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Decisione

30.2009.4

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

20 maggio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i mapp. no. 502 e 417) dove l’ampiezza è ridotta a complessivi ml 4.50 di cui

ml 3.50 destinati a sedime stradale e ml 1.0 a marciapiede. A corollario delle opere prettamente stradali sono state eseguite la canalizzazione per l’evacuazione

delle acque meteoriche e la posa di cavi per l’illuminazione pubblica, i cui

costi non sono stati tuttavia computati nella spesa determinante per il calcolo

dei contributi in esame (cfr. relazione tecnica e piani dell’inc. no. 18/03

richiamato).

La nuova strada è finalizzata a creare un appropriato collegamento veicolare

con il centro scolastico di __________ e nel contempo ad urbanizzare un

comprensorio edificabile, ed in gran parte già edificato, a carattere

residenziale, offrendo un accesso confacente e decoroso ai residenti oltre che

un ragionevole margine di sicurezza ai pedoni. In particolare la nuova strada ha

dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto centrale, di un

accesso carrozzabile adeguato alla loro destinazione; ad altri invece, già

serviti da Via __________ o da Via __________ -Via __________, ha fornito una

seconda possibilità di accesso veicolare migliorando la stato di urbanizzazione

precedente. Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti,

tra i quali si annovera anche la proprietà della ricorrente al mapp. no. 471,

non è seriamente contestabile. In particolare non basta a sovvertire la

presunzione del vantaggio particolare il fatto che il fondo fosse già urbanizzato

ed accessibile; infatti questo è un elemento che non influisce sull’assoggettamento,

ma tutt’al più sul riparto.

Neppure l’affermazione della ricorrente, secondo cui non avrebbe tratto alcun

beneficio dall’opera in ragione di asseriti inconvenienti riconducibili ad un

aumento del traffico dinanzi la proprietà, invalida la presunzione del vantaggio

particolare. Del resto si tratta di censure che riguardano l’intervento come

tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta di intervento è

stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 7/2002 e di conseguenza,

nel principio, l’opera avrebbe dovuto essere contestata impugnando la decisione

del Consiglio Comunale che ne ha stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei

termini sanciti dai ricorsi contro le decisioni degli organi comunali giusta

gli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD

II-2005 no. 26). Al più tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura

di pubblicazione del progetto: a quel momento infatti la proprietaria disponeva

di tutti gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed

eventualmente censurarne i contenuti con piena cognizione di causa.

Il mapp. no. 417 è un fondo edificato di 618 mq assegnato alla zona

residenziale estensiva R2 (art. 56 NAPR), che si affaccia sul versante

settentrionale su Via __________ (alla quale accede direttamente) e sul fronte orientale

sulla nuova strada.

Essendo affacciata sul tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto

la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi

direttamente confinanti con la nuova strada, favoriti dall’urbanizzazione migliorata

ed adeguata alle necessità di zona, specie dal profilo dell’accessibilità

pedonale e veicolare.

Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è

fondato.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv.

1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che

l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

Posto l’ampio margine di autonomia di cui gode l’ente pubblico, nell’ambito del

riesame del metodo di riparto il Tribunale si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i

principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e

rinvii).

4.2. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è fondata

sulla base della superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interesse, sul fattore

distanza e sul fattore rumore, completati con rispettivi fattori di correzione.

Come risulta dall’annessa relazione tecnica la superficie utile lorda (SUL) definisce

il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile

moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per tutti i fondi situati nella zona

residenziale estensiva R2 è stato considerato l’indice di sfruttamento di 0.4

come da PR. Anche ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180) è stato applicato

l’indice di 0.4, considerando che se gli stessi fossero stati inseriti in zona

edificabile avrebbero usufruito dei parametri della zona circostante R2. Il

parametro della SUL è completato con un fattore di correzione che, tenuto conto

di situazioni particolari (cfr. relazione pag. 5), riducono la superficie

edificabile: per tutti i fondi è stato applicato un fattore di correzione di

1.0.

Il fattore interesse all’opera considera l’interesse del mappale

all’uso della strada: il fattore 1 è fissato quale parametro di base ed è applicato

ai fondi confinanti, il fattore 0.6 ai fondi già accessibili da Via __________

ma affacciati sulla nuova strada e il fattore 0.2 ai mappali già accessibili da

Via __________ -Via __________ e non confinanti con la nuova strada. Ai sedimi

scolastici (mapp. no. 179 e 180), che con la creazione di un unico senso di

marcia si sono visti migliorare la sicurezza, è stato riconosciuto un fattore

di interesse di 2.0. Al fattore interesse è stato attribuito un correttivo dipendente

dalle precedenti possibilità di accesso: dal momento che tutti i fondi erano già

precedentemente accessibili è stato applicato uniformemente un fattore di

correzione di 1.0.

Il fattore distanza serve a differenziare i fondi a seconda della

posizione confinate o retrostante del fondo dall’asse stradale: ai fondi con

lato marciapiede (ossia a monte della strada) è stato applicato un fattore distanza

di 1.0, in quanto usufruiscono di un allontanamento del traffico dal fondo, mentre

ai fondi direttamente confinanti con la strada (ossia quelli a valle della

strada) è stato riconosciuto un fattore di 0.8. È poi stato introdotto un

correttivo nel caso in cui sussistono notevoli difficoltà dovute alla

formazione di muri di sostegno o altre opere non necessarie in situazioni

normali: a tutti i fondi è stato applicato il correttivo di 1 salvo al mapp.

no. 502 cui è stato riconosciuto il fattore di correzione 0.7 per la presenza

del muro di sostegno.

Considerandi

Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del

rumore arrecato dalla costruzione della strada ed è inversamente proporzionale

alla distanza dall’opera eseguita: è stato fissato un fattore rumore di 0.8 per

tutti i fondi confinanti con la strada; ai sedimi scolastici è stato applicato invece

un fattore di 2.0 in quanto situati più lontani dalla fonte di rumore provocato

dalla nuova strada.

Nel complesso questo metodo di riparto, per quanto schematico, risponde alla

esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi

facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a

seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al

vantaggio effettivamente tratto dall’opera.

In particolare ai sedimi scolastici (mapp. no. 179 e 180), che hanno tratto i

maggiori vantaggi, sono stati applicati fattori di gran lunga più incisivi di quelli

riconosciuti agli altri contribuenti che hanno così ottenuto un evidente

sgravio. Infatti, come si evince dal prospetto, il contributo al mq a carico

dei sedimi scolastici (fr. 44.-/mq) è mediamente due volte superiore a quello

imposto agli altri mappali (vedi ad esempio: fr. 22.-/mq per i mapp. no. 417, e

424.

e 598; fr. 24.-/mq per i mapp. no. 722, 721, 720 e 187; fr. 18.-/mq per il

mapp. 502, ecc.).

4.3

La ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di

riparto che tuttavia non sono condivisibili.

4.3.1

Essa sostiene, anzitutto, che i fattori riconosciuti ai sedimi

scolastici (mapp. no. 179 e 180) devono essere aumentati poiché la costruzione

della nuova strada ha un interesse comunale generale preponderante

rappresentato dalle scuole.

Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che la

nuova strada serve non solo il centro scolastico di __________ ma anche un

comprensorio edificabile a carattere residenziale. Per di più, come già

evidenziato sopra (cfr. consid. 4.2. in fine), i fattori applicati alle

proprietà comunali sono notevolmente superiori a quelli riconosciuti ai fondi

privati, proprio in considerazione del fatto che traggono maggiore vantaggio

dall’opera. Su tali basi i parametri applicati non appaiono quindi destituiti

di fondamento.

4.3.2

Secondo la ricorrente, inoltre, il fattore interesse applicato alla

part. no. 417 deve essere notevolmente diminuito perché era già accessibile;

inoltre, con la costruzione della nuova strada, il fondo risulta situato ora tra

due strade con un conseguente aumento del traffico e con un percorso obbligato

più lungo per raggiungere la strada principale. A suo avviso, i terreni

pubblici di cui ai mapp. no. 179 e 180, sono quelli che hanno tratto maggior

vantaggio dalla costruzione dell’opera e quindi il fattore di interesse loro

applicato deve essere aumentato.

L’accessibilità preesistente è considerata con il fattore interesse

all’opera. La distinzione tra i fondi che ne risulta è evidente, perché

alle proprietà già accessibili da vie pubbliche pavimentate, tra cui il mapp.

no. 417, è riconosciuto un interesse di 0.60 è cioè ridotto del 40% rispetto al

fattore d’interesse 1 applicato ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di un

accesso pavimentato. Pertanto è stato manifestamente riconosciuto un vantaggio

inferiore riconducibile allo stato di urbanizzazione preesistente ed

all’accessibilità già data da Via __________.

A loro volta questi terreni si differenziano dai fondi posti su Via __________,

che traendo vantaggio solo dalla formazione del marciapiede hanno un fattore di

interesse di 0.2, nonché dai terreni pubblici (mapp. no. 179 e 180) ai quali è

stato applicato un fattore di 2.0, proprio in considerazione del fatto che traggono

il maggior interesse dall’opera.

Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di

fondamento.

4.3.3

Sempre secondo la ricorrente confrontando il fattore distanza applicato

al mapp. no. 417 e agli altri fondi, specie ai sedimi scolastici, si dovrebbe concludere

che al primo, essendo direttamente affacciato sulla strada, deve essere

riconosciuto un correttivo verso il basso.

Tale tesi non è sostenibile.

Al mapp. no. 417 è stato applicato il fattore distanza di 1.0 rispetto a quello

spettante ai mappali direttamente confinanti con la strada (cui è stato riconosciuto

un fattore di 0.8) in quanto usufruisce, cosi come tutte le proprietà poste a

monte della strada, di un allontanamento del traffico dal fondo dovuto alla presenza

del marciapiede. Il paragone con i sedimi scolasti non è pertinente; infatti a questi

è stato riconosciuto un fattore di 0.80 ancorché non sono confinanti con la

strada.

Per quanto riguarda il fattore di correzione distanza, il prospetto riserva lo

stesso trattamento a tutti i fondi salvo che al mapp. no 502 a cui è stato riconosciuto un fattore di correzione 0.7, per la presenza del muro di sostegno.

In realtà un correttivo avrebbe potuto essere applicato, semmai, sia al mapp.

no. 704, perché più lontano dalla nuova strada ed accessibile solo attraverso

una servitù di passo (cfr. estratto SIFTI), sia ai sedimi scolastici (mapp. no.

179.

e 180), perché sono proprietà molto ampie con una profondità di ca. 80 m, quindi mediamente retrostanti dall’opera e con maggiori costi di urbanizzazione interna.

Evidentemente l’applicazione di un correttivo e la conseguente riduzione dei

contributi di miglioria a carico di questi due fondi avrebbe comportato un

aumento del contributo imposto alle altre particelle, tra cui anche il mapp.

no. 417. È quindi palese che il calcolo si risolve a favore della ricorrente.

4.3.4

La ricorrente sostiene che anche il fattore rumore riconosciuto alla sua

proprietà, essendo affacciata sulla strada, deve essere diminuito e che quello

applicato agli edifici pubblici aumentato.

Tale argomentazione non è sostenibile.

Il fattore rumore di 0.8 è stato applicato linearmente a tutti i fondi

confinanti con la strada. Il mapp. no. 417, malgrado sia il fondo che subisce

meno rumori e avrebbe quindi dovuto avere un fattore più alto, è stato trattato

come tutti gli altri.

Ai sedimi scolastici è stato applicato un fattore 2 volte e mezzo superiore (2.0)

rispetto a quello riconosciuto a tutti gli altri fondi proprio in ragione del

fatto che essi sono situati più lontani dalla fonte di rumore.

4.3.5

In conclusione, i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo a carico del

mapp. no. 417 va confermato nel suo ammontare.

5.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto

soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dalla sua intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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