30.2009.37
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 aprile 2010Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.37
Data decisione, Autorità:
14.04.2010, TCA
Titolo:
Contributi PSAL.Rendita estera è qui paragonata a rendita AVS CH,ma dato che non si può parlare di autofinanziamento dell'AVS CH con il prelevamento di contributi su redditi esteri,la rendita pensionistica estera va considerata rendita sotto forma di reddito e assoggettata all'AVS.No discriminazione
CONTRIBUTI
ESENZIONE DAL PAGAMENTO AVS IN SVIZZERA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REDDITO CONSEGUITO ALL'ESTERO
art. 2 ALC
art. 3 CEE1408/71
art. 13 cpv. 2 let. f CEE1408/71
art. 8 cpv. 2 COST
art. 23 cpv. 4 OAVS
art. 28 cpv. 1 OAVS
art. 29 cpv. 3 OAVS
art. 157 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.37
TB
Lugano
14 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
settembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Con tre
distinte decisioni del 21 luglio 2009 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1 per gli anni 2004 (doc. 11), 2005 (doc. 9) e 2006 (doc. 7) quale
persona senza attività lucrativa. L'amministrazione si è basata sulle notifiche di tassazione IFD 2004,
2005 e 2006, secondo cui la sostanza netta in Svizzera ed all'estero ammontava a Fr. 623'271.- rispettivamente a Fr. 649'482.- ed a Fr. 634'652.-, mentre il reddito percepito sotto forma di rendita assommava
per i medesimi anni a Fr. 46'923.-,
a Fr. 47'552.- ed a Fr. 48'684.-.
Questi ultimi importi, moltiplicati per venti e
sommati alla sostanza, danno una sostanza determinante di Fr. 1'561'731.-, rispettivamente di Fr. 1'600'522.- e di Fr. 1'608'332.- e quindi un contributo AVS/AI/IPG di
Fr. 3'090,60 (2004), di Fr. 3'193,60 (2005) e di Fr. 2'927,30 (01-11.2006), spese amministrative
comprese.
1.2. Con
decisione su opposizione del 22 settembre 2009 (doc. A) la Cassa di
compensazione ha respinto l'opposizione
dell'assicurata presentata il 3
agosto 2009 (doc. 5) e completata dalla sua rappresentante il 16 settembre
successivo (doc. 3). L'amministrazione
ha argomentato di essersi fondata sulle comunicazioni fiscali, vincolanti (art.
23 cpv. 4 OAVS) e cresciute in giudicato, da cui emerge per ogni anno in
oggetto una rendita pensionistica estera che, come tale, va considerata reddito
conseguito sotto forma di rendita. Quanto alla determinazione della sostanza,
la Cassa ha rilevato che va tenuto conto dei valori di riparto intercantonali
(art. 29 cpv. 3 OAVS) ed ha quindi esposto in dettaglio i passaggi per giungere
alle cifre ritenute nelle decisioni di fissazione dei contributi a titolo di
sostanza netta complessiva.
1.3. L'assicurata, sempre rappresentata dalla
fiduciaria RA 1 di __________, è insorta al TCA il 22 ottobre 2009 (doc. I)
contro la predetta decisione, contestando che la rendita pensionistica __________
che riceve dall'__________ vada
considerata come reddito sotto forma di rendita. A suo dire, essa deve essere
equiparata alle prestazioni versate da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG,
quindi, come prevede l'art. 28
cpv. 1 OAVS, non deve rientrare nel reddito conseguito in forma di rendita.
Per quanto concerne la fissazione della sostanza
netta, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione non corrispondono a
quelle accertate e tassate fiscalmente. Per di più, la ricorrente non ritiene
giustificato l'aumento del 15%
del valore di riparto intercantonale sulla sostanza immobiliare, considerato
che essa si trova in Ticino. Chiede l'emanazione di nuove decisioni, corrette.
1.4. Nella
risposta del 28 ottobre 2009 (doc. III), la Cassa ha esposto nuovamente le
norme applicabili ed ha proposto la reiezione del ricorso, ribadendo le
precedenti motivazioni.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a
LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
324.- (nel 2004, nel 2005 e nel 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno
civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro,
contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti
un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli studenti e gli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa, se
mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo
conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad
un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid.
2a; RCC 1986 pag. 350).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di Fr. 353 (art. 10 cpv. 2 LAVS), i
contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in
forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma
di rendita.
Questa norma indica
inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone
contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita,
l'importo annuo della rendita
moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in
forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
2.2. Nella sua
giurisprudenza, l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso
lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi
considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione
dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in
senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di
una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68;
Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti
di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione
italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN
considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433
consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite
per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i
redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da
convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il
valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore
locativo di un'abitazione messa
gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto
di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073
DIN): le rendite dell'AVS e
dell'AI federale nonché le
prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art.
28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid.
3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le
pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio
(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della
sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa
di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V
163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non
sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche
versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è
stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione
del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di
proprietà dell'assicurato,
situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la
sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra
l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10
LAVS).
2.3. I contributi
sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si
intende l'anno civile (art. 29
cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e
sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la
sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto
intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma
di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al
reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a
quest'imposta è vincolante per
le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori
indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Questo Tribunale osserva, infine, che le
comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti
per l'amministrazione (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34;
N. 2103 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste autorità
concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per
le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo
reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).
2.4. Va poi
rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/ Scartazzini,
op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.
consid. 5a).
2.5. In specie,
la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente
sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che per ogni anno di contribuzione
ha indicato sia la sostanza netta dell'assicurata detenuta in Svizzera ed all'estero al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006, sia il reddito conseguito
sotto forma di rendite nel 2004 (doc. 12), nel 2005 (doc. 10) e nell'anno 2006 (doc. 8).
Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per il 2004 un reddito
conseguito sotto forma di rendita di Fr. 46'923.- tratto dalla notifica di tassazione IFD 2004 ed un totale di sostanza
(mobile e immobile) di Fr. 623'271.-, già calcolato in base al riparto intercantonale.
Per l'anno 2005, il reddito conseguito in
forma di rendita ammontava a Fr. 47'552.- e la sostanza netta a Fr. 649'482.-.
I contributi per l'anno 2006 sono stati calcolati sulla
base di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 48'684.- e di una sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero di Fr. 634'652.-.
Moltiplicando dunque per 20 questi redditi
conseguiti sotto forma di rendita e sommando i risultati ottenuti alla sostanza
netta di ogni anno, sulle sostanze determinanti che ne sono scaturite la Cassa
ha calcolato in Fr. 3'090,60,
in Fr. 3'193,60 e rispettivamente in Fr. 2'927,30 i
contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni
2004, 2005 e 2006, ma per quest'ultimo solo fino a novembre visto il pensionamento.
L'insorgente ha contestato sia il reddito sia la sostanza ritenuti
dalla Cassa di compensazione per il citato triennio.
2.6. Il TCA evidenzia innanzitutto che le notifiche di tassazione agli atti IC/IFD 2004, 2005 e 2006
sono regolarmente cresciute in giudicato dopo rettificazione su reclamo (doc.
B: 2004 e doc. C: 2005) rispettivamente dopo revisione (doc. D: 2006).
In tali circostanze, le informazioni ivi
contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'amministrazione
e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo
Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e
cresciuti in giudicato, come confermato dalla comunicazione del 6 agosto 2009
(doc. 6) del competente Ufficio di tassazione, espressamente interpellato dalla
Cassa di compensazione.
Per il calcolo dei contributi della ricorrente
senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto
forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero.
2.7. Riguardo al
reddito, l'insorgente ha
osservato che la rendita pensionistica che riceve dall'__________ () è parificabile al 100% alle prestazioni versate dalla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG.
Questo ente ha infatti per scopo di fornire agli
assicurati, al momento della loro uscita dal mercato del lavoro, una fonte di
reddito che consenta di provvedere, in modo autonomo, al loro sostentamento.
L'assicurata ha inoltre rilevato che l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS è il pilastro
centrale della previdenza sociale svizzera, dato che l'AVS permette di far fronte, perlomeno in parte, alla diminuzione o
all'interruzione dell'entrata salariale causata dalla vecchiaia o
dalla morte. Essa contribuisce a permettere agli assicurati di garantire una
sicurezza materiale per il pensionamento.
In conclusione, a dire della ricorrente, è "quindi
palese l'equiparazione
di un'eventuale rendita
riversata in relazione all'AVS a quella riversata – nel caso concreto – dall'__________." (doc. I pag. 2).
Visto che la Cassa si è basata unicamente sulle Direttive DIN, essa ha pertanto
erroneamente interpretato l'art.
28 cpv. 1 OAVS. "Il non parificare il reddito conseguito in forma di
rendita da parte dell'__________ ad un reddito conseguito in forma di rendita dall'AVS costituisce una palese disparità di
trattamento fra cittadini che hanno contribuito in uno stato estero a quelli
che hanno contributo in Svizzera." (doc. I
pag. 2). L'assicurata ha dunque
chiesto di non computare i redditi delle prestazioni __________, poiché parificati
alle prestazioni versate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e come tali
fiscalmente già tassati.
2.8. Con sentenza
del 29 luglio 1991, pubblicata in RCC 1991 pag. 433, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato che le
rendite d'invalidità di
assicurazioni sociali straniere fanno parte del reddito determinante conseguito
in forma di rendite. Ciò ha determinato la pratica ancora oggi in vigore,
secondo la quale le persone che non esercitano un'attività lucrativa non devono pagare contributi all'assicurazione sociale sulle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, ma sulle prestazioni di
altre assicurazioni sociali. Ciò non rappresenta una violazione al principio
dell'uguaglianza di trattamento
dell'art. 4 cpv. 1 vCost. fed.,
né un'infrazione all'art. 14 CEDU.
Nel caso giudicato dal TF nel 1991, il ricorrente
aveva sollevato la questione della disuguaglianza di trattamento tra i beneficiari di rendite di
assicurazioni sociali estere ed i beneficiari di rendite dell'AVS/AI, mentre nel diritto fiscale le
rendite di assicurazioni sociali di diritto pubblico di Paesi stranieri sono
espressamente poste sullo stesso piano di quelle delle assicurazioni sociali
svizzere. A suo dire, inoltre, l'argomentazione secondo cui non bisogna tenere conto delle rendite
dell'AVS/AI svizzere per
fissare i contributi perché il prelievo dei contributi sulle proprie
prestazioni d'assicurazione
porterebbe ad un autofinanziamento dell'assicuratore sociale, non si baserebbe su alcun fondamento oggettivo
reale. In tal modo, si terrebbe conto soltanto della situazione nazionale delle
Casse di compensazione e non della situazione sociale delle persone senza
attività lucrativa, che però può essere influenzata tanto da una rendita d'invalidità svizzera quanto da una rendita
estera.
Prendendo posizione sulle censure sollevate dal
ricorrente, nel 1991 l'Alta
corte ha innanzitutto ribadito che secondo l'art. 28 cpv. 1 OAVS, la nozione di reddito sotto forma di rendita è
indipendente dalla nozione di rendita secondo il diritto fiscale (DTF 104 V
183, RCC 1979 pag. 348; RCC 1985 pag. 159 consid. 2a). Il trattamento fiscale
delle prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere non influisce
quindi sulla questione della percezione dei contributi oggetto qui in discussione
(cfr. consid. 3c).
Riguardo alla disuguaglianza di trattamento tra i
beneficiari di rendite d'invalidità
estere ed i titolari delle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, l'Alta Corte ha affermato che (cfr. consid. 3c):
"
(…) il faut relever qu'en vertu de la jurisprudence du TFA, toutes les prestations d'assurances sociales qui ont une influence sur la
situation financière de la personne sans activité lucrative sont soumises à
cotisation. Confirmant la pratique de l'administration, le TFA n'a
dérogé à ce principe (voir ATF 107 V 68, RCC 1982 p. 82) que dans le domaine de
l'AVS/AI, car la perception de
cotisations sur ses propres prestations d'assurance mènerait à un autofinancement de l'assureur social. Toutes les prestations d'autres assurances telles que l'assurance obligatoire –accidents, militaire, -chômage et –maladie sont,
quant à elles, soumises à l'obligation
de cotiser. A cet égard, la prise en compte de rentes des assurances sociales
étrangères pour la fixation des cotisations ne constitue pas une violation du
principe de l'égalité de traitement
selon l'art. 4 al. 1 Cst. Le
recourant ne peut pas se prévaloir du fait que la manière de traiter les
bénéficiaires de rentes de l'AVS/AI
suisse s'écarte des termes de l'art. 28 al. 1 RAVS, car cette réglementation d'exception repose sur un autre état de
faits que celui de la perception des cotisations sur ses propres prestations
qui est en discussion. S'agissant de
la différence de traitement, la question déterminante n'est pas celle de savoir si l'assuré
perçoit une rente d'invalidité ou une
autre rente des assurances sociales, mais le fait que, dans le cas des rentes
de l'AVS/AI, c'est le même assureur qui accorde des prestations et réclame des
cotisations. Du reste, il est à noter que le TFA, dans la RCC 1985 p. 160
consid. 2b in fine, s'il n'a pas remis en question la pratique
administrative d'après laquelle les
rentes et les indemnités journalières de l'AVS/AI ne sont pas soumise à cotisation, a toutefois relevé la critique
que le tribunal cantonal avait faite à cet égard. Cette jurisprudence n'a pas à être réexaminée; la perception de
cotisations sur la rente d'invalidité
du recourant correspond en tout cas à la réglementation en vigueur et, partant,
une violation du principe de l'égalité
de traitement aux termes de l'art. 4
al. 1 Cst. doit être niée." (…)
2.9. In virtù di quanto appena
esposto, secondo questo Tribunale, le censure sollevate dall'assicurata vanno
respinte.
Va subito rilevato che la circostanza che la rendita estera conseguita
dalla ricorrente sia già tassata fiscalmente in Svizzera non ha alcuna
influenza nell'ambito dell'AVS. Come appena esposto, e confermato successivamente
dalla nostra Massima istanza (DTF 127 V 65 consid. 4d/aa), la nozione di
reddito conseguito sotto forma di rendita secondo l'art. 28 OAVS è infatti
indipendente dalla nozione di rendita o di reddito nel senso del diritto fiscale.
Dal profilo dell'assicurazione vecchiaia e superstiti poco importa, dunque, il
regime fiscale al quale è sottoposto il reddito da prendere in considerazione.
Riguardo alla tesi dell'insorgente secondo cui la pensione estera
che riceve è equiparata ad un'eventuale rendita AVS e quindi, anch'essa, non
deve essere considerata come un reddito conseguito sotto forma di rendita ex
art. 28 cpv. 1 OAVS, la scrivente Corte si allinea alle motivazioni fornite
dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni nella precitata e riportata
sentenza, che a sua volta si basa sulla DTF 107 V 68, la quale al considerando
4 prevede quanto segue:
" (…)
Sempre per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
includere nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere
dell'assicurazione per l'invalidità non avrebbe avuto senso dal momento che ne
sono escluse le rendite AVS e AI, le quali più delle indennità hanno il
carattere di rendita. Successivamente alla data della decisione amministrativa
in lite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha peraltro emanato,
con vigenza dal 1o gennaio 1980, nuove direttive sugli indipendenti e non attivi
la cui cifra 271 esclude il reddito sotto forma di rendita delle "Renten
der Eidgenössischen AHV und IV sowie IV-Taggelder". Ora l'esclusione
dal reddito sotto forma di rendita delle rendite AVS è logico e conforme alla
legge dal momento che l'obbligo di versare contributi per persone non
esercitanti un'attività lucrativa inizia a 20 anni e termina a 65 anni per gli
assicurati di sesso maschile e a 62 anni per quelli di sesso femminile (art. 3
cpv. 1 LAVS). Nel periodo tra i 20 e i 65, rispettivamente 62 anni, gli assicurati
possono percepire o rendite di vedovanza, escluse dal contributo per chi non
esercita attività (art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS), oppure rendite di orfano agli
studi (art. 25 cpv. 2 LAVS), pure escluse in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LAVS, infine
rendite per coniugi per le quali la moglie se non esercitante attività è
esonerata dall'onere di contribuire secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS. L'esclusione
del reddito sotto forma di rendita delle rendite dell'assicurazione per
l'invalidità è dal canto suo suffragata da lunga prassi amministrativa e
corrisponde comunque ad un opinio necessitatis non contestabile (DTF 96 V 51).
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, condividendo
l'opinione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ritiene che alla
stessa stregua devono essere escluse dal reddito sotto forma di rendita le
indennità giornaliere. Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede
motivo di scostarsi da questo parere. Particolarmente di rilievo al riguardo è
l'argomento addotto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo
cui l'assoggettamento a contribuzione delle indennità giornaliere
condurrebbe ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione, la quale
darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra.
Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe
cioè ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. D'altra parte,
come afferma l'Ufficio federale, si giustifica socialmente e corrisponde ai
principi fondamentali dell'assicurazione che l'invalido avente quale risorsa
soltanto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità paghi il contributo
minimo.
Vero è che le rendite e le indennità giornaliere dell'INSAI, le
rendite dell'assicurazione militare, nonché le indennità giornaliere dell'assicurazione
contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie vengono
trattati come redditi sotto forma di rendita assoggettati al pagamento di
contributi. Ora questa diversità di trattamento trova giustificazione nel
fatto che le prestazioni erogate da quelle assicurazioni - prestazioni che
rappresentano largamente la surrogazione del reddito e della perdita del
salario in seguito a malattia o infortunio - sono generalmente più importanti
di quelle riconosciute dall'assicurazione per l'invalidità. Si tratta peraltro
di contributi percepiti sulle prestazioni di un'altra assicurazione. Non può
nemmeno essere negato che il pagamento del contributo minimo da parte del
beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità è
suscettibile di esercitare un'influenza negativa non solo sulla futura
eventuale rendita AVS ma anche sulla rendita dell'assicurazione per
l'invalidità riconosciuta all'assicurato in caso di insuccesso delle misure di
riadattamento. Ma, come osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
la soluzione a questo problema non dev'essere cercata nell'ambito della regolamentazione
relativa alla percezione dei contributi, bensì in quello della normativa
concernente le rendite (cfr. art. 51 cpv. 3 OAVS e 32 OAI). Detti addebiti non
giustificano comunque di dipartirsi da una consolidata prassi amministrativa
che assimila sul piano dei contributi le indennità giornaliere alle rendite
d'invalidità.
In queste condizioni il giudizio cantonale che
annulla la decisione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero
dev'essere confermato. Esso deve tuttavia essere completato nel senso che gli
atti di causa sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché
fissi il contributo - probabilmente contributo minimo - dovuto dall'assicurato."
(sottolineature della redattrice)
Stanti queste considerazioni, l'elemento determinante per potere esonerare
le rendite dell'AVS/AI e le prestazioni complementari nonché le prestazioni
proprie di queste assicurazioni (quali, per esempio, le indennità giornaliere
dell'assicurazione invalidità) dall'assoggettamento al prelevamento di
contributi, risiede nel fatto che prelevare dei contributi sulle proprie
prestazioni d'assicurazione porterebbe ad un autofinanziamento dell'assicuratore
sociale. In sostanza, il legislatore ha voluto evitare ad un assicurato che riceve
delle rendite AVS/AI/PC di dovere pagare dei contributi su/con questi redditi
conseguiti sotto forma di rendita, poiché altrimenti essi andrebbero a loro volta
a finanziare le rendite che gli sono versate.
Come ha ben concluso l'allora TFA, in tale evenienza si giungerebbe
ad un illogico autofinanziamento dell'assicurazione AVS/AI /PC, in cui da una
parte essa darebbe all'assicurato delle prestazioni e dall'altra gli
chiederebbe indirettamente di finanziarle con il versamento di contributi
prelevati su queste stesse rendite.
2.10. D'avviso di questo TCA, la rendita
pensionistica __________ che la ricorrente riceve dall'__________ può essere assimilata ad una rendita AVS, ovvero al I pilastro.
Infatti, sul sito internet di questo ente si può leggere
che lo "Scopo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è di fornire agli assicurati, al momento della loro
uscita dal mercato del lavoro, una fonte di reddito che consenta loro di
provvedere, in modo autonomo, al proprio sostentamento." (http://www.__________).
Inoltre, "L'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo.
Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto
(lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto, che assume la
qualificazione giuridica di datore di lavoro. L'onere contributivo grava sia
sul lavoratore - mediante una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di
lavoro. L'obbligo del pagamento è invece completamente a carico del datore di
lavoro. In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi
dalla contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque
patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione." (http://www.__________).
Per ciò che qui interessa, l'equivalenza della rendita __________ __________
di cui beneficia l'assicurata con la rendita AVS svizzera deriva dal fatto che,
in virtù di una Convenzione fra i due istituti stipulata il 3
dicembre __________, "L'assicurato che vanta contribuzione sia
presso l'__________, __________,
sia presso l'__________
ha diritto alla liquidazione di un'unica
pensione previo cumulo dei contributi versati e accreditati
presso i due istituti."
(http://www.__________). Quindi, ritenuto che l'istituto __________ che eroga rendite pensionistiche, di invalidità e per superstiti, corrisponde
a tutti gli effetti all'AVS svizzera,
anche l'__________ può essere
considerata equivalente alla nostra assicurazione del I pilastro.
Tuttavia, questa equivalenza non comporta automaticamente
ancora, alla stregua delle rendite AVS che non sono considerate quale reddito
conseguito sotto forma di rendita che, anche le rendite pensionistiche versate
dall'__________ ne seguano la
stessa sorte in virtù dell'art.
28 cpv. 1 OAVS.
Va in effetti al riguardo ricordato che le
rendite AVS/AI/PC svizzere sfuggono al prelevamento di contributi sulle
proprie prestazioni d'assicurazione
allo scopo chiaro e logico di evitare un autofinanziamento dell'assicuratore sociale medesimo.
Per contro, la stessa conclusione non può
essere tratta anche per le rendite estere dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e dell'invalidità, poiché per
queste rendite non è indubbiamente possibile applicare il concetto dell'autofinanziamento.
Infatti, anche se le rendite versate dall'__________
appaiono equivalenti a quelle riconosciute dall'AVS, è evidente che i
contributi prelevati dall'istituto estero servono per finanziare unicamente
le relative rendite estere. Pertanto, né i contributi versati all'__________
né tanto meno le rendite che questo ente riconosce ai suoi assicurati, non hanno
nulla a che vedere con i contributi AVS/AI prelevati in Svizzera rispettivamente
con le rendite AVS/AI versate a chi, anche se straniero, ha contribuito dal
profilo assicurativo nel nostro Paese.
In tal caso, dunque, assoggettando il reddito
conseguito sotto forma di rendita estera al prelevamento di contributi
per le persone senza attività lucrativa, non è manifestamente possibile parlare
di autofinanziamento dell'AVS/AI svizzera.
Di conseguenza, poiché non si è quindi confrontati
ad una situazione in cui è lo stesso assicuratore che accorda delle prestazioni
e reclama dei contributi, la presa in considerazione di rendite erogate da
assicurazioni sociali estere per la fissazione dei contributi non
costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento
secondo l'art. 4 vCost. fed. (RCC 1991 pag. 433 consid.
3c), attuale art. 8 cpv. 2 Cost. fed.
Non va peraltro dimenticato che i contributi
AVS/AI/IPG che vengono richiesti alla ricorrente servono per finanziare il suo
diritto alla rendita AVS svizzera alla realizzazione dell'evento assicurato.
In concreto, con il compimento dei 64 anni, dal 1°
dicembre 2006 la ricorrente è stata posta al beneficio della rendita di vecchiaia,
che è stata calcolata in funzione degli anni di contribuzione, dei redditi dell'attività
lucrativa nonché degli accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art.
29bis cpv. 1 LAVS). La sua rendita AVS è stata finanziata anche con i
contributi che ella deve versare ora (visto che l'assicurata non si è
spontaneamente annunciata a suo tempo alla Cassa di compensazione giusta l'art.
64 cpv. 5 LAVS) come persona senza attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2
LAVS).
Stante quanto esposto, la lamentela
ricorsuale è infondata e deve pertanto essere respinta.
Di conseguenza, i redditi conseguiti sotto forma di rendita vanno
confermati così come ritenuti dalla Cassa di compensazione sul-la base delle
indicazioni dell'autorità fiscale (2004: Fr. 46'923.-, 2005: Fr. 47'552.-, anno
2006: Fr. 48'684.-).
2.11. La soluzione adottata è pure
conforme all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (RS 0.142.112.681, ALC) ed in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3, DTF
128 V 315).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato
Considerandi
II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità, come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.
109.268
).
Ratione temporis
sono applicabili sia l'ALC sia
il regolamento n. 1408/71. Infatti, le decisioni sono state emanate nel 2009 e
concernono la fissazione dei contributi dovuti dall'assicurata per un periodo successivo all'entrata in vigore dell'ALC (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, STFA I 667/05 del 24
luglio 2006, consid. 6.2; DTF 132 V 48 consid. 3.2.1, DTF
130.
V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio 2004 H 281/03]; SVR 2004 AHV n. 12
pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
L'Accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono pure applicabili ratione
personae. L'assicurata è di
nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1
cpv. 2 Allegato II ALC).
Inoltre, in qualità di lavoratrice autonoma o
subordinata, è o è stata soggetta alla legislazione __________ e quindi alla
legislazione di uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1 Allegato 2 ALC in relazione
con l'art. 1 lett. a e l'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71).
Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso
è senz'altro dato (STF C 124/06
del 25 gennaio 2007, consid. 4.3).
Ugualmente data è l'applicabilità ratione materiae, ritenuto che il regolamento
n. 1408/71 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d'invalidità,
comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c)
le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di
morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4
n. 1 del regolamento n. 1408/71; cfr. DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395
consid. 3.2).
L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni
sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt.
13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione
applicabile.
Il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (artt. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a
determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli artt. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio
della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo
principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid.
4.1
con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche
l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.
41.
segg.; P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l'accord sur l'assujettissement et l'obligation
de cotiser à l'AVS" in "L'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 enumera le norme generali:
"1. Le persone
per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione
di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale
legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona
che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona
che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro;
(…)
f) la
persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle
disposizioni di questa sola legislazione."
L'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di
regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata
sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 13 n. 2 lett. a (esercizio di un
attività salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 13 e degli artt. 14 a 17 del regolamento n. 1408/71.
Si tratta, per esempio, di una persona che ha
cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che riceve
delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato membro
e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza riprendere
un'attività mentre beneficia di
queste indennità di malattia. Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f, la persona che ha cessato ogni attività
salariata sul territorio di un altro Stato membro (e che non adempie le
condizioni di altre disposizioni relative alla determinazione del diritto
applicabile) è sottoposta, in virtù della legislazione dello Stato membro sul
cui territorio risiede, ovvero o alla legislazione dello Stato dove ella ha in
precedenza esercitato un'attività
salariata mentre continua ad avervi la sua residenza, oppure a quella dello
Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza. Questa disposizione
implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa, sia essa temporanea
o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 13 n. 2
lett. a del regolamento n. 1408 /71 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3; sentenza
della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553, punto 43).
Nella fattispecie, poiché l'assicurata non è più attiva professionalmente
e quindi non sottostà più alla legislazione __________ in virtù dell'art. 13 n. 2 lett. a, le è applicabile l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento n.
1408/71 e quindi le è opponibile la legislazione dello Stato in cui risiede e
meglio la legislazione svizzera.
Più specificatamente riguardo alla censura di disparità
di trattamento, il TCA osserva che l'art. 2 ALC tratta della non discriminazione
con la seguente formulazione:
" In
conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo,
i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio
di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette
disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.".
L'art. 3 regolamento n. 1408/71 sulla parità di trattamento recita:
"
1.
Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati
membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento,
sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di
ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte
salve le disposizioni particolari del presente regolamento."
Questi disposti regolano il principio della non discriminazione
fra cittadini della Comunità Europea e dei suoi Stati membri e della Confederazione
Svizzera in funzione della loro nazionalità.
In concreto, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione, e
qui confermata (cfr. consid. 2.10), vale per qualsiasi assicurato che ha
lavorato e contribuito in uno Stato estero e da cui riceve dunque, a tempo
debito, una rendita estera. E ciò avviene indipendentemente dalla sua
nazionalità.
Come esposto, lo scopo del principio rispettivamente dell'eccezione
regolati dall'art. 28 cpv. 1 OAVS consiste nell'evitare che l'assoggettamento a
contribuzione delle rendite conduca ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione,
la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra. Il pagamento di
contributi su queste prestazioni equivarrebbe, cioè, ad una riduzione indiretta
inammissibile delle stesse.
In queste circostanze, il fatto di sottoporre le rendite estere –
di qualsiasi tipo - a questo assoggettamento non costituisce, a non averne
dubbio, una disparità di trattamento con le rendite svizzere, che ne sono
esonerate, né fondata sull'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. né sull'art. 2 ALC e tanto
meno sull'art. 3 n. 1 del regolamento n. 1408/71, giacché l'art. 28 cpv. 1 OAVS
vuole semplicemente evitare un autofinanziamento dell'assicurazione sociale
svizzera e non discriminare gli assicurati in funzione della nazionalità.
Anzi, proprio in ossequio al citato art. 3 n. 1 del regolamento n.
1408/71, la ricorrente, domiciliata in Svizzera, viene trattata allo stesso
modo dei cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese - e che sono stati
anche attivi. Pertanto, anch'ella sottostà all'applicazione dell'art. 28 cpv. 1
OAVS per la determinazione dei contributi dovuti quale persona senza attività
lucrativa.
2.12
In
una sentenza emessa dal TF in ambito LAINF (8C_632/2007
del 5 giugno 2008 pubblicata in DTF 134 V 292 - 293, in particolare cons.
4.5
, pag. 292 e 203), in una causa ticinese, l’Alta Corte ha esaminato
il tema della discriminazione indiretta o dissimulata, ha cioè posto il tema –
analizzato dalla giurisprudenza della CGCE – dell’effetto discriminatorio di
condizioni poste dall’ordinamento giuridico nazionale che, nonostante
applicabili senza distinzione di nazionalità a tutti i cittadini, abbiano quale
effetto di riferirsi essenzialmente o per la gran parte dei casi a cittadini
migranti. In particolare il TF ha ritenuto come:
"
Secondo la costante giurisprudenza della CGCE,
il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni
palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di
discriminazio-ne, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca
di fatto allo stesso risultato. Devono pertanto essere indirettamente
discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale le quali, benché
indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente
o in grande parte i lavoratori migranti (sentenze della CGCE del 23 maggio
1996, O'Flynn, C-237/94, Racc. 1996, pag. I-2617, n. 17 e 18; del 21
novembre 1991, Le Manoir, C-27/91, Racc. 1991, pag. I-5531, n. 10; cfr. pure DTF
131.
V 390 consid. 5.1 pag. 397). Una soluzione diversa è ammissibile solo
se le dette disposizioni siano giustificate da considerazioni oggettive,
indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano
adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento
nazionale (sentenze della CGCE del 10 marzo 1993, Commissione/Granducato del
Lussemburgo, C-111/91, Racc. 1993, pag. I-817, n. 12; del 2 agosto 1993, Allué
e altri, C-259/91 / C-331/91 / C-332/91, Racc. 1993, pag. I-4309, n. 15).
Nell'ambito dei vantaggi sociali, il principio del divieto di discriminazione
indiretta può pertanto fare obbligo ad uno Stato membro di trattare delle
situazioni che si sono prodotte in un altro Stato membro nello stesso modo come
se si fossero realizzate sotto la propria legislazione (sentenza della CGCE
del 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Racc. 2000,
pag. I-10497, in tema di presa in considerazione di una carriera professionale
effettuata parzialmente all'estero ai fini della promozione degli insegnanti ed
assistenti)."
Si pone quindi
la questione a sapere se le condizioni per le quali la giurisprudenza svizzera
esclude le rendite della LAVS dalla determinazione del contributo personale
della persona beneficiaria di rendita ed astretta al pagamento dei contributi
quale persona senza attività, possa costituire una forma dissimulata di
discriminazione per i migranti stranieri.
D’avviso
di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni una tale forma di discriminazione
indiretta non può essere ritenuta in concreto. L’argomento ritenuto nella
giurisprudenza federale ed esposto nelle considerazioni che precedono, ossia il
divieto di un autofinanziamento dell’assicurazione sociale costituente il primo
pilastro svizzero, appare pregnante e non risulta essere indirettamente
discriminatorio sulla base della nazionalità. Il divieto voluto con la
giurisprudenza federale tocca infatti in maniera del tutto uguale cittadini
svizzeri e stranieri che presentino condizioni giuridiche simili e non va
particolarmente a colpire i cittadini migranti stranieri rispetto al nostro
territorio nazionale. Le condizioni poste dalla giurisprudenza federale in
materia di calcolo del contributo personale dovuto da persona beneficiaria di
rendita percepita da un assicurazione sociale estera, analoga alle rendite
previste dalla LAVS, non appaiono conseguentemente discriminatorie per i
cittadini migranti stranieri in virtù della loro nazionalità considerato come,
lo si ribadisce, non riguardino principalmente od essenzialmente cittadini
migranti stranieri rispetto alla Svizzera. Tutti i cittadini beneficiari di
rendite quali quella percepita dalla ricorrente, senza distinzione della loro
nazionalità, posti nelle medesime condizioni si vedono trattare in maniera
uguale. Il fatto che la rendita computata sia unicamente quella percepita da un
istituto estero non è sufficiente per vedere un trattamento indirettamente
discriminatorio in funzione della nazionalità. L’argomento non può quindi
essere ritenuto.
2.13
Si tratta ora
di stabilire l'importo della sostanza netta complessiva detenuta in Svizzera ed
all'estero dall'assicurata.
La notifica di tassazione IC 2004 dopo rettificazione su
reclamo, contempla una sostanza netta di Fr. 601'249.-
composta di Fr. 404'434.- di titoli e capitali, Fr. 50'000.- di assicurazioni
private sulla vita e rendite vitalizie nonché Fr. 146'815.- quale sostanza
immobiliare (doc. B).
Con la notifica di tassazione IC 2005, anch'essa emanata il
22.
ottobre 2008 (doc. C) dopo rettificazione su reclamo, l'autorità fiscale ha
stabilito il totale della sostanza netta in Fr. 622'637.-,
comprensivo di titoli e capitali ammontanti a Fr. 403'673.-, di assicurazioni
private sulla vita pari a Fr. 40'000.- e di sostanza immobiliare di Fr. 178'964.-.
Infine, la decisione di tassazione IC 2006 dopo revisione,
sempre del 22 ottobre 2008 (doc. D), ha accertato in Fr. 607'942.-
il totale della sostanza netta, includendo Fr. 398'878.- di titoli e capitali,
Fr. 31'000.- di assicurazione privata sulla vita e l'importo di Fr. 178'064.- quale
sostanza immobiliare.
Per la ricorrente, la sostanza da considerare per
la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività
lucrativa deve corrispondere a quella ritenuta fiscalmente come sostanza imponibile
complessiva e non a quella netta.
Pertanto, gli importi da sommare al reddito della
sostanza conseguito sotto forma di rendita saranno Fr. 601'000.- per l'anno 2004, Fr. 622'000.-
per il 2005 e Fr. 607'000.- per
il 2006.
Inoltre, visto che la sostanza immobiliare si
trova in Ticino, la ricorrente non ritiene giustificato l'aumento del 15% di valore di riparto
intercantonale sulla sostanza stessa.
L'amministrazione si è invece
basata sulla sostanza netta accertata fiscalmente dal competente Ufficio
di tassazione (n. 32 dell'IC) e
vi ha aggiunto, quale valore di riparto intercantonale sulla sostanza
immobiliare, il 15% della sostanza immobiliare accertata fiscalmente (n. 28
dell'IC). In tal modo, la Cassa
di compensazione è giunta ad una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di Fr. 623'271.- per il 2004, Fr. 649'482.- per il 2005 e Fr. 634'652.- per il 2006 (cfr. decisione su opposizione).
2.14
Secondo
questo Tribunale, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è
corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui
le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla
tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di
riparto intercantonali.
Pertanto, è a giusta ragione che dalla sostanza netta (nel 2004:
Fr. 601'249.-, nel 2005: Fr. 622'637.- e nel 2006: Fr. 607'942.-) accertata
fiscalmente sia stata dedotta la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in
Ticino (nel 2004: Fr. 146'815.-,
nel 2005: Fr. 178'964.- e nel
2006: Fr. 178'064.-) e sia
stata invece aggiunta la sostanza immobiliare rivalutata secondo il coefficiente
di rivalutazione del 115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non
agricoli (nell'anno 2004: Fr. 146'815.- x 115 : 100 = Fr. 168'837.-, nel 2005: Fr. 178'964.- x 115 : 100 = Fr. 205'809.- e nel 2006: Fr. 178'064.- x 115 : 100 = Fr. 204'774.-).
Si ottiene così la somma della sostanza netta
complessiva in Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente all'art.
29.
cpv. 3 OAVS (nel 2004: Fr. 601'249.- - Fr. 146'815.- + Fr. 168'837.- = Fr. 623'271.-, nel 2005: Fr. 622'637.- - Fr. 178'964.- +
Fr. 205'809.- = Fr. 649'482.- e nell'anno 2006: Fr. 607'942.- - Fr. 178'064.- + Fr.
204'774.- = Fr. 634'652.-).
Queste cifre, che differiscono tanto dalla
sostanza netta (n. 32) quanto dalla sostanza imponibile totale (n. 34) ritenute
a livello fiscale, sono corrette e vanno confermate.
In conclusione, la sostanza determinante per
calcolare i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2004 va stabilita in Fr.
1'561'731.-, cifra
che corrisponde alla sostanza netta (Fr. 623'271.-) sommata al reddito percepito sotto forma di rendite
moltiplicato per venti (Fr. 46'923.-
x 20 = Fr. 938'460.-), ciò che dà luogo ad un contributo di Fr.
3'090,60 (art. 28 cpv. 1 OAVS, art. 1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG).
Questo importo è comprensivo di Fr. 60,60 di spese amministrative, ossia il 2%
di Fr. 3'030.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di
amministrazione dell'AVS, RS
831.143
).
La sostanza determinante per l'anno 2005
ammonta invece a Fr. 1'600'522.- ed è pari alla sostanza netta di Fr. 649'482.- sommata al reddito percepito in forma di rendita di Fr. 47'522.- moltiplicato per 20 (Fr. 951'040.-). Su questa base, il contributo
AVS/AI/IPG dovuto è pari a Fr. 3'193,60 ed è già comprensivo delle spese
amministrative.
Infine, per l'anno 2006 si ottiene una sostanza
determinante di Fr. 1'608'332.-, derivante dalla sostanza netta (Fr. 634'652.-) sommata con il reddito sotto forma di rendite per 20 (Fr. 48'684.- x 20 = Fr. 973'680.-). Il contributo dovuto dall'assicurata per 11 mesi, ossia fino al
momento del suo pensionamento, assomma dunque a Fr. 2'927,30, spese
amministrative comprese.
Da quanto precede discende, quindi, che è a
giusta ragione che la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi della
ricorrente sui summenzionati importi sia del reddito conseguito sotto forma di
rendita sia della sostanza netta al valore di riparto intercantonale, stabiliti
dalle notifiche di tassazione IC 2004, IC 2005 ed IC 2006, cresciute in
giudicato.
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso deve essere integralmente respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster