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Decisione

30.2009.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini di uno

Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere

lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non

sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71),

a meno che siano distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione

del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14

par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se

il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato

nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii

del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno

sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14

par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono

assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)

a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di

regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE,

sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2

regolamento (CE) n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1.2009).

Per il marg. 2034

(marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività

Considerandi

indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per

l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose

eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui

che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

6.

In

concreto dagli atti emerge che la ricorrente ha svolto attività lucrativa in __________

con una certa frequenza, poi apparentemente ridotta nel 2009.

Ora,

come visto, in virtù del principio dell’unicità

dell’affiliazione previsto dall’art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71,

l’insorgente, se svolge effettivamente attività lucrativa in __________, come

da lei stessa ammesso, di massima non può essere affiliata alla LAVS in

Svizzera e deve pertanto essere esonerata dal pagamento dei contributi.

Dagli

atti tuttavia non emerge con sufficiente chiarezza se l’interessata svolge

effettivamente un’attività lucrativa ai sensi del regolamento n. 1408/71 in __________,

con che frequenza questa attività viene svolta, se l’insorgente è affiliata presso

le assicurazioni sociali __________, se vengono pagati contributi sociali all’__________,

eccetera.

Ritenuto

che dall’entrata in vigore dell’ALC vi è la possibilità da parte della Svizzera

di ottenere informazioni dagli Stati membri dell’UE circa lo statuto

contributivo in ambito di assicurazioni sociali delle persone residenti in

Svizzera (art. 84 del regolamento 1408/71; scambio di informazioni: formulario

E 001) spetta alla Cassa mettere in atto questa procedura internazionale ed accertare

presso le competenti autorità __________, in particolare quelle della regione

di __________ e __________, lo statuto preciso della ricorrente in __________

per il lavoro di restauratrice.

In

particolare l’amministrazione dovrà chiedere alle autorità __________, se per

l’attività lavorativa che l’assicurata stessa dice di effettuare a __________ e

a __________, è affiliata come dipendente o come indipendente e a quanto

ammontano i contributi sociali versati oppure per quale motivo l’interessata,

malgrado il lavoro svolto, non è affiliata in __________.

D’altra

parte l’amministrazione dovrà esigere dall’assicurata una dichiarazione da

parte delle competenti autorità __________ circa il suo preciso statuto

contributivo in __________ (ad esempio tramite il formulario E 101).

Dopo

aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, la Cassa potrà stabilire se

l’assicurata va affiliata in Svizzera.

In

caso di risposta positiva l’amministrazione dovrà accertare l’esatto ammontare

della sostanza della ricorrente, eventualmente prendendo contatto con le

autorità fiscali ticinesi, chiedendo se l’interessata, che afferma di non avere

problemi economici (cfr. doc. 5), è tassata nel nostro Paese.

Solo

dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari la Cassa potrà stabilire

l’eventuale contributo dovuto dall’insorgente.

In

queste condizioni, il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per

ulteriori accertamenti ai sensi dei considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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