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad

incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui l'impresa edile del ricorrente – e non i terzi committenti – regolava

direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.

Non va poi dimenticato che l'eventualità che il

ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli importi che egli

fatturava avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore

dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da

ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era

praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore

indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli

si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.

2.13. Per quanto

concerne l'investimento da

parte del collaboratore chiamato in causa per l'esercizio della professione di muratore (doc. IX risposta n. 4) a

favore del ricorrente, esso è stato nullo (doc. IX risposta n. 13), poiché

"i piccoli attrezzi di lavoro di base (martello, metro, cazzuola, ecc),

come d'uso nell'edilizia",

erano già di sua proprietà (doc. IX risposta n. 12) e quindi avrebbe potuto utilizzarli

anche per lavori a favore di terzi.

Ciò dimostra pertanto l'assenza di investimenti

di una certa importanza (nemmeno invocati né comprovati) e quindi l'assenza di

un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI

1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS).

Non va poi dimenticato che il lavoratore ha

affermato che era tenuto a presentarsi al lavoro tutte le mattine (doc. IX

risposta n. 9) e che il suo orario di lavoro andava dal lunedì al venerdì per 8

½ ore al giorno (doc. IX risposta n. 6). Inoltre, l'orario di lavoro era regolare ed è stato invariato durante tutto il

rapporto di lavoro con il ricorrente (doc. IX risposta n. 7).

Oltre a ciò, il collaboratore riceveva ogni

giorno dall'insorgente le

istruzioni e quest'ultimo gli

distribuiva anche il materiale. Le parti si incontravano, all'occorrenza, alla sede della ditta dell'assicurato oppure direttamente sui cantieri

dove veniva mandato il lavoratore (doc. IX risposta n. 10-11).

Quest'ultimo non poteva decidere niente da solo, ma doveva far capo al ricorrente

per ogni questione riguardante il lavoro da svolgere (doc. IX risposta n. 14).

Il rapporto di subordinazione fra le parti era dunque chiaramente presente pure

dal profilo organizzativo.

Alla luce di queste circostanze, la dipendenza

lavorativa della persona chiamata in causa nei confronti di RI 1 è cristallina

ed evidente.

2.14. Gli altri

elementi, sollevati dal ricorrente a comprova della qualifica dell'attività del

collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei

rapporti nel periodo in oggetto.

A fronte principalmente di un chiaro rapporto di

subordinazione sia sotto l'aspetto economico sia anche dal profilo dell'impiego

del tempo nei confronti del ricorrente ed organizzativo, ma anche dell'assenza,

come visto, di un rischio economico e d'incasso nei confronti della clientela,

le motivazioni date dall'insorgente

che ha affermato che l'interessato gli ha mostrato il

questionario per l'affiliazione come indipendente sottoscritto il 14 dicembre

2004 (doc. 17) da cui risulterebbe che si è messo in proprio dal 1° luglio

2004, che i lavori erano eseguiti con i propri attrezzi e sotto la propria

unica responsabilità per l'esecuzione delle opere a regola d'arte (doc. I punto

3) e che il lavoratore disponeva di una propria copertura assicurativa e che

quindi svolgeva le prestazioni a proprio rischio e pericolo, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono comunque

sufficienti per qualificarlo come persona esercitante un'attività lucrativa

indipendente.

2.15. Considerate

tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere

seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in

presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un vero

e proprio rapporto di dipendenza fra RI 1 e PI 1 per gli anni 2005-2007. Le

caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto

alle ragioni di affiliare l'interessato come un imprenditore autonomo quando

lavora per il ricorrente.

Di conseguenza, la decisione su opposizione della

Cassa che ha qualificato l'interessato dal 2005 al 2007 come dipendente nei

confronti del predetto ricorrente risulta corretta e deve essere confermata.

Il ricorso deve così essere respinto.

Ne discende che i redditi versati al dipendente durante

il periodo gennaio 2005-dicembre 2007 (Fr. 195'198.-) vanno considerati come suo salario determinante, su cui il

datore di lavoro, in virtù dell'art. 14 LAVS, è tenuto a pagare tutti i

contributi paritetici che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 26'842,65 con la tassazione d'ufficio del 17 luglio 2009 (doc. 6) emessa a

seguito della richiesta dell'insorgente

di essere affiliato come datore di lavoro (doc. 17). I rapporti interni fra

datore di lavoro e dipendente a proposito della quota parte dovuta da quest'ultimo (doc. 5: Fr. 11'809,45) vanno regolati, semmai, dal giudice

civile.

2.16. Il ricorrente

ha chiesto l'audizione di __________

di __________, che dovrebbe (verosimilmente) riferire sui rapporti fra il

ricorrente e la parte chiamata in causa (doc. V).

A questo proposito va rammentato che un'audizione

può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito,

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare

un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione

di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di

parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; STF I

472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda

espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (il ricorrente ha

chiesto unicamente che “venga sentito quale testimone il signor…”),

questo TCA rinuncia all'audizione

del teste, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (sentenza I 472/06 del 21 agosto 2007, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di

“vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata

sufficiente per far sorgere l'obbligo

di organizzare un dibattimento pubblico).

Questo Tribunale ritiene del resto che non sia

necessario assumere ulteriori prove, giacché gli atti dell'incarto sono sufficienti per decidere nel

merito del ricorso.

Conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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