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Decisione

30.2009.39

Circolare con automezzo pesante senza osservare le condizioni del permesso speciale; formazione di una lunga colonna di autoveicoli

13 agosto 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il veicolo è provvisto del

permesso speciale numero__________ [di] cui alleghiamo una copia, in cui

s’evince che l’uso dell’autostrada o semiautostrada è permesso soltanto se i

veicoli carichi o a vuoto raggiungono o sono autorizzati a circolare ad una

velocità minima di 60 km/h.

Al momento del fermo il

veicolo aveva inserite le luci di pericolo girevoli gialle, debitamente

figuranti nell’allegato alla licenza di circolazione.”

(cfr. rapporto di

contravvenzione 21 ottobre 2008);

che il ricorrente contesta di

aver commesso l’infrazione, sostenendo in sostanza di non aver disatteso quanto

contenuto nel permesso speciale in suo possesso; in particolare rileva come

l’autorità che lo ha concesso fosse al corrente “che in determinati tratti

stradali in salita, il veicolo non poteva raggiungere la velocità minima

indicata, essendo questa calcolata per tratte in pianura” (cfr. ricorso

pag. 3), tant’è che per i permessi speciali attualmente rilasciati l’USTRA

(Ufficio federale delle strade) prevede l’obbligo di accensione delle luci

gialle di pericolo quando non è possibile raggiungere la velocità di 40 km/h;

che è inoltre contestato

l’accertamento della velocità, dal momento che pur essendo possibile che la

velocità fosse inferiore a 60 km/h, questa non sarebbe stata di soli 35 km/h,

come stimato dall’agente;

che secondo l’art. 35 cpv. 1

ONC le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a

motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a

farlo, ritenuto tuttavia che la disposizione non è applicabile ai veicoli per

la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali;

che al momento dei fatti il

veicolo condotto dal ricorrente era al beneficio del permesso speciale n. __________

regolarmente rilasciato il 14 gennaio 2008 dalla __________ di __________;

che il permesso (cfr. allegato

al rapporto di contravvenzione) prevede tutta una serie di condizioni, fra le

quali le seguenti:

- l’uso dell’autostrada o

semiautostrada è permesso soltanto se i veicoli carichi o a vuoto raggiungono o

sono autorizzati a circolare ad una velocità minima di 60 km/h,

- il conducente deve evitare

intralci al traffico e il formarsi di colonne, favorendo sorpasso e incrocio;

che per quanto riguarda la

velocità in autostrada la condizione non impone di circolare a 60 km/h, ma

richiede solo che il veicolo in parola abbia la possibilità di raggiungere

questa velocità o sia autorizzato a farlo;

che la macchina semovente

Considerandi

condotta dall’insorgente del peso di ben 60 tonnellate è autorizzata a circolare

alla velocità massima di 64 km/h (cfr. permesso speciale) e può quindi accedere

anche alle autostrade e semiautostrade;

che risulta evidente che

siffatta velocità non può sempre essere raggiunta in tutti i tratti di strada,

in particolare non nelle salite, ciò che non poteva non essere noto anche

all’autorità che ha concesso il permesso;

che proprio per questo motivo

le disposizione dell’USTRA prevedono ora per veicoli di peso superiore a 60

tonnellate l’obbligo di accendere la luce gialla di pericolo quando non è

possibile raggiungere in salita in autostrada o semiautostrada la velocità di

40.

km/h (cfr. osservazioni 18 febbraio 2009 dell’Ufficio tecnico della Sezione

della circolazione), luce gialla che peraltro il multato aveva inserito (cfr.

rapporto di contravvenzione);

che circolando nella rampa di

accesso sud al __________ a una velocità inferiore a 60 km/h (stimata, ma non accertata, dall’agente in 35 km/h) il ricorrente non ha quindi leso le

condizioni poste dal permesso speciale;

che la condizione di evitare

intralci al traffico e il formarsi di colonne, pur avendo validità per tutti i

tipi di strada, è posta primariamente per le strade a traffico nei due sensi,

come si può evincere dall’aggiunta “favorendo sorpasso e incrocio”;

che in concreto trattandosi di

autostrada non si incrociano veicoli e il sorpasso, essendo a disposizione più

corsie, è sempre possibile;

che la presenza di un veicolo

particolarmente lento in autostrada può certo essere fonte di rallentamenti in

caso di traffico intenso, ma ben difficilmente potrà essere causa di colonne

ferme (ciò che può invece avvenire con traffico congestionato);

che in concreto il rapporto di

contravvenzione parla di colonna di veicoli germogliata sino alla galleria “__________”

a causa del rallentamento constatato a __________;

che tuttavia non è dato di

sapere se si trattava solo di un leggero rallentamento o se la colonna era

praticamente ferma, né è chiaro se l’origine della stessa fosse da imputare

solo all’andatura del ricorrente o se invece non vi erano altre cause come il

traffico intenso o il timore di alcuni conducenti nel superare un veicolo di

dimensioni superiori al normale che circola con le luci di pericolo accese;

che in altre parole non si sa

se il veicolo del ricorrente non abbia provocato solo un rallentamento come

quello, o poco superiore a quello, che si constata usualmente quando degli

autoarticolati si superano su un’autostrada a due corsie;

che in definitiva non ci sono

sufficienti elementi per concludere che l’insorgente abbia provocato un

intralcio alla circolazione di importanza tale da poterlo oggettivamente

considerare una lesione delle norme della circolazione o del permesso speciale

in suo possesso;

che il ricorso deve pertanto

essere accolto e la decisione impugnata annullata;

che non si prelevano né tasse

né spese, avendo l’autorità soccombente agito nell’esecuzione delle sue

attribuzioni ufficiali, e non si assegnano ripetibili, perché la LPContr non

contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità

giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio

scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 26 cpv. 1, 90 cifra 1,

96 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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