30.2009.33
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5 luglio 2010Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2009.33
Data decisione, Autorità:
05.07.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_635/2010, 31.08.2010
Titolo:
Attività dipendente/indipendente. Cambiamento dello statuto contributivo senza riconsiderare la decisione precedente, poiché non c'è mai stata una decisione di fissazione dei contributi dato che il lavoratore non era affiliato a una Cassa. Dipendenza di tempo, economica ed organizzativa
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE DIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 5 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 14 LAVS
art. 87 LAVS
art. 87 cpv. 2 LAVS
art. 88 cpv. 1 LAVS
art. 53 LPGA
art. 209 cpv. 2 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.33
TB
Lugano
5 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 settembre 2009 emanata da
chiamato in causa:
Cassa CO 1
PI 1
rappr. da: __________, __________
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 6
febbraio 2009 (doc. 17) RI 1, indipendente, ha compilato il questionario per l'affiliazione dei datori di lavoro annunciando
di impiegare una persona salariata dal 9 febbraio 2009 e prevedendo di versarle
un salario annuo di Fr. 48'000.-.
Il 4 marzo 2009 (doc. 16) la Cassa CO 1 ha confermato la sua affiliazione come datore di lavoro dal 1° febbraio 2009.
Il 17 giugno 2009 (doc. 15) l'amministrazione ha annullato il precedente
scritto ed ha stabilito la sua affiliazione in tale categoria già dal 1°
gennaio 2005, poiché ha saputo che PI 1 ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di RI 1 negli anni 2005, 2006 e 2007 (docc. 7-14).
1.2. Con
decisione di tassazione d'ufficio
del 17 luglio 2009 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 26'842,65 i contributi paritetici dovuti da RI
1 relativi al salario non dichiarato versato a PI 1 negli anni 2005-2007 (Fr.
195'198.-).
In pari data (doc. 5), l'amministrazione ha emanato una decisione nei confronti di PI 1,
poiché negli anni 2005-2007 ha svolto attività lucrativa dipendente per conto
di RI 1, ma il salario ricevuto non è mai stato notificato, come tale, alla
Cassa. Il contributo a carico del salariato è di Fr. 11'809,45.
1.3. Dopo averlo
ascoltato durante un'audizione
(doc. 2), l'11 settembre 2009
(doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con
cui ha respinto l'opposizione
formulata dal datore di lavoro (doc. 4). L'amministrazione ha osservato che in occasione di accertamenti fiscali
finalizzati a rilevare i redditi aziendali derivanti da attività indipendente,
è emerso che dal 2005 al 2007 PI 1 ha svolto l'attività di muratore per conto di RI 1. La Cassa di compensazione ha evidenziato che per quel periodo il lavoratore ha fatturato le sue
prestazioni ad un'unica ditta
del ramo quale prestatore di manodopera e non direttamente al cliente finale;
pertanto, non ha sopportato il rischio economico tipico dell'imprenditore. Inoltre, ha osservato che il
questionario sull'affiliazione
nella categoria degli indipendenti che l'interessato ha presentato al datore di lavoro non è stato mai
inviato alla Cassa. Infine, quando è stato personalmente sentito, l'autorità cantonale gli ha dato la
possibilità di consultare tutti i documenti, opportunità che però non è stata
sfruttata.
1.4. Con ricorso
del 2 ottobre 2009 (doc. I) RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su
opposizione in questione, a motivo che PI 1 ha lo statuto di indipendente dal 2005, circostanza confermatagli con la presentazione del questionario per l'affiliazione in tale categoria,
sottoscritto il 14 dicembre 2004. È per questo motivo che, trattandosi di una
collaborazione esterna indipendente, ha accettato che l'interessato svolgesse
delle attività per la sua ditta con un contratto di mandato. Il ricorrente
sostiene che non sia dimostrato che vi fosse un rapporto di subordinazione e di
dipendenza economica con il suo collaboratore.
Fatti
I lavori si sono svolti di regola con
attrezzature proprie e la responsabilità per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte era unicamente del lavoratore, che quindi ha svolto le prestazioni
a proprio rischio, tanto che disponeva di una sua copertura assicurativa.
Peraltro, sentitosi ingannato dall'agire del suo collaboratore, l'insorgente l'ha
denunciato penalmente per truffa.
1.5. Con risposta
del 9 ottobre 2008 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito la
preminenza di elementi tipici di un'attività dipendente, siccome il lavoratore ha fatturato ad un'unica ditta del ramo le sue prestazioni,
non ha assunto rischi tipici dell'imprenditore, non fatturava al cliente finale, è stato retribuito
Fr. 37.-/h, non ha agito verso l'esterno con una propria ragione sociale e le ore impiegate nonché la
remunerazione mensile ricevuta non lasciano dubbi che fra le parti vi fosse un
rapporto di dipendenza economica. Infine, l'amministrazione ha osservato che una controversia tra il datore di
lavoro ed il lavoratore sull'assunzione
del contributo del salariato va risolta dal giudice civile e non dalle autorità
che si occupano di AVS.
Il ricorrente ha chiesto l'audizione di un teste (doc. V).
1.6. Con decreto
del 26 ottobre 2009 (doc. VI) il Tribunale ha chiamato in causa PI 1 quale
parte interessata, il quale, benché invitato, non ha formulato osservazioni
sulla vertenza.
Il TCA ha poi richiamato l'incarto fiscale del lavoratore relativo agli
anni 2005, 2006 e 2007 (doc. VII) ed ha sottoposto a quest'ultimo dei quesiti (doc. VIII), le cui
risposte (doc. XI), insieme all'esito dell'accertamento
fiscale (doc. IX), sono state trasmesse alle parti per osservazioni (doc. XII).
La Cassa di compensazione si è quindi confermata
nella propria risposta (doc. XIII), mentre il ricorrente ha chiesto la
trasmissione delle fatture di PI 1 prodotte a sua volta dall'Ufficio di tassazione (doc. IX).
Ad esplicita richiesta del TCA (doc. XV) il
lavoratore, per il tramite del suo rappresentante, ha negato al ricorrente l'autorizzazione a consultare il suo incarto
fiscale (doc. XVI), quindi il Tribunale ha ribadito all'insorgente che gli atti fiscali indicano che v'è una dipendenza economica del 100% del
lavoratore nei suoi confronti (doc. XVII).
Il 6 maggio 2010 (doc. XVIII) il TCA ha
effettuato un accertamento presso la Cassa di compensazione, di cui si dirà nel
proseguo del giudizio. Le parti non si sono espresse in proposito (doc. XX).
considerato in
diritto
2.1. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento
dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato
lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività
di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un
salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
Considerandi
(STFA H 322/03 dell'11 marzo
2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto
civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non
hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.2
Di principio
si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando
una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego
del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un
rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti
il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua
impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in
ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002;
DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag.
283.
consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per
poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso
concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.3
Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa
indipendente è l'esercizio, a
nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per
altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse
(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare
dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva
di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto
di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente
dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo,
e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l'esistenza
di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,
come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.
176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella
dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126
consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel
fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli
si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo
impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che
la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice
delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione
a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.
63.
il TFA ha precisato:
"
(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…).".
2.4
La nostra
Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente
o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua
affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in
una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito
dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.
Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla
Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente
(STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un'attività dipendente o no
(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.5. Nella più
recente giurisprudenza, l'Alta
corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la
circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività indipendente,
svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire
a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio
2005, consid. 4.3).
L'Alta corte ha inoltre affermato che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un'attività
lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum
sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su
stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05
del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI
2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid.
5.2).
Infine, vanno considerate anche le esigenze di
coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che
esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il
medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata
STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse
attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la
medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate
in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente
(DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.6. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato
datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione
giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti
i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che,
nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio
obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di
pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite
dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il
salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per
un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che
paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera
salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un
lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei
salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
2.7. Inoltre, l'Alta Corte ha stabilito che il cambiamento
dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite
siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile
solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un cambiamento dello statuto
con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello
statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con
il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del cambiamento dello statuto
concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi
assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere
esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto
in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione
processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non
ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr.
anche Greber/Duc/Scartazzini, op.
cit., n. 121 seg. ad art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
In concreto, la retribuzione versata dal
ricorrente per il lavoro svolto dal 2005 al 2007 da PI 1 non è mai stata oggetto
di decisione – nemmeno provvisoria – di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG da
parte di una Cassa di compensazione prima dell'emanazione della decisione del
17 luglio 2009 (doc. 5), né a titolo di salario da attività dipendente né a
titolo di reddito da attività indipendente. Infatti, dagli accertamenti
effettuati da questo Tribunale pendente causa (doc. XVIII), emerge che negli anni
2005, 2006 e 2007 l'interessato non era affiliato ad una Cassa di compensazione
né come persona senza attività lucrativa, né come salariato e nemmeno come
indipendente (doc. XI risposta n. 17, doc. XIX).
La parte qui chiamata in causa non ha quindi mai
ricevuto delle decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG portanti sui
redditi conseguiti per questo periodo contributivo e neppure ha dunque mai
versato dei contributi personali.
Lo statuto di PI 1 nei confronti del ricorrente
va pertanto esaminato liberamente, non essendovi delle decisioni preesistenti
di fissazione dei contributi che debbano essere riconsiderate o siano soggette
a revisione giusta l'art. 53 LPGA.
2.8. Non va
comunque tralasciato di segnalare che l'art. 64 LAVS concerne l'affiliazione
alle casse e l'obbligo di informare e recita:
"
2 Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali
tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di
compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione
lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al
pagamento dei contributi.
5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli
assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale
di compensazione.”.
L'art. 209 cpv. 2 OAVS tratta anch'esso dell'obbligo di
informare:
" Le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione
informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione
dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.".
Alla luce di quanto ha appurato questo Tribunale,
è indubbio che la parte interessata al procedimento non si è mai annunciata ad
una Cassa di compensazione professionale svizzera e nemmeno alla Cassa
cantonale di compensazione per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il ricorrente ha
quindi disatteso l'obbligo
legale di annunciarsi spontaneamente all'AVS (art. 64 cpv. 5 LAVS), ciò che ha impedito all'amministrazione di fissare i contributi e
di riflesso di procedere al loro incasso; l'assicurato si sarebbe così (apparentemente) sottratto
intenzionalmente giusta l'art.
87 2a frase LAVS all'obbligo di
pagare questi contributi.
Quali disposizioni penali, la LAVS distingue
quelle relative ai reati, alle contravvenzioni, alle infrazioni commesse nelle
aziende ed alle multe d'ordine (artt. 87-91 LAVS).
In particolare, l'art. 87
2a frase LAVS tratta dei reati e recita:
"
Chiunque, mediante indicazioni inesatte o
incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, è punito,
se non si tratta di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero cui è
comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa
fino a 30'000 franchi. Le due
pene possono essere cumulate.".
Secondo l'art. 88 1a frase LAVS relativo alle
contravvenzioni,
"
Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce
intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito
con la multa fino a 10'000
franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.".
Nella sentenza H 21/01 del 10 agosto 2001, l'allora Tribunale federale della assicurazioni
si è pronunciato riguardo al caso di un'assicurata che dal 1986 al 1994 ha esercitato l'attività lucrativa di terapeuta a titolo
indipendente e dal 1989 al 1995 l'attività accessoria di docente. Nel 1997 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa di
compensazione che nel 1993 e 1994 l'assicurata aveva conseguito dei redditi da attività indipendente. Il
Tribunale amministrativo del Canton Berna ha accolto il ricorso dell'assicurata ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per un ulteriore accertamento
dei suoi redditi da attività indipendente. Dopo avere sottoposto per iscritto
alcune domande all'assicurata
per accertarsi del suo statuto da indipendente, con decisione del 23 dicembre 1999 l'amministrazione ha fissato i contributi per il
1994. In seguito, con decisione del 22 giugno 2000 ha stabilito quelli per l'anno 1993 ed ha
modificato i contributi a suo tempo richiesti per il 1994, sostituendo la
precedente decisione.
Il TFA ha ritenuto:
"
(…)
3.- a) Gemäss Art. 64 Abs. 5 AHVG haben sich
Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und versicherte
Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die von keiner
Ausgleichskasse erfasst wurden, bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden.
Laut Art. 209 Abs. 2 AHVV sind die Selbständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen
und Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige Arbeitgeber gehalten, den Ausgleichskassen
wahrheitsgetreu Auskunft zu erteilen, soweit dies für die Durchführung der AHV
nötig ist.
b) Die Vorinstanz hat richtig festgehalten, dass
sich aufgrund dieser Bestimmungen für die erwähnten Versicherten die
Verpflichtung ergibt, im Rahmen der für die Ermittlung des AHV-Beitragsstatuts
erforderlichen Abklärungen die nötigen Auskünfte zu erteilen. Dieser Verpflichtung
kann sich die Versicherte nicht mit dem Argument entziehen, sie erfülle einen
bestimmten Status nicht. Die Auskunftserteilung dient gerade der Abklärung
dieser Frage, und die AHV-Organe sind hiebei auf die Mitwirkung der
Versicherten angewiesen.
Da die Beschwerdeführerin die ihr obliegende
Meldepflicht nach Art. 64 Abs. 5 bereits in Bezug auf die Aufnahme der
selbständigen Erwerbstätigkeit Ende der 80er Jahre verletzt
hatte und die Kasse erst durch die Mitteilung der kantonalen
Steuerverwaltung im August 1997 auf dieses Erwerbseinkommen aufmerksam gemacht
wurde, war die Frist zur Festsetzung der Beiträge nach Art. 16 Abs. 1 AHVG hinsichtlich
der ersten Beitragsjahre schon verwirkt (vgl. BGE 119 V 96), bevor die
Kasse überhaupt nur die ersten Abklärungen in die Wege leiten konnte.
4.- Im vorliegenden Fall hat das kantonale
Gericht in für das Eidgenössische Versicherungsgericht im Sinne von Art. 105
Abs. 2 OG verbindlicher Weise festgestellt, dass es sich bei den von der
Steuerveranlagungsbehörde im August 1997 an die Kasse gemeldeten Einkommen von
Fr. 30'180.- für das Jahr 1993 und von Fr. 30'405.- für das Jahr 1994 um
Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit handelt, nachdem die Versicherte
selbst gegenüber der IV-Stelle Bern unterschriftlich bestätigt habe, von 1986
bis 1994 eine selbständige Tätigkeit als Therapeutin mit einem Monatseinkommen
von Fr. 4'500.- ausgeübt zu haben, und nachdem sie folgerichtig auch die entsprechende
Steuertaxation unangefochten in Rechtskraft habe erwachsen lassen. Bei
dieser Sachlage war die Beschwerdeführerin zur Auskunftserteilung gegenüber der
Kasse verpflichtet. Die Kasse versuchte nach Massgabe des
Rückweisungsentscheides des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 12. Mai
1999 mit eingeschriebenen Postsendungen vom 17. November und 1. Dezember 1999
sowie vom 26. Januar und 11. Februar 2000 den Sachverhalt genauer abzuklären,
um aktenkundige Widersprüche zwischen den Angaben der Versicherten gegenüber
der IV-Stelle Bern und den Steuerbehörden des Kantons Bern auszuräumen. Die
Beschwerdeführerin beantwortete die eingeschriebenen Postsendungen überhaupt
nicht oder nur mit ausweichenden und unklaren Äusserungen. Damit hat sie die
ihr obliegende Mitwirkungspflicht verletzt. Unter Berücksichtigung dieser
Tatsache ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Sachverhalt gemäss
angefochtenem Entscheid neu anhand der vorliegenden Akten gewürdigt hat. (…)".
(sottolineature della redattrice)
Dalla sentenza riportata si deduce che al rimprovero mosso all'assicurata,
che dalla fine degli anni 80 a metà degli anni 90 non ha mai comunicato alla
Cassa di svolgere anche un'attività indipendente e non ha nemmeno risposto – o
poco chiaramente - ai numerosi scritti che l'amministrazione le ha inviato al
fine di conoscere esattamente la sua posizione, non ha fatto seguito alcuna
conseguenza giuridica a suo discapito. In particolare, non vi è cenno né ad una
sanzione amministrativa né, tanto meno, penale. La sola conseguenza giuridica è
stata la perenzione del diritto alla fissazione dei contributi per i primi anni
di attività.
Nella fattispecie, a causa della mancata richiesta all'amministrazione
da parte della persona chiamata in causa di affiliarsi come persona esercitante
un'attività lucrativa di tipo indipendente - almeno dal 2005 quando ha iniziato
a collaborare con RI 1 (agli atti figura, invero, un questionario per l'affiliazione
degli indipendenti compilato e firmato il 14 dicembre 2004 da PI 1, che però
non è mai stato inviato all'amministrazione, doc. A punto 8) -, la Cassa di
compensazione ha saputo solo nel 2009 dal ricorrente stesso, che ha chiesto di
essere affiliato come datore di lavoro del collaboratore (doc. 17), e dall'autorità
fiscale, che in realtà quest'ultimo svolgeva da tempo un'attività lucrativa,
senza però essersi (stato) annunciato come lavoratore.
Ora, conformandosi alla giurisprudenza esposta, il TCA non ritiene
realizzati gli estremi delle norme penali evocate e, quindi, di applicare nel
caso di specie delle sanzioni penali.
Vero è, che la fattispecie in esame differisce da quella giurisprudenziale
citata nonché da un caso giudicato di recente da questo Tribunale (STCA del 21
settembre 2009, 30.2009.2, in cui l'assicurata aveva dichiarato fiscalmente i
suoi redditi, ma l'autorità fiscale aveva corretto diverse volte le sue
dichiarazioni, classificando in altro modo tali redditi, ciò che ha comportato
che essi, non per colpa della ricorrente, sono sfuggiti al prelievo dei contributi
personali) ed appare più grave rispetto alle due situazioni menzionate. Infatti,
la parte qui chiamata in causa non ha mai versato alcun contributo AVS/AI/IPG
negli anni 2005, 2006 e 2007 a dipendenza della sua attività, mentre nelle sentenze
indicate l'assicurato era già stato regolarmente assoggettato per la sua
attività dipendente, ma non anche per quella indipendente, poiché non dichiarata
per addirittura dieci anni.
Tuttavia, poiché nemmeno nel giudizio federale è stata accollata
una sanzione penale alla ricorrente, la circostanza di non avere mai annunciato
alla Cassa di compensazione di avere esercitato un'attività lucrativa di tipo
indipendente per almeno tre anni non può avere conseguenze nell'ottica dell'art.
87 2a frase LAVS e dell'art. 88 1a frase LAVS in connessione con l'art. 64 cpv.
5 LAVS.
D'altra parte la Cassa CO 1 non si è attivata in alcun modo con un
esposto inoltrato al Ministero Pubblico, segnalando un'ipotesi di reato al
momento in cui ha avuto notizia di un'attività (in)dipendente svolta dal
ricorrente e non segnalata alla Cassa stessa.
Ne discende, a mente di questo Tribunale, che né l'art. 87 2a
frase LAVS né l'art. 88 1a frase LAVS debbano dunque essere applicati al caso
in esame.
Infine, per quanto di competenza del TCA, occorre
osservare che con la ripresa salariale effettuata dalla Cassa resistente PI 1
non ha (più) una lacuna contributiva per gli anni 2005-2007, essendo stata
sanata con i contributi dovuti come persona salariata oppure come persona
esercitante attività indipendente, a dipendenza di come verrà qui qualificato.
Resta quindi ora da verificare se la conclusione
a cui è giunta l'amministrazione riguardo allo statuto contributivo del
lavoratore sia corretta.
2.9. Nel caso concreto,
alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata giurisprudenza,
la decisione della Cassa di compensazione di ritenere RI 1 quale datore di
lavoro di PI 1 va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono nettamente
predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività
indipendente.
Nel gennaio 2005 la parte chiamata in causa,
esercitante l'attività di
muratore, ha iniziato a collaborare con il ricorrente. Questa attività veniva
normalmente esercitata presso i cantieri sui quali l'insorgente era stato chiamato ad operare.
Il TCA osserva che le ventinove fatture agli atti
(docc. 10-12) si riferiscono alle prestazioni lavorative di PI 1 per RI 1 nel
periodo dal gennaio 2005 al novembre 2007.
Esaminando la trentina di fatture prodotte all'amministrazione, ad esplicita richiesta di
quest'ultima (doc. 13), dalla
parte chiamata in causa, si rileva innanzitutto che esse sono state redatte su
un normale foglio bianco, in cui in alto a sinistra appare il nome e l'indirizzo privato di PI 1; a destra,
invece, figura il nome del destinatario, che è sempre quello del ricorrente.
Queste fatture sono intitolate semplicemente
"Fattura" e "concerne opere murarie mese di …." oppure
"concerne opere di muratura mese di ….". Si riferiscono dunque sempre
a prestazioni come muratore.
Esse indicano, poi, il mese in cui le opere da
muratore sono state eseguite, il numero di ore di lavoro prestate che,
moltiplicate per un costo orario di Fr. 37.-, danno l'importo complessivo dell'onorario preteso dal collaboratore.
Tutte queste fatture, generalmente allestite i
primi giorni del mese successivo a quello per il quale il lavoratore fatturava
le sue prestazioni, sono esenti da IVA.
2.10. Dall'analisi
della documentazione presentata dal collaboratore alla Cassa (docc. 10-12), emerge
inoltre che nell'anno 2005 il muratore ha lavorato per il ricorrente per
quasi tutto l'anno, esclusi i
mesi di marzo, giugno ed ottobre.
Per questa sua attività, il numero di ore complessive
che egli ha prestato raggiunge e supera praticamente sempre – e talvolta
abbondantemente (179,5 ore, 182 ore) - le 150 ore mensili; fanno eccezione i
mesi di gennaio (128,5 ore), agosto (68 ore), settembre (Fr. 2'700.- : Fr. 37.-/ora = 73 ore) e dicembre
(89 ore). La media è quindi di 131,5 ore al mese.
Per il 2006, l'interessato ha collaborato con RI 1 durante tutto l'anno, tranne (apparentemente) il mese di settembre, visto
che non è stato fatturato. Le ore prestate raggiungono una media di 148,5 ore
al mese, passando dai minimi di 76,5 ore svolte nel mese di agosto e di 80 ore
di dicembre, ai massimi di 184 ore eseguite in marzo e di 187 ore effettuate
nell'ottobre 2006.
Anche nel 2007 il collaboratore ha
lavorato nove mesi per conto dell'insorgente. La fatturazione è molto variabile: si va dalle 64 ore
nel mese di febbraio e 122 nel luglio, alle 168 ore nel maggio e nel novembre,
170 ore ad aprile, 177 ore a marzo ed addirittura 185 ore nell'ottobre 2007. La media mensile è di 151,5
ore.
In nessun caso il beneficiario finale
(committente) del lavoro svolto è intestatario delle fatture allestite dalla
parte chiamata in causa. Di conseguenza, tutti i rischi aziendali nei confronti
della committenza sono stati assunti dal ricorrente.
D'avviso di questo TCA, dall'esposizione che precede si può dunque concludere che, dal profilo
temporale, il muratore dedicava praticamente tutto il mese lavorativo a favore
dell'impresa edile dell'insorgente.
Inoltre, va osservata un'evidente continuità ed intensità di questa sua attività, dato che
ogni anno, dal 2005 al 2007, la stessa si è protratta per (almeno) ben nove
mesi all'anno.
Anzi. Dall'esame degli estratti conto del 19
maggio 2009 riferiti al conto 440000 “prestazioni di terzi” della ditta RI 1, in possesso della Cassa (doc. 9), emerge un quadro differente.
Infatti, nel 2005 l'interessato ha
lavorato per tutti e 12 i mesi dell'anno e non soltanto per nove mesi, come
(implicitamente) sostenuto da quest'ultimo con la produzione di solo una parte
delle fatture emesse nei confronti del ricorrente.
Lo stesso dicasi per l'anno 2006, sebbene
il lavoratore non abbia prodotto alla Cassa la fattura di Fr. 6'586.- per
settembre 2006.
Per l'anno 2007, invece, v'è
corrispondenza totale fra quanto affermato dal ricorrente e quanto dalla
persona chiamata in causa.
Alla luce di questi chiari elementi, non è quindi
possibile concludere ad una mera collaborazione esterna. Piuttosto, i rapporti
fra il ricorrente e PI 1 vanno definiti come di un'intensità per nulla trascurabile dal profilo dell'impiego del tempo, dato che l'attività di muratore per conto dell'insorgente occupava in media il
collaboratore per praticamente il 100% del suo tempo lavorativo (42 ore alla
settimana x 4 settimane = 168 ore al mese).
2.11. Dalle fatture
all'inserto redatte dal
lavoratore stesso all'indirizzo del ricorrente (docc. 10-12), risulta inoltre
che la parte chiamata in causa fatturava a RI 1 le sue prestazioni regolarmente
all'inizio del mese successivo
a quello in cui ha lavorato o, talvolta, addirittura alla fine del mese stesso
che ha fatturato.
Durante il primo anno oggetto del contendere, il 2005,
il collaboratore ha fatturato all'insorgente un importo complessivo di Fr.
43'443,50.
Nel 2006, le fatture agli atti attestano
che le prestazioni offerte da PI 1 all'assicurato ammontavano a Fr. 60'528.-.
Per l'anno 2007, sempre per lavori ricevuti in
appalto dal ricorrente, il lavoratore ha fatturato a quest'ultimo Fr. 50'468.- per le
sue prestazioni.
Per contro, dai citati estratti conto "prestazioni
di terzi" allestiti dal ricorrente, risulta che nel 2005 egli ha
versato alla parte chiamata in causa Fr. 65'808,50.
Nell'anno 2006, le prestazioni corrisposte a
suo favore assommavano a Fr. 67'114.-.
Nel 2007, gli importi versati rispettivamente
ricevuti sono identici.
Ora, dall'esame di tutta la documentazione agli atti, il TCA conclude che l'interessato aveva deciso di
svolgere le proprie funzioni in modo praticamente esclusivo per un unico
committente, identificato nel ricorrente, laddove risulta che la percentuale di
prestazioni versate da quest'ultimo
corrisponde al 100% delle entrate totali fatturate dal lavoratore (doc. XII).
Ciò è stato pure ammesso dall'interessato
medesimo (doc. IX risposta n. 15-16).
Si può quindi affermare che, per tutti i tre
anni in questione, il collaboratore qui chiamato in causa ha fornito unicamente
al ricorrente le proprie prestazioni, adempiendo così ad un elemento tipico
dell'attività dipendente (STFA H 12/04 del 17 febbraio 2005; STFA
H 279/00 del 16 dicembre 2002; Greber/Duc/
Scartazzini, op. cit., pag. 181, n. 110 ad art. 5 LAVS).
Sulla scorta della documentazione raccolta e visto quanto esposto,
non presta quindi il fianco ad alcuna critica la conclusione
che la collaborazione con il ricorrente era a tal punto intensa da costituire
un'evidente dipendenza
economica del lavoratore nei suoi confronti (STFA H 12/04 del 17 febbraio
2005).
Ciò non implica comunque, va ribadito, che eventuali suoi rapporti
con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Come visto,
infatti, un assicurato può essere qualificato quale dipendente
per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi
simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di
una stessa persona (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001, Inc. n. 30.2001.57; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119
V 165; DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo
rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli
altri.
Nessun ostacolo impedisce dunque all'interessato di poter essere
affiliato come indipendente nei confronti di terzi come muratore e per la
medesima professione come dipendente quando è al servizio dell'impresa edile
del qui ricorrente.
2.12. Come indicato,
nell'espletamento della sua attività il lavoratore non emetteva fatture
destinate ai beneficiari delle sue prestazioni appaltanti rispettivamente,
mandanti dei lavori, per un pagamento diretto. Il muratore si rivolgeva
unicamente e direttamente al ricorrente, che gli commissionava l'esecuzione di
opere a favore di clienti che trattavano però solo con l'impresa edile.
Peraltro, destinatario delle relative richieste
di pagamento da parte dell'interessato
era sempre e solo l'insorgente;
obbligato alle prestazioni nei confronti del collaboratore era quindi soltanto
quest'ultimo e non i di lui
clienti finali, che per contro non avevano un rapporto giuridico diretto con il
lavoratore chiamato in causa, semplice esecutore materiale in subappalto o per
delega di lavori ottenuti dal ricorrente.
Ai quesiti sottopostigli dal TCA (doc. VIII), il
collaboratore del ricorrente ha risposto che il salario era versato
regolarmente all'inizio di ogni
mese (doc. IX risposta n. 8).
L'insorgente si è pertanto assunto il rischio
economico, mentre il lavoratore, non agendo a proprio nome e per proprio conto,
non si è assunto alcun rischio particolare verso terzi.
Tale circostanza indica dunque l'assenza di un
rischio d'incasso verso la committenza della ditta individuale.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria
attività l'interessato non ha corso direttamente e personalmente alcun rischio aziendale
ed economico legato al suo lavoro tipico di ogni imprenditore (STFA H
320/01 del 29 dicembre 2003), e nemmeno ha dovuto accollarsi
un rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad
incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
167, n. 56 ad art. 5 LAVS), nella misura in cui l'impresa edile del ricorrente – e non i terzi committenti – regolava
direttamente i propri impegni con il suo collaboratore.
Non va poi dimenticato che l'eventualità che il
ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli importi che egli
fatturava avrebbe posto quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore
dipendente che non riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da
ciò discende che il rischio economico che l'interessato sopportava era
praticamente nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore
indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli
si assumeva una perdita di guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
2.13. Per quanto
concerne l'investimento da
parte del collaboratore chiamato in causa per l'esercizio della professione di muratore (doc. IX risposta n. 4) a
favore del ricorrente, esso è stato nullo (doc. IX risposta n. 13), poiché
"i piccoli attrezzi di lavoro di base (martello, metro, cazzuola, ecc),
come d'uso nell'edilizia",
erano già di sua proprietà (doc. IX risposta n. 12) e quindi avrebbe potuto utilizzarli
anche per lavori a favore di terzi.
Ciò dimostra pertanto l'assenza di investimenti
di una certa importanza (nemmeno invocati né comprovati) e quindi l'assenza di
un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività (Pratique VSI
1995 pag. 27 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 167, n. 56 ad art. 5 LAVS).
Non va poi dimenticato che il lavoratore ha
affermato che era tenuto a presentarsi al lavoro tutte le mattine (doc. IX
risposta n. 9) e che il suo orario di lavoro andava dal lunedì al venerdì per 8
½ ore al giorno (doc. IX risposta n. 6). Inoltre, l'orario di lavoro era regolare ed è stato invariato durante tutto il
rapporto di lavoro con il ricorrente (doc. IX risposta n. 7).
Oltre a ciò, il collaboratore riceveva ogni
giorno dall'insorgente le
istruzioni e quest'ultimo gli
distribuiva anche il materiale. Le parti si incontravano, all'occorrenza, alla sede della ditta dell'assicurato oppure direttamente sui cantieri
dove veniva mandato il lavoratore (doc. IX risposta n. 10-11).
Quest'ultimo non poteva decidere niente da solo, ma doveva far capo al ricorrente
per ogni questione riguardante il lavoro da svolgere (doc. IX risposta n. 14).
Il rapporto di subordinazione fra le parti era dunque chiaramente presente pure
dal profilo organizzativo.
Alla luce di queste circostanze, la dipendenza
lavorativa della persona chiamata in causa nei confronti di RI 1 è cristallina
ed evidente.
2.14. Gli altri
elementi, sollevati dal ricorrente a comprova della qualifica dell'attività del
collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la determinazione dei
rapporti nel periodo in oggetto.
A fronte principalmente di un chiaro rapporto di
subordinazione sia sotto l'aspetto economico sia anche dal profilo dell'impiego
del tempo nei confronti del ricorrente ed organizzativo, ma anche dell'assenza,
come visto, di un rischio economico e d'incasso nei confronti della clientela,
le motivazioni date dall'insorgente
che ha affermato che l'interessato gli ha mostrato il
questionario per l'affiliazione come indipendente sottoscritto il 14 dicembre
2004 (doc. 17) da cui risulterebbe che si è messo in proprio dal 1° luglio
2004, che i lavori erano eseguiti con i propri attrezzi e sotto la propria
unica responsabilità per l'esecuzione delle opere a regola d'arte (doc. I punto
3) e che il lavoratore disponeva di una propria copertura assicurativa e che
quindi svolgeva le prestazioni a proprio rischio e pericolo, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono comunque
sufficienti per qualificarlo come persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente.
2.15. Considerate
tutte le circostanze evidenziate, le tesi ricorsuali non possono essere
seguite. I diversi elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in
presenza, in materia di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un vero
e proprio rapporto di dipendenza fra RI 1 e PI 1 per gli anni 2005-2007. Le
caratteristiche di un'attività salariata sono infatti predominanti rispetto
alle ragioni di affiliare l'interessato come un imprenditore autonomo quando
lavora per il ricorrente.
Di conseguenza, la decisione su opposizione della
Cassa che ha qualificato l'interessato dal 2005 al 2007 come dipendente nei
confronti del predetto ricorrente risulta corretta e deve essere confermata.
Il ricorso deve così essere respinto.
Ne discende che i redditi versati al dipendente durante
il periodo gennaio 2005-dicembre 2007 (Fr. 195'198.-) vanno considerati come suo salario determinante, su cui il
datore di lavoro, in virtù dell'art. 14 LAVS, è tenuto a pagare tutti i
contributi paritetici che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 26'842,65 con la tassazione d'ufficio del 17 luglio 2009 (doc. 6) emessa a
seguito della richiesta dell'insorgente
di essere affiliato come datore di lavoro (doc. 17). I rapporti interni fra
datore di lavoro e dipendente a proposito della quota parte dovuta da quest'ultimo (doc. 5: Fr. 11'809,45) vanno regolati, semmai, dal giudice
civile.
2.16. Il ricorrente
ha chiesto l'audizione di __________
di __________, che dovrebbe (verosimilmente) riferire sui rapporti fra il
ricorrente e la parte chiamata in causa (doc. V).
A questo proposito va rammentato che un'audizione
può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito,
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare
un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione
di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; STF I
472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda
espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (il ricorrente ha
chiesto unicamente che “venga sentito quale testimone il signor…”),
questo TCA rinuncia all'audizione
del teste, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (sentenza I 472/06 del 21 agosto 2007, consid.
2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di
“vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata
sufficiente per far sorgere l'obbligo
di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo Tribunale ritiene del resto che non sia
necessario assumere ulteriori prove, giacché gli atti dell'incarto sono sufficienti per decidere nel
merito del ricorso.
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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