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Decisione

30.2009.34

Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Rinvio all'amministrazione per nuovi accertamenti

31 agosto 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 applicabile in concreto).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3

LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati

pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

6. Va

poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di

compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e

il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione

fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa

contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,

oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle

autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire

adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

7. Per

quanto concerne la prescrizione dei contributi, va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui

importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di

cinque anni dalla fine dell'anno

civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. In

deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine

decorre dalla fine dell'anno

civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la

tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

Il tenore di questa

seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla

Commissione di redazione dell'Assemblea

federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente:

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il

termine di prescrizione scade alla fine dell'anno

civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante

o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Kieser,

ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26,

rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein

für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge

gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt

wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge

festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der

Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK

1992 316 f.)” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,

Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr. tuttavia, per quanto concerne i

contributi richiesti ai datori di lavoro, l’art. 14 cpv. 3 LAVS e l’art. 51

LPGA, nonché la sentenza del TCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia

l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione

precedentemente notificata.

In

concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione di

fissazione dei contributi dovuti nel 2004 il 25 agosto 2009 (doc. 11), ossia entro

il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (in concreto entro il

31 dicembre 2009).

8. In

secondo luogo l’interessata ritiene che la Cassa non abbia preso in

considerazione l’ammontare corretto dell’importo del reddito conseguito sotto

forma di rendita e della sostanza.

Non

è invece contestata la circostanza che il contributo dell’insorgente va

calcolato anche sulla base della sostanza e del reddito conseguito sotto forma

di rendita del marito, come del resto recentemente confermato dal TF con

sentenza pubblicata in DTF 135 V 361, dove l’Alta Corte ha ribadito che la

fissazione dei contributi secondo l’art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e

alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 seguenti CC)

cresciuta in giudicato (cfr. anche sentenza del 19 maggio 2010, inc.

30.2009.36).

9. Per

quanto concerne il reddito conseguito in forma di rendita la ricorrente

contesta i dati del 2004 e del 2006 (cfr. doc. I).

L’interessata

afferma che nel 2004 l’importo da prendere in considerazione ammonterebbe a fr.

135'500 (fr. 21'200 per la ricorrente e fr. 114'300 per il marito) invece dei

fr. 142'841 presi in considerazione dalla Cassa e nel 2006 a fr. 71'500 (fr. 41'100 per la ricorrente e fr. 30'400 per il marito) invece dei fr. 144'268 utilizzati

dall’amministrazione. Inoltre, conformemente all’art. 28 cpv. 1 OAVS seconda

frase per il quale le prestazioni versate dall’assicurazione stessa non

rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita, l’insorgente sostiene che

andrebbe ancora dedotto l’importo di fr. 53'172, rispettivamente di fr. 54'180 percepito

dal marito quale rendita AI.

Va

Considerandi

innanzitutto evidenziato che le cifre citate dall’insorgente si riferiscono ai

redditi imponibili delle tassazioni 2004 e 2006 della ricorrente e di suo

marito. In particolare dal doc. C (tassazione 2004 dell’insorgente) si evince

un reddito imponibile di fr. 21'200, mentre dal doc. E (tassazione 2006

dell’insorgente) emerge un reddito imponibile di fr. 41'100. Per il marito la

tassazione 2004 dà un reddito imponibile di fr. 114'300 (doc. G) e la

tassazione 2006 di fr. 30'400 (doc. I).

Tuttavia

non è il reddito imponibile che va utilizzato per il calcolo del contributo,

bensì il reddito, evinto dalle tassazioni determinanti, conseguito sotto forma

di rendita (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per

il 2006 all’importo di fr. 5'605 conseguito dalla ricorrente (rendite vitalizie

e altre rendite contribuente, cfr. doc. E), è stato aggiunto l’ammontare di fr.

138'663 di pensioni della previdenza del contribuente (II e IIIa) evinti dalla

tassazione ticinese per un reddito complessivo fr. 144'268.

Tuttavia,

come emerge dalla tassazione __________ (doc. I), l’importo di fr. 138'663

comprende, oltre a fr. 32'256 di rendita del secondo pilastro e a fr. 52'227 di

altre rendite, anche fr. 54'180 di rendita AVS/AI.

Dall’esame

delle tassazioni risulta infatti che, a differenza di quanto fatto per gli anni

2004, 2005 e 2007 l’autorità fiscale ticinese per il 2006 ha tassato insieme tutte le rendite senza distinguerle tra di loro.

In

realtà dalle citate tassazioni emerge che il marito percepiva una rendita

vitalizia costante di fr. 52'227, una rendita II e III pilastro di fr. 40'320

nel 2004, ridotta a fr. 32'256 nel 2007, e una rendita AVS/AI di fr. 53'172 nel

2004, poi ridotta a fr. 45'084 nel 2007 (cfr. plico doc. 6).

Ne

segue che, come richiesto dalla ricorrente, il reddito conseguito sotto forma

di rendita nel 2006 va modificato in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 OAVS, nel

senso che l’importo da prendere in considerazione ammonta a fr. 84'483 (32'256

di rendita di secondo pilastro e fr. 52'227 di altre rendite, escluso l’importo

di fr. 54'180 di rendite AVS/AI).

Per

il 2004 la Cassa ha preso in considerazione l’importo di fr. 18'684 della

ricorrente (alla voce rendite vitalizie e altre rendite contribuente, doc. C),

cui ha aggiunto gli importi di fr. 40'320 (rendita secondo pilastro del marito,

doc. G), fr. 52'227 (altre rendite, doc. G) e fr. 31'610 (altre entrate, doc.

G), per un importo complessivo di fr. 142'841 (124'157 + 18'684).

Non

essendo compresa, negli importi sopra indicati, alcuna prestazione AVS/AI, non

occorre procedere alla deduzione di cui all’art. 28 cpv. 1 seconda frase OAVS.

Tuttavia,

da un attento esame delle tassazioni prodotte dalla stessa Cassa risulta che

l’importo di fr. 31'610 tassato quale altre entrate nella tassazione __________

(e altri redditi in quella ticinese) potrebbe derivare da un reddito della

sostanza. Infatti questo importo non è molto diverso da quello di fr. 32'230

tassato nel 2006 e nel 2007 alla voce “altri redditi della sostanza

mobiliare” nella tassazione ticinese e alla voce “altre entrate” in

quella __________ (come nel 2004, doc. G) e che la Cassa nel 2006 e nel 2007 non ha preso in considerazione trattandosi di reddito da sostanza.

Ne

segue che anche la decisione 2006 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

affinché accerti presso l’autorità fiscale competente l’origine di questo

reddito e, a dipendenza dell’esito dell’accertamento, ricalcoli il contributo

dovuto.

Ritenuto

che anche nel 2005 l’amministrazione ha preso in considerazione un importo di

fr. 31'882 tassato alla voce “altri redditi” (e in quella __________ “altre

entrate”), pur se non contestato dal ricorrente, anche il reddito

conseguito sotto forma di rendita di quell’anno va nuovamente verificato

dall’amministrazione tramite un accertamento presso l’autorità fiscale per

stabilire se si tratta di un reddito da sostanza.

Per

il resto la Cassa nel 2005 ha giustamente preso in considerazione i redditi di

fr. 40'320 di pensioni della previdenza del marito e di fr. 52'227 di rendite

vitalizie oltre all’importo di fr. 9'961 delle rendite vitalizie della

ricorrente.

Infine

il reddito conseguito sotto forma di rendita del 2007, peraltro non contestato,

è stato calcolato correttamente. Infatti, l’importo complessivo di fr. 90'088 è

composto di fr. 32'256 di pensioni della previdenza del marito, fr. 52'227 di

rendite vitalizie del marito e fr. 5'605 di rendite vitalizie della moglie.

In

conclusione, per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita,

confermata la decisione per il 2007, vanno annullati i calcoli per gli anni dal

2004.

al 2006 affinché da una parte l’amministrazione accerti presso l’autorità

fiscale l’origine degli importi di fr. 31'610 (2004) e di fr. 31'882 (2005)

tassati alla voce altri redditi e, dopo averli qualificati, decida se debbano

essere presi in considerazione e dall’altra calcoli nuovamente il contributo

del 2006 senza prendere in considerazione l’importo di fr. 54'180 derivante

dalle rendite AVS/AI del marito.

10.

Va

ora esaminato se l’amministrazione ha calcolato correttamente l’ammontare della

sostanza.

Come

visto, per l’art. 29 cpv. 3 OAVS le autorità fiscali cantonali stabiliscono

la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla

corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei

valori di riparto intercantonali.

In

concreto la Cassa, giustamente, in seguito alle lagnanze della ricorrente, che

in sede di reclamo ha esposto una sostanza coniugale diversa rispetto a quella

utilizzata per il calcolo dei contributi, ha interpellato l’Ufficio tassazione

di __________ __________ per stabilire l’ammontare del reddito in forma di

rendita e della sostanza complessiva netta dei coniugi (doc. 3).

Le

autorità fiscali si sono tuttavia limitate a produrre le tassazioni di __________

dal 2004 al 2007 affermando che: “allegati alla presente trovate le copie

delle notifiche di tassazione dal 2004 al 2007. Si certifica che le stesse sono

conformi agli originali e che sono tutte cresciute in giudicato” (doc. 3).

Accertato

che la documentazione agli atti non permetteva di stabilire con la necessaria

tranquillità l’ammontare della sostanza da prendere in considerazione, il TCA

ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. da V a XIV).

Dai

medesimi emerge che gli elementi fiscali utilizzati dalla Cassa sono corretti.

Infatti,

interpellato in merito al fine di attestare la sostanza per il calcolo dei

contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato, tenendo conto dei valori di riparto intercantonali conformemente

all’art. 29 cpv. 3 OAVS, il fisco ha trasmesso al TCA “l’attestazione dei valori

di sostanza determinanti ai fini LIFD” per il marito che corrispondono alla

sostanza netta come da riparti internazionali ed intercantonali inviati in

precedenza ed aumentati del correttivo ripartizione IFD (doc. XV).

Dai

medesimi emerge un importo nullo per il 2004, di fr. 2'978’027 per il 2005, di

fr. 3'061'847 per il 2006 e di fr. 2'837'266 per il 2007 (doc. XV), cui vanno

aggiunti gli importi evinti dalla tassazione ticinese della ricorrente dopo

riparto intercantonale, e meglio fr. 335'794 nel 2004 (doc. 4), fr. 420'725 nel

2005.

(doc. 8), fr. 412'172 nel 2006 (doc. 11) e fr. 413'643 nel 2007 (doc. 15).

Ne

segue un importo complessivo di fr. 335'794 nel 2004, di fr. 3'398'752 nel

2005, di fr. 3'474'019 nel 2006 e di fr. 3'250'909 nel 2007, come calcolato

dalla Cassa.

Certo,

con sentenze 19 febbraio 2009, inc. 30.2008.39 e 19 maggio 2010, inc.

30.2009.36

il TCA ha rilevato che di regola, nel caso di tassazioni emesse da

più Cantoni, occorre far capo alla tassazione dell’autorità competente ad

emettere anche la tassazione federale. In concreto, essendo il marito della

ricorrente domiciliato a __________ (cfr. doc. XV), quella del Canton __________

(cfr. art. 105 LIFD).

Tuttavia

nel caso di specie dagli atti risulta che le tassazioni cantonali __________ del

2005.

e del 2006 (quella del 2004 è ininfluente perché entrambe le tassazioni,

ticinese e __________, riportano una sostanza imponibile nulla) sono

manifestamente errate per quanto concerne l’ammontare della sostanza.

Infatti

mentre nel 2004 la tassazione __________ e ticinese riportano valori simili per

gli immobili siti ad __________ e __________ __________, a partire dal 2005 vi

è una differenza dovuta al fatto che il fisco ticinese, vista l’entrata in

vigore dei nuovi valori di stima (cfr. l’art. 1 del Decreto esecutivo del 7

dicembre 2004 concernente l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di

stima sul territorio del Cantone Ticino, RL 10.2.9.1.2), ha rettificato,

aumentandolo, il valore dell’immobile di __________ come alle risultanze del

catasto. Ciò che il fisco __________ non ha fatto, nel 2005 e nel 2006,

limitandosi a riprendere il vecchio valore prima della rivalutazione. Nel 2007

invece gli importi, prima della rivalutazione IFD, sono simili (fr. 1'879’400

per la tassazione __________ e fr. 1'829'000 per quella ticinese), poiché il

fisco __________ ha preso in considerazione i nuovi valori.

Ritenuto

che le tassazioni __________ 2005 e 2006 non prendono in considerazione i nuovo

valori di stima del Canton Ticino e contengono di conseguenza errori manifesti

e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, va applicata la tassazione

fiscale ticinese che meglio si attaglia alla realtà fiscale.

Questo

TCA ritiene corretto utilizzare anche la tassazione ticinese 2007, del resto

leggermente più favorevole per la ricorrente, ritenuto come il fisco ticinese

ha comunicato a questo Tribunale i valori della sostanza netta come da riparti

internazionali ed intercantonali aumentati del correttivo di ripartizione IFD,

conformemente all’art. 29 cpv. 3 OAVS.

Va

del resto evidenziato che chiamato a presentare osservazioni scritte in merito

al doc. XV, l’insorgente è rimasto silente e non ne ha contestato il contenuto.

Ne

segue che l’ammontare della sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero

presa in considerazione dalla Cassa va confermata.

11.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto. La decisione

impugnata va annullata nella misura in cui conferma l’ammontare dei contributi

dal 2004 al 2006 e l’incarto rinviato alla Cassa affinché proceda a nuovi

accertamenti per gli anni 2004 e 2005 e ricalcoli il contributo per il 2006

conformemente a quanto indicato al consid. 9.

Alla

ricorrente, rappresentata da un avvocato, parzialmente vincente in causa, vanno

assegnate le ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è annullata nella misura in cui conferma l’ammontare dei

contributi dal 2004 al 2006 e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi

incombenti conformemente al consid. 9. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 800 (IVA

compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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