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Decisione

30.2009.41

Richiesta di affiliazione come indipendente di un ingegnere. Rinvio degli atti alla cassa di compensazione per ulteriori accertamenti poiché dagli atti non emerge con sufficiente chiarezza la natura d

12 aprile 2010Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ricorso del 20 novembre 2009 l’ing. RI 1 è tempestivamente insorto contro la

predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di essere

iscritto a Registro di commercio, di aver acquisito strumenti di lavoro

necessari allo svolgimento della sua attività (in particolare strumenti

informatici, cfr. doc. 2 e 3), di aver iniziato la propria attività nel suo

appartamento per evitare costi iniziali, ma che a partire da gennaio 2010 lo

studio sarà trasferito in __________ a __________. Il ricorrente sottolinea

inoltre che quando ha preso la decisione di avviare la sua attività

indipendente non aveva alcun mandato certo, mentre nel frattempo ha potuto

preparare offerte e preventivi per altri clienti. A comprova ha allegato l’accettazione

di un’offerta da parte della __________ inerente lavori di consulenza per la

riattazione di uno stabile (doc. I).

L. Con

risposta del 2 dicembre 2009 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. V).

M. Il

21 dicembre 2009 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa la RI 1 di __________,

mettendo a disposizione delle parti l’intero incarto ed assegnando un termine

per determinarsi in merito (doc. VII).

N. Con

scritto dell’11 febbraio 2010 la PI 1 ha preso posizione, affermando che l’ing.

RI 1 è stato alle loro dipendenze fino al mese di agosto 2008. Durante il

periodo in cui è stato alle loro dipendenze l’ing. RI 1 si è sempre dimostrato

essere un collaboratore competente e fondamentale per l’attività svolta dalla PI

1. In particolare era a conoscenza di un importante progetto, ossia la

costruzione di un Ospedale __________ ad __________ in __________.

La

società ha poi affermato:

" Nel

mese di luglio 2009 abbiamo appreso che l’ing. RI 1 aveva dato vita ad una

ditta individuale di ingegneria.

Poiché avevamo necessità

che un ingegnere continuasse lo sviluppo del progetto __________, e sapendo che

l’ing. RI 1 aveva aperto un proprio studio di ingegneria, abbiamo pensato di

rivolgerci a quest’ultimo, dandogli mandato per la continuazione del progetto.

Possiamo senz’altro

confermare che l’ing. RI 1 ha svolto il mandato che gli abbiamo affidato in

piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, ad eccezione del

rispetto dei termini di consegna.

Per le proprie

consulenze, l’ing. RI 1 ha emesso fatture, che abbiamo regolarmente saldato.”

(doc. VIII).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l'ing. __________RI 1 va considerato

dipendente della PI 1 o se va affiliato quale indipendente.

3.

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

4.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse

(sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171

consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono

gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre

2000).

5.

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

6.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

7. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in

atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento

radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa

indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia

sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi

preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30

gennaio 2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

8. Nel

caso di specie, alla luce degli atti, questo Tribunale ritiene che la qualifica

di dipendente dell’Ing. RI 1 non può (ancora) essere confermata sulla base degli

elementi attualmente a disposizione.

La

documentazione raccolta dalla Cassa di compensazione non consente, a questo

stadio, di ammettere, direttamente e con la dovuta tranquillità, se l’attività

svolta dal ricorrente possa effettivamente essere considerata dipendente.

L’amministrazione

si è infatti limitata a decidere sulla base di pochi atti senza procedere ad

ulteriori accertamenti, allorché l’attività svolta, in particolare in favore

della PI 1, necessita di approfondimenti.

Da

una parte gli elementi a favore di un’attività indipendente sono numerosi:

l’interessato ha iscritto a Registro di commercio la sua ditta individuale che ha

quale scopo la __________ (doc. 6), l’assicurato ha investito circa fr. 1'740

in attrezzature informatiche (la fattura, dell’11 settembre 2009, è stata

intestata alla ditta “__________”, doc. A2), l’assicurato ha ottenuto un

secondo incarico dalla ditta __________ nel corso del mese di novembre 2009 (cfr.

doc. A4) ed ha affermato di aver locato dei locali propri con effetto dal 1°

gennaio 2010, fuori dalla propria abitazione.

Egli

inoltre non lavora in un locale appartenente al committente, non esiste un

divieto di concorrenza, non ha diritto ad alcun indennizzo separato dei costi e

delle spese (doc. 11), ha percepito una remunerazione forfetaria dal primo

committente (fr. 25'000, cfr. doc. 17), ha allestito un documento nel quale

viene fatta pubblicità per il suo studio di ingegneria (doc. 15). Nel prospetto

figura che il ricorrente è titolare di uno studio d’ingegneria dal mese di

luglio 2009, nel quale confluisce principalmente la sua esperienza nei settori

di ingegneria civile, architettura, pianificazione territoriale, urbanistica ed

industriale e la sua esperienza, nei Paesi dell’ex Unione sovietica e dei Balcani,

gli permette di affrontare con successo complesse tematiche, così come le

conoscenze dell’albanese, italiano, russo, francese ed inglese.

Egli

ha rilevato di collaborare con esperti settoriali di alto livello e l’appoggio

di primarie società di ingegneria delle quali verifica il livello di qualità.

Nella

presentazione (doc. 15) figura inoltre che i servizi del suo studio di

ingegneria includono consulenza, progettazione, project management, creazione e

sviluppo di progetti e direzione dei lavori. Il suo ufficio è equipaggiato con

i moderni sistemi per elaborazione di disegni (computer, stampanti, programma

di calcoli statici Esa Prima Win e programma gestione progetti).

A

proposito del modus operandi nel prospetto figura che “siamo fermamente convinti

dell’importanza di un’assunzione responsa-bile degli impegni. Da ciò deriva che

il processo di acquisizione di un incarico per noi si articola intorno ad un

quesito non aggira-bile: abbiamo inteso in maniera completa e siamo in grado

responsabilmente di portare a termini quanto pattuito” e a proposito della

trasparenza che “l’analisi viene svolta in contraddittorio, con trasparente

esposizione delle istanze, delle criticità, delle opportunità, per la intima

convinzione che, un efficace rapporto, nel rispetto dei ruoli, tra committente

ed esecutore, non possa che passare per una reciproca profonda conoscenza, in

termini di aspirazioni, valori, capacità, modalità.” (doc. 15).

Ora,

con sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04), l’Alta Corte ha considerato indipendente

un ingegnere che aveva conseguito un importo di fr. 30'000 nel corso del 2001,

rimunerato su base forfetaria (come in concreto) oppure secondo tariffa SIA,

caratterizzata da usuale fatturazione e versamento sul suo conto bancario, che,

tra le altre cose, non aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se

non quello di rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati (come in

concreto, cfr. presa di posizione della PI 1, doc. VIII), ed ha ricordato tra

l’altro che il rischio aziendale di un libero professionista consiste

principalmente nel fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege

artis del mandato conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i

danni.

L’allora

TFA, a proposito dell’investimento di fr 5'926 effettuato dall’allora

ricorrente ha evidenziato come “negare l’esistenza di un’attività

indipendente per il fatto che M. non avrebbe effettuato investimenti tipici di

un’attività imprenditoriale e comunque non di entità tale da essere paragonati

a quelli di un imprenditore che intende iniziare un’occupazione indipendente,

come argomentano i primi giudici, significa non tenere conto delle nuove realtà

lavorative – che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a

casa propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con

l’ausilio dei mezzi informatici interattivi – e dei mutamenti economici in atto

che permettono di svolgere un'attività lavorativa indipendente ad elevato

tenore intellettuale senza necessità di dover inizialmente investire mezzi

finanziari elevati per dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale.

E comunque, anche ove si intenda considerare gli aspetti quantitativi, i dati

numerici devono essere correlati al reddito conseguito. È vero che fr. 5'926.-

possono apparire una cifra modesta in termini assoluti. Siffatto importo

diviene tuttavia rilevante se rapportato a un reddito conseguito di fr.

30'000.- come è quello che è stato ripreso dalla Cassa.” (per un caso in

cui, sulla base della citata sentenza federale, il Tribunale cantonale ha

qualificato l’attività di un architetto quale indipendente, cfr. sentenza del

10 ottobre 2005, inc. 30.2005.42).

D’altra

parte tuttavia vi è la circostanza che l’interessato ha svolto inizialmente la

sua attività a favore del precedente datore di lavoro, la PI 1, per la quale ha

portato a termine un lavoro già iniziato in precedenza (cfr. doc. VIII). Egli

inoltre nel compilare il formulario della __________ circa l’attività

esercitata, l’8 settembre 2009 ha indicato di svolgere un lavoro al 100% a

favore della PI 1 di __________, di essere tenuto a rispettare un orario di

lavoro regolare dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 e di non aver

stipulato contratti di assicurazione in relazione con la sua attività (cfr. doc.

12).

Ora,

nel caso di una persona assicurata che, come in concreto, continua ad essere

attiva in maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste

esigenze più severe per poter riconoscerne con riferimento alla specifica

attività lo statuto di indipendente. In questa evenienza infatti i criteri che

depongono in favore di un’attività indipendente devono chiaramente prevalere su

quelli che parlano per un’attività lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008

del 1° luglio 2009, consid. 4.1; sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid.

3.2 con riferimenti).

Non

va però dimenticato che la società ha affermato di avergli affidato il mandato

in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, ad eccezione dei

termini di consegna (cfr. a questo proposito la sopra citata sentenza H 31/04

del 21 marzo 2005). Del resto l’interessato si trovava all’inizio della sua

attività e ancora recentemente il TF ha evidenziato che non può essere ignorato

che all’avvio di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico

grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti

potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra

le tante, la sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24

gennaio 2008, consid. 7.3: “Infatti se è pur vero che Y.________ Sagl ha

cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del

2005 (v. ricorso di L.________, pag. 3: "Nel 2004 la Y.________ Sagl ha

allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri

committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto

alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere

ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale

che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di

nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del

tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio

2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1)”.; cfr. anche la sentenza

H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e la sentenza H 155/04 del 14 febbraio

2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha affermato

che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch, dass bei

Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein “Grosskun-de”

die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst nach und nach

gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des Kundenkreises führen.”).

9. Alla luce degli

elementi sopra riportati questo Tribunale ritiene che allo stato attuale non

sia ancora possibile determinare con la dovuta tranquillità lo statuto

lavorativo dell’insorgente.

Il

ricorso deve pertanto essere accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché proceda con ulteriori accertamenti.

In

particolare la Cassa deve esaminare nel dettaglio il rapporto di lavoro con la PI

1 per stabilire se l’interessato ha semplicemente ricevuto un solo mandato

puntuale, eseguito nel corso dei primi mesi di attività oppure se la

collaborazione è continuata nel tempo. A questo proposito la Cassa dovrà

acquisire indicazioni circa le modalità del lavoro svolto (integrazione o meno

nell’azienda, organizzazione del lavoro, impiego del tempo, possibilità

effettiva di lavorare durante il periodo preso in esame, anche per terze

persone, libertà operazionale e vincolo alle istruzioni, ecc.) e stabilire

eventuali differenze nell’espletamento del lavoro prestato rispetto a quando

l’insorgente era alle dipendenze della PI 1.

A

questo proposito la Cassa dovrà acquisire sia le fatture emesse in favore della

PI 1, per stabilire il guadagno conseguito, sia eventuali contratti

sottoscritti dalle parti e interpellare l’insorgente e la società circa il tipo

di rapporto che intercorre(va) tra di loro.

L’amministrazione

dovrà inoltre effettuare accertamenti circa eventuali ulteriori mandati

acquisiti presso terzi (chiedendo la trasmissione di tutte le fatture emesse),

esaminare che tipo di lavoro è stato effettuato per questi ulteriori clienti

(se ve ne sono), stabilire quali sforzi sono stati fatti per avere nuova

clientela, richiamare il contratto relativo ai locali che l’assicurato afferma

di aver locato con effetto dal 1° gennaio 2010 in via __________ a __________ ed

interpellare gli eventuali clienti.

Certo,

questi ultimi accertamenti concernono fatti avvenuti dopo l’emissione della

decisione impugnata. Ora, secondo costante giurisprudenza,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto

che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Tuttavia,

ritenuto che l’attività è iniziata da poco tempo (luglio 2009) e che occorre

esaminare lo sviluppo che la medesima ha avuto nel tempo, si tratta di

accertamenti che permettono di meglio contestualizzare il tipo di attività

svolta e di accertare se effettivamente vi è stata una maggiore

diversificazione della clientela.

Solo

dopo aver effettuato questi accertamenti la Cassa, sulla base della sopra

citata giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza H 31/04

del 21 marzo 2005 e la sentenza H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008), potrà

stabilire lo statuto dell’attività svolta dall’insorgente.

Questo

Tribunale è cosciente delle difficoltà che può incontrare la Cassa nel

qualificare l’attività di assicurati all’inizio della loro attività lavorativa,

in particolare laddove vi è la richiesta di essere affiliati come indipendenti

e la necessità, d’altra parte, di emanare una decisione quando l’attività viene

qualificata di dipendente. Proprio per meglio accertare il tipo di attività che

l’interessato ha intenzione di svolgere, in casi come il presente, sarebbe

auspicabile, laddove possibile, che l’amministrazione convochi le persone

interessate alfine di meglio cogliere, sin dall’inizio, le diverse sfumature

dell’attività che il richiedente sta per iniziare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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