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Decisione

30.2009.45

Inosservanza del segnale zona pedonale

1 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di per sé l’accertamento compiuto dall’agente, ma si giustifica nondimeno

asserendo quanto segue:

“Io sono di professione

tassametrista e posso anche dimostrare che il veicolo con il quale viaggiavo è

anche immatricolato per il trasporto professionale di persone, e che in

quell’occasione ho portato un cliente della ditta per la quale lavoro alla

stazione e mi sono fermato solo pochi istanti per incassare la corsa e

scaricare la valigia, e uscendo ho incontrato l’agente (tra l’altro fuori

servizio ed in abito civile) che mi ha contestato la contravvenzione.

Vi prego quindi di

voler rivedere la vostra decisione definitiva perché stavo solo svolgendo il

mio lavoro nell’interesse del cliente”;

che chiamato a esprimersi

sulle giustificazioni addotte dal multato, l’agente denunciante – il quale,

giusta l’art. 16 cpv. 3 della Legge sulla polizia è chiamato a esercitare

compiti di polizia (tra i quali rientra l’accertamento di infrazioni e la

denuncia alle autorità competenti) anche fuori dai turni di servizio, quando le

circostanze lo richiedono – ha, dal canto suo, specificato quanto segue:

“(…) Faccio rimarcare

che all’entrata del __________, vi è una barriera (automatica) che vieta

l’accesso ai non autorizzati e un cartello di Zona pedonale con deroga, Bus,

Biciclette e ai tassametristi concessionari A e B __________ ai quali viene

fornito relativo telecomando.

Per quanto concerne il

citato[,] visto che non fa parte di questa categoria di tassametristi, non gli

è stata rilasciata alcuna autorizzazione e telecomando d’accesso al __________”

(cfr. rapporto di controsservazioni 9 maggio 2009, sul quale l’insorgente è

rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con

raccomandata 19 maggio 2009);

che dal fascicolo processuale

Considerandi

emerge che l’insorgente non esercitava, per lo meno all’epoca dei fatti, il

servizio taxi quale tassametrista concessionario __________ (rilasciata dal

Municipio, a determinate condizioni e previo pubblico concorso, giusta gli art.

4.

e segg. dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi, in vigore dal 1° marzo

1989), circostanza che egli non contesta;

che ciò premesso, occorre

interrogarsi sull’interpretazione della segnaletica presente in loco, che, come

si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, istituisce

un’eccezione al divieto di accesso alla zona pedonale in questione a favore di

“autolinee, taxi, biciclette”;

che per costante

giurisprudenza un segnale è obbligatorio soltanto se è univoco e se il suo

significato è agevolmente riconoscibile (DTF 106 IV 138, consid. 4, riferito a

un segnale di divieto; cfr. inoltre Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad

art. 27 LCStr e n. 1.3 ad art. 103 OSStr);

che in concreto, nella misura

in cui è intesa a riservare l’accesso alla zona pedonale e l’annesso utilizzo di

stalli preferenziali ai soli tassisti concessionari __________ (come afferma

l’agente denunciante, senza tuttavia precisare il fondamento di tale

limitazione), la segnaletica così come attualmente esposta contiene un’evidente

lacuna, poiché l’eccezione in essa contemplata si rivolge ai conducenti di

“taxi” senza operare distinzioni di sorta, ciò che può ragionevolmente indurre a

credere che la zona sia normalmente accessibile a chi offre tale servizio (la

presenza della barriera non è atta a supplire alla manchevolezza della

segnaletica);

che, pur ammettendo che

l’insorgente non potesse ignorare l’esistenza dell’Ordinanza municipale sul

servizio taxi che disciplina lo svolgimento del servizio taxi sul territorio

giurisdizionale di __________ (essendo domiciliato a Pregassona), la

segnaletica non è appropriata a concretizzare detta regolamentazione e, di

riflesso, a esplicare gli effetti di un divieto di accesso per i tassametristi

non concessionari di __________, poiché difetta una chiara indicazione in tal

senso (basterebbe ad es. una tavola complementare recante l’iscrizione “con

autorizzazione”);

che in esito a quanto precede,

il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata; visto

l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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