30.2009.44
Oltrepassare una doppia linea di sicurezza e mancato rispetto del divieto di svoltare a sinistra
21 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.44
Data decisione, Autorità:
21.09.2010, PRPEN
Titolo:
Oltrepassare una doppia linea di sicurezza e mancato rispetto del divieto di svoltare a sinistra
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 25 cpv. 1 OSSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2009.44
26067/802
Bellinzona
21
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 dicembre
2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
19 settembre 2008 n. 26067/802 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 18 marzo 2009
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OSStr,
il segnale “Divieto di svoltare a sinistra” (n. 2.42) significa che è vietato
svoltare a sinistra nel punto indicato.
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr
proibisce invece ai veicoli di oltrepassare o passare sopra le linee di
sicurezza e le linee doppie di sicurezza, rispetto alle quali essi devono
sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di avere oltrepassato
con la propria vettura la doppia linea di sicurezza tracciata lungo riva __________
(comune di __________), per svoltare a sinistra, all’altezza di piazza __________,
dove è posato il segnale n. 2.42 “Divieto di svoltare a sinistra”.
4.
RI 1, da parte sua, contesta
l’addebito mossogli fornendo una versione dei fatti completamente diversa:
“Stavamo percorrendo in
auto - proveniendo dal __________ - sulla «Riva __________ » e «Riva __________
». Siccomo ho ricevuto una telefonata mi sono immediatamente fermato sulla destra
della corsia/carregiata sulla Piazza __________ per prendere giù la chiamata.
Mi ero fermato da circa 2
Minuti, quando e sopravenuto un Poliziotto in Motocicletta (prima non era sul
posto. Io stavo sempre anchora fermo e telefonando a destra della corsia sulla
Piazza __________. Il Poliziotto ci a rivolto la parola.
Il Poliziotto a affermato
che abbiamo oltrepassato la linia di sicurezza. Noi abbiamo smentito e nello
stesso tempo dichiarato, che eravamo stati a fare il bagno a __________ e - proveniendo
dalla direzione del __________ - ci siamo fermati per prendere giù la
telefonata in arrivo.
Il Poliziotto ci a spiegato
che a questo punto la faccenda era risolta ed e partito senza prendere conto di
nessun dato personale nostro.
La mia compagna e mio
figlio possono confermare come testimoni l’accaduto da me dichiarato in questa
lettera siccome stavano con me in macchina.
Come allegato ricevete un
attestazione in scritto in cui la mia compagna, la Signora __________ conferma il svolgimento”.
Annessa al ricorso,
l’insorgente ha effettivamente prodotto una dichiarazione scritta di __________
dal seguente tenore:
“Io, __________, nata il __________,
abitante a __________ confermo che la dichiarazione fatta dal Signore RI 1 nel
suo ricorso contro la multa 26067/802 (25.2.2009) corrisponde alla verità
assoluta”.
5.
In sede di
controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata a RI
1, affermando:
“In data e ora di cui sopra
durante il mio regolare servizio, transitando su Riva __________ notavo la
vettura di marca Mercedes targata __________ che svoltava a sinistra
all’altezza di Piazza __________ oltrepassando la doppia linea di sicurezza.
Da parte mia fermavo il
veicolo e spiegando al conducente l’infrazione commessa, gli intimavo regolare
procedura ordinaria. Ho intimato la contravvenzione chiaramente dopo avere
constatato l’infrazione, e non come afferma il contravvenuto che si era
accostato per telefonare”.
6.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé,
di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre
conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie, non vi è
ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dall’agente denunciante, il quale
ha proceduto a una constatazione di agevole momento. La stessa è stata in
effetti eseguita alle 19.40 di un mercoledì di luglio, vale a dire in
condizioni di luce diurna e di traffico certamente contenuto. D’altra parte,
agli atti non vi sono elementi in grado di generare il concreto sospetto che il
poliziotto sia potuto incorrere in una svista, né il ricorrente ne fornisce.
Certo, RI 1 ha prodotto una dichiarazione della sua compagna attestante la veridicità di quanto egli ha
affermato nel proprio gravame. Tuttavia, a prescindere dall’imprecisione
temporale riscontrabile nel documento (che menziona un inesistente ricorso
“25.2.2009”), a differenza del multato e della stessa __________ l’agente
denunciante ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario
di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere
in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Anche per questo motivo si
ritiene quindi che la versione del poliziotto, il quale non può essersi
inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente.
Non si spiegherebbe altrimenti il suo pronto intervento per raggiungere la
vettura di RI 1.
Visto quanto precede, questo
giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
compiuto l’infrazione addebitatagli dalla CRTE 1.
7.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 34 cpv. 2,
90 cifra 1 LCStr; 25 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, __________,
CRTE 1, __________,
Il presidente: Il
segretario
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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