30.2009.39
Circolare con automezzo pesante senza osservare le condizioni del permesso speciale; formazione di una lunga colonna di autoveicoli
13 agosto 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2009.39
Data decisione, Autorità:
13.08.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con automezzo pesante senza osservare le condizioni del permesso speciale; formazione di una lunga colonna di autoveicoli
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 96cifra 1 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.39
952/108
Bellinzona
13
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2009 presentato da
RI 1RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
23 gennaio 2009 n. 952/108 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 19 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 23 gennaio
2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 un multa di fr. 300.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per il seguente motivo:
“Ha circolato
sull’autostrada A2, con la macchina semovente pesante TI __________ senza
osservare le condizioni del permesso speciale in suo possesso (raggiungere i 60 km/h e evitare il formarsi di colonne) percorrendo un tratto di almeno 2 km alla velocità di circa 35 km/h e provocando la formazione di una lunga colonna di veicoli”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 90 cifra 1 e 96 cifra 1 cpv. 2
LCStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento;
che la CRTE 1 si astiene dal
formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di
giudizio;
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 26 cpv. 1 LCStr
ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr); parimenti chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in
particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di
circolazione o un permesso è subordinato in virtù della LCStr o nel singolo
caso, è punito con la multa (art. 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr);
che l’infrazione rimproverata
al multato è stata accertata, in territorio di __________ sulla carreggiata
sud-nord dell’autostrada A2, da un agente della polizia cantonale, il quale
così ha descritto i fatti:
“Per avere, alla guida della
macchina semovente __________, arrecante targhe di controllo TI __________,
circolato ad una velocità inadeguata, inferiore ai 60 km/h, perturbando il traffico giornaliero, al momento della perpetrazione dell’infrazione,
intenso.
Tale velocità, stimata
corrispondere a 35 km/h è stata constatata per una tratta minima di 2000 metri
calcolati per difetto.
Una colonna di veicoli è
germogliata dal rallentamento constatato a __________ sino alla galleria ‘__________.
Fatti
Il veicolo è provvisto del
permesso speciale numero__________ [di] cui alleghiamo una copia, in cui
s’evince che l’uso dell’autostrada o semiautostrada è permesso soltanto se i
veicoli carichi o a vuoto raggiungono o sono autorizzati a circolare ad una
velocità minima di 60 km/h.
Al momento del fermo il
veicolo aveva inserite le luci di pericolo girevoli gialle, debitamente
figuranti nell’allegato alla licenza di circolazione.”
(cfr. rapporto di
contravvenzione 21 ottobre 2008);
che il ricorrente contesta di
aver commesso l’infrazione, sostenendo in sostanza di non aver disatteso quanto
contenuto nel permesso speciale in suo possesso; in particolare rileva come
l’autorità che lo ha concesso fosse al corrente “che in determinati tratti
stradali in salita, il veicolo non poteva raggiungere la velocità minima
indicata, essendo questa calcolata per tratte in pianura” (cfr. ricorso
pag. 3), tant’è che per i permessi speciali attualmente rilasciati l’USTRA
(Ufficio federale delle strade) prevede l’obbligo di accensione delle luci
gialle di pericolo quando non è possibile raggiungere la velocità di 40 km/h;
che è inoltre contestato
l’accertamento della velocità, dal momento che pur essendo possibile che la
velocità fosse inferiore a 60 km/h, questa non sarebbe stata di soli 35 km/h,
come stimato dall’agente;
che secondo l’art. 35 cpv. 1
ONC le autostrade e le semiautostrade sono accessibili soltanto ai veicoli a
motore capaci di raggiungere una velocità di almeno 80 km/h e autorizzati a
farlo, ritenuto tuttavia che la disposizione non è applicabile ai veicoli per
la manutenzione delle strade nonché ai veicoli e ai trasporti eccezionali;
che al momento dei fatti il
veicolo condotto dal ricorrente era al beneficio del permesso speciale n. __________
regolarmente rilasciato il 14 gennaio 2008 dalla __________ di __________;
che il permesso (cfr. allegato
al rapporto di contravvenzione) prevede tutta una serie di condizioni, fra le
quali le seguenti:
- l’uso dell’autostrada o
semiautostrada è permesso soltanto se i veicoli carichi o a vuoto raggiungono o
sono autorizzati a circolare ad una velocità minima di 60 km/h,
- il conducente deve evitare
intralci al traffico e il formarsi di colonne, favorendo sorpasso e incrocio;
che per quanto riguarda la
velocità in autostrada la condizione non impone di circolare a 60 km/h, ma
richiede solo che il veicolo in parola abbia la possibilità di raggiungere
questa velocità o sia autorizzato a farlo;
che la macchina semovente
Considerandi
condotta dall’insorgente del peso di ben 60 tonnellate è autorizzata a circolare
alla velocità massima di 64 km/h (cfr. permesso speciale) e può quindi accedere
anche alle autostrade e semiautostrade;
che risulta evidente che
siffatta velocità non può sempre essere raggiunta in tutti i tratti di strada,
in particolare non nelle salite, ciò che non poteva non essere noto anche
all’autorità che ha concesso il permesso;
che proprio per questo motivo
le disposizione dell’USTRA prevedono ora per veicoli di peso superiore a 60
tonnellate l’obbligo di accendere la luce gialla di pericolo quando non è
possibile raggiungere in salita in autostrada o semiautostrada la velocità di
40.
km/h (cfr. osservazioni 18 febbraio 2009 dell’Ufficio tecnico della Sezione
della circolazione), luce gialla che peraltro il multato aveva inserito (cfr.
rapporto di contravvenzione);
che circolando nella rampa di
accesso sud al __________ a una velocità inferiore a 60 km/h (stimata, ma non accertata, dall’agente in 35 km/h) il ricorrente non ha quindi leso le
condizioni poste dal permesso speciale;
che la condizione di evitare
intralci al traffico e il formarsi di colonne, pur avendo validità per tutti i
tipi di strada, è posta primariamente per le strade a traffico nei due sensi,
come si può evincere dall’aggiunta “favorendo sorpasso e incrocio”;
che in concreto trattandosi di
autostrada non si incrociano veicoli e il sorpasso, essendo a disposizione più
corsie, è sempre possibile;
che la presenza di un veicolo
particolarmente lento in autostrada può certo essere fonte di rallentamenti in
caso di traffico intenso, ma ben difficilmente potrà essere causa di colonne
ferme (ciò che può invece avvenire con traffico congestionato);
che in concreto il rapporto di
contravvenzione parla di colonna di veicoli germogliata sino alla galleria “__________”
a causa del rallentamento constatato a __________;
che tuttavia non è dato di
sapere se si trattava solo di un leggero rallentamento o se la colonna era
praticamente ferma, né è chiaro se l’origine della stessa fosse da imputare
solo all’andatura del ricorrente o se invece non vi erano altre cause come il
traffico intenso o il timore di alcuni conducenti nel superare un veicolo di
dimensioni superiori al normale che circola con le luci di pericolo accese;
che in altre parole non si sa
se il veicolo del ricorrente non abbia provocato solo un rallentamento come
quello, o poco superiore a quello, che si constata usualmente quando degli
autoarticolati si superano su un’autostrada a due corsie;
che in definitiva non ci sono
sufficienti elementi per concludere che l’insorgente abbia provocato un
intralcio alla circolazione di importanza tale da poterlo oggettivamente
considerare una lesione delle norme della circolazione o del permesso speciale
in suo possesso;
che il ricorso deve pertanto
essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che non si prelevano né tasse
né spese, avendo l’autorità soccombente agito nell’esecuzione delle sue
attribuzioni ufficiali, e non si assegnano ripetibili, perché la LPContr non
contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità
giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio
scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 26 cpv. 1, 90 cifra 1,
96 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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