30.2009.42
Richiesta di condono del pagamento dei contributi dovuti come indipendente. Eccezioni di perenzione della fissazione dei contributi e dell'incasso dei contributi non date. Riduzione e condono dei cont
25 marzo 2010Italiano28 min
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Numero d'incarto:
30.2009.42
Data decisione, Autorità:
25.03.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di condono del pagamento dei contributi dovuti come indipendente. Eccezioni di perenzione della fissazione dei contributi e dell'incasso dei contributi non date. Riduzione e condono dei contributi. Porsi al momento della restituzione/condono per valutare i redditi e la sostanza. Dilazione
CONDONO DEI CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 11 cpv. 1 LAVS
art. 11 cpv. 2 LAVS
art. 16 cpv. 1 LAVS
art. 16 cpv. 2 LAVS
agg. 34 cpv. b OAVS
art. 31 OAVS
art. 32 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.42
TB
Lugano
25 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19
ottobre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione del 21 ottobre 2008 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha definitivamente
fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti da RI 1 quale indipendente
per l'anno di contribuzione
2004. L'amministrazione, evincendo
l'importo dalla notifica
fiscale IC/IFD 2004 (doc. 12), ha ritenuto per il 2004 un reddito aziendale di
Fr. 260'000.- ed un capitale
proprio nullo investito nell'azienda.
Dedotta la quota esente di Fr. 16'800.- per beneficiari di una rendita AVS, la Cassa di compensazione
ha fissato in Fr. 243'200.- il
reddito soggetto a contribuzione e quindi in Fr. 23'930,45 i contributi personali da versare dall'assicurata, spese amministrative comprese.
B. Il
19 dicembre 2008 (30.2008.54) l'assicurata si è aggravata a questo Tribunale contro la decisione su
opposizione della Cassa che ribadiva la correttezza del reddito soggetto a
contribuzione. Con sentenza del 17 marzo 2009, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha respinto il ricorso, confermando così l'importo dei contributi personali dovuti dall'interessata (Fr. 23'930,45).
C. Il
20 aprile 2009 (doc. 9) l'interessata
ha formulato domanda di condono vista l'impossibilità di pagare i contributi dovuti (doc. 7), "non
possedendo beni da potersi realizzare e rendere la liquidità necessaria.".
Secondo l'esponente, le tre particelle site nel comune di __________, detenute
in comunione ereditaria nella misura di ¼, hanno un valore di stima di Fr. 142'320.-, ma sono gravate da un debito
ipotecario di Fr. 159'700.- e
sono difficili da vendere. Inoltre, vi sarebbe un problema relativo alle azioni
della __________, possedute in comproprietà (¼ di un pacchetto di 110 azioni di
Fr. 100.- l'una, con un valore
facciale di Fr. 2'750.-), per
la cui realizzazione occorrerebbe l'adempimento di alcune condizioni di non facile realizzazione. L'assicurata ha inoltre osservato di avere 80
anni e come le sembri "umanamente inconcepibile" che l'autorità la tormenti con diverse procedure.
D. La
Cassa ha chiesto all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento
il preavviso sull'assunzione
del pagamento del contributo minimo (doc. 8). Con decisione del 19 giugno 2009
(doc. 6) detto Ufficio non ha accolto la richiesta di condono, "tenuto
conto dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d'imposta 2008".
Su questa scorta, il 6
luglio 2009 (doc. 5) la Cassa di compensazione ha emanato la propria decisione
sulla domanda di condono dei contributi personali per il 2004, respingendola.
E. All'opposizione del 3 agosto 2009 (doc. 4) è
seguita l'audizione dell'assicurata (doc. 2) ed il 19 ottobre 2009
(doc. B) la Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione, con
cui ha confermato il rifiuto del condono per i contributi del 2004 vista l'esistenza di una sostanza complessiva netta
di Fr. 10'785.- dichiarata all'autorità fiscale per l'IC/IFD 2008. L'amministrazione ha fatto presente la possibilità di versare a rate il
saldo richiesto.
F. Il
19 novembre 2009 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale rilevando innanzitutto
che la cifra di Fr. 10'785.-
indicata dalla Cassa, seppure non capisca da dove provenga, si riferisce comunque
al 31 dicembre 2008. Da allora, la sua sostanza mobiliare è mutata, in quanto
"ha versato alle imposte cantonali e comunali la somma di Fr. 19'710,90, dando fondo alla riserva costituita
presso la Banca __________ che al 31.12.2008 presentava un saldo di ca. Fr. 17'000.- e finanziando quindi in parte tali
versamenti con la rendita AVS, esaurendo così la sostanza complessiva netta
costatata dall'Ufficio
del sostegno sociale, e quella effettiva esistente presso la Banca e
debitamente dichiarata nella DF". L'insorgente ha infine osservato che l'amministrazione non ha neppure preso in
considerazione il fatto che ha 80 anni e che visto che non dispone più di
sostanza per pagare quanto dovuto, un'eventuale procedura esecutiva risulterebbe oltremodo gravosa e
sproporzionata. Ha quindi chiesto il condono dell'importo di Fr. 23'930,45.
G. Con
risposta del 1° dicembre 2009 (doc. V) la Cassa si è riconfermata nella decisione
su opposizione, precisando che la circostanza che la ricorrente sia anziana ha
comportato la deduzione dal reddito aziendale della quota esente di Fr. 16'800.-. Ha ricordato che può pagare a rate e
chiedere la riduzione del dovuto.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. L'insorgente ha sollevato l'eccezione di perenzione del suo debito,
adducendo che con il 1° gennaio 2010 è trascorso il termine per incassarli, poiché
Fatti
i contributi sono relativi al 2004 (doc. VII).
Va rilevato che in
virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS,
i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata
entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi
né pagati. In deroga all'art.
24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10
cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.
Il tenore di questa
seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla
Commissione di redazione dell'Assemblea
federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente:
" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il
termine di prescrizione scade alla fine dell'anno
civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante
o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
In questo senso, la
Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali del 2004 mediante
decisione formale emanata il 21 ottobre 2008 (doc. 11), quindi nel termine di
cinque anni dell'art. 16 cpv. 1
1a frase LAVS, senza che occorra ulteriormente verificare l'applicabilità della 2a frase per gli
indipendenti.
Di conseguenza, la
pretesa di pagamento dei contributi è stata validamente e tempestivamente stabilita
dall'amministrazione.
3. L'assicurata lamenta poi la perenzione per l'incasso del credito contributivo giusta l'art. 16 cpv. 2 LAVS.
Ora, per l'art. 16
cpv. 2 1a frase LAVS, il credito per contributi, fissato in una decisione
notificata conformemente al cpv. 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno
civile in cui la decisione è passata in giudicato. Contrariamente al testo letterale
della norma, si tratta di un termine di perenzione e non di prescrizione (STF H
3/07 del 20 novembre 2007, consid. 6.1; DTF 117 V 208 consid. 3b pag.
210; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS], N. 2 ad art. 16 LAVS).
Come indicato, con ricorso del 19
dicembre 2008 la ricorrente ha contestato la decisione di fissazione dei
contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2004, ritenendo errato il reddito aziendale
accertato dalla Cassa di compensazione. Tale vertenza è stata risolta dal
giudizio cantonale del 17 marzo 2009, con il quale questo Tribunale ha concluso
quanto segue (cfr. consid. 8):
" (…)
La
questione porta in effetti sul computo nei redditi da indipendente della ricorrente
della somma di Fr. 260'000.-. Tale importo rappresenta l'utile, derivante dalla liquidazione per cessazione dell'attività indipendente svolta dal marito, delle azioni di __________ SA
appartenenti alla sua sfera professionale che, al momento del suo decesso, nel
maggio 2002, sono passate nella sostanza privata della ricorrente, sua erede.
Conformemente
all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di queste azioni
dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione
della sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque
parte dei proventi da attività indipendente.
Pertanto,
è corretto affermare che l'utile di Fr. 260'000.-,
che si è creato con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata,
va ad aggiungersi ai redditi dell'assicurata.
In
conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di
calcolo per i contributi personali dell'assicurata
ammonta correttamente a Fr. 260'000.-." (…)
La sentenza non è stata impugnata ed è
cresciuta in giudicato. Avendo confermato il reddito soggetto
a contribuzione per il 2004 – ed implicitamente anche i contributi dovuti -, il
TCA ha sostituito con il proprio giudizio la decisione
amministrativa (STF H 3/07, consid. 6.3; DTF 130 V 138 consid. 4.2 pag. 142
seg.).
In tali condizioni, il
dies a quo del termine di perenzione cadendo il 17 marzo 2009, la Cassa deve provvedere alla riscossione dei contributi AVS
dovuti dalla ricorrente entro il 31 dicembre 2014, ossia entro i cinque anni
dalla fine dell'anno civile in cui la decisione è cresciuta in giudicato (art.
16 cpv. 2 LAVS; citata STF H 3/07, consid. 6.6).
In specie, però, l'amministrazione,
seppure sia ampiamente in tempo, non ha formalmente ancora richiesto all'assicurata
il pagamento di Fr. 23'930,45, siccome la decisione del 21 ottobre 2008 di fissazione di
questi contributi è stata impugnata al TCA e quindi gli effetti sono stati sospesi
fino all'emanazione della sentenza.
Ed appena questa è cresciuta in giudicato, l'interessata ha formulato istanza di condono del pagamento di detta
somma.
Ne discende che sia i
contributi del 2004 sono stati tempestivamente fissati in una decisione, sia un'ipotetica decisione volta all'incasso del
credito per contributi non sarebbe ora perenta.
Il Tribunale può
dunque entrare nel merito della questione del condono dei contributi richiesti all'assicurata dalla Cassa.
nel merito
4. La
ricorrente chiede di essere esonerata dal pagamento dei contributi personali
AVS/AI/IPG/AF dovuti come indipendente per l'anno 2004 (Fr. 23'930,45), poiché vive con la sola rendita AVS (Fr. 26'520.- nel 2008) e sia il valore del
pacchetto azionario ereditato dal marito sarebbe di fatto nullo siccome non
vendibile, sia il valore dei tre fondi di __________ ammonta a Fr. 142'320.-, ma essi sono gravati da un debito ipotecario di Fr. 159'700.-.
Di conseguenza, l'assicurata non ha i mezzi per far fronte
alla richiesta della Cassa di compensazione, ritenuta anche la sua età.
5. A
norma dell'art. 11 cpv. 2 LAVS,
se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere
condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è
infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.
Secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo
minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del
contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione
di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere
condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni
vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta
soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.
319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può
riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il
reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli
effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo
vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di
guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un
onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323).
Occorre però in ogni
caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore e non solo
il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980
pag. 501; N. 3023 Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG, edite dall'UFAS, edizione 2001, stato 2004). Si devono inoltre considerare le
condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono
nell'economia domestica comune (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN).
Per stabilire se esiste
una situazione d'inesigibilità,
occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento
in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275
consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98
V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la
decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di
conseguenza, eventualmente quello in cui l'autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce
sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia
vincolato dalle constatazioni dell'autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei
fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF
120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire
des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).
Per determinare se il
pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito
dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare,
i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da
includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N.
3033 DIN).
Il debito contributivo
di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la
determinazione del minimo vitale dell'assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN).
Nemmeno gli interessi
passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione
con l'abitazione del debitore o
di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 355 n. 8 ad art. 11).
Inoltre, un condono
fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG.
Tale condono può tutt'al più
rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi
debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6).
Infine, i contributi
personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono
essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti
di un onere troppo pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In
questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di
pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re
G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato
da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il
diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione
di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per
le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non
è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate possono
essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre
non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile
pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC
1980 pag. 501; N. 3030 DIN).
6. In
concreto, la decisione del 21 ottobre 2008 di fissazione dei contributi dovuti
per il 2004 è cresciuta in giudicato a seguito dell'emanazione della sentenza
del 17 marzo 2009 di questo Tribunale, non impugnata, che respingeva il ricorso
dell'assicurata contro il
pagamento di Fr. 23'930,45. La
ricorrente ha quindi formulato alla Cassa di compensazione un'istanza di condono del pagamento del
predetto contributo personale.
Per dare seguito alla
richiesta di condono dell'assicurata,
il 23 aprile 2009 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha interpellato il
competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari
accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dalla ricorrente
per il 2004.
Preso atto della
decisione dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento
che, "tenuto conto dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d'imposta 2008",
non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2004 (doc. 6),
a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessata.
Infatti, basandosi
sulla dichiarazione d'imposta
2008, l'amministrazione ha
rilevato che la sostanza imponibile complessiva ammonta a Fr. 10'785.- (Fr. 15'130.- [titoli e capitali] + Fr. 35'580.- [partecipazione alla comunione ereditaria] – Fr. 39'925.- [debiti da comunione
ereditaria]) e quindi non ha proceduto alla riduzione dei contributi in forza
della giurisprudenza in tal senso.
Con il ricorso, l'assicurata ha comprovato
di avere dovuto fare fronte a debiti per imposte cantonali e comunali ammontanti
a Fr. 19'710,90 (docc. A1 e A2), ciò che ha comportato il consumo dei suoi
risparmi pari a ca. Fr. 17'000.- al 31 dicembre 2008.
Quanto alla sostanza immobiliare, ossia
la quota di ¼ di tre fondi immobiliari siti ad __________ (part. nn. 631, 632 e
634) stimati complessivamente in Fr. 142'320.-, la ricorrente ha rilevato che
essi sono gravati da un'ipoteca di Fr. 159'700.-, che ne annullerebbe il valore.
Considerandi
Vi sono inoltre le 110 azioni ereditate
in comunione ereditaria, corrispondenti al 5% di una SA non quotata in borsa e
che in 31 anni di esercizio ha distribuito dividendi soltanto su quattro anni,
ciò che ne diminuirebbe l'attrattività verso terzi per l'eventuale acquisto
della sua quota parte di un quarto di questo 5%.
Stanti queste circostanze, occorre
dunque esaminare se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di
condono dell'interessata.
7.
Per
potere risolvere la questione in oggetto, occorre innanzitutto precisare meglio
i passi procedurali rispettivamente la giurisprudenza in ambito di riduzione e
condono dei contributi personali.
La stessa Cassa di compensazione,
infatti, pronunciandosi sulla domanda di condono ha comunque menzionato sia gli
articoli e la giurisprudenza relativi alla riduzione dei contributi, sia al condono
degli stessi, sovrapponendo le procedure.
L'art. 11 LAVS regola al capoverso 1 la
riduzione ed al capoverso 2 il condono dei contributi.
Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi
secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe
essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono
essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo
determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al
contributo minimo.
Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il
contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere
troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato,
a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati
il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far
contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi
prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi
contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una
domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere
verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero.
La cassa di
compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art.
31.
cpv. 2 OAVS).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono
dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che,
conformemente all'articolo 11 capoverso
2.
LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata
alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda
all'autorità designata dal
Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di
compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di
domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al
massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata
al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in
conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di
applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:
Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità
consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate
obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere
troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
Dalle norme suesposte
emerge che il legislatore ha previsto due fasi ben distinte: la riduzione dei
contributi personali arretrati sino, al massimo, all'importo del contributo
minimo di legge ed il condono del contributo minimo nei casi di rigore.
8.
Per
quanto attiene la riduzione dei contributi, la richiesta deve essere
presentata per iscritto (N. 3014 DIN) e deve essere sufficientemente motivata.
L'assicurato deve inoltre
provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui
il pagamento di contributi (N. 3015 DIN).
La riduzione dei
contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie
difficoltà finanziarie dell'assicurato;
si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334).
Ciò si verifica in particolare quando l'assicurato è economicamente rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN).
La condizione dell'inesigibilità è soddisfatta quando il
pagamento dell'intero contributo
non permetterebbe all'assicurato
di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag.
162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese
indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai
mezzi disponibili (N. 3021 DIN).
Per situazione di
bisogno si intende il minimo vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC
1989.
pag. 122). Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale
previsto dal diritto dell'esecuzione
rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è
esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN).
La riduzione dei
contributi deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento
permette alla cassa di ottenere il pagamento dell'intero importo (N. 3036 DIN).
I contributi non devono
essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall'assicurato (N. 3046 DIN).
I contributi pagati
senza riserva non possono più essere ridotti, ossia una domanda di riduzione
può vertere solo su debiti contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047
DIN).
Di regola, il grado di
riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici dell'assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC
1949.
pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale
previsto dal diritto dell'esecuzione
(N. 3048 DIN).
I debiti ed i loro
interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né,
di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo ad un
tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene
in caso di rovesci di fortuna o di malattie (RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN).
La riduzione riguarda
la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di
presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in considerazione
al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN).
Anche se il contributo
AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare, non può essere ridotto ad
un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un salariato, quindi al
5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051 DIN).
Quale misura
eccezionale, la legge prevede che i contributi possano essere ulteriormente
ridotti, però non possono essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1
2a frase LAVS).
Infatti, soltanto
eccezionalmente il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello
del contributo usuale dei salariati. Questa misura richiede che l'assicurato si trovi in uno stato di
necessità prossimo all'indigenza
(RCC 1961 pag. 415). In altri termini, la sua stessa esistenza economica deve
essere messa seriamente in pericolo, anche pagando un contributo così ridotto
(RCC 1950 pag. 257; RCC 1954 pag. 70; N. 3053 DIN).
Il contributo
AVS/AI/IPG può essere inferiore al tasso del contributo usuale dei salariati se
sono soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inesigibilità dei contributi (p. es., l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica o esibisce regolarmente
attestati di carenza beni) e se solo mediante un'importante riduzione si può sperare di riscuotere una parte del
debito contributivo (N. 3054 DIN).
Quando la Cassa di
compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge l'assicurato debitore
può domandare il condono.
In effetti, il condono
dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale. La
legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui
pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate
obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Il condono del
contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in
una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa
che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso
solo quando l'assicurato vive
in grande povertà (N. 3071 DIN).
Anche nell'ambito del condono, la situazione
insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata
secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).
Dal profilo
procedurale, se degli assicurati che, fino a quel momento, versavano contributi
superiori al contributo minimo annuale soddisfano le condizioni di condono
prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, essi possono richiedere
contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi
casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo
annuale e, all'occorrenza,
emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che
giustificano il condono (N. 3077 DIN).
La citata norma legale
prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste
di condono all'autorità
designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento), la
quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.
Come emerge da quanto
precede, dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità di
ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo dovuto da un salariato
(5,05%). In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato sia messa seriamente in pericolo anche pagando un
contributo così ridotto che, eccezionalmente, è ammessa la riduzione del contributo
fino al contributo minimo. Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse
l'assicurato in una situazione
insostenibile, allora può essergli straordinariamente concesso il condono del
contributo minimo.
9.
Applicando
dunque i suesposti principi al caso concreto, d'avviso di questo Tribunale, la Cassa avrebbe dovuto trattare la
richiesta quale domanda di riduzione del contributo richiesto. Il condono può
essere infatti concesso soltanto sul contributo minimo. In specie, invece, l'assicurata ha postulato il condono dei
contributi ammontanti a Fr. 23'930,45.
Nella fattispecie, dovendo
porsi al momento in cui la ricorrente doveva versare i contributi per l'anno 2004, quindi alla crescita in
giudicato della sentenza di questo Tribunale del 17 marzo 2009, occorre verificare
accuratamente la situazione personale dell'assicurata, esaminando i suoi redditi effettivi e la sua sostanza.
A quel momento, la
ricorrente disponeva di un reddito di circa Fr. 26'000.- costituito dalla rendita AVS. Quale sostanza, la ricorrente
stessa ha indicato, nella sua dichiarazione d'imposta IC/IFD 2008 compilata il 30 aprile 2009 (doc. 7), una
sostanza netta complessiva di Fr. 10'785.-, quale risultanza della somma di titoli e capitali per Fr. 15'130.- e di una partecipazione a comunioni
ereditarie valutata in Fr. 35'580.-,
a cui ha dedotto dei debiti da comunioni ereditarie pari a Fr. 39'925.-.
Ora, già solo per il
fatto che a quel momento risultava una sostanza positiva, non è pertanto possibile
procedere con una riduzione del contributo dovuto, poiché l'assicurata non era in una situazione di
bisogno e quindi poteva far fronte al pagamento dei contributi dovuti chiedendo
una dilazione (art. 34b OAVS).
A questo stato di
fatto va però precisato che dovendo giudicare oggi la situazione economica
della ricorrente, per motivi d'economia
procedurale, come visto, questo Tribunale può considerare i fatti posteriori al
momento in cui è stata notificata la decisione. In questo senso, va ritenuto che
tra gennaio e luglio 2009 l'assicurata
ha pagato Fr. 19'710,90 a
titolo di imposte cantonali e comunali per il 2004, attingendo ai suoi risparmi.
Quand'anche si ammettesse che nel 2010 l'interessata non dispone più di liquidità,
non va però dimenticato che ella continua ad essere proprietaria in comunione
ereditaria di due fondi siti ad __________ (un terzo, stimato fiscalmente a Fr.
42'160.-, è stato venduto il 3
agosto 2009 verosimilmente a Fr. 65'000.-, doc. 4), aventi un valore di stima totale di Fr. 100'160.- (doc. 4).
La circostanza che sui
tre fondi vi fosse nel 2009 (prima della vendita di uno di essi) un'ipoteca di Fr. 159'700.-, non annulla automaticamente la sostanza della ricorrente.
Occorre infatti evidenziare che la sostanza della comunione ereditaria consiste
in due fondi immobiliari che fiscalmente sono stati stimati a Fr. 100'160.-, ma che commercialmente possono
sicuramente avere un valore maggiore.
La vendita dei due
mappali al valore corrente di mercato potrebbe azzerare il debito ipotecario e
permettere ai coeredi di ricavare della liquidità.
Oltre alla sostanza
immobiliare, l'insorgente
detiene una quota di ¼ su 110 azioni della società __________, che l'azionista sostiene non avere alcun valore
di mercato essendo difficile o addirittura impossibile da vendere.
A prescindere dalla
valutazione soggettiva delle azioni da parte della ricorrente, non altrimenti
supportata, va ritenuto che queste azioni hanno comunque un valore nominale di
Fr. 100.- e quindi di Fr. 2'750.-
per ciò che concerne la quota dell'assicurata.
Tutto ben considerato,
senza che occorra qui quantificare con esattezza la sostanza dell'interessata - composta dal capitale ottenuto
da un'auspicata vendita dei due
terreni dedotto il rimborso del debito ipotecario, come pure dalla vendita
delle azioni, se non altro per il loro valore nominale -, la stessa è comunque
positiva e, pertanto, non può dare luogo alla riduzione dei contributi
di Fr. 23'930,45 poiché, senza
dubbio, i mezzi disponibili della ricorrente raggiungono o addirittura superano
il minimo vitale LEF.
Sulla scorta di questa
conclusione, non è di conseguenza possibile la riduzione del contributo dovuto
ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati al
contributo minimo e neppure procedere al condono.
Il ricorso deve essere
respinto senza conseguenza di tasse e spese.
10.
All'assicurata resta sempre aperta la via del
pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tale caso va fatta un'esplicita richiesta alla Cassa.
Questa norma prevede
infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà
finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente
il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,
sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno
essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà
quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamento, tenendo ovviamente
in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente
non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione
concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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