30.2009.43
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 maggio 2010Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.43
Data decisione, Autorità:
10.05.2010, TCA
Titolo:
Interessi di mora sui contributi dovuti come indipendente. Determinazione del reddito da attività indipendente. Il reddito aziendale del padre,deceduto, è passato agli aredi quale reddito da attività indipendente. Idem per l'utile derivante dalla vendita dell'attività del papà. Acconti insufficienti
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 560 CC
art. 26 LPGA
art. 11 cpv. 1 LT
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
art. 24 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 25 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.43
TB
Lugano
10 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2009
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
novembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, il 28 luglio 2009
(doc. XIV/4) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 15'862,50, spese amministrative comprese, i contributi dovuti da RI 1 quale
indipendente per l'anno di
contribuzione 2005. L'amministrazione
ha tenuto conto di un reddito aziendale di Fr. 164'011.-, comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale
acconto, ed ha dedotto la percentuale del 2% sul capitale investito di Fr. 140'000.-, pari a Fr. 2'800.-, per un reddito soggetto a contribuzione assommante a Fr. 161'211.-.
Questa decisione,
emanata dopo la notifica di tassazione IC 2005, sostituisce la precedente del 3
maggio 2005 (doc. XIV/2).
B. L'ammontare dovuto a saldo, Fr. 15'326,10 (doc. 3), è stato accreditato sul conto della Cassa di
compensazione il 26 agosto 2009 (doc. 1).
In seguito, in virtù
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS, il 21 ottobre 2009 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione
sugli interessi di mora dovuti dall'assicurato dal 1° gennaio 2007 al 26 agosto 2009, calcolandoli in
Fr. 2'034,95.
C. Con
decisione su opposizione del 3 novembre 2009 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del
27 ottobre 2009 (doc. 4) dell'assicurato,
che contestava di dovere degli interessi di mora. Secondo l'amministrazione, i contributi sono stati
richiesti in base all'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conteggio finale (conguaglio) dei
contributi dovuti (Fr. 15'326,10)
è superiore al limite rilevante, ossia al 25% (Fr. 3'965,65) dei contributi effettivamente dovuti per il 2005 (Fr. 15'862,50). La Cassa ha inoltre evidenziato
che l'obbligo di corrispondere
interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo
di una Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i
contributi o addirittura all'autorità
fiscale.
D. Il
25 novembre 2009 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA, contestando il principio stesso dell'addebito di interessi di mora ex art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS, giacché l'aumento
del suo reddito indipendente, e quindi dei contributi dovuti nel 2005, non è
dovuto alla sua attività accessoria indipendente, bensì alla vendita dello
studio __________ di suo papà, deceduto a fine 2004. Inoltre, fino al febbraio
2009, quando ha ricevuto la sua notifica di tassazione IC/IFD 2005, non sapeva
a quanto sarebbe ammontato il suo reddito da indipendente e quindi di quanto avrebbe
dovuto aumentare gli acconti da versare per l'AVS/AI/IPG.
E. Con
risposta del 3 dicembre 2009 (doc. V) l'amministrazione ha osservato in primo luogo che il 24 novembre 2009
le sono stati accreditati Fr. 2'034,95 a saldo degli interessi di mora. Ha poi confermato la
decisione su opposizione, ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le
Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo
reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una
colpa.
F. L'11 dicembre 2009 (doc. VII) il ricorrente
ha rilevato di avere pagato gli interessi dovuti per evitare di dovere corrispondere
degli interessi sugli interessi, qualora perdesse il ricorso.
Ha inoltre ribadito
che fino a febbraio 2009 non era ancora sicuro che il reddito da attività
indipendente del padre sarebbe stato diviso sui tre coeredi e quindi tassato distintamente.
C'era infatti la possibilità
che il reddito derivante dalla vendita dello studio __________ del papà fosse
imposto sulla tassazione del padre stesso. In queste circostanze, era
impossibile comunicare alla Cassa il suo reddito presunto e chiedere l'adeguamento degli acconti.
L'amministrazione ha confermato la sua
risposta (doc. IX).
G. Come
richiesto dal Tribunale (doc. XI), l'insorgente ha prodotto sia il verbale allestito dall'Ufficio di tassazione per discutere della
determinazione dei redditi professionali dello studio del padre (doc. B1), sia
la sua notifica di tassazione IC 2005 (doc. B2).
Chiamata a
pronunciarsi in merito (doc. XIII), la Cassa di compensazione ha prodotto il
questionario per l'affiliazione
degli indipendenti firmato il 20 gennaio 2005 dal ricorrente, la decisione
provvisoria di fissazione dei contributi del 3 maggio 2005 come pure la
decisione definitiva del 28 luglio 2009, incontestata.
Il ricorrente non ha
formulato osservazioni al riguardo (doc. XV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2
OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di procedura
per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia
(art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, il 14 luglio 2009 (doc. XIV/3) la competente autorità di tassazione
ha confermato alla Cassa di compensazione che il reddito aziendale ritenuto per
il 2005 ammontava a Fr. 163'500.- e che il capitale proprio investito nell'azienda era di Fr. 140'000.-. Aggiunti al reddito aziendale i contributi AVS/AI/IPG
fatturati quali acconto e dedotto dal totale il 2% del capitale investito, sulla
base di un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 161'211.- l'amministrazione
ha definitivamente calcolato in Fr. 15'862,50 il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il 2005, spese amministrative comprese.
La decisione di
fissazione dei contributi personali, datata 28 luglio 2009 (doc. XIV/4), è
cresciuta incontestata in giudicato.
L'insorgente ha quindi versato il saldo (Fr.
15'326,10) dei contributi
dovuti, che è stato accreditato alla Cassa il 26 agosto 2009.
Basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'amministrazione ha ritenuto che l'assicurato è tenuto al versamento di
interessi di mora, poiché il conguaglio dei contributi personali ancora da pagare
(Fr. 15'326,10) è superiore al
25% dei contributi effettivamente dovuti (Fr. 15'862,50 x 25% = Fr. 3'965,65).
Il ricorrente contesta
invece l'applicazione di questa
disposizione, sostenendo che il reddito aziendale sul quale sono stati calcolati
i contributi come indipendente per il 2005 non è interamente frutto del suo
lavoro, ma deriva essenzialmente dalla vendita nel 2005 dello studio __________
del padre, deceduto il 30 novembre 2004. Inoltre, visto che la notifica di
tassazione relativa al 2005 è stata emessa soltanto nel 2009, egli non poteva anticipatamente
comunicare alla Cassa quale sarebbe stato il suo reddito presumibile nel 2005,
come prevede l'art. 24 cpv. 4
OAVS.
6. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4
LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi
è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
7. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
Secondo l'art. 25 cpv.
1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi
d'acconto pagati.
A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv.
3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.
27 cpv. 1 OAVS).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
8. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi
sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti
e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile
seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
Considerandi
2.
OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2.
OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3.
OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.
1.
lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi
ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che
la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò
è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per
l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27
cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF
ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su
questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.
4009, 4010 e 4011 CIM.
9.
Nel
caso in esame, per l'anno di
contribuzione 2005, l'assicurato
ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr.
536,40 (doc. 3). Il 28 luglio 2009 (doc. XIV/4) la Cassa di compensazione ha
calcolato in Fr. 15'862,50 i
contributi AVS/AI/IPG/AF totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 15'326,10 a saldo (doc. 3).
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2005 è stato richiesto all'assicurato il 28 luglio 2009 ed il relativo
versamento è stato accreditato alla Cassa il 26 agosto seguente (doc. 4).
Gli interessi di
ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente
fra l'ammontare degli acconti
versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2005, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2007 al 26 agosto 2009 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, quindi su 956
giorni di ritardo e sull'importo
a conguaglio di Fr. 15'326,10,
per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 2'034,95 (doc. 2).
10.
In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2005, rammenta come i contributi effettivamente dovuti
per l'anno di contribuzione
sono quelli fissati giusta l'art.
25.
cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per
l'anno di contribuzione in
virtù dell'art. 24 OAVS. I
contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi
effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%
inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I
contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,
costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Per il N. 2032 CIM, gli
interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o
all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della
moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda
disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
11.
In
concreto va evidenziato come l'assicurato,
alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di
compensazione nel periodo d'interesse,
abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 9).
Inoltre, è opportuno
osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra
gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione fiscale
(STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come è qui il
caso, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il
conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze,
le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata
tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il
limite del 25% dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.
In applicazione di
questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo
che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi
da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente
dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il
conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha
lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice
laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata
obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF
134.
V 405, consid. 5.3.1).
12.
Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare
che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno
di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione
di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali
indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle
Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d'acconto,
segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF
9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei
dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le
modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente
funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note
(spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il
ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla
Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei
contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione
dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo
reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo
traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per
fissare i contributi d'acconto
sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la
quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si
riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la
Cassa può richiedere all'assicurato
(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti
delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad
essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
13.
Nella
fattispecie, d'avviso di questo
Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in
precedenza fondandosi sull'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc.
n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008, inc. n.
30.2008
).
Il reddito aziendale
ritenuto dalla Cassa (Fr. 163'500.-),
che le è stato comunicato dall'autorità
fiscale, non si riferisce invero interamente al reddito da attività lavorativa
indipendente conseguito dal ricorrente, ma include anche, ed addirittura per la
maggior parte (Fr. 155'000.-),
una quota parte del reddito professionale imponibile dello studio del papà dell'assicurato (Fr. 465'000.-).
In effetti, a seguito
del decesso, il 30 novembre 2004, di __________, titolare di uno studio __________,
il figlio, qui ricorrente, insieme alle due sorelle coeredi, ha venduto ad
inizio del 2005 l'attività
professionale del padre ed il ricavato è stato attribuito alla comunione
ereditaria (Fr. 210'000.-) in
virtù dell'art. 560 CC.
Da quanto scaturisce
dal verbale di audizione allestito il 7 dicembre 2007 (doc. B1) dalla
competente autorità fiscale che ha sentito l'insorgente, rappresentante della comunione ereditaria, in merito
agli esercizi 2003, 2004 e 2005 dell'attività professionale del padre, risulta che nel 2005 (in realtà
dal 1° dicembre 2004) il reddito professionale imponibile di quest'ultimo è stato calcolato in Fr. 465'000.- (Fr. 290'000.- [reddito professionale corrente] – Fr. 35'000.- [perdite su debitori] + Fr. 210'000.- [utile cessione mandati fiduciari]).
Questo reddito è stato ripartito fra i tre eredi ed al ricorrente è spettata la
somma di Fr. 155'000.-.
Oltre un anno dopo, il
18.
febbraio 2009 (doc. B2), l'Ufficio
di tassazione di __________ ha emesso la decisione di tassazione IC 2005 relativa
a RI 1, da cui emerge che il reddito da attività indipendente principale del
contribuente, dichiarato dallo stesso in Fr. 5'833.-, è lievitato a Fr. 163'500.-. La posta n. 2.1 specifica che si tratta della quota parte
dell'utile aziendale dello studio
__________, pari a Fr. 155'000.-.
Alla stessa stregua, l'attivo della ditta individuale dell'assicurato (voce n. 29.2), a suo tempo dichiarato
in Fr. 30'108.-, è stato accertato
in Fr. 141'279.-, laddove l'autorità fiscale ha aggiunto l'attivo aziendale dello studio del papà (Fr.
111'171.-).
Da quanto precede derivano
due considerazioni: la prima porta sul reddito aziendale del ricorrente, la
seconda sull'obbligo dell'assicurato di segnalare alla Cassa delle divergenze
di reddito.
14.
Riguardo
al reddito aziendale dell'insorgente,
questo Tribunale osserva che l'importo
di Fr. 163'500.- comunicato dall'autorità fiscale alla Cassa di
compensazione (doc. XIV/3) quale reddito proveniente dall'esercizio di un'attività indipendente principale e/o accessoria, corrisponde,
tecnicamente, al reddito da attività indipendente del ricorrente.
In realtà, come visto,
esso è piuttosto il frutto dello scioglimento della comunione ereditaria creatasi
a seguito della morte del padre a fine 2004, e meglio dell'attribuzione del reddito professionale imponibile
di quest'ultimo che, essendo un
reddito da attività indipendente, è confluito nel reddito aziendale degli eredi
conformemente agli art. 11 cpv. 1 LT e 560 CC. Non si tratta, dunque, a tutti
gli effetti, del reddito (puro) da lavoro conseguito dal ricorrente durante l'anno 2005.
Tuttavia, giusta l'art. 23 cpv. 4 OAVS, le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.
Al proposito, con
sentenza del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale si è
espresso come segue:
" (…)
4.2
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un
comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était
pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du
Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par
le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations
des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a
expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le
revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans
l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34
consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe,
par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer
les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2
RAVS)." (sottolineature della
redattrice)
Ancora recentemente
(sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009), il Tribunale federale ha confermato
tale principio:
"
(…)
4.2
(…) Mentre
le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile
una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a
un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare
quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di
utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante
o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla
qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante
dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea
di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del
principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente
evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS.
Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile,
dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al
parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente
rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina
all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario
determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile
netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del
principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a
repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti.
Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che
determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a
collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti
commercialmente giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di
dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto.
(…)." (sottolineature della
redattrice)
In questo senso,
dunque, determinante è che il reddito aziendale del ricorrente nel 2005 ammonta
a Fr. 163'500.- rispettivamente
che il reddito soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG/AF assomma a Fr. 161'211.-, come risulta dal calcolo effettuato
dalla Cassa di compensazione nella decisione definitiva di fissazione dei contributi
emessa il 28 luglio 2009 (doc. XIV/4).
15.
Per
quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione
riguardo ai suoi redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe dovuto farsi parte
diligente e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi presumibilmente
conseguiti nel 2005 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito
fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quell'anno.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF
9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4;
DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione
di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre
poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così
da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.
Il ricorrente avrebbe
dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di
contribuzione, degli acconti non inferiori
al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non
doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non
incorrere nella sanzione dell'accollamento
di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito
contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di recente
(citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il debito
contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una
decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per
legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla
scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere
richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del
5.
aprile 2007, consid. 6.1.1).
In questo senso, va
osservato che quando nel 2009 l'assicurato ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi con
l'indicazione dei contributi
personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento
del saldo per l'anno 2005.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato
la decisione di conguaglio (nel 2009) non ha avuto alcuna influenza
sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione
di interessi di mora giusta l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha notificato la tassazione 2005
e quando il fisco l'ha
trasmessa alla Cassa di compensazione.
La data della
comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora,
la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi
personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun
ritardo né una negligenza nell'agire
nei confronti del ricorrente.
Il pagamento della
somma a conguaglio è avvenuto nel corso del 2009, quindi egli si è trovato in
una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e
del citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione
di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre
un beneficio d'interesse,
mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento
del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto
un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento
per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante
questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2005 al 2009)
egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso
di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi
del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si
trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare
interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti
o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e
STF 9C_632/2007, consid. 4.2).
16.
In
generale, l'assicurato conosce
sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli
stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la
comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come
sottolineato anche di recente dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid.
5.3
), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del
cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione
biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione
nell'avviso alle Casse preposte
all'applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell'amministrazione
hanno osservato che l'attesa
dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in
giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un
problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio
dalla tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del
suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di
versamento di interessi moratori.
In specie, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base del reddito
presumibile di Fr. 10'000.- che
l'assicurato ha indicato alla Cassa
di compensazione quando, il 20 gennaio 2005 (doc. XIV/1), ha chiesto di essere
affiliato come indipendente per l'attività accessoria di consulente.
Più concretamente, se
non al termine dell'anno per il
quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2006 (per quanto
conseguito sino al 31 dicembre 2005), l'assicurato conosceva – più o meno - l'entità del proprio reddito quale indipendente
(DTF 134 V 405, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità di attendere la
notifica di tassazione 2005 dell'Ufficio di tassazione, emessa il 18 febbraio 2009 (doc. B2).
Non va infatti
dimenticato che con la morte del titolare dell'attività indipendente, gli eredi sono subentrati nei suoi diritti ed
obblighi fiscali (art. 11 cpv. 1 LT). In questo senso, al 30 novembre 2004 essi
sono diventati creditori delle prestazioni che il padre ha fornito ai suoi debitori
e per le quali egli non era ancora stato pagato al momento della sua morte. Se
non subito alla fine del 2004, a mente di questo Tribunale non appare sproporzionato
ritenere che almeno al momento della vendita a terzi dello studio ("Ad inizio
2005.
le mie sorelle ed il sottoscritto (eredi) decidono di cedere lo studio __________
ad un'altra __________
di __________ con decorrenza 01.07.2005.",
doc. I) la comunione ereditaria conoscesse – all'incirca - il reddito professionale corrente del padre (Fr. 290'000.-) e potesse quindi determinarsi di conseguenza
nei confronti non solo dell'autorità
fiscale, bensì anche della Cassa di compensazione riguardo ai contributi personali
AVS/AI/IPG/AF dovuti sul reddito da attività indipendente incassato quell'anno.
A quello stadio, già a
metà del 2005, gli eredi – ed in particolare il ricorrente, che aveva appena
avviato un'attività accessoria
indipendente - erano dunque in grado di adeguare gli acconti da versare alla
Cassa a dipendenza del reddito da attività indipendente del padre che avevano
ereditato alla sua morte.
La medesima
conclusione può essere tratta per quanto concerne il provento della vendita a
terzi dello studio. È evidente, infatti, che gli eredi, venditori, conoscevano
il prezzo d'acquisto.
Di conseguenza, questo
bene, passato alla comunione ereditaria alla morte del padre in virtù dell'art. 560 CC, si è trasformato in un utile
da cessione dei mandati fiduciari al momento in cui vi è stato il passaggio
dalla sostanza commerciale del defunto alla sostanza privata degli eredi ed è a
tale momento che v'è stato l'assoggettamento fiscale.
Anche in tale
evenienza, però, gli eredi e, per quanto qui di interesse, l'insorgente, giocoforza conosceva già nel luglio
2005.
l'ammontare dell'utile della compravendita dell'attività del padre (Fr. 210'000.-) e quindi non v'era alcun motivo di attendere la notifica
di tassazione IC 2005, giunta soltanto nel 2009, per sapere se vi sarebbe stata
una discrepanza tra gli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti
per l'anno di contribuzione
2005.
Gli eredi, al 31
dicembre 2005, dovevano presumibilmente essere al corrente che dalla
liquidazione dell'attività
professionale del padre sarebbe derivato un reddito professionale imponibile di
oltre Fr. 400'000.- (in realtà,
di Fr. 500'000.-, ridotto a Fr.
465'000.- in virtù delle
perdite su debitori accertati fiscalmente: Fr. 290'000.- [reddito professionale 2005] – Fr. 35'000.- [perdite su debitori] + Fr. 210'000.- [utile della vendita]) e che un terzo sarebbe spettato a
ciascuno di loro e che tale quota sarebbe stata tassata fiscalmente a titolo di
reddito da attività lucrativa indipendente e poi anche a livello di contributi
AVS/AI/IPG/AF.
Peraltro, a seguito
dell'audizione con l'autorità fiscale, già nel dicembre 2007 gli
eredi avevano chiarito la loro posizione e quindi sapevano quale reddito da
attività indipendente, proveniente dalla posizione contributiva del padre,
sarebbe stata loro imputata.
Inoltre, nel verbale
stesso è specificato che "Ai contribuenti domiciliati in Svizzera il
contributo AVS verrà dedotto al momento dell'effettivo pagamento. Per la sorella domiciliata in __________ il
contributo viene dedotto dal reddito 2005 e non sarà più deducibile al momento
del pagamento." (doc. B1).
Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta
di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)
relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2005 prima ancora
che fosse emessa la decisione di fissazione del conguaglio per i contributi
personali (nel 2009).
L'assicurato,
nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid.
3.
, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile
2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del
26.
settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione
alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse
provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,
dato che gli acconti versati nel 2005 si palesavano sin da allora – come si sono
poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente
dovuti per il 2005 e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V
405, consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed
avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza
fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto
interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS) rispettivamente del reddito
presumibile da attività accessoria indipendente.
L'amministrazione, come indicato, non
poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2005
divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in
maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e
più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi
d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS)
e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è
giunta soltanto nel 2009, ossia soltanto una volta conosciuti dall'amministrazione
(e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato nell'anno 2005.
17.
Sempre
a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro
del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato
(06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di
compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui
contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al
contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:
" Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano
alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite
dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -
in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo
di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il
ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla
cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi
di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è
nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione
individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì
che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di
versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.
Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".
In conclusione, il
Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi
legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa
stessa frase prevede che l'addebito
di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di
compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Questi concetti sono
stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF
134.
V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto
2008.
(DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF
9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti
peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale
e matura indipendentemente da ogni colpa.
Per l'obbligo di prestare interessi di mora in
ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o
nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa
di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1;
STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome
l'obbligo di pagare degli interessi
di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa
di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse
presentarsi un'omissione da
parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora
dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei
contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,
consid. 3.4.2).
Queste recenti
precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio.
Conseguentemente, alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa
per avere tardato ad emanare (nel 2009) la decisione di fissazione dei contributi
personali riferita al 2005. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati
esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2007 per l'anno di contribuzione 2005.
18.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere
soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis
cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi
personali dell'assicurato
dovuti per il 2006 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente
da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla
Cassa.
Con decisione del 28
luglio 2009 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2005. Ciò significa,
dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende
che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta
scoperta.
Ora, dagli atti (doc. 1)
si evince che il ricorrente ha pagato nel mese di agosto 2009 i contributi da
compensare fissati con la predetta decisione. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv.
1.
OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce
che i contributi d'acconto
versati dall'insorgente nell'anno 2005 (Fr. 536,40) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva
effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2005 (Fr. 15'832,50).
In altri termini, il
conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 15'326,10), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 3'965,65), corrispondente al 25% dei
contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 15'832,50).
Pertanto, sulla
differenza ancora esatta per il 2005 - siccome gli interessi vengono calcolati
sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 15'326,10) e quindi non solo sulla parte superante
il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli
interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2006) l'anno di contribuzione (2005), quindi dal
1° gennaio 2007 (cfr. consid. 9).
Questi interessi
decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo del
conguaglio richiesto, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della
Cassa di compensazione, il 26 agosto 2009 (doc. 1), dei contributi dovuti nel 2005.
Fino a quell'istante, dunque,
il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione.
Ne discende che, sulla
base dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando
degli interessi di mora dal 1° gennaio 2007 al 26 agosto 2009 (956
giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2005, fissandoli in Fr. 2'034,95 ([Fr. 15'326,10
x 5 x 956] : [360 x 100]).
Occorre infine specificare
che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente
che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori.
19.
Il
ricorrente chiede di essere sentito (doc. I).
L'audizione richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009;
STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47;
cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non
essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica, questo TCA rinuncia ad un'audizione del ricorrente,
peraltro superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2), la fattispecie essendo infatti sufficientemente chiarita dagli atti
già prodotti dalle parti e raccolti dal Tribunale.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c e riferimenti).
20.
Tutto
ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente la
somma di Fr. 2'034,95 per interessi
di ritardo in funzione dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Il ricorso deve
pertanto essere integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster