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Decisione

30.2009.44

Oltrepassare una doppia linea di sicurezza e mancato rispetto del divieto di svoltare a sinistra

21 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 25 cpv. 1 OSStr,

il segnale “Divieto di svoltare a sinistra” (n. 2.42) significa che è vietato

svoltare a sinistra nel punto indicato.

L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr

proibisce invece ai veicoli di oltrepassare o passare sopra le linee di

sicurezza e le linee doppie di sicurezza, rispetto alle quali essi devono

sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di avere oltrepassato

con la propria vettura la doppia linea di sicurezza tracciata lungo riva __________

(comune di __________), per svoltare a sinistra, all’altezza di piazza __________,

dove è posato il segnale n. 2.42 “Divieto di svoltare a sinistra”.

4.

RI 1, da parte sua, contesta

l’addebito mossogli fornendo una versione dei fatti completamente diversa:

“Stavamo percorrendo in

auto - proveniendo dal __________ - sulla «Riva __________ » e «Riva __________

». Siccomo ho ricevuto una telefonata mi sono immediatamente fermato sulla destra

della corsia/carregiata sulla Piazza __________ per prendere giù la chiamata.

Mi ero fermato da circa 2

Minuti, quando e sopravenuto un Poliziotto in Motocicletta (prima non era sul

posto. Io stavo sempre anchora fermo e telefonando a destra della corsia sulla

Piazza __________. Il Poliziotto ci a rivolto la parola.

Il Poliziotto a affermato

che abbiamo oltrepassato la linia di sicurezza. Noi abbiamo smentito e nello

stesso tempo dichiarato, che eravamo stati a fare il bagno a __________ e - proveniendo

dalla direzione del __________ - ci siamo fermati per prendere giù la

telefonata in arrivo.

Il Poliziotto ci a spiegato

che a questo punto la faccenda era risolta ed e partito senza prendere conto di

nessun dato personale nostro.

La mia compagna e mio

figlio possono confermare come testimoni l’accaduto da me dichiarato in questa

lettera siccome stavano con me in macchina.

Come allegato ricevete un

attestazione in scritto in cui la mia compagna, la Signora __________ conferma il svolgimento”.

Annessa al ricorso,

l’insorgente ha effettivamente prodotto una dichiarazione scritta di __________

dal seguente tenore:

“Io, __________, nata il __________,

abitante a __________ confermo che la dichiarazione fatta dal Signore RI 1 nel

suo ricorso contro la multa 26067/802 (25.2.2009) corrisponde alla verità

assoluta”.

5.

In sede di

controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata a RI

1, affermando:

“In data e ora di cui sopra

durante il mio regolare servizio, transitando su Riva __________ notavo la

vettura di marca Mercedes targata __________ che svoltava a sinistra

all’altezza di Piazza __________ oltrepassando la doppia linea di sicurezza.

Da parte mia fermavo il

veicolo e spiegando al conducente l’infrazione commessa, gli intimavo regolare

procedura ordinaria. Ho intimato la contravvenzione chiaramente dopo avere

constatato l’infrazione, e non come afferma il contravvenuto che si era

accostato per telefonare”.

6.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé,

di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre

conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nella fattispecie, non vi è

ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dall’agente denunciante, il quale

ha proceduto a una constatazione di agevole momento. La stessa è stata in

effetti eseguita alle 19.40 di un mercoledì di luglio, vale a dire in

condizioni di luce diurna e di traffico certamente contenuto. D’altra parte,

agli atti non vi sono elementi in grado di generare il concreto sospetto che il

poliziotto sia potuto incorrere in una svista, né il ricorrente ne fornisce.

Certo, RI 1 ha prodotto una dichiarazione della sua compagna attestante la veridicità di quanto egli ha

affermato nel proprio gravame. Tuttavia, a prescindere dall’imprecisione

temporale riscontrabile nel documento (che menziona un inesistente ricorso

“25.2.2009”), a differenza del multato e della stessa __________ l’agente

denunciante ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario

di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere

in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Anche per questo motivo si

ritiene quindi che la versione del poliziotto, il quale non può essersi

inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente.

Non si spiegherebbe altrimenti il suo pronto intervento per raggiungere la

vettura di RI 1.

Visto quanto precede, questo

giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente

compiuto l’infrazione addebitatagli dalla CRTE 1.

7.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 34 cpv. 2,

90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

CRTE 1, __________,

Il presidente: Il

segretario

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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