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Decisione

30.2009.5

Calcolo dei contributi come persona senza attività lucrativa di un'assicurata separata di fatto dal marito. Presa in considerazione del reddito conseguito sotto forma di rendita e della sostanza del m

11 maggio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi sono

calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita durante l'anno

di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29

cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per

l’amministrazio-ne (Käser, op. cit., pag. 231, N. 10.34).

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS).

Gli art. 22 a 27 OAVS,

riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia

al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv.

6 OAVS).

Per

l’art. 30 cpv. 1 OAVS gli assicurati, considerati per un anno civile come

persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per

l’anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone

senza attività lucrativa.

A

norma dell’art. 30 cpv. 2 OAVS gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono

l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di

un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come

persone senza attività lucrativa.

Infine

per l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato

concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4 bis OAVS alle condizioni dell’articolo 3 capoverso 3

LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati

pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

6. Va

poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice

delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale

unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi

da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure

Considerandi

quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma

decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una

tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta

alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4

=

RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275.

consid. 3a). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss).

7.

Nel

caso di specie i contributi dovuti dalla ricorrente per gli anni 2003, 2005 e

2006.

quale persona senza attività lucrativa vanno calcolati in base alle

rendite e alla sostanza in Svizzera ed all’estero derivanti dalle tassazioni

fiscali dei rispettivi anni, 2003, 2005 e 2006, poiché il marito, con la sua

attività indipendente, non ha contribuito a sufficienza, dovendo versare un

importo inferiore rispetto al doppio del contributo minimo richiesto dalla

legge (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e doc. XII).

L’insorgente

non contesta l’obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza

attività lucrativa ma chiede che vengano calcolati separatamente sulla base

della sostanza privata di ogni singolo contribuente. L’interessata fa valere di

essere divorziata dal dicembre 2008 e di essere stata, in precedenza, separata

di fatto.

Va

innanzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è divorziata dal

dicembre 2008 è ininfluente, giacché i contributi degli anni contestati devono

essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l’insorgente

nei rispettivi anni di calcolo dei contributi, quando era ancora coniugata.

Anche

il fatto che l’interessata fosse separata di fatto (doc. 3) non le può essere

d’aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona

sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull’insieme dei redditi da

pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il

loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (P.

Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi

fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag.

347.

N. 25: “Si un assuré non-actif marié est soumis au paiement des

cotisations, la fortune des deux conjoints doit être additionnée, quel que soit

le régime matrimonial et même si les époux sont imposés fiscalement de manière

séparée: la moitié de ce montant est prise en compte pour calculer les

cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”). Ciò del resto viene

confermato anche dall’art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona

coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi

contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito

conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica

anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto

l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi

sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al

periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche le direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività

lucrativa, DIN, marg. 2078 e seguenti). Come rileva

Kieser, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad

art. 10, „keine Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte

Güterstand (ZAK 1986 515 E 3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf

möglich, dass aus dem Vermögen des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein

Nutzen gezogen wird (103 V 51).“

Nella

Pratique VSI 1996 pag. 25, l'introduzione dell’art. 28 cpv. 4 OAVS, è stata

così giustificata:

" Faute de disposition légale ou réglementaire, le

Dispositivo

Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux

sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et

de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI

1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.

248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette

jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui

incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière

excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article

3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du réglement

une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au

niveau du réglement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le

revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment

du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la

moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du

ou des conjoints non actifs." (sottolineatura del redattore)

Nel

caso di specie, pertanto, la circostanza che i coniugi __________ hanno vissuto

separatamente dal mese di __________, costituendo un domicilio proprio, non è

un motivo per non calcolare il contributo della moglie sulla base della

sostanza e del reddito complessivo dei coniugi.

Accertato che nel caso di specie negli anni 2003, 2005 e 2006 la

ricorrente era ancora coniugata, il suo contributo va di conseguenza calcolato

sulla base delle rendite conseguite da lei e dal marito, moltiplicate per

venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in

Svizzera ed all’estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due

conformemente a quanto prevede l’art. 28 cpv. 4 OAVS.

Nel

caso di specie dagli atti emerge che la Cassa ha calcolato correttamente il

contributo dovuto dalla ricorrente.

In

particolare nel 2003 l’ammontare del reddito conseguito sotto forma di rendita

ammonta a fr. 12'500, pari a quanto tassato alla voce altri redditi (cfr., fra

le tante, sentenza del 10 dicembre 2001, inc. 30.2000.163). A questo importo,

moltiplicato per venti, va aggiunta la sostanza complessiva di fr. 3'773'901 (doc.

12), per una sostanza determinante di fr. 2'011'950 ({[12'500 X 20] +

3'773'901} : 2), un contributo di fr. 4'191.50 (cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS, art.

1bis cpv. 2 OAI e art. 36 cpv. 2 OIPG: fr. 3'434 per i primi fr. 1'750'000 di

sostanza e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto: 151.50 X 5 = 757.50,

per complessivi fr. 3’434 + 757.50 = 4'191.50) e fr. 83.85 di spese

amministrative, ossia 2% di fr. 4'191.50 (cfr. art. 157 OAVS e art. 1

dell’Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di

amministrazione dell’AVS, RS 831.143.41).

Per

il 2005 al reddito conseguito sotto forma di rendite di fr. 12'500,

moltiplicato per venti, va aggiunto l’importo della sostanza di fr. 5'400'379 (doc.

9 e 10), per una sostanza determinante di fr. 2'825'189 ({[12'500 X 20] +

5'400’379} : 2), un contributo di fr. 6'615.50 (fr. 3'434 per i primi fr.

1'750'000 di sostanza e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in concreto:

151.50 X 21 = 3'181.50, per complessivi fr. 3’434 + 3'181.50 = 6’615.50) e fr.

132.30 di spese amministrative (2% di fr. 6'615.50).

Infine

per il 2006 va presa in considerazione unicamente la sostanza complessiva di

fr. 5'356'530 (doc. 6 e 7), divisa per due, per una sostanza determinante

complessiva di fr. 2'678'265 ed un contributo di fr. 6'161 (fr. 3'434 per i

primi fr. 1'750'000 di sostanze e fr. 151.50 per ogni ulteriori fr. 50'000, in

concreto 151.50 X 18 = 2'727, per complessivi fr. 3'434 + 2'727 = fr 6'161) e fr.

123.20 di spese amministrative (ossia il 2% di fr. 6'161).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

Va

infine abbondanzialmente rilevato che, se dalle decisioni definitive che la

Cassa dovrà emettere nei confronti dell’ex marito per il pagamento dei

contributi come indipendente per gli anni 2003, 2005 e 2006 dovesse emergere

che l’ex marito deve versare un importo superiore al doppio del contributo

minimo, la ricorrente potrà chiedere la revisione della presente sentenza (art.

61 lett. i LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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