30.2009.5
Calcolo dei contributi come persona senza attività lucrativa di un'assicurata separata di fatto dal marito. Presa in considerazione del reddito conseguito sotto forma di rendita e della sostanza del m
11 maggio 2009Italiano19 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2009.5
Data decisione, Autorità:
11.05.2009, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi come persona senza attività lucrativa di un'assicurata separata di fatto dal marito. Presa in considerazione del reddito conseguito sotto forma di rendita e della sostanza del marito
CONTRIBUTI
DOPPIO DEL CONTRIBUTO MINIMO
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 5 LAVS
art. 10 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2009.5
cs
Lugano
11 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2009
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
febbraio 2009 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. L’8
ottobre 2008 la Cassa CO 1 ha informato RI 1, nata il __________ __________, di
averla iscritta, in conformità dell’art. 64 cpv. 2 LAVS, quale persona che non
esercita un’attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 2003 (doc. 15).
Con
3 distinte decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 21
ottobre 2008 l’amministrazione ha calcolato i contributi dovuti da RI 1 negli
anni 2003, 2005 e 2006, prendendo in considerazione anche “gli elementi
fiscali del coniuge” (doc. 5a, 8 e 11).
B. Il
20 novembre 2008 __________, rappresentata dallo __________ __________ __________,
ha interposto tempestiva opposizione, contestando sia le predette decisioni, sia
la decisione relativa alla fissazione del contributo 2004, sia la decisione di
affiliare il marito come persona che non esercita un’attività lucrativa (doc.
5) e facendo valere, perlomeno implicitamente, che quest’ultimo avrebbe già
contribuito a sufficienza per entrambi i coniugi. In via subordinata
l’interessata ha rilevato di essere separata dal marito ed ha sostenuto che la
sua sostanza imponibile non corrisponde a quanto preso in considerazione nelle
decisioni impugnate.
C. Tramite
decisione su opposizione del 6 febbraio 2009 l’amministrazione ha accolto le
censure della ricorrente limitatamente all’anno 2004, poiché, in seguito al
ripristino dell’affiliazione del marito quale indipendente, è risultato, per
quell’anno, il pagamento del doppio del contributo minimo previsto dalla LAVS.
La Cassa ha invece confermato le decisioni relative agli anni 2003, 2005 e 2006
(doc. 1).
D. Con
tempestivo ricorso del 26 febbraio 2009 RI 1, sempre rappresentata dallo __________
__________, ha contestato la predetta decisione affermando:
" (…)
Ci preme con la presente rendervi attenti che la signora RI 1 già a
partire da quegli anni era separata di fatto dal marito.
Inoltre nel dicembre 2008 il pretore della giurisdizione di __________
__________ ha sentenziato il suo divorzio.
Quanto sopra premesso, nel mentre si tiene a disposizione la
documentazione a comprova, chiediamo che anche i contributi personali AVS degli
esercizi 2003, 2005 e 2006 vengano conteggiati separatamente sulla base della
sostanza privata del singolo contribuente.” (doc. I)
E. Con
risposta del 23 marzo 2009 l’amministrazione propone la reiezione dell’impugnativa,
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
F. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’intero incarto dell’ex marito della ricorrente per
gli anni successivi al 2000 (doc. VII), nonché le tassazioni fiscali di
entrambi. Il 9 aprile 2009 questo Tribunale ha chiesto alla Cassa di voler
precisare a quanto ammonta esattamente il contributo dovuto dall’ex-marito
negli anni in esame (doc. IX).
G. Con
scritto del 20 aprile 2009 la Cassa ha risposto che “il contributo personale
AVS/AI/IPG 2003 ammonta a fr. 613.20 (red. az. Fr. 12'000.--), 2005 ammonta a
fr. 425.- (red. az. Fr. 3'000.--) e 2006 ammonta a fr. 425.-- (red. az. Fr.
8'000.--)”. (doc. XII).
H. Il
21 aprile 2009 il TCA ha informato la ricorrente di aver richiamato le
tassazioni fiscali sue e del suo ex marito dal 2003 al 2006 e gli incarti
riguardanti la fissazione dei contributi suoi e dell’ex marito (rappresentato
nella parallela procedura dalla medesima __________) ed ha allegato gli
accertamenti effettuati presso la cassa di compensazione assegnando un termine,
scaduto infruttuoso il 30 aprile 2009, per formulare eventuali osservazioni
scritte in merito (doc. XIII).
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2. Per
l’art. 5 cpv. 1 LAVS dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui
di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.
A
norma dell’art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri
per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità
di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le
gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni
festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono
un elemento importante della retribuzione del lavoro.
3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2005 e 2006: Fr. 353.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno
civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro,
contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 353.-), sono considerati non esercitanti
un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
4. La
giurisprudenza dell’allora TFA considera come reddito conseguito sotto forma
di rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1949
pag. 473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag.
211), le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di
previdenza accorda ad un assicurato prima dell’età che dà diritto alla rendita
AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433), le rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994
pag. 207), i redditi del coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag.
204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991 pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono
considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le
rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un
diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento
della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla
cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per
sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili
o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero
(RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468,
pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad
art. 10 LAVS).
5. Il
contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per
ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I contributi sono
calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno
di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali
cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi
in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29
cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per
l’amministrazio-ne (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).
La determinazione del
reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che
si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29
cpv. 4 OAVS).
Gli art. 22 a 27 OAVS,
riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia
al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.
6 OAVS).
Per
l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati, considerati per un anno civile come
persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per
l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone
senza attività lucrativa.
A
norma dell’art. 30 cpv. 2 OAVS gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono
l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di
un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come
persone senza attività lucrativa.
Infine
per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato
concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3
LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati
pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
6. Va
poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione
sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice
delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale
unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi
da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga
errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure
Considerandi
quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4
=
RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275.
consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss).
7.
Nel
caso di specie i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni 2003, 2005 e
2006.
quale persona senza attività lucrativa vanno calcolati in base alle
rendite e alla sostanza in Svizzera ed all’estero derivanti dalle tassazioni
fiscali dei rispettivi anni, 2003, 2005 e 2006, poiché il marito, con la sua
attività indipendente, non ha contribuito a sufficienza, dovendo versare un
importo inferiore rispetto al doppio del contributo minimo richiesto dalla
legge (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e doc. XII).
L’insorgente
non contesta l’obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza
attività lucrativa ma chiede che vengano calcolati separatamente sulla base
della sostanza privata di ogni singolo contribuente. L’interessata fa valere di
essere divorziata dal dicembre 2008 e di essere stata, in precedenza, separata
di fatto.
Va
innanzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è divorziata dal
dicembre 2008 è ininfluente, giacché i contributi degli anni contestati devono
essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l’insorgente
nei rispettivi anni di calcolo dei contributi, quando era ancora coniugata.
Anche
il fatto che l’interessata fosse separata di fatto (doc. 3) non le può essere
d’aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona
sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull’insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P.
Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag.
347.
N. 25: “Si un assuré non-actif marié est soumis au paiement des
cotisations, la fortune des deux conjoints doit être additionnée, quel que soit
le régime matrimonial et même si les époux sont imposés fiscalement de manière
séparée: la moitié de ce montant est prise en compte pour calculer les
cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”). Ciò del resto viene
confermato anche dall’art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica
anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto
l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi
sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al
periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche le direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività
lucrativa, DIN, marg. 2078 e seguenti). Come rileva
Kieser, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad
art. 10, „keine Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte
Güterstand (ZAK 1986 515 E 3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf
möglich, dass aus dem Vermögen des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein
Nutzen gezogen wird (103 V 51).“
Nella
Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell’art. 28 cpv. 4 OAVS, è stata
così giustificata:
" Faute de disposition légale ou réglementaire, le
Dispositivo
Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux
sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et
de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI
1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.
248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette
jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui
incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière
excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article
3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du réglement
une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au
niveau du réglement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le
revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment
du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la
moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du
ou des conjoints non actifs." (sottolineatura del redattore)
Nel
caso di specie, pertanto, la circostanza che i coniugi __________ hanno vissuto
separatamente dal mese di __________, costituendo un domicilio proprio, non è
un motivo per non calcolare il contributo della moglie sulla base della
sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.
Accertato che nel caso di specie negli anni 2003, 2005 e 2006 la
ricorrente era ancora coniugata, il suo contributo va di conseguenza calcolato
sulla base delle rendite conseguite da lei e dal marito, moltiplicate per
venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in
Svizzera ed all’estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due
conformemente a quanto prevede l’art. 28 cpv. 4 OAVS.
Nel
caso di specie dagli atti emerge che la Cassa ha calcolato correttamente il
contributo dovuto dalla ricorrente.
In
particolare nel 2003 l’ammontare del reddito conseguito sotto forma di rendita
ammonta a fr. 12'500, pari a quanto tassato alla voce altri redditi (cfr., fra
le tante, sentenza del 10 dicembre 2001, inc. 30.2000.163). A questo importo,
moltiplicato per venti, va aggiunta la sostanza complessiva di fr. 3'773'901 (doc.
12), per una sostanza determinante di fr. 2'011'950 ({[12'500 X 20] +
3'773'901} : 2), un contributo di fr. 4'191.50 (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS, art.
1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG: fr. 3'434 per i primi fr. 1'750'000 di
sostanza e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto: 151.50 X 5 = 757.50,
per complessivi fr. 3’434 + 757.50 = 4'191.50) e fr. 83.85 di spese
amministrative, ossia 2% di fr. 4'191.50 (cfr. art. 157 OAVS e art. 1
dell’Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di
amministrazione dell’AVS, RS 831.143.41).
Per
il 2005 al reddito conseguito sotto forma di rendite di fr. 12'500,
moltiplicato per venti, va aggiunto l’importo della sostanza di fr. 5'400'379 (doc.
9 e 10), per una sostanza determinante di fr. 2'825'189 ({[12'500 X 20] +
5'400’379} : 2), un contributo di fr. 6'615.50 (fr. 3'434 per i primi fr.
1'750'000 di sostanza e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto:
151.50 X 21 = 3'181.50, per complessivi fr. 3’434 + 3'181.50 = 6’615.50) e fr.
132.30 di spese amministrative (2% di fr. 6'615.50).
Infine
per il 2006 va presa in considerazione unicamente la sostanza complessiva di
fr. 5'356'530 (doc. 6 e 7), divisa per due, per una sostanza determinante
complessiva di fr. 2'678'265 ed un contributo di fr. 6'161 (fr. 3'434 per i
primi fr. 1'750'000 di sostanze e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in
concreto 151.50 X 18 = 2'727, per complessivi fr. 3'434 + 2'727 = fr 6'161) e fr.
123.20 di spese amministrative (ossia il 2% di fr. 6'161).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
Va
infine abbondanzialmente rilevato che, se dalle decisioni definitive che la
Cassa dovrà emettere nei confronti dell’ex marito per il pagamento dei
contributi come indipendente per gli anni 2003, 2005 e 2006 dovesse emergere
che l’ex marito deve versare un importo superiore al doppio del contributo
minimo, la ricorrente potrà chiedere la revisione della presente sentenza (art.
61 lett. i LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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