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Decisione

30.2009.42

Richiesta di condono del pagamento dei contributi dovuti come indipendente. Eccezioni di perenzione della fissazione dei contributi e dell'incasso dei contributi non date. Riduzione e condono dei cont

25 marzo 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sono relativi al 2004 (doc. VII).

Va rilevato che in

virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS,

i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata

entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi

né pagati. In deroga all'art.

24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10

cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

Il tenore di questa

seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla

Commissione di redazione dell'Assemblea

federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente:

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il

termine di prescrizione scade alla fine dell'anno

civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante

o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

In questo senso, la

Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali del 2004 mediante

decisione formale emanata il 21 ottobre 2008 (doc. 11), quindi nel termine di

cinque anni dell'art. 16 cpv. 1

1a frase LAVS, senza che occorra ulteriormente verificare l'applicabilità della 2a frase per gli

indipendenti.

Di conseguenza, la

pretesa di pagamento dei contributi è stata validamente e tempestivamente stabilita

dall'amministrazione.

3. L'assicurata lamenta poi la perenzione per l'incasso del credito contributivo giusta l'art. 16 cpv. 2 LAVS.

Ora, per l'art. 16

cpv. 2 1a frase LAVS, il credito per contributi, fissato in una decisione

notificata conformemente al cpv. 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno

civile in cui la decisione è passata in giudicato. Contrariamente al testo letterale

della norma, si tratta di un termine di perenzione e non di prescrizione (STF H

3/07 del 20 novembre 2007, consid. 6.1; DTF 117 V 208 consid. 3b pag.

210; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants [LAVS], N. 2 ad art. 16 LAVS).

Come indicato, con ricorso del 19

dicembre 2008 la ricorrente ha contestato la decisione di fissazione dei

contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2004, ritenendo errato il reddito aziendale

accertato dalla Cassa di compensazione. Tale vertenza è stata risolta dal

giudizio cantonale del 17 marzo 2009, con il quale questo Tribunale ha concluso

quanto segue (cfr. consid. 8):

" (…)

La

questione porta in effetti sul computo nei redditi da indipendente della ricorrente

della somma di Fr. 260'000.-. Tale importo rappresenta l'utile, derivante dalla liquidazione per cessazione dell'attività indipendente svolta dal marito, delle azioni di __________ SA

appartenenti alla sua sfera professionale che, al momento del suo decesso, nel

maggio 2002, sono passate nella sostanza privata della ricorrente, sua erede.

Conformemente

all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di queste azioni

dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione

della sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque

parte dei proventi da attività indipendente.

Pertanto,

è corretto affermare che l'utile di Fr. 260'000.-,

che si è creato con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata,

va ad aggiungersi ai redditi dell'assicurata.

In

conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di

calcolo per i contributi personali dell'assicurata

ammonta correttamente a Fr. 260'000.-." (…)

La sentenza non è stata impugnata ed è

cresciuta in giudicato. Avendo confermato il reddito soggetto

a contribuzione per il 2004 – ed implicitamente anche i contributi dovuti -, il

TCA ha sostituito con il proprio giudizio la decisione

amministrativa (STF H 3/07, consid. 6.3; DTF 130 V 138 consid. 4.2 pag. 142

seg.).

In tali condizioni, il

dies a quo del termine di perenzione cadendo il 17 marzo 2009, la Cassa deve provvedere alla riscossione dei contributi AVS

dovuti dalla ricorrente entro il 31 dicembre 2014, ossia entro i cinque anni

dalla fine dell'anno civile in cui la decisione è cresciuta in giudicato (art.

16 cpv. 2 LAVS; citata STF H 3/07, consid. 6.6).

In specie, però, l'amministrazione,

seppure sia ampiamente in tempo, non ha formalmente ancora richiesto all'assicurata

il pagamento di Fr. 23'930,45, siccome la decisione del 21 ottobre 2008 di fissazione di

questi contributi è stata impugnata al TCA e quindi gli effetti sono stati sospesi

fino all'emanazione della sentenza.

Ed appena questa è cresciuta in giudicato, l'interessata ha formulato istanza di condono del pagamento di detta

somma.

Ne discende che sia i

contributi del 2004 sono stati tempestivamente fissati in una decisione, sia un'ipotetica decisione volta all'incasso del

credito per contributi non sarebbe ora perenta.

Il Tribunale può

dunque entrare nel merito della questione del condono dei contributi richiesti all'assicurata dalla Cassa.

nel merito

4. La

ricorrente chiede di essere esonerata dal pagamento dei contributi personali

AVS/AI/IPG/AF dovuti come indipendente per l'anno 2004 (Fr. 23'930,45), poiché vive con la sola rendita AVS (Fr. 26'520.- nel 2008) e sia il valore del

pacchetto azionario ereditato dal marito sarebbe di fatto nullo siccome non

vendibile, sia il valore dei tre fondi di __________ ammonta a Fr. 142'320.-, ma essi sono gravati da un debito ipotecario di Fr. 159'700.-.

Di conseguenza, l'assicurata non ha i mezzi per far fronte

alla richiesta della Cassa di compensazione, ritenuta anche la sua età.

5. A

norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS,

se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere

condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è

infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la

giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo

minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del

contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione

di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere

condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni

vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta

soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.

319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può

riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il

reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli

effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo

vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di

guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un

onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323).

Occorre però in ogni

caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo

il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980

pag. 501; N. 3023 Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle

persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG, edite dall'UFAS, edizione 2001, stato 2004). Si devono inoltre considerare le

condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono

nell'economia domestica comune (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN).

Per stabilire se esiste

una situazione d'inesigibilità,

occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento

in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275

consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98

V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la

decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di

conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce

sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia

vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei

fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF

120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire

des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).

Per determinare se il

pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito

dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare,

i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da

includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N.

3033 DIN).

Il debito contributivo

di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la

determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).

Nemmeno gli interessi

passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione

con l'abitazione del debitore o

di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 355 n. 8 ad art. 11).

Inoltre, un condono

fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG.

Tale condono può tutt'al più

rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi

debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6).

Infine, i contributi

personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono

essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti

di un onere troppo pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In

questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di

pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re

G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato

da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il

diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione

di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per

le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non

è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate possono

essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre

non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile

pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC

1980 pag. 501; N. 3030 DIN).

6. In

concreto, la decisione del 21 ottobre 2008 di fissazione dei contributi dovuti

per il 2004 è cresciuta in giudicato a seguito dell'emanazione della sentenza

del 17 marzo 2009 di questo Tribunale, non impugnata, che respingeva il ricorso

dell'assicurata contro il

pagamento di Fr. 23'930,45. La

ricorrente ha quindi formulato alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento del

predetto contributo personale.

Per dare seguito alla

richiesta di condono dell'assicurata,

il 23 aprile 2009 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha interpellato il

competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari

accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dalla ricorrente

per il 2004.

Preso atto della

decisione dell'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento

che, "tenuto conto dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d'imposta 2008",

non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2004 (doc. 6),

a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessata.

Infatti, basandosi

sulla dichiarazione d'imposta

2008, l'amministrazione ha

rilevato che la sostanza imponibile complessiva ammonta a Fr. 10'785.- (Fr. 15'130.- [titoli e capitali] + Fr. 35'580.- [partecipazione alla comunione ereditaria] – Fr. 39'925.- [debiti da comunione

ereditaria]) e quindi non ha proceduto alla riduzione dei contributi in forza

della giurisprudenza in tal senso.

Con il ricorso, l'assicurata ha comprovato

di avere dovuto fare fronte a debiti per imposte cantonali e comunali ammontanti

a Fr. 19'710,90 (docc. A1 e A2), ciò che ha comportato il consumo dei suoi

risparmi pari a ca. Fr. 17'000.- al 31 dicembre 2008.

Quanto alla sostanza immobiliare, ossia

la quota di ¼ di tre fondi immobiliari siti ad __________ (part. nn. 631, 632 e

634) stimati complessivamente in Fr. 142'320.-, la ricorrente ha rilevato che

essi sono gravati da un'ipoteca di Fr. 159'700.-, che ne annullerebbe il valore.

Considerandi

Vi sono inoltre le 110 azioni ereditate

in comunione ereditaria, corrispondenti al 5% di una SA non quotata in borsa e

che in 31 anni di esercizio ha distribuito dividendi soltanto su quattro anni,

ciò che ne diminuirebbe l'attrattività verso terzi per l'eventuale acquisto

della sua quota parte di un quarto di questo 5%.

Stanti queste circostanze, occorre

dunque esaminare se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di

condono dell'interessata.

7.

Per

potere risolvere la questione in oggetto, occorre innanzitutto precisare meglio

i passi procedurali rispettivamente la giurisprudenza in ambito di riduzione e

condono dei contributi personali.

La stessa Cassa di compensazione,

infatti, pronunciandosi sulla domanda di condono ha comunque menzionato sia gli

articoli e la giurisprudenza relativi alla riduzione dei contributi, sia al condono

degli stessi, sovrapponendo le procedure.

L'art. 11 LAVS regola al capoverso 1 la

riduzione ed al capoverso 2 il condono dei contributi.

Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi

secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe

essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono

essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo

determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al

contributo minimo.

Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il

contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere

troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato,

a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati

il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far

contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi

prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi

contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una

domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere

verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.

La cassa di

compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art.

31.

cpv. 2 OAVS).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono

dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che,

conformemente all'articolo 11 capoverso

2.

LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata

alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda

all'autorità designata dal

Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di

compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di

domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al

massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata

al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in

conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di

applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:

Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità

consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate

obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere

troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

Dalle norme suesposte

emerge che il legislatore ha previsto due fasi ben distinte: la riduzione dei

contributi personali arretrati sino, al massimo, all'importo del contributo

minimo di legge ed il condono del contributo minimo nei casi di rigore.

8.

Per

quanto attiene la riduzione dei contributi, la richiesta deve essere

presentata per iscritto (N. 3014 DIN) e deve essere sufficientemente motivata.

L'assicurato deve inoltre

provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui

il pagamento di contributi (N. 3015 DIN).

La riduzione dei

contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie

difficoltà finanziarie dell'assicurato;

si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).

Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN).

La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il

pagamento dell'intero contributo

non permetterebbe all'assicurato

di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.

162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese

indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai

mezzi disponibili (N. 3021 DIN).

Per situazione di

bisogno si intende il minimo vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC

1989.

pag. 122). Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale

previsto dal diritto dell'esecuzione

rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è

esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN).

La riduzione dei

contributi deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento

permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3036 DIN).

I contributi non devono

essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato (N. 3046 DIN).

I contributi pagati

senza riserva non possono più essere ridotti, ossia una domanda di riduzione

può vertere solo su debiti contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047

DIN).

Di regola, il grado di

riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC

1949.

pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale

previsto dal diritto dell'esecuzione

(N. 3048 DIN).

I debiti ed i loro

interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né,

di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo ad un

tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene

in caso di rovesci di fortuna o di malattie (RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN).

La riduzione riguarda

la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di

presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in considerazione

al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN).

Anche se il contributo

AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può essere ridotto ad

un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un salariato, quindi al

5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051 DIN).

Quale misura

eccezionale, la legge prevede che i contributi possano essere ulteriormente

ridotti, però non possono essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1

2a frase LAVS).

Infatti, soltanto

eccezionalmente il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello

del contributo usuale dei salariati. Questa misura richiede che l'assicurato si trovi in uno stato di

necessità prossimo all'indigenza

(RCC 1961 pag. 415). In altri termini, la sua stessa esistenza economica deve

essere messa seriamente in pericolo, anche pagando un contributo così ridotto

(RCC 1950 pag. 257; RCC 1954 pag. 70; N. 3053 DIN).

Il contributo

AVS/AI/IPG può essere inferiore al tasso del contributo usuale dei salariati se

sono soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inesigibilità dei contributi (p. es., l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica o esibisce regolarmente

attestati di carenza beni) e se solo mediante un'importante riduzione si può sperare di riscuotere una parte del

debito contributivo (N. 3054 DIN).

Quando la Cassa di

compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge l'assicurato debitore

può domandare il condono.

In effetti, il condono

dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale. La

legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui

pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate

obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).

Il condono del

contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in

una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa

che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso

solo quando l'assicurato vive

in grande povertà (N. 3071 DIN).

Anche nell'ambito del condono, la situazione

insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata

secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).

Dal profilo

procedurale, se degli assicurati che, fino a quel momento, versavano contributi

superiori al contributo minimo annuale soddisfano le condizioni di condono

prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, essi possono richiedere

contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi

casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo

annuale e, all'occorrenza,

emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che

giustificano il condono (N. 3077 DIN).

La citata norma legale

prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste

di condono all'autorità

designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento), la

quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

Come emerge da quanto

precede, dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità di

ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo dovuto da un salariato

(5,05%). In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato sia messa seriamente in pericolo anche pagando un

contributo così ridotto che, eccezionalmente, è ammessa la riduzione del contributo

fino al contributo minimo. Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse

l'assicurato in una situazione

insostenibile, allora può essergli straordinariamente concesso il condono del

contributo minimo.

9.

Applicando

dunque i suesposti principi al caso concreto, d'avviso di questo Tribunale, la Cassa avrebbe dovuto trattare la

richiesta quale domanda di riduzione del contributo richiesto. Il condono può

essere infatti concesso soltanto sul contributo minimo. In specie, invece, l'assicurata ha postulato il condono dei

contributi ammontanti a Fr. 23'930,45.

Nella fattispecie, dovendo

porsi al momento in cui la ricorrente doveva versare i contributi per l'anno 2004, quindi alla crescita in

giudicato della sentenza di questo Tribunale del 17 marzo 2009, occorre verificare

accuratamente la situazione personale dell'assicurata, esaminando i suoi redditi effettivi e la sua sostanza.

A quel momento, la

ricorrente disponeva di un reddito di circa Fr. 26'000.- costituito dalla rendita AVS. Quale sostanza, la ricorrente

stessa ha indicato, nella sua dichiarazione d'imposta IC/IFD 2008 compilata il 30 aprile 2009 (doc. 7), una

sostanza netta complessiva di Fr. 10'785.-, quale risultanza della somma di titoli e capitali per Fr. 15'130.- e di una partecipazione a comunioni

ereditarie valutata in Fr. 35'580.-,

a cui ha dedotto dei debiti da comunioni ereditarie pari a Fr. 39'925.-.

Ora, già solo per il

fatto che a quel momento risultava una sostanza positiva, non è pertanto possibile

procedere con una riduzione del contributo dovuto, poiché l'assicurata non era in una situazione di

bisogno e quindi poteva far fronte al pagamento dei contributi dovuti chiedendo

una dilazione (art. 34b OAVS).

A questo stato di

fatto va però precisato che dovendo giudicare oggi la situazione economica

della ricorrente, per motivi d'economia

procedurale, come visto, questo Tribunale può considerare i fatti posteriori al

momento in cui è stata notificata la decisione. In questo senso, va ritenuto che

tra gennaio e luglio 2009 l'assicurata

ha pagato Fr. 19'710,90 a

titolo di imposte cantonali e comunali per il 2004, attingendo ai suoi risparmi.

Quand'anche si ammettesse che nel 2010 l'interessata non dispone più di liquidità,

non va però dimenticato che ella continua ad essere proprietaria in comunione

ereditaria di due fondi siti ad __________ (un terzo, stimato fiscalmente a Fr.

42'160.-, è stato venduto il 3

agosto 2009 verosimilmente a Fr. 65'000.-, doc. 4), aventi un valore di stima totale di Fr. 100'160.- (doc. 4).

La circostanza che sui

tre fondi vi fosse nel 2009 (prima della vendita di uno di essi) un'ipoteca di Fr. 159'700.-, non annulla automaticamente la sostanza della ricorrente.

Occorre infatti evidenziare che la sostanza della comunione ereditaria consiste

in due fondi immobiliari che fiscalmente sono stati stimati a Fr. 100'160.-, ma che commercialmente possono

sicuramente avere un valore maggiore.

La vendita dei due

mappali al valore corrente di mercato potrebbe azzerare il debito ipotecario e

permettere ai coeredi di ricavare della liquidità.

Oltre alla sostanza

immobiliare, l'insorgente

detiene una quota di ¼ su 110 azioni della società __________, che l'azionista sostiene non avere alcun valore

di mercato essendo difficile o addirittura impossibile da vendere.

A prescindere dalla

valutazione soggettiva delle azioni da parte della ricorrente, non altrimenti

supportata, va ritenuto che queste azioni hanno comunque un valore nominale di

Fr. 100.- e quindi di Fr. 2'750.-

per ciò che concerne la quota dell'assicurata.

Tutto ben considerato,

senza che occorra qui quantificare con esattezza la sostanza dell'interessata - composta dal capitale ottenuto

da un'auspicata vendita dei due

terreni dedotto il rimborso del debito ipotecario, come pure dalla vendita

delle azioni, se non altro per il loro valore nominale -, la stessa è comunque

positiva e, pertanto, non può dare luogo alla riduzione dei contributi

di Fr. 23'930,45 poiché, senza

dubbio, i mezzi disponibili della ricorrente raggiungono o addirittura superano

il minimo vitale LEF.

Sulla scorta di questa

conclusione, non è di conseguenza possibile la riduzione del contributo dovuto

ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati al

contributo minimo e neppure procedere al condono.

Il ricorso deve essere

respinto senza conseguenza di tasse e spese.

10.

All'assicurata resta sempre aperta la via del

pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tale caso va fatta un'esplicita richiesta alla Cassa.

Questa norma prevede

infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà

finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente

il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,

sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno

essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà

quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamento, tenendo ovviamente

in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente

non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione

concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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