30.2009.34
Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Rinvio all'amministrazione per nuovi accertamenti
31 agosto 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2009.34
Data decisione, Autorità:
31.08.2010, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Rinvio all'amministrazione per nuovi accertamenti
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 10 LAVS
art. 16 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.34
cs
Lugano
31 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
ottobre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
4 distinte decisioni formali del 25 agosto 2009 la Cassa CO 1 __________ ha fissato i contributi dovuti da RI 1 quale persona senza attività
lucrativa per gli anni dal 2004 al 2007 (doc. 5, 7, 9 e 11).
B. I
provvedimenti sono stati confermati con decisione su opposizione dell’8 ottobre
2009 (doc. 1).
C. Contro
la predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta al TCA, richiamando dalla Cassa CO 1 __________
l’incarto completo, contestando la sostanza e le rendite prese in
considerazione per il calcolo dell’importo dovuto e rilevando che la decisione
che fissa i contributi del 2004 sarebbe perenta (doc. I).
D. Con
risposta del 13 novembre 2009, al quale ha allegato l’incarto della ricorrente
(doc. 1-13), l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
E.
Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. da V a XIV),
sui quali le parti hanno potuto esprimersi in merito.
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.Oggetto del contendere è la questione di
sapere se la decisione relativa alla fissazione dei contributi dovuti nel 2004
è perenta e se i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni dal 2004 al
2007 sono stati calcolati correttamente.
3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile,
pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi
inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
4. La
giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) considera come reddito
conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione
militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS
che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto
alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità
giornaliere dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le
rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le
rendite versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra
(RCC 1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994
pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag.
204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono
considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le
rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un
diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento
della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla
cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per
sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili
o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero
(RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468,
pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad
art. 10 LAVS).
5. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 applicabile in concreto).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3
LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati
pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
6. Va
poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle
autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire
adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
7. Per
quanto concerne la prescrizione dei contributi, va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui
importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di
cinque anni dalla fine dell'anno
civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. In
deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine
decorre dalla fine dell'anno
civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la
tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.
Il tenore di questa
seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla
Commissione di redazione dell'Assemblea
federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente:
" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il
termine di prescrizione scade alla fine dell'anno
civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante
o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Kieser,
ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26,
rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein
für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge
gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt
wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge
festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der
Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK
1992 316 f.)” (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,
Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr. tuttavia, per quanto concerne i
contributi richiesti ai datori di lavoro, l’art. 14 cpv. 3 LAVS e l’art. 51
LPGA, nonché la sentenza del TCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia
l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione
precedentemente notificata.
In
concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione di
fissazione dei contributi dovuti nel 2004 il 25 agosto 2009 (doc. 11), ossia entro
il termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (in concreto entro il
31 dicembre 2009).
8. In
secondo luogo l’interessata ritiene che la Cassa non abbia preso in
considerazione l’ammontare corretto dell’importo del reddito conseguito sotto
forma di rendita e della sostanza.
Non
è invece contestata la circostanza che il contributo dell’insorgente va
calcolato anche sulla base della sostanza e del reddito conseguito sotto forma
di rendita del marito, come del resto recentemente confermato dal TF con
sentenza pubblicata in DTF 135 V 361, dove l’Alta Corte ha ribadito che la
fissazione dei contributi secondo l’art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e
alla Costituzione anche dopo una sentenza di separazione (art. 117 seguenti CC)
cresciuta in giudicato (cfr. anche sentenza del 19 maggio 2010, inc.
30.2009.36).
9. Per
quanto concerne il reddito conseguito in forma di rendita la ricorrente
contesta i dati del 2004 e del 2006 (cfr. doc. I).
L’interessata
afferma che nel 2004 l’importo da prendere in considerazione ammonterebbe a fr.
135'500 (fr. 21'200 per la ricorrente e fr. 114'300 per il marito) invece dei
fr. 142'841 presi in considerazione dalla Cassa e nel 2006 a fr. 71'500 (fr. 41'100 per la ricorrente e fr. 30'400 per il marito) invece dei fr. 144'268 utilizzati
dall’amministrazione. Inoltre, conformemente all’art. 28 cpv. 1 OAVS seconda
frase per il quale le prestazioni versate dall’assicurazione stessa non
rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita, l’insorgente sostiene che
andrebbe ancora dedotto l’importo di fr. 53'172, rispettivamente di fr. 54'180 percepito
dal marito quale rendita AI.
Va
Considerandi
innanzitutto evidenziato che le cifre citate dall’insorgente si riferiscono ai
redditi imponibili delle tassazioni 2004 e 2006 della ricorrente e di suo
marito. In particolare dal doc. C (tassazione 2004 dell’insorgente) si evince
un reddito imponibile di fr. 21'200, mentre dal doc. E (tassazione 2006
dell’insorgente) emerge un reddito imponibile di fr. 41'100. Per il marito la
tassazione 2004 dà un reddito imponibile di fr. 114'300 (doc. G) e la
tassazione 2006 di fr. 30'400 (doc. I).
Tuttavia
non è il reddito imponibile che va utilizzato per il calcolo del contributo,
bensì il reddito, evinto dalle tassazioni determinanti, conseguito sotto forma
di rendita (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per
il 2006 all’importo di fr. 5'605 conseguito dalla ricorrente (rendite vitalizie
e altre rendite contribuente, cfr. doc. E), è stato aggiunto l’ammontare di fr.
138'663 di pensioni della previdenza del contribuente (II e IIIa) evinti dalla
tassazione ticinese per un reddito complessivo fr. 144'268.
Tuttavia,
come emerge dalla tassazione __________ (doc. I), l’importo di fr. 138'663
comprende, oltre a fr. 32'256 di rendita del secondo pilastro e a fr. 52'227 di
altre rendite, anche fr. 54'180 di rendita AVS/AI.
Dall’esame
delle tassazioni risulta infatti che, a differenza di quanto fatto per gli anni
2004, 2005 e 2007 l’autorità fiscale ticinese per il 2006 ha tassato insieme tutte le rendite senza distinguerle tra di loro.
In
realtà dalle citate tassazioni emerge che il marito percepiva una rendita
vitalizia costante di fr. 52'227, una rendita II e III pilastro di fr. 40'320
nel 2004, ridotta a fr. 32'256 nel 2007, e una rendita AVS/AI di fr. 53'172 nel
2004, poi ridotta a fr. 45'084 nel 2007 (cfr. plico doc. 6).
Ne
segue che, come richiesto dalla ricorrente, il reddito conseguito sotto forma
di rendita nel 2006 va modificato in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 OAVS, nel
senso che l’importo da prendere in considerazione ammonta a fr. 84'483 (32'256
di rendita di secondo pilastro e fr. 52'227 di altre rendite, escluso l’importo
di fr. 54'180 di rendite AVS/AI).
Per
il 2004 la Cassa ha preso in considerazione l’importo di fr. 18'684 della
ricorrente (alla voce rendite vitalizie e altre rendite contribuente, doc. C),
cui ha aggiunto gli importi di fr. 40'320 (rendita secondo pilastro del marito,
doc. G), fr. 52'227 (altre rendite, doc. G) e fr. 31'610 (altre entrate, doc.
G), per un importo complessivo di fr. 142'841 (124'157 + 18'684).
Non
essendo compresa, negli importi sopra indicati, alcuna prestazione AVS/AI, non
occorre procedere alla deduzione di cui all’art. 28 cpv. 1 seconda frase OAVS.
Tuttavia,
da un attento esame delle tassazioni prodotte dalla stessa Cassa risulta che
l’importo di fr. 31'610 tassato quale altre entrate nella tassazione __________
(e altri redditi in quella ticinese) potrebbe derivare da un reddito della
sostanza. Infatti questo importo non è molto diverso da quello di fr. 32'230
tassato nel 2006 e nel 2007 alla voce “altri redditi della sostanza
mobiliare” nella tassazione ticinese e alla voce “altre entrate” in
quella __________ (come nel 2004, doc. G) e che la Cassa nel 2006 e nel 2007 non ha preso in considerazione trattandosi di reddito da sostanza.
Ne
segue che anche la decisione 2006 va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa
affinché accerti presso l’autorità fiscale competente l’origine di questo
reddito e, a dipendenza dell’esito dell’accertamento, ricalcoli il contributo
dovuto.
Ritenuto
che anche nel 2005 l’amministrazione ha preso in considerazione un importo di
fr. 31'882 tassato alla voce “altri redditi” (e in quella __________ “altre
entrate”), pur se non contestato dal ricorrente, anche il reddito
conseguito sotto forma di rendita di quell’anno va nuovamente verificato
dall’amministrazione tramite un accertamento presso l’autorità fiscale per
stabilire se si tratta di un reddito da sostanza.
Per
il resto la Cassa nel 2005 ha giustamente preso in considerazione i redditi di
fr. 40'320 di pensioni della previdenza del marito e di fr. 52'227 di rendite
vitalizie oltre all’importo di fr. 9'961 delle rendite vitalizie della
ricorrente.
Infine
il reddito conseguito sotto forma di rendita del 2007, peraltro non contestato,
è stato calcolato correttamente. Infatti, l’importo complessivo di fr. 90'088 è
composto di fr. 32'256 di pensioni della previdenza del marito, fr. 52'227 di
rendite vitalizie del marito e fr. 5'605 di rendite vitalizie della moglie.
In
conclusione, per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita,
confermata la decisione per il 2007, vanno annullati i calcoli per gli anni dal
2004.
al 2006 affinché da una parte l’amministrazione accerti presso l’autorità
fiscale l’origine degli importi di fr. 31'610 (2004) e di fr. 31'882 (2005)
tassati alla voce altri redditi e, dopo averli qualificati, decida se debbano
essere presi in considerazione e dall’altra calcoli nuovamente il contributo
del 2006 senza prendere in considerazione l’importo di fr. 54'180 derivante
dalle rendite AVS/AI del marito.
10.
Va
ora esaminato se l’amministrazione ha calcolato correttamente l’ammontare della
sostanza.
Come
visto, per l’art. 29 cpv. 3 OAVS le autorità fiscali cantonali stabiliscono
la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla
corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei
valori di riparto intercantonali.
In
concreto la Cassa, giustamente, in seguito alle lagnanze della ricorrente, che
in sede di reclamo ha esposto una sostanza coniugale diversa rispetto a quella
utilizzata per il calcolo dei contributi, ha interpellato l’Ufficio tassazione
di __________ __________ per stabilire l’ammontare del reddito in forma di
rendita e della sostanza complessiva netta dei coniugi (doc. 3).
Le
autorità fiscali si sono tuttavia limitate a produrre le tassazioni di __________
dal 2004 al 2007 affermando che: “allegati alla presente trovate le copie
delle notifiche di tassazione dal 2004 al 2007. Si certifica che le stesse sono
conformi agli originali e che sono tutte cresciute in giudicato” (doc. 3).
Accertato
che la documentazione agli atti non permetteva di stabilire con la necessaria
tranquillità l’ammontare della sostanza da prendere in considerazione, il TCA
ha proceduto a numerosi accertamenti (doc. da V a XIV).
Dai
medesimi emerge che gli elementi fiscali utilizzati dalla Cassa sono corretti.
Infatti,
interpellato in merito al fine di attestare la sostanza per il calcolo dei
contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato, tenendo conto dei valori di riparto intercantonali conformemente
all’art. 29 cpv. 3 OAVS, il fisco ha trasmesso al TCA “l’attestazione dei valori
di sostanza determinanti ai fini LIFD” per il marito che corrispondono alla
sostanza netta come da riparti internazionali ed intercantonali inviati in
precedenza ed aumentati del correttivo ripartizione IFD (doc. XV).
Dai
medesimi emerge un importo nullo per il 2004, di fr. 2'978’027 per il 2005, di
fr. 3'061'847 per il 2006 e di fr. 2'837'266 per il 2007 (doc. XV), cui vanno
aggiunti gli importi evinti dalla tassazione ticinese della ricorrente dopo
riparto intercantonale, e meglio fr. 335'794 nel 2004 (doc. 4), fr. 420'725 nel
2005.
(doc. 8), fr. 412'172 nel 2006 (doc. 11) e fr. 413'643 nel 2007 (doc. 15).
Ne
segue un importo complessivo di fr. 335'794 nel 2004, di fr. 3'398'752 nel
2005, di fr. 3'474'019 nel 2006 e di fr. 3'250'909 nel 2007, come calcolato
dalla Cassa.
Certo,
con sentenze 19 febbraio 2009, inc. 30.2008.39 e 19 maggio 2010, inc.
30.2009.36
il TCA ha rilevato che di regola, nel caso di tassazioni emesse da
più Cantoni, occorre far capo alla tassazione dell’autorità competente ad
emettere anche la tassazione federale. In concreto, essendo il marito della
ricorrente domiciliato a __________ (cfr. doc. XV), quella del Canton __________
(cfr. art. 105 LIFD).
Tuttavia
nel caso di specie dagli atti risulta che le tassazioni cantonali __________ del
2005.
e del 2006 (quella del 2004 è ininfluente perché entrambe le tassazioni,
ticinese e __________, riportano una sostanza imponibile nulla) sono
manifestamente errate per quanto concerne l’ammontare della sostanza.
Infatti
mentre nel 2004 la tassazione __________ e ticinese riportano valori simili per
gli immobili siti ad __________ e __________ __________, a partire dal 2005 vi
è una differenza dovuta al fatto che il fisco ticinese, vista l’entrata in
vigore dei nuovi valori di stima (cfr. l’art. 1 del Decreto esecutivo del 7
dicembre 2004 concernente l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di
stima sul territorio del Cantone Ticino, RL 10.2.9.1.2), ha rettificato,
aumentandolo, il valore dell’immobile di __________ come alle risultanze del
catasto. Ciò che il fisco __________ non ha fatto, nel 2005 e nel 2006,
limitandosi a riprendere il vecchio valore prima della rivalutazione. Nel 2007
invece gli importi, prima della rivalutazione IFD, sono simili (fr. 1'879’400
per la tassazione __________ e fr. 1'829'000 per quella ticinese), poiché il
fisco __________ ha preso in considerazione i nuovi valori.
Ritenuto
che le tassazioni __________ 2005 e 2006 non prendono in considerazione i nuovo
valori di stima del Canton Ticino e contengono di conseguenza errori manifesti
e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, va applicata la tassazione
fiscale ticinese che meglio si attaglia alla realtà fiscale.
Questo
TCA ritiene corretto utilizzare anche la tassazione ticinese 2007, del resto
leggermente più favorevole per la ricorrente, ritenuto come il fisco ticinese
ha comunicato a questo Tribunale i valori della sostanza netta come da riparti
internazionali ed intercantonali aumentati del correttivo di ripartizione IFD,
conformemente all’art. 29 cpv. 3 OAVS.
Va
del resto evidenziato che chiamato a presentare osservazioni scritte in merito
al doc. XV, l’insorgente è rimasto silente e non ne ha contestato il contenuto.
Ne
segue che l’ammontare della sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero
presa in considerazione dalla Cassa va confermata.
11.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto. La decisione
impugnata va annullata nella misura in cui conferma l’ammontare dei contributi
dal 2004 al 2006 e l’incarto rinviato alla Cassa affinché proceda a nuovi
accertamenti per gli anni 2004 e 2005 e ricalcoli il contributo per il 2006
conformemente a quanto indicato al consid. 9.
Alla
ricorrente, rappresentata da un avvocato, parzialmente vincente in causa, vanno
assegnate le ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è annullata nella misura in cui conferma l’ammontare dei
contributi dal 2004 al 2006 e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi
incombenti conformemente al consid. 9. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 800 (IVA
compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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