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30.2009.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 aprile 2010Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono calcolati sul reddito

conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e

sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la

sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente

tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto

intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma

di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al

reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a

quest'imposta è vincolante per

le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori

indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

Questo Tribunale osserva, infine, che le

comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti

per l'amministrazione (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34;

N. 2103 DIN).

Invece, le comunicazioni di queste autorità

concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per

le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo

reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).

2.4. Va poi

rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997

pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la

Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N.

8.32, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini,

op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la

giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire

il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i

lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.

consid. 5a).

2.5. In specie,

la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente

sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che per ogni anno di contribuzione

ha indicato sia la sostanza netta dell'assicurata detenuta in Svizzera ed all'estero al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006, sia il reddito conseguito

sotto forma di rendite nel 2004 (doc. 12), nel 2005 (doc. 10) e nell'anno 2006 (doc. 8).

Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per il 2004 un reddito

conseguito sotto forma di rendita di Fr. 46'923.- tratto dalla notifica di tassazione IFD 2004 ed un totale di sostanza

(mobile e immobile) di Fr. 623'271.-, già calcolato in base al riparto intercantonale.

Per l'anno 2005, il reddito conseguito in

forma di rendita ammontava a Fr. 47'552.- e la sostanza netta a Fr. 649'482.-.

I contributi per l'anno 2006 sono stati calcolati sulla

base di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 48'684.- e di una sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero di Fr. 634'652.-.

Moltiplicando dunque per 20 questi redditi

conseguiti sotto forma di rendita e sommando i risultati ottenuti alla sostanza

netta di ogni anno, sulle sostanze determinanti che ne sono scaturite la Cassa

ha calcolato in Fr. 3'090,60,

in Fr. 3'193,60 e rispettivamente in Fr. 2'927,30 i

contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni

2004, 2005 e 2006, ma per quest'ultimo solo fino a novembre visto il pensionamento.

L'insorgente ha contestato sia il reddito sia la sostanza ritenuti

dalla Cassa di compensazione per il citato triennio.

2.6. Il TCA evidenzia innanzitutto che le notifiche di tassazione agli atti IC/IFD 2004, 2005 e 2006

sono regolarmente cresciute in giudicato dopo rettificazione su reclamo (doc.

B: 2004 e doc. C: 2005) rispettivamente dopo revisione (doc. D: 2006).

In tali circostanze, le informazioni ivi

contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere

considerate vincolanti per l'amministrazione

e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo

Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e

cresciuti in giudicato, come confermato dalla comunicazione del 6 agosto 2009

(doc. 6) del competente Ufficio di tassazione, espressamente interpellato dalla

Cassa di compensazione.

Per il calcolo dei contributi della ricorrente

senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto

forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero.

2.7. Riguardo al

reddito, l'insorgente ha

osservato che la rendita pensionistica che riceve dall'__________ () è parificabile al 100% alle prestazioni versate dalla Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG.

Questo ente ha infatti per scopo di fornire agli

assicurati, al momento della loro uscita dal mercato del lavoro, una fonte di

reddito che consenta di provvedere, in modo autonomo, al loro sostentamento.

L'assicurata ha inoltre rilevato che l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS è il pilastro

centrale della previdenza sociale svizzera, dato che l'AVS permette di far fronte, perlomeno in parte, alla diminuzione o

all'interruzione dell'entrata salariale causata dalla vecchiaia o

dalla morte. Essa contribuisce a permettere agli assicurati di garantire una

sicurezza materiale per il pensionamento.

In conclusione, a dire della ricorrente, è "quindi

palese l'equiparazione

di un'eventuale rendita

riversata in relazione all'AVS a quella riversata – nel caso concreto – dall'__________." (doc. I pag. 2).

Visto che la Cassa si è basata unicamente sulle Direttive DIN, essa ha pertanto

erroneamente interpretato l'art.

28 cpv. 1 OAVS. "Il non parificare il reddito conseguito in forma di

rendita da parte dell'__________ ad un reddito conseguito in forma di rendita dall'AVS costituisce una palese disparità di

trattamento fra cittadini che hanno contribuito in uno stato estero a quelli

che hanno contributo in Svizzera." (doc. I

pag. 2). L'assicurata ha dunque

chiesto di non computare i redditi delle prestazioni __________, poiché parificati

alle prestazioni versate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e come tali

fiscalmente già tassati.

2.8. Con sentenza

del 29 luglio 1991, pubblicata in RCC 1991 pag. 433, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato che le

rendite d'invalidità di

assicurazioni sociali straniere fanno parte del reddito determinante conseguito

in forma di rendite. Ciò ha determinato la pratica ancora oggi in vigore,

secondo la quale le persone che non esercitano un'attività lucrativa non devono pagare contributi all'assicurazione sociale sulle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, ma sulle prestazioni di

altre assicurazioni sociali. Ciò non rappresenta una violazione al principio

dell'uguaglianza di trattamento

dell'art. 4 cpv. 1 vCost. fed.,

né un'infrazione all'art. 14 CEDU.

Nel caso giudicato dal TF nel 1991, il ricorrente

aveva sollevato la questione della disuguaglianza di trattamento tra i beneficiari di rendite di

assicurazioni sociali estere ed i beneficiari di rendite dell'AVS/AI, mentre nel diritto fiscale le

rendite di assicurazioni sociali di diritto pubblico di Paesi stranieri sono

espressamente poste sullo stesso piano di quelle delle assicurazioni sociali

svizzere. A suo dire, inoltre, l'argomentazione secondo cui non bisogna tenere conto delle rendite

dell'AVS/AI svizzere per

fissare i contributi perché il prelievo dei contributi sulle proprie

prestazioni d'assicurazione

porterebbe ad un autofinanziamento dell'assicuratore sociale, non si baserebbe su alcun fondamento oggettivo

reale. In tal modo, si terrebbe conto soltanto della situazione nazionale delle

Casse di compensazione e non della situazione sociale delle persone senza

attività lucrativa, che però può essere influenzata tanto da una rendita d'invalidità svizzera quanto da una rendita

estera.

Prendendo posizione sulle censure sollevate dal

ricorrente, nel 1991 l'Alta

corte ha innanzitutto ribadito che secondo l'art. 28 cpv. 1 OAVS, la nozione di reddito sotto forma di rendita è

indipendente dalla nozione di rendita secondo il diritto fiscale (DTF 104 V

183, RCC 1979 pag. 348; RCC 1985 pag. 159 consid. 2a). Il trattamento fiscale

delle prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere non influisce

quindi sulla questione della percezione dei contributi oggetto qui in discussione

(cfr. consid. 3c).

Riguardo alla disuguaglianza di trattamento tra i

beneficiari di rendite d'invalidità

estere ed i titolari delle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, l'Alta Corte ha affermato che (cfr. consid. 3c):

"

(…) il faut relever qu'en vertu de la jurisprudence du TFA, toutes les prestations d'assurances sociales qui ont une influence sur la

situation financière de la personne sans activité lucrative sont soumises à

cotisation. Confirmant la pratique de l'administration, le TFA n'a

dérogé à ce principe (voir ATF 107 V 68, RCC 1982 p. 82) que dans le domaine de

l'AVS/AI, car la perception de

cotisations sur ses propres prestations d'assurance mènerait à un autofinancement de l'assureur social. Toutes les prestations d'autres assurances telles que l'assurance obligatoire –accidents, militaire, -chômage et –maladie sont,

quant à elles, soumises à l'obligation

de cotiser. A cet égard, la prise en compte de rentes des assurances sociales

étrangères pour la fixation des cotisations ne constitue pas une violation du

principe de l'égalité de traitement

selon l'art. 4 al. 1 Cst. Le

recourant ne peut pas se prévaloir du fait que la manière de traiter les

bénéficiaires de rentes de l'AVS/AI

suisse s'écarte des termes de l'art. 28 al. 1 RAVS, car cette réglementation d'exception repose sur un autre état de

faits que celui de la perception des cotisations sur ses propres prestations

qui est en discussion. S'agissant de

la différence de traitement, la question déterminante n'est pas celle de savoir si l'assuré

perçoit une rente d'invalidité ou une

autre rente des assurances sociales, mais le fait que, dans le cas des rentes

de l'AVS/AI, c'est le même assureur qui accorde des prestations et réclame des

cotisations. Du reste, il est à noter que le TFA, dans la RCC 1985 p. 160

consid. 2b in fine, s'il n'a pas remis en question la pratique

administrative d'après laquelle les

rentes et les indemnités journalières de l'AVS/AI ne sont pas soumise à cotisation, a toutefois relevé la critique

que le tribunal cantonal avait faite à cet égard. Cette jurisprudence n'a pas à être réexaminée; la perception de

cotisations sur la rente d'invalidité

du recourant correspond en tout cas à la réglementation en vigueur et, partant,

une violation du principe de l'égalité

de traitement aux termes de l'art. 4

al. 1 Cst. doit être niée." (…)

2.9. In virtù di quanto appena

esposto, secondo questo Tribunale, le censure sollevate dall'assicurata vanno

respinte.

Va subito rilevato che la circostanza che la rendita estera conseguita

dalla ricorrente sia già tassata fiscalmente in Svizzera non ha alcuna

influenza nell'ambito dell'AVS. Come appena esposto, e confermato successivamente

dalla nostra Massima istanza (DTF 127 V 65 consid. 4d/aa), la nozione di

reddito conseguito sotto forma di rendita secondo l'art. 28 OAVS è infatti

indipendente dalla nozione di rendita o di reddito nel senso del diritto fiscale.

Dal profilo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poco importa, dunque, il

regime fiscale al quale è sottoposto il reddito da prendere in considerazione.

Riguardo alla tesi dell'insorgente secondo cui la pensione estera

che riceve è equiparata ad un'eventuale rendita AVS e quindi, anch'essa, non

deve essere considerata come un reddito conseguito sotto forma di rendita ex

art. 28 cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte si allinea alle motivazioni fornite

dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni nella precitata e riportata

sentenza, che a sua volta si basa sulla DTF 107 V 68, la quale al considerando

4 prevede quanto segue:

" (…)

Sempre per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

includere nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere

dell'assicurazione per l'invalidità non avrebbe avuto senso dal momento che ne

sono escluse le rendite AVS e AI, le quali più delle indennità hanno il

carattere di rendita. Successivamente alla data della decisione amministrativa

in lite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha peraltro emanato,

con vigenza dal 1o gennaio 1980, nuove direttive sugli indipendenti e non attivi

la cui cifra 271 esclude il reddito sotto forma di rendita delle "Renten

der Eidgenössischen AHV und IV sowie IV-Taggelder". Ora l'esclusione

dal reddito sotto forma di rendita delle rendite AVS è logico e conforme alla

legge dal momento che l'obbligo di versare contributi per persone non

esercitanti un'attività lucrativa inizia a 20 anni e termina a 65 anni per gli

assicurati di sesso maschile e a 62 anni per quelli di sesso femminile (art. 3

cpv. 1 LAVS). Nel periodo tra i 20 e i 65, rispettivamente 62 anni, gli assicurati

possono percepire o rendite di vedovanza, escluse dal contributo per chi non

esercita attività (art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS), oppure rendite di orfano agli

studi (art. 25 cpv. 2 LAVS), pure escluse in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LAVS, infine

rendite per coniugi per le quali la moglie se non esercitante attività è

esonerata dall'onere di contribuire secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS. L'esclusione

del reddito sotto forma di rendita delle rendite dell'assicurazione per

l'invalidità è dal canto suo suffragata da lunga prassi amministrativa e

corrisponde comunque ad un opinio necessitatis non contestabile (DTF 96 V 51).

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, condividendo

l'opinione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ritiene che alla

stessa stregua devono essere escluse dal reddito sotto forma di rendita le

indennità giornaliere. Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede

motivo di scostarsi da questo parere. Particolarmente di rilievo al riguardo è

l'argomento addotto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo

cui l'assoggettamento a contribuzione delle indennità giornaliere

condurrebbe ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione, la quale

darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra.

Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe

cioè ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. D'altra parte,

come afferma l'Ufficio federale, si giustifica socialmente e corrisponde ai

principi fondamentali dell'assicurazione che l'invalido avente quale risorsa

soltanto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità paghi il contributo

minimo.

Vero è che le rendite e le indennità giornaliere dell'INSAI, le

rendite dell'assicurazione militare, nonché le indennità giornaliere dell'assicurazione

contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie vengono

trattati come redditi sotto forma di rendita assoggettati al pagamento di

contributi. Ora questa diversità di trattamento trova giustificazione nel

fatto che le prestazioni erogate da quelle assicurazioni - prestazioni che

rappresentano largamente la surrogazione del reddito e della perdita del

salario in seguito a malattia o infortunio - sono generalmente più importanti

di quelle riconosciute dall'assicurazione per l'invalidità. Si tratta peraltro

di contributi percepiti sulle prestazioni di un'altra assicurazione. Non può

nemmeno essere negato che il pagamento del contributo minimo da parte del

beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità è

suscettibile di esercitare un'influenza negativa non solo sulla futura

eventuale rendita AVS ma anche sulla rendita dell'assicurazione per

l'invalidità riconosciuta all'assicurato in caso di insuccesso delle misure di

riadattamento. Ma, come osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

la soluzione a questo problema non dev'essere cercata nell'ambito della regolamentazione

relativa alla percezione dei contributi, bensì in quello della normativa

concernente le rendite (cfr. art. 51 cpv. 3 OAVS e 32 OAI). Detti addebiti non

giustificano comunque di dipartirsi da una consolidata prassi amministrativa

che assimila sul piano dei contributi le indennità giornaliere alle rendite

d'invalidità.

In queste condizioni il giudizio cantonale che

annulla la decisione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero

dev'essere confermato. Esso deve tuttavia essere completato nel senso che gli

atti di causa sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché

fissi il contributo - probabilmente contributo minimo - dovuto dall'assicurato."

(sottolineature della redattrice)

Stanti queste considerazioni, l'elemento determinante per potere esonerare

le rendite dell'AVS/AI e le prestazioni complementari nonché le prestazioni

proprie di queste assicurazioni (quali, per esempio, le indennità giornaliere

dell'assicurazione invalidità) dall'assoggettamento al prelevamento di

contributi, risiede nel fatto che prelevare dei contributi sulle proprie

prestazioni d'assicurazione porterebbe ad un autofinanziamento dell'assicuratore

sociale. In sostanza, il legislatore ha voluto evitare ad un assicurato che riceve

delle rendite AVS/AI/PC di dovere pagare dei contributi su/con questi redditi

conseguiti sotto forma di rendita, poiché altrimenti essi andrebbero a loro volta

a finanziare le rendite che gli sono versate.

Come ha ben concluso l'allora TFA, in tale evenienza si giungerebbe

ad un illogico autofinanziamento dell'assicurazione AVS/AI /PC, in cui da una

parte essa darebbe all'assicurato delle prestazioni e dall'altra gli

chiederebbe indirettamente di finanziarle con il versamento di contributi

prelevati su queste stesse rendite.

2.10. D'avviso di questo TCA, la rendita

pensionistica __________ che la ricorrente riceve dall'__________ può essere assimilata ad una rendita AVS, ovvero al I pilastro.

Infatti, sul sito internet di questo ente si può leggere

che lo "Scopo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti è di fornire agli assicurati, al momento della loro

uscita dal mercato del lavoro, una fonte di reddito che consenta loro di

provvedere, in modo autonomo, al proprio sostentamento." (http://www.__________).

Inoltre, "L'obbligo del versamento dei contributi

previdenziali è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo.

Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto

(lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto, che assume la

qualificazione giuridica di datore di lavoro. L'onere contributivo grava sia

sul lavoratore - mediante una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di

lavoro. L'obbligo del pagamento è invece completamente a carico del datore di

lavoro. In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi

dalla contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque

patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione." (http://www.__________).

Per ciò che qui interessa, l'equivalenza della rendita __________ __________

di cui beneficia l'assicurata con la rendita AVS svizzera deriva dal fatto che,

in virtù di una Convenzione fra i due istituti stipulata il 3

dicembre __________, "L'assicurato che vanta contribuzione sia

presso l'__________, __________,

sia presso l'__________

ha diritto alla liquidazione di un'unica

pensione previo cumulo dei contributi versati e accreditati

presso i due istituti."

(http://www.__________). Quindi, ritenuto che l'istituto __________ che eroga rendite pensionistiche, di invalidità e per superstiti, corrisponde

a tutti gli effetti all'AVS svizzera,

anche l'__________ può essere

considerata equivalente alla nostra assicurazione del I pilastro.

Tuttavia, questa equivalenza non comporta automaticamente

ancora, alla stregua delle rendite AVS che non sono considerate quale reddito

conseguito sotto forma di rendita che, anche le rendite pensionistiche versate

dall'__________ ne seguano la

stessa sorte in virtù dell'art.

28 cpv. 1 OAVS.

Va in effetti al riguardo ricordato che le

rendite AVS/AI/PC svizzere sfuggono al prelevamento di contributi sulle

proprie prestazioni d'assicurazione

allo scopo chiaro e logico di evitare un autofinanziamento dell'assicuratore sociale medesimo.

Per contro, la stessa conclusione non può

essere tratta anche per le rendite estere dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e dell'invalidità, poiché per

queste rendite non è indubbiamente possibile applicare il concetto dell'autofinanziamento.

Infatti, anche se le rendite versate dall'__________

appaiono equivalenti a quelle riconosciute dall'AVS, è evidente che i

contributi prelevati dall'istituto estero servono per finanziare unicamente

le relative rendite estere. Pertanto, né i contributi versati all'__________

né tanto meno le rendite che questo ente riconosce ai suoi assicurati, non hanno

nulla a che vedere con i contributi AVS/AI prelevati in Svizzera rispettivamente

con le rendite AVS/AI versate a chi, anche se straniero, ha contribuito dal

profilo assicurativo nel nostro Paese.

In tal caso, dunque, assoggettando il reddito

conseguito sotto forma di rendita estera al prelevamento di contributi

per le persone senza attività lucrativa, non è manifestamente possibile parlare

di autofinanziamento dell'AVS/AI svizzera.

Di conseguenza, poiché non si è quindi confrontati

ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che accorda delle prestazioni

e reclama dei contributi, la presa in considerazione di rendite erogate da

assicurazioni sociali estere per la fissazione dei contributi non

costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento

secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991 pag. 433 consid.

3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed.

Non va peraltro dimenticato che i contributi

AVS/AI/IPG che vengono richiesti alla ricorrente servono per finanziare il suo

diritto alla rendita AVS svizzera alla realizzazione dell'evento assicurato.

In concreto, con il compimento dei 64 anni, dal 1°

dicembre 2006 la ricorrente è stata posta al beneficio della rendita di vecchiaia,

che è stata calcolata in funzione degli anni di contribuzione, dei redditi dell'attività

lucrativa nonché degli accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art.

29bis cpv. 1 LAVS). La sua rendita AVS è stata finanziata anche con i

contributi che ella deve versare ora (visto che l'assicurata non si è

spontaneamente annunciata a suo tempo alla Cassa di compensazione giusta l'art.

64 cpv. 5 LAVS) come persona senza attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2

LAVS).

Stante quanto esposto, la lamentela

ricorsuale è infondata e deve pertanto essere respinta.

Di conseguenza, i redditi conseguiti sotto forma di rendita vanno

confermati così come ritenuti dalla Cassa di compensazione sul-la base delle

indicazioni dell'autorità fiscale (2004: Fr. 46'923.-, 2005: Fr. 47'552.-, anno

2006: Fr. 48'684.-).

2.11. La soluzione adottata è pure

conforme all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle

persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3, DTF

128 V 315).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato

Considerandi

II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72

del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione

del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.

109.268

).

Ratione temporis

sono applicabili sia l'ALC sia

il regolamento n. 1408/71. Infatti, le decisioni sono state emanate nel 2009 e

concernono la fissazione dei contributi dovuti dall'assicurata per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24

luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF

130.

V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12

pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza

della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.

I-1343, punto 45).

L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono pure applicabili ratione

personae. L'assicurata è di

nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1

cpv. 2 Allegato II ALC).

Inoltre, in qualità di lavoratrice autonoma o

subordinata, è o è stata soggetta alla legislazione __________ e quindi alla

legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in relazione

con l'art. 1 lett. a e l'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71).

Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso

è senz'altro dato (STF C 124/06

del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).

Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento

n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le

prestazioni d'invalidità,

comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c)

le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni

per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di

morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4

n. 1 del regolamento n. 1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395

consid. 3.2).

L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni

sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt.

13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione

applicabile.

Il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a

determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13

n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo

Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro

Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria

sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio

della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.

1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo

principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid.

4.1

con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche

l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.

41.

segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation

de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des

personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",

Berna 2001, pag. 131 segg.).

L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera le norme generali:

"1. Le persone

per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione

di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale

legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona

che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un

altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona

che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro

Stato membro;

(…)

f) la

persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle

disposizioni di questa sola legislazione."

L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di

regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata

sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 13 n. 2 lett. a (esercizio di un

attività salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71.

Si tratta, per esempio, di una persona che ha

cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve

delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro

e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere

un'attività mentre beneficia di

queste indennità di malattia. Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha cessato ogni attività

salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le

condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto

applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul

cui territorio risiede, ovvero o alla legislazione dello Stato dove ella ha in

precedenza esercitato un'attività

salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello

Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione

implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea

o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 13 n. 2

lett. a del regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza

della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).

Nella fattispecie, poiché l'assicurata non è più attiva professionalmente

e quindi non sottostà più alla legislazione __________ in virtù dell'art. 13 n. 2 lett. a, le è applicabile l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.

1408/71 e quindi le è opponibile la legislazione dello Stato in cui risiede e

meglio la legislazione svizzera.

Più specificatamente riguardo alla censura di disparità

di trattamento, il TCA osserva che l'art. 2 ALC tratta della non discriminazione

con la seguente formulazione:

" In

conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo,

i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio

di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette

disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.".

L'art. 3 regolamento n. 1408/71 sulla parità di trattamento recita:

"

1.

Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati

membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento,

sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di

ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte

salve le disposizioni particolari del presente regolamento."

Questi disposti regolano il principio della non discriminazione

fra cittadini della Comunità Europea e dei suoi Stati membri e della Confederazione

Svizzera in funzione della loro nazionalità.

In concreto, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione, e

qui confermata (cfr. consid. 2.10), vale per qualsiasi assicurato che ha

lavorato e contribuito in uno Stato estero e da cui riceve dunque, a tempo

debito, una rendita estera. E ciò avviene indipendentemente dalla sua

nazionalità.

Come esposto, lo scopo del principio rispettivamente dell'eccezione

regolati dall'art. 28 cpv. 1 OAVS consiste nell'evitare che l'assoggettamento a

contribuzione delle rendite conduca ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione,

la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra. Il pagamento di

contributi su queste prestazioni equivarrebbe, cioè, ad una riduzione indiretta

inammissibile delle stesse.

In queste circostanze, il fatto di sottoporre le rendite estere –

di qualsiasi tipo - a questo assoggettamento non costituisce, a non averne

dubbio, una disparità di trattamento con le rendite svizzere, che ne sono

esonerate, né fondata sull'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. né sull'art. 2 ALC e tanto

meno sull'art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71, giacché l'art. 28 cpv. 1 OAVS

vuole semplicemente evitare un autofinanziamento dell'assicurazione sociale

svizzera e non discriminare gli assicurati in funzione della nazionalità.

Anzi, proprio in ossequio al citato art. 3 n. 1 del regolamento n.

1408/71, la ricorrente, domiciliata in Svizzera, viene trattata allo stesso

modo dei cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese - e che sono stati

anche attivi. Pertanto, anch'ella sottostà all'applicazione dell'art. 28 cpv. 1

OAVS per la determinazione dei contributi dovuti quale persona senza attività

lucrativa.

2.12

In

una sentenza emessa dal TF in ambito LAINF (8C_632/2007

del 5 giugno 2008 pubblicata in DTF 134 V 292 - 293, in particolare cons.

4.5

, pag. 292 e 203), in una causa ticinese, l’Alta Corte ha esaminato

il tema della discriminazione indiretta o dissimulata, ha cioè posto il tema –

analizzato dalla giurisprudenza della CGCE – dell’effetto discriminatorio di

condizioni poste dall’ordinamento giuridico nazionale che, nonostante

applicabili senza distinzione di nazionalità a tutti i cittadini, abbiano quale

effetto di riferirsi essenzialmente o per la gran parte dei casi a cittadini

migranti. In particolare il TF ha ritenuto come:

"

Secondo la costante giurisprudenza della CGCE,

il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni

palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di

discriminazio-ne, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca

di fatto allo stesso risultato. Devono pertanto essere indirettamente

discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale le quali, benché

indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente

o in grande parte i lavoratori migranti (sentenze della CGCE del 23 maggio

1996, O'Flynn, C-237/94, Racc. 1996, pag. I-2617, n. 17 e 18; del 21

novembre 1991, Le Manoir, C-27/91, Racc. 1991, pag. I-5531, n. 10; cfr. pure DTF

131.

V 390 consid. 5.1 pag. 397). Una soluzione diversa è ammissibile solo

se le dette disposizioni siano giustificate da considerazioni oggettive,

indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano

adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento

nazionale (sentenze della CGCE del 10 marzo 1993, Commissione/Granducato del

Lussemburgo, C-111/91, Racc. 1993, pag. I-817, n. 12; del 2 agosto 1993, Allué

e altri, C-259/91 / C-331/91 / C-332/91, Racc. 1993, pag. I-4309, n. 15).

Nell'ambito dei vantaggi sociali, il principio del divieto di discriminazione

indiretta può pertanto fare obbligo ad uno Stato membro di trattare delle

situazioni che si sono prodotte in un altro Stato membro nello stesso modo come

se si fossero realizzate sotto la propria legislazione (sentenza della CGCE

del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Racc. 2000,

pag. I-10497, in tema di presa in considerazione di una carriera professionale

effettuata parzialmente all'estero ai fini della promozione degli insegnanti ed

assistenti)."

Si pone quindi

la questione a sapere se le condizioni per le quali la giurisprudenza svizzera

esclude le rendite della LAVS dalla determinazione del contributo personale

della persona beneficiaria di rendita ed astretta al pagamento dei contributi

quale persona senza attività, possa costituire una forma dissimulata di

discriminazione per i migranti stranieri.

D’avviso

di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni una tale forma di discriminazione

indiretta non può essere ritenuta in concreto. L’argomento ritenuto nella

giurisprudenza federale ed esposto nelle considerazioni che precedono, ossia il

divieto di un autofinanziamento dell’assicurazione sociale costituente il primo

pilastro svizzero, appare pregnante e non risulta essere indirettamente

discriminatorio sulla base della nazionalità. Il divieto voluto con la

giurisprudenza federale tocca infatti in maniera del tutto uguale cittadini

svizzeri e stranieri che presentino condizioni giuridiche simili e non va

particolarmente a colpire i cittadini migranti stranieri rispetto al nostro

territorio nazionale. Le condizioni poste dalla giurisprudenza federale in

materia di calcolo del contributo personale dovuto da persona beneficiaria di

rendita percepita da un assicurazione sociale estera, analoga alle rendite

previste dalla LAVS, non appaiono conseguentemente discriminatorie per i

cittadini migranti stranieri in virtù della loro nazionalità considerato come,

lo si ribadisce, non riguardino principalmente od essenzialmente cittadini

migranti stranieri rispetto alla Svizzera. Tutti i cittadini beneficiari di

rendite quali quella percepita dalla ricorrente, senza distinzione della loro

nazionalità, posti nelle medesime condizioni si vedono trattare in maniera

uguale. Il fatto che la rendita computata sia unicamente quella percepita da un

istituto estero non è sufficiente per vedere un trattamento indirettamente

discriminatorio in funzione della nazionalità. L’argomento non può quindi

essere ritenuto.

2.13

Si tratta ora

di stabilire l'importo della sostanza netta complessiva detenuta in Svizzera ed

all'estero dall'assicurata.

La notifica di tassazione IC 2004 dopo rettificazione su

reclamo, contempla una sostanza netta di Fr. 601'249.-

composta di Fr. 404'434.- di titoli e capitali, Fr. 50'000.- di assicurazioni

private sulla vita e rendite vitalizie nonché Fr. 146'815.- quale sostanza

immobiliare (doc. B).

Con la notifica di tassazione IC 2005, anch'essa emanata il

22.

ottobre 2008 (doc. C) dopo rettificazione su reclamo, l'autorità fiscale ha

stabilito il totale della sostanza netta in Fr. 622'637.-,

comprensivo di titoli e capitali ammontanti a Fr. 403'673.-, di assicurazioni

private sulla vita pari a Fr. 40'000.- e di sostanza immobiliare di Fr. 178'964.-.

Infine, la decisione di tassazione IC 2006 dopo revisione,

sempre del 22 ottobre 2008 (doc. D), ha accertato in Fr. 607'942.-

il totale della sostanza netta, includendo Fr. 398'878.- di titoli e capitali,

Fr. 31'000.- di assicurazione privata sulla vita e l'importo di Fr. 178'064.- quale

sostanza immobiliare.

Per la ricorrente, la sostanza da considerare per

la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività

lucrativa deve corrispondere a quella ritenuta fiscalmente come sostanza imponibile

complessiva e non a quella netta.

Pertanto, gli importi da sommare al reddito della

sostanza conseguito sotto forma di rendita saranno Fr. 601'000.- per l'anno 2004, Fr. 622'000.-

per il 2005 e Fr. 607'000.- per

il 2006.

Inoltre, visto che la sostanza immobiliare si

trova in Ticino, la ricorrente non ritiene giustificato l'aumento del 15% di valore di riparto

intercantonale sulla sostanza stessa.

L'amministrazione si è invece

basata sulla sostanza netta accertata fiscalmente dal competente Ufficio

di tassazione (n. 32 dell'IC) e

vi ha aggiunto, quale valore di riparto intercantonale sulla sostanza

immobiliare, il 15% della sostanza immobiliare accertata fiscalmente (n. 28

dell'IC). In tal modo, la Cassa

di compensazione è giunta ad una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di Fr. 623'271.- per il 2004, Fr. 649'482.- per il 2005 e Fr. 634'652.- per il 2006 (cfr. decisione su opposizione).

2.14

Secondo

questo Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è

corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui

le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla

tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di

riparto intercantonali.

Pertanto, è a giusta ragione che dalla sostanza netta (nel 2004:

Fr. 601'249.-, nel 2005: Fr. 622'637.- e nel 2006: Fr. 607'942.-) accertata

fiscalmente sia stata dedotta la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in

Ticino (nel 2004: Fr. 146'815.-,

nel 2005: Fr. 178'964.- e nel

2006: Fr. 178'064.-) e sia

stata invece aggiunta la sostanza immobiliare rivalutata secondo il coefficiente

di rivalutazione del 115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non

agricoli (nell'anno 2004: Fr. 146'815.- x 115 : 100 = Fr. 168'837.-, nel 2005: Fr. 178'964.- x 115 : 100 = Fr. 205'809.- e nel 2006: Fr. 178'064.- x 115 : 100 = Fr. 204'774.-).

Si ottiene così la somma della sostanza netta

complessiva in Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente all'art.

29.

cpv. 3 OAVS (nel 2004: Fr. 601'249.- - Fr. 146'815.- + Fr. 168'837.- = Fr. 623'271.-, nel 2005: Fr. 622'637.- - Fr. 178'964.- +

Fr. 205'809.- = Fr. 649'482.- e nell'anno 2006: Fr. 607'942.- - Fr. 178'064.- + Fr.

204'774.- = Fr. 634'652.-).

Queste cifre, che differiscono tanto dalla

sostanza netta (n. 32) quanto dalla sostanza imponibile totale (n. 34) ritenute

a livello fiscale, sono corrette e vanno confermate.

In conclusione, la sostanza determinante per

calcolare i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2004 va stabilita in Fr.

1'561'731.-, cifra

che corrisponde alla sostanza netta (Fr. 623'271.-) sommata al reddito percepito sotto forma di rendite

moltiplicato per venti (Fr. 46'923.-

x 20 = Fr. 938'460.-), ciò che dà luogo ad un contributo di Fr.

3'090,60 (art. 28 cpv. 1 OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG).

Questo importo è comprensivo di Fr. 60,60 di spese amministrative, ossia il 2%

di Fr. 3'030.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di

amministrazione dell'AVS, RS

831.143

).

La sostanza determinante per l'anno 2005

ammonta invece a Fr. 1'600'522.- ed è pari alla sostanza netta di Fr. 649'482.- sommata al reddito percepito in forma di rendita di Fr. 47'522.- moltiplicato per 20 (Fr. 951'040.-). Su questa base, il contributo

AVS/AI/IPG dovuto è pari a Fr. 3'193,60 ed è già comprensivo delle spese

amministrative.

Infine, per l'anno 2006 si ottiene una sostanza

determinante di Fr. 1'608'332.-, derivante dalla sostanza netta (Fr. 634'652.-) sommata con il reddito sotto forma di rendite per 20 (Fr. 48'684.- x 20 = Fr. 973'680.-). Il contributo dovuto dall'assicurata per 11 mesi, ossia fino al

momento del suo pensionamento, assomma dunque a Fr. 2'927,30, spese

amministrative comprese.

Da quanto precede discende, quindi, che è a

giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi della

ricorrente sui summenzionati importi sia del reddito conseguito sotto forma di

rendita sia della sostanza netta al valore di riparto intercantonale, stabiliti

dalle notifiche di tassazione IC 2004, IC 2005 ed IC 2006, cresciute in

giudicato.

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere integralmente respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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