30.2009.35
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10 marzo 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
30.2009.35
Data decisione, Autorità:
10.03.2010, TCA
Titolo:
Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa ex art. 28bis OAVS anziché come indipendente solo se l'attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno. Rinvio atti per accertare l'impegno temporale come indipendente. TCA non entra nel merito di decisioni cresciute in giudicato
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 10 cpv. 3 LAVS
art. 28bis OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.35
TB
Lugano
10 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1944, con comunicazione del 13 giugno 2007 (doc. 7) è stato retroattivamente
affiliato dalla Cassa CO 1 di __________ come persona che non esercita un'attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio
2003.
Il 22 giugno 2007 la
Cassa ha quindi emesso due decisioni definitive di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa per gli anni di contribuzione
2003 (doc. 6) e 2004 (doc. 5), calcolando il contributo dovuto unicamente sulla
sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero (Fr. 2'414'000.- nel 2003 rispettivamente Fr. 2'483'000.- nel 2004).
B. Con
decisione dell'11 agosto 2009
(doc. A) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi AVS/AI/IPG
dovuti dall'assicurato per l'anno 2005, calcolandoli in Fr. 9'220,30 – spese amministrative comprese –
partendo da una sostanza netta totale in Svizzera e all'estero di Fr. 3'648'892.-.
C. L'assicurato si è opposto a quest'ultima decisione ed ha chiesto di rettificarla
"tenendo conto del reddito e sostanza come risulta dal calcolo dell'imponibile fiscale 2005 come da notifica
allegata del 21 febbraio 2007." (doc. 3).
D. Con
decisione su opposizione del 10 settembre 2009 (doc. N1) la Cassa di compensazione
ha respinto la predetta opposizione, a motivo che la sostanza determinante è
stata stabilita sulla scorta delle comunicazioni delle autorità fiscali, che
sono vincolanti. Esse tengono conto dei valori di riparto intercantonali. Pertanto,
malgrado la sostanza netta sia di Fr. 2'601'738.-, la sostanza
netta complessiva in Svizzera e all'estero è pari a Fr. 3'648'892.-, poiché
alla prima occorre dedurre la sostanza immobiliare assommante a Fr. 6'981'045.- ed aggiungere il valore di ripartizione di Fr. 8'028'199.-.
E. Con
ricorso dell'8 ottobre 2009
(doc. I) l'assicurato,
rappresentato dallo studio fiduciario RA 1 di __________, ha contestato la
conclusione a cui è giunta la Cassa. Ha evidenziato di avere svolto attività
lucrativa come dipendente fino al 31 dicembre 2000 e poi come indipendente. Ha pertanto
chiesto, visto che non ha mai cessato l'esercizio dell'attività
lavorativa come risulta dalle notifiche di tassazione anche degli anni
precedenti, che i contributi AVS per il 2005 siano fissati in base al reddito d'attività indipendente di Fr. 15'000.- determinato dall'autorità fiscale. Quindi, ritenuto che la
Cassa ha autonomamente deciso lo stralcio del ricorrente dalla categoria degli
indipendenti dal 1° gennaio 2003 malgrado le tassazioni fiscali indicassero l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, la modifica dello statuto di affiliazione
deve essere considerata abusiva e dunque va annullata. L'insorgente ha così preteso che l'affiliazione dal 1° gennaio 2003 quale
persona senza attività lucrativa sia annullata e venga invece riconsiderato
come indipendente e che la Cassa emetta le decisioni definitive di fissazione
dei contributi per gli anni 2001 e 2002, essendo state emesse solo quelle
provvisorie. Inoltre, ha postulato che le decisioni di fissazione dei
contributi per gli anni 2003, 2004 e 2005 siano annullate e sostituite da nuove
decisioni che calcolino i contributi in base al reddito da attività indipendente
principale e ciò fino al pensionamento del 1° ottobre 2009.
F. Il
15 ottobre 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione ha osservato che in virtù
dell'art. 28bis OAVS, le
persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno
pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa. Poiché il ricorrente,
come indipendente, non ha pagato almeno la metà del contributo dovuto quale
persona senza attività, va applicato l'art. 28bis OAVS e quindi l'amministrazione ha confermato la sua affiliazione come persona senza
attività lucrativa. Ha inoltre osservato che le decisioni di fissazione dei
contributi per gli anni 2003 e 2004 sono cresciute incontestate in giudicato
non essendo state a suo tempo impugnate. Ha quindi confermato la decisione.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
Pendente causa, il TCA ha effettuato un accertamento di cui si dirà nelle considerazioni di diritto (doc. V) e sul
quale si sono pronunciate le parti (docc. VI e VIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Va
innanzitutto rilevato che il ricorrente ha contestato le decisioni di
fissazione dei contributi per gli anni dal 2001 al 2005.
Per quanto concerne le
decisioni di fissazione per gli anni 2001 e 2002, l'insorgente pretende che la Cassa di
compensazione emetta delle decisioni definitive di fissazione dei
contributi.
Il TCA osserva che, effettivamente, la decisione per il 2001 emessa il 13 agosto 2001 è provvisoria
(agli atti v'è unicamente
quella per il 2001, doc. H), ma che con l'emanazione di tale decisione l'amministrazione ha ben specificato che "il suo contributo
quale indipendente per il periodo sopraindicato è determinato in base alla sua
dichiarazione di reddito presumibile, con riserva di rettifica in base alla tassazione
fiscale IFD (art. 25 OAVS).".
Ciò significa, a
giusta ragione, che poiché i dati fiscali non erano ancora stati determinati
dall'autorità fiscale, non era
forzatamente ancora possibile statuire definitivamente sui contributi dovuti
per il 2001. Occorreva attendere la notifica di tassazione IFD relativa a quell'anno.
Tuttavia, con il
cambiamento legislativo attuato il 1° gennaio 2003, nel Cantone Ticino si è
passati da una tassazione fiscale praenumerando ad una postnumerando e tutto
ciò si è concretizzato con la IC 2003B, che porta sui redditi conseguiti nel
2003. Per il biennio precedente, caduto nel cosiddetto vuoto di tassazione
grazie a questa modifica legislativa, i redditi conseguiti nel 2001 e nel 2002
sono stati oggetto della IC 2003A, che però non ha assurto la forma di una
notifica di tassazione avente valore di decisione formale, bensì solo di una
normale comunicazione.
Pertanto, (quasi) tutti
gli assicurati che svolgevano un'attività di tipo indipendente – e non soltanto dunque il ricorrente
– non hanno ricevuto una decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG per il biennio 2001 e 2002, ma provvisoria, dato
che alla dichiarazione dei redditi compilata dagli assicurati non faceva,
eccezionalmente, seguito l'emanazione
di una notifica di tassazione impugnabile giuridicamente.
Nel caso concreto,
comunque, l'emissione di una
decisione definitiva di fissazione dei contributi avrebbe potuto avvenire soltanto
qualora vi fossero stati sufficienti motivi per sostenere che il dato
precedentemente ritenuto – che riprende, peraltro, il reddito presumibile
conseguito come indipendente indicato dallo stesso assicurato
– fosse errato. Se dopo il 13 agosto 2001 l'amministrazione non ha emanato una
decisione definitiva di fissazione dei contributi, significa che non ve n'è
stato motivo, ovvero che il reddito accertato fiscalmente, seppure non in
maniera definitiva non essendovi stata, occorre ribadirlo, una decisione
formale di tassazione per l'anno 2001, non è mutato rispetto a quello previsto
dall'interessato.
Queste motivazioni valgono
anche per i contributi del 2002.
Al di là delle
spiegazioni appena fornite, non va dimenticato che gli anni di contribuzione
2001 e 2002 non possono comunque essere riesaminati né dalla Cassa di
compensazione né dal TCA, poiché le relative decisioni di fissazione sono
regolarmente cresciute incontestate in giudicato dopo la loro notifica, non essendo
state impugnate a suo tempo dall'assicurato entro 30 giorni.
L'insorgente ha inoltre censurato l'affiliazione come persona senza attività
lucrativa valida dal 1° gennaio 2003. Egli ritiene di essere stato un
lavoratore indipendente fino al compimento dei 65 anni, quindi fino al 30
settembre 2009 quando è andato in pensione. Pertanto, a suo dire, le decisioni
di fissazione dei contributi portanti (soltanto) sulla sostanza vanno annullate
e devono essere riemesse come indipendente e dunque considerando unicamente il
reddito aziendale.
Anche per le decisioni
definitive di fissazione dei contributi per gli anni 2003 e 2004
va sollevata la crescita in giudicato e di conseguenza l'impossibilità di rimetterle validamente in
discussione.
Infatti, i contributi
sia per l'anno 2003 (doc. I)
sia per il 2004 (doc. L) sono stati fissati mediante decisione del 22 giugno
2007, con la specifica che detti contributi sono stati determinati in base alla
tassazione fiscale IFD 2003 rispettivamente IFD 2004.
In entrambe quelle
occasioni, il ricorrente avrebbe potuto impugnare dette decisioni mediante un'opposizione, mentre mai ha sollevato
alcunché contro i contributi dovuti come persona senza attività lucrativa e
quindi contro l'affiliazione in
tale categoria, peraltro regolarmente annunciata il 13 giugno 2007 (doc. 7).
Il TCA evidenzia che sollevare queste questioni a fine 2009, ossia due anni e mezzo dopo la loro
notifica, costituisce un atto temerario, a maggior ragione se si pone mente che
il ricorrente è rappresentato da una fiduciaria.
Inoltre, non va
dimenticato che le censure relative agli anni di contribuzione 2001-2004
sono state invocate soltanto dopo che l'assicurato ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi per
l'anno 2005 come persona senza
attività lucrativa. Pertanto, aggrappandosi al ricorso promosso contro la
decisione formale per il 2005 l'insorgente cerca ora, invano, di recuperare il tempo perso e di
contestare, oggi, delle fattispecie che potevano e dovevano, se del caso,
essere impugnate nel 2001 e nel 2007 mediante i mezzi di diritto ordinari.
Da quanto precede
discende che le summenzionate censure sono irricevibili.
Sola impugnata
tempestivamente dall'assicurato
è la decisione definitiva dell'11
agosto 2009 relativa alla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2005 (doc.
M), che ha dato luogo alla decisione su opposizione del 10 settembre 2009 (doc.
N1) e che, come tale, può quindi essere qui esaminata nel merito.
nel merito
3. Per
Fatti
i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione 2005, il ricorrente contesta che essi siano stati calcolati
sulla sua sostanza anziché solo sul suo reddito da attività indipendente.
Infatti, come per gli
anni 2003 e 2004, anche per il 2005 egli si ritiene lavoratore indipendente e
ciò fino al momento del suo pensionamento avvenuto il 30 settembre 2009. Per l'anno 2005 (ma anche, come visto, per i
contributi dovuti nel 2003 e nel 2004), invece, la Cassa di compensazione l'ha considerato persona senza attività
lucrativa. L'insorgente contesta
dunque lo statuto contributivo deciso d'ufficio e pertanto la categoria di affiliazione.
La lamentela sorge dal
fatto che nei quattro anni di contribuzione precedenti, dal 2001 al 2004, i
contributi AVS/AI/IPG dovuti erano compresi tra i Fr. 5'000.- ed i Fr. 6'000.-.
Nel 2005, invece, la Cassa li ha calcolati in Fr. 9'220,30 e questo importo, più elevato, ha attirato l'attenzione dell'interessato.
Giova in proposito
evidenziare che, come esposto dall'assicurato nel suo ricorso, i contributi per gli anni 2001 e 2002
sono stati calcolati sulla base di un reddito aziendale di Fr. 60'000.-, essendo egli affiliato nella
categoria degli indipendenti.
Per contro, per il
2003 ed il 2004, vista la mutazione di categoria di affiliazione nelle persone
senza attività lucrativa, i contributi dovuti sono stati determinati sulla sua sostanza,
ammontante a circa Fr. 2'400'000.-.
Il TCA osserva, in proposito, che malgrado i metodi e, soprattutto, le basi di calcolo dei
contributi, fossero completamente differenti a dipendenza della categoria di
affiliazione dell'assicurato, casualmente
i contributi dovuti dall'assicurato
per gli anni 2001 e 2002 equivalgono a quelli fissati per il secondo biennio.
La differenza con l'anno 2005, e da qui anche l'impugnazione della decisione, deriva dal
fatto che la sostanza su cui la Cassa di compensazione
si è basata per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG è stata fissata in
Fr. 3'648'892.-, quindi pari ad una volta e mezza in più di quella ritenuta per
il 2003 ed il 2004.
4. Dalla
notifica di tassazione IC 2005 agli atti (doc. G), emessa il 21 febbraio 2007 e
cresciuta incontestata in giudicato, emerge un reddito da attività indipendente
principale del contribuente accertato in Fr. 15'000.- dall'autorità
fiscale.
Tuttavia, sulla scorta
dell'art. 28bis OAVS, la Cassa
di compensazione ha considerato il ricorrente come persona senza attività
lucrativa ed in quanto tale ha fissato i contributi dovuti (doc. III).
Secondo l'art. 10 cpv.
1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2005: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Giusta l'art. 10 cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale
emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate
esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere
che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di
un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo
di persone non esercitanti un'attività lucrativa.
L'art. 28bis OAVS prevede che
"
1 Le persone la cui attività lucrativa non è
esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza
attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a
titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono
almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi
pagati sul reddito di una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere
il contributo minimo secondo l'articolo 28.
Considerandi
2.
Se l'assicurato è assoggettato come persona
senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30."
5.
Secondo
la giurisprudenza, un'attività lucrativa non è esercitata durevolmente a
tempo pieno se l'assicurato
(1) esercita un'attività
durevole ma non a tempo pieno oppure se (2) l'attività è esercitata a tempo pieno ma non in maniera durevole (STFA
H 388/99 del 20 novembre 2001; DTF 115 V 161; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance viellesse et survivants, ad art.
10.
LAVS pag. 344 seg.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna
1996, pag. 216).
Ai fini
dell'applicazione dell'art. 28bis OAVS, l'attività lucrativa deve essere
inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale (citata STFA H 388/99, consid.
2). Questo presupposto è determinato anche tenendo conto del fatto che
l'evoluzione del guadagno imponibile può, nel corso degli anni, regolarmente
evolvere in funzione dell'avanzamento delle pratiche (citata STFA H
388/99, consid. 2; DTF 115 V 175 consid. 10d; STCA del 21 marzo 2002, 30.2001.206; Käser,
op. cit., pag. 218, n. 10.4 in fine).
Non è considerata
un'attività durevole quando è stata esercitata solo durante un periodo
dell'anno civile inferiore a nove mesi (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., ad art. 10 LAVS, N. 16 e 17 pag. 345; Käser, op. cit., N. 10.1 pag.
216, cfr. anche N. 2027 seg. delle Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall'UFAS).
La disposizione di cui
all'art. 28bis OAVS implica,
quindi, un calcolo comparativo. L'assicurato non occupato durevolmente è da
considerare come persona senza attività se i contributi che deve versare sul
reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, non
corrispondono, per un anno civile, almeno alla metà dei contributi dovuti da
persona non attiva, rispettivamente al contributo minimo (N. 2030 DIN; Greber/Duc/ Scartazzini, op.
cit., ad art. 10 LAVS, N. 20 pag. 345).
6.
Nella
DTF 115 V 161, l'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato quanto segue:
" (…)
9.
-
a) Selbständige Erwerbstätigkeit liegt im Regelfall vor, wenn der Beitragspflichtige
durch Einsatz von Arbeit und Kapital in frei bestimmter Selbstorganisation und
nach aussen sichtbar am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt mit dem Ziel,
Dienstleistungen zu erbringen oder Produkte zu schaffen, deren Inanspruchnahme
oder Erwerb durch finanzielle oder geldwerte Gegenleistungen abgegolten wird
(für die Umschreibungen im Steuerrecht siehe CAGIANUT/HÖHN, Unternehmenssteuerrecht,
S. 54 ff.; HÖHN, Steuerrecht, S. 225 ff.; REIMANN/ZUPPINGER/SCHÄRRER, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 2. Band, 1963, § 19 lit. b N. 1 bis 3;
ZUPPINGER/SCHÄRRER/FESSLER/REICH, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband,
1983, § 19 lit. b N. 1 bis 3; WAIBEL, Die Ermessenseinschätzung bei
Selbständigerwerbenden, Diss. St.
Gallen 1983, S. 3 ff.).
b) Nicht als selbständige Erwerbstätigkeit kann anerkannt werden, wenn eine
solche nur zum Schein besteht oder sonstwie keinen erwerblichen Charakter
aufweist, wie das für die blosse Liebhaberei zutrifft, die von rein persönlichen
Neigungen beherrscht wird (ZAK 1987 S. 418 Erw. 3b; CAGIANUT/HÖHN, a.a.O., S.
59; WAIBEL, a.a.O., S. 9; GRUBER, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die
direkten Staats- und Gemeindesteuern, N. 7 zu Art. 27). Für die Abgrenzung
solcher Tätigkeitsformen von selbständiger Erwerbstätigkeit kommt der
Erwerbsabsicht im Sinne der oben genannten Zielsetzung entscheidende Bedeutung
zu (siehe das in diesem Punkt zu präzisierende Urteil in ZAK 1987 S. 418 Erw.
3b; HÖHN, a.a.O., S. 188 mit Hinweisen). In Sonderfällen kann subjektiv eine
Erwerbsabsicht fehlen oder einem Erwerb keine persönliche Gewinnabsicht zugrunde
liegen, wie das etwa bei religiösen, ideellen oder gemeinnützigen Zielsetzungen
vorkommen kann (vgl. EVGE 1953 S. 32 und 1950 S. 32; siehe auch EVGE 1949 S.
172). Anderseits genügt es für sich allein noch nicht, dass der
Beitragspflichtige subjektiv eine Erwerbsabsicht für sich in Anspruch nimmt.
Die behauptete persönliche Absicht muss aufgrund konkreter wirtschaftlicher
Tatsachen, wie sie für selbständige Erwerbstätigkeit kennzeichnend sind, auch
nachgewiesen sein (ZAK 1987 S. 418 Erw. 3c).
c) Auch unter dem Blickwinkel dieser Grundsätze beginnt selbständige Erwerbstätigkeit
nicht erst mit dem Fliessen von Einkünften; denn es ist durchaus möglich, dass
eine Betätigung, die im übrigen alle Merkmale selbständiger Erwerbstätigkeit
erfüllt, unter Umständen erst nach längerer Zeit zu Einkünften führt. Es wäre
kaum verständlich, wenn beispielsweise ein Beitragspflichtiger, der zu Beginn
seiner Geschäftstätigkeit während längerer Zeit in grossem Umfang eigene oder
fremde Arbeitskraft einsetzt und erhebliche finanzielle Mittel investiert, um
ein Produkt zur Marktreife zu entwickeln, bis zum Fliessen der ersten Einkünfte
als Nichterwerbstätiger zu gelten hätte.
Werden keine Einkünfte erzielt, kann das allerdings ein deutlicher Hinweis
dafür sein, dass Nichterwerbstätigkeit, bloss vorgegebene Erwerbstätigkeit oder
allenfalls Erwerbstätigkeit unbedeutenden Umfangs vorliegt, was von Fall zu
Fall aufgrund der tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu prüfen ist
(ZAK 1987 S. 418 Erw. 3c und 4a). Wird eine üblicherweise erwerbliche Tätigkeit
auf Dauer ohne Gewinn ausgeübt, so lässt das Ausbleiben des finanziellen
Erfolges regelmässig auf das Fehlen erwerblicher Zielsetzung schliessen; denn
wer wirklich Erwerbstätigkeit ausübt, wird sich in der Regel nach längeren
beruflichen Misserfolgen von der Zwecklosigkeit seines Unterfangens überzeugen
und die betreffende Tätigkeit aufgeben. So hat das Eidg. Versicherungsgericht
in ZAK 1987 S. 418 Erw. 4a erkannt, dass nach 10 bis 15 Jahren ohne jegliche
betriebliche Einkünfte offensichtlich nicht mehr Erwerbstätigkeit angenommen werden
Dispositivo
kann. Im weiteren hat das Eidg. Versicherungsgericht entschieden, dass ein
selbständigerwerbender Architekt, der während Jahren nur geringfügige Einkommen
erzielte, nicht überzeugend behaupten kann, dauernd voll erwerbstätig gewesen
zu sein (ZAK 1986 S. 514)." (…)
7. In
concreto, nel suo ricorso l'assicurato
ha precisato che "non ha mai cessato un'attività lavorativa".
Dagli atti fiscali
emerge inoltre che l'interessato
ha iniziato a dichiarare redditi da attività indipendente nella tassazione 2001-2002
ed ha continuato a farlo negli anni successivi. Proprio la IC 2001-2002 del 15
dicembre 2003 (doc. D) è una notifica di tassazione intermedia emessa per
mutamento della professione dell'assicurato – da attività dipendente ad indipendente – e porta sul
periodo di contribuzione dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002.
Più specificatamente,
dalla documentazione agli atti risulta che nel biennio 2001-2002 l'insorgente è
stato imposto, tra l'altro, su un reddito aziendale di Fr. 46'000.- (doc. D).
Nel 2003, il reddito da
attività indipendente principale del contribuente ammontava a Fr. 944.-
(doc. E).
Nell'anno 2004, l'insorgente ha dichiarato un
reddito da attività indipendente di Fr. 9'180.-, mentre l'autorità
fiscale ha accertato una somma di Fr. 14'000.-, motivando l'aumento con l'aggiunta di prestazioni a proprio favore dell'attività professionale del contribuente,
ripresa di spese generali, di rappresentanza e d'auto, in quanto ritenute di natura privata (doc. F).
Infine, per il 2005 l'interessato ha esposto un reddito professionale
indipendente di Fr. 13'571.-, poi
corretto in Fr. 15'000.-
dalla competente autorità per gli stessi motivi di
quelli già ritenuti per l'anno
precedente.
8. Come
visto, ai fini dell'applicazione dell'art. 28bis OAVS e dell'affiliazione quale
persona senza attività lucrativa, l'attività deve essere inferiore alla metà
del tempo di lavoro usuale.
Come rilevato dal TFA
nella sentenza pubblicata in DTF 115 V 175, questo presupposto è determinato
anche tenendo conto del fatto che l'evoluzione del guadagno imponibile può, nel
corso degli anni, regolarmente evolvere in funzione dell'avanzamento delle
pratiche.
In specie, pendente
causa il Tribunale ha interpellato la Cassa di compensazione, osservando che
essa ha giustificato l'affiliazione
del ricorrente nella categoria delle persone senza attività lucrativa sulla
base dell'art. 28bis OAVS,
sostenendo che per l'attività
esercitata come indipendente egli non ha pagato nel 2005 almeno la metà del
contributo dovuto come persona senza attività lucrativa. Sulla scorta di ciò,
il TCA ha chiesto all'amministrazione
di "suffragare questa sua conclusione, e meglio apportando la prova
documentale che nel (2003 e 2004) 2005 l'assicurato non ha esercitato durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno,
condizione che giustificherebbe l'applicazione del citato art. 28bis OAVS anziché dell'art. 21 OAVS." (doc. V).
Con scritto del 10
febbraio 2010 (doc. VI), l'amministrazione
ha risposto quanto segue:
" (…) la Cassa ha ricevuto dall'Autorità
fiscale, l'informazione che il signor RI 1 nella
tassazione 2003 è stato imposto per un reddito aziendale di fr. 944.-, a fronte
di una sostanza complessiva netta di fr. 3'313'326.- (doc. 1).
In
queste circostanze, la Cassa ha proceduto d'ufficio,
in virtù dell'art. 28bis OAVS, al cambiamento di prassi,
ossia modificando l'affiliazione nella categoria dei "non
attivi", informando l'assicurato mediante la conferma di affiliazione,
inviata in data 13 giugno 2007.
Successivamente,
in data 22 giugno 2007, la Cassa ha notificato all'assicurato
le decisioni di fissazione dei contributi personali 2003 e 2004, con i rimedi
giuridici (decisione condannatoria).
Il
medesimo non ha interposto opposizione alle decisioni, onde per cui, implicitamente,
a mente della Cassa, ha ritenuto conforme la presa di posizione della
resistente.
Per
l'anno 2005, l'assicurato ha pagato
i contributi d'acconto provvisori in base al reddito
presumibile, tuttavia se la Cassa avrebbe emesso la decisione sulla scorta del
reddito aziendale della tassazione 2005 (fr. 15'000.-),
i contributi fissati sarebbero stati meno della metà (fr. 766.80) del contributo
stabilito quale persona senza attività lucrativa (fr. 9'039.50)
[doc. 2 – 3]." (…)
In virtù di quanto
precede ed alla luce della giurisprudenza esposta, a mente del TCA, vanno evidenziate le difficoltà oggettive per stabilire con precisione il tempo effettivo
di lavoro dell'assicurato,
disponendo infatti unicamente della dichiarazione dell'interessato che afferma di non avere mai cessato l'attività lavorativa e delle risultanze
fiscali circa il guadagno netto conseguito dal ricorrente negli anni precedenti
quello oggetto del contendere e nel 2005 medesimo. Questi dati, tuttavia, non
sono di alcun aiuto, poiché da essi non traspare chiaramente l'impegno di tempo che l'insorgente ha dedicato all'attività indipendente. In tali circostanze,
non è possibile effettuare con la necessaria tranquillità un paragone come
richiesto dalla giurisprudenza, e meglio verificare se l'attività lucrativa sia
inferiore alla metà del tempo di lavoro usuale.
In questo senso, gli
atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché accerti direttamente
presso l'assicurato, interpellandolo,
rispettivamente dall'esame del
suo incarto fiscale (bilancio, conto economico, fatturazioni, ecc.), l'impegno temporale che il ricorrente ha
dedicato all'attività
professionale come indipendente.
Soltanto quando sarà
in possesso di questi dati l'amministrazione
potrà paragonare i contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa con quelli dovuti come persona
senza attività lucrativa e verificare quindi l'applicabilità dell'art.
28bis OAVS. In seguito, emanerà una nuova decisione conforme alle risultanze.
9. In
queste circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso
parzialmente accolto.
Siccome è rappresentato
ed è parzialmente vincente in causa, al ricorrente vanno attribuite ripetibili
ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa, affinché si determini
conformemente al considerando 8.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di
compensazione verserà al ricorrente Fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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