30.2009.40
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15 febbraio 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
30.2009.40
Data decisione, Autorità:
15.02.2010, TCA
Titolo:
Una cittadina di un Paese dell'UE, domiciliata in Svizzera e che esercita attività lucrativa solo in un Paese dell'UE, di massima, in virtù del principio dell'unicità dell'affiliazione (art. 13.1 regolamento CE 1408/71) non può essere affiliata in Svizzera quale persona senza attività lucrativa
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
LEX LOCI LABORIS
art. 1a let. a CEE1408/71
art. 13 CEE1408/71
art. 14 CEE1408/71
art. 153a LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.40
cs
Lugano
15 febbraio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
novembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 3 novembre 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 17
novembre 2009, la Cassa CO 1 ha fissato i contributi del 2009 dovuti da RI 1,
nata nel 1946 ed affiliata in Svizzera come persona senza attività lucrativa
dal 2005, sulla base di una sostanza netta di fr. 125'018 (doc. 3).
B. Contro
la predetta decisione su opposizione l’assicurata è insorta al TCA chiedendo la
riduzione della sostanza da fr. 125'018 a fr. 88'326 in quanto nel frattempo si
è verificato un consumo della sostanza (doc. I).
C. Con
risposta del 27 novembre 2009 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
D. Il
3 dicembre 2009 l’assicurata è stata sentita dal Giudice delegato. RI 1 ha
affermato:
“Preciso anzitutto che
il mio domicilio è via __________ a __________ ma il mio recapito è presso il
mio compagno a __________ per quanto attiene la corrispondenza.
Io svolgo l'attività
di restauratrice che esercito in territorio __________ saltuariamente e in
maniera irregolare. Per il 2009 ho svolto attività contenuta a causa di un
impedimento alla mano.
La mia sostanza come
ho spiegato nella lettera 3.11.09 alla Cassa assommava fr. 125'088.-- e
confermo che si tratta di __________ che avevo eredito come avevo specificato e
che in parte ho dovuto eliminare per sostenermi. Li ho ceduto a mio fratello
come ho già specificato. A domanda preciso che questi averi non sono depositati
in banca e che io non sono soggetto fiscale qui. Specifico che queste
obbligazioni hanno una quotazione di valore dalla quale io ho dedotto
l'importo, l'importo della mia attuale sostanza disponibile.
Io ho preso atto del
fatto che sia con una sostanza di fr. 125'000.-- e con una sostanza di fr.
88'000.-- sono costretta al pagamento dell'importo minimo dei contributi ma il
ricorso è motivato dal fatto che non vorrei vedermi pregiudicata in eventuali
futuri diritti ad esempio per prestazioni complementari a fronte di una
sostanza che in realtà non c'è più.
Ribadisco quindi
l'alienazione di parte di questi titoli, la diminuzione della sostanza a poco più
di fr. 88'000.-- e naturalmente concordo con il pagamento del contributo minimo
di legge.
Chiedo che il Tribunale
attesti questa sostanza anche se il Giudice mi dice che al momento della
determinazione di eventuali diritti in virtù delle prestazioni complementari la
Cassa opera un accertamento specifico.”
E. Chiamata a
presentare osservazioni scritte in merito la Cassa si è riconfermata nella sua
risposta di causa (doc. VIII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2. In
concreto l’insorgente contesta l’ammontare della sostanza che l’amministrazione
ha preso in considerazione nel calcolo del contributo dovuto, anche se
l’ammontare del medesimo non sarebbe modificato da un’eventuale diminuzione
della sostanza.
In
corso di causa è tuttavia emerso che l’insorgente esercita un’attività
lucrativa in __________.
In
particolare con scritto del 26 novembre 2008 l’interessata, rivolgendosi alla
Cassa ha affermato:
“(…)
1) Non svolgo alcuna attività professionale
indipendente in Svizzera. (…)
2) Sono nata e
cresciuta parzialmente a __________ e dopo il decesso di mio marito nel 1996 mi
sono trasferita a __________ nella casa di famiglia dei miei zii e di mio
cugino, con i quali sin da bambina ho sempre voluto ospitare per lunghi
periodi.
Essi si occupano di
antiquariato, ed in compenso, quando si presentava l’occasione, ho spesso
dato molto volentieri a loro una mano nel campo di restauri di affreschi,
la mia qualifica professionale. Insieme al mio compagno mi reco per
prolungati soggiorni a __________ e __________, mentre per il resto del
tempo mi fermo in Ticino e sono ospite del sig. __________.
3) Ovviamente non
dispongo di locali commerciali/artigianali e tantomeno di dichiarazioni fiscali
svizzere o estere.
4) Posso disporre di
una certa sostanza in titoli di valore come i __________, a suo tempo
depositati presso la __________ di __________ e che ora si trovano nella mia
cassaforte privata e __________, ricevuti dopo il decesso di mia madre nel
novembre del 2004. Quindi non ho problemi economici.” (doc. 5,
sottolineature del redattore)
In
sede di udienza innanzi al Giudice delegato del TCA, l’interessata ha rilevato
di aver ridotto l’attività all’estero nel 2009 a causa di problemi alla mano.
Alla
luce di quanto sopra questo Tribunale ritiene che l’attività svolta all’estero da
RI 1 non sia stata sufficientemente indagata dall’autorità cantonale.
Non
va infatti dimenticato che il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per
quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed
aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della
presente legge, sono applicabili anche:
a.
l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del
Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n.
1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno
uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione
è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
3. Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché le
decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono i contributi sociali dovuti
nel 2009 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza
del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.
4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella
causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5
febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7
febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC
ed il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae.
L’interessata è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato
contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso
transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessata afferma di
lavorare in __________ e di risiedere in Svizzera.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento
(CE) n. 1408/71.
4. L’art.
1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore
subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla
luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3;
Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag.
614, cifra marg. 646).
La
Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra persona
e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle quale
percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid.
6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del 24
luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile 2006,
inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive sull’assoggettamento
nella nuova versione dal 1.1.2009).
Sono
più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il
regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone
assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività
professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche
l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla
libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.
41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de
l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord
sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la
sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
5. Le
Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida
dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di
un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
Fatti
I cittadini di uno
Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati
all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere
lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o
di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non
sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71),
a meno che siano distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla legislazione
del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14
par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Se
il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato
nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii
del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno
sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14
par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono
assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)
a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato
all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di
regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE,
sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è
esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è
assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2
regolamento (CE) n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal
1.1.2009).
Per il marg. 2034
(marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE
che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività
Considerandi
indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per
l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose
eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui
che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054
dal 1.1.2009).
6.
In
concreto dagli atti emerge che la ricorrente ha svolto attività lucrativa in __________
con una certa frequenza, poi apparentemente ridotta nel 2009.
Ora,
come visto, in virtù del principio dell’unicità
dell’affiliazione previsto dall’art. 13 paragrafo 1 del regolamento 1408/71,
l’insorgente, se svolge effettivamente attività lucrativa in __________, come
da lei stessa ammesso, di massima non può essere affiliata alla LAVS in
Svizzera e deve pertanto essere esonerata dal pagamento dei contributi.
Dagli
atti tuttavia non emerge con sufficiente chiarezza se l’interessata svolge
effettivamente un’attività lucrativa ai sensi del regolamento n. 1408/71 in __________,
con che frequenza questa attività viene svolta, se l’insorgente è affiliata presso
le assicurazioni sociali __________, se vengono pagati contributi sociali all’__________,
eccetera.
Ritenuto
che dall’entrata in vigore dell’ALC vi è la possibilità da parte della Svizzera
di ottenere informazioni dagli Stati membri dell’UE circa lo statuto
contributivo in ambito di assicurazioni sociali delle persone residenti in
Svizzera (art. 84 del regolamento 1408/71; scambio di informazioni: formulario
E 001) spetta alla Cassa mettere in atto questa procedura internazionale ed accertare
presso le competenti autorità __________, in particolare quelle della regione
di __________ e __________, lo statuto preciso della ricorrente in __________
per il lavoro di restauratrice.
In
particolare l’amministrazione dovrà chiedere alle autorità __________, se per
l’attività lavorativa che l’assicurata stessa dice di effettuare a __________ e
a __________, è affiliata come dipendente o come indipendente e a quanto
ammontano i contributi sociali versati oppure per quale motivo l’interessata,
malgrado il lavoro svolto, non è affiliata in __________.
D’altra
parte l’amministrazione dovrà esigere dall’assicurata una dichiarazione da
parte delle competenti autorità __________ circa il suo preciso statuto
contributivo in __________ (ad esempio tramite il formulario E 101).
Dopo
aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, la Cassa potrà stabilire se
l’assicurata va affiliata in Svizzera.
In
caso di risposta positiva l’amministrazione dovrà accertare l’esatto ammontare
della sostanza della ricorrente, eventualmente prendendo contatto con le
autorità fiscali ticinesi, chiedendo se l’interessata, che afferma di non avere
problemi economici (cfr. doc. 5), è tassata nel nostro Paese.
Solo
dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari la Cassa potrà stabilire
l’eventuale contributo dovuto dall’insorgente.
In
queste condizioni, il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per
ulteriori accertamenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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