30.2009.45
Inosservanza del segnale zona pedonale
1 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.45
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale zona pedonale
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 22c cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.45
2042/108
Bellinzona
1
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 febbraio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
30 gennaio 2009 n. 2042/108 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che CRTE 1 con decisione 30 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 settembre 2008 in territorio di Besso:
"Alla guida del
veicolo TI 204046 non osservava il segnale ‘zona pedonale’ “;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1
OSStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si è aggravato davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento;
considerato in diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l’art. 4 LPContr e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv. 1 LCStr
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come
anche le istruzioni della polizia; le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate
ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è
ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo
d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza
(art. 22c cpv. 1 OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr); per l’inosservanza del segnale «Zona pedonale» l’elenco
allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una
sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
che la CRTE 1 rimprovera al
multato di non aver osservato il segnale “Zona pedonale”, in località __________;
la decisione impugnata si fonda sull’accertamento eseguito da un agente della
Polizia comunale di __________;
che l’insorgente non contesta
Fatti
di per sé l’accertamento compiuto dall’agente, ma si giustifica nondimeno
asserendo quanto segue:
“Io sono di professione
tassametrista e posso anche dimostrare che il veicolo con il quale viaggiavo è
anche immatricolato per il trasporto professionale di persone, e che in
quell’occasione ho portato un cliente della ditta per la quale lavoro alla
stazione e mi sono fermato solo pochi istanti per incassare la corsa e
scaricare la valigia, e uscendo ho incontrato l’agente (tra l’altro fuori
servizio ed in abito civile) che mi ha contestato la contravvenzione.
Vi prego quindi di
voler rivedere la vostra decisione definitiva perché stavo solo svolgendo il
mio lavoro nell’interesse del cliente”;
che chiamato a esprimersi
sulle giustificazioni addotte dal multato, l’agente denunciante – il quale,
giusta l’art. 16 cpv. 3 della Legge sulla polizia è chiamato a esercitare
compiti di polizia (tra i quali rientra l’accertamento di infrazioni e la
denuncia alle autorità competenti) anche fuori dai turni di servizio, quando le
circostanze lo richiedono – ha, dal canto suo, specificato quanto segue:
“(…) Faccio rimarcare
che all’entrata del __________, vi è una barriera (automatica) che vieta
l’accesso ai non autorizzati e un cartello di Zona pedonale con deroga, Bus,
Biciclette e ai tassametristi concessionari A e B __________ ai quali viene
fornito relativo telecomando.
Per quanto concerne il
citato[,] visto che non fa parte di questa categoria di tassametristi, non gli
è stata rilasciata alcuna autorizzazione e telecomando d’accesso al __________”
(cfr. rapporto di controsservazioni 9 maggio 2009, sul quale l’insorgente è
rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice con
raccomandata 19 maggio 2009);
che dal fascicolo processuale
Considerandi
emerge che l’insorgente non esercitava, per lo meno all’epoca dei fatti, il
servizio taxi quale tassametrista concessionario __________ (rilasciata dal
Municipio, a determinate condizioni e previo pubblico concorso, giusta gli art.
4.
e segg. dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi, in vigore dal 1° marzo
1989), circostanza che egli non contesta;
che ciò premesso, occorre
interrogarsi sull’interpretazione della segnaletica presente in loco, che, come
si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, istituisce
un’eccezione al divieto di accesso alla zona pedonale in questione a favore di
“autolinee, taxi, biciclette”;
che per costante
giurisprudenza un segnale è obbligatorio soltanto se è univoco e se il suo
significato è agevolmente riconoscibile (DTF 106 IV 138, consid. 4, riferito a
un segnale di divieto; cfr. inoltre Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad
art. 27 LCStr e n. 1.3 ad art. 103 OSStr);
che in concreto, nella misura
in cui è intesa a riservare l’accesso alla zona pedonale e l’annesso utilizzo di
stalli preferenziali ai soli tassisti concessionari __________ (come afferma
l’agente denunciante, senza tuttavia precisare il fondamento di tale
limitazione), la segnaletica così come attualmente esposta contiene un’evidente
lacuna, poiché l’eccezione in essa contemplata si rivolge ai conducenti di
“taxi” senza operare distinzioni di sorta, ciò che può ragionevolmente indurre a
credere che la zona sia normalmente accessibile a chi offre tale servizio (la
presenza della barriera non è atta a supplire alla manchevolezza della
segnaletica);
che, pur ammettendo che
l’insorgente non potesse ignorare l’esistenza dell’Ordinanza municipale sul
servizio taxi che disciplina lo svolgimento del servizio taxi sul territorio
giurisdizionale di __________ (essendo domiciliato a Pregassona), la
segnaletica non è appropriata a concretizzare detta regolamentazione e, di
riflesso, a esplicare gli effetti di un divieto di accesso per i tassametristi
non concessionari di __________, poiché difetta una chiara indicazione in tal
senso (basterebbe ad es. una tavola complementare recante l’iscrizione “con
autorizzazione”);
che in esito a quanto precede,
il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata; visto
l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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