30.2009.50
Eccesso di velocità in abitato; riduzione della multa
1 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2009.50
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità in abitato; riduzione della multa
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.50
227/105
Bellinzona
1
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 febbraio 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
16 gennaio 2009 n. 227/105 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 19 febbraio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione
16 gennaio 2009, ha inflitto a Mariapaola Mazzeo una multa di fr. 340.-,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-
per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2008 in territorio di Bellinzona:
"Alla guida della
vettura __________ ha circolato nell’abitato di Bellinzona a velocità superante
Fatti
i 50 km/h ivi prescritti:
Velocità accertata con
apparecchio laser: 72 km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 67 km/h.";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a
cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 7 febbraio 2009 in cui postula una riduzione della multa in considerazione della sua condizione di studente;
che con comunicazione 19
febbraio 2009 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50,
Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare
Considerandi
nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera alla
multata, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile,
dedotto il margine di tolleranza, di 67 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta
l’infrazione ascrittale, ma chiede che l’importo della multa sia adeguato al
suo statuto di studentessa presso la Scuola Superiore Specializzata in Cure
Infermieristiche, sottolineando il fatto che la retribuzione percepita come stagiaire
è saltuaria;
che la multa di fr. 340.-
appare di per sé giustificata dall’importanza dell’eccesso di velocità commesso
per di più all’interno dell’abitato;
che tuttavia la situazione
economica evocata e resa verosimile dall’insorgente, induce nondimeno a ridurre
l’importo della multa;
che tutto ben considerato,
questo giudice ritiene di poter quantificare in
fr. 250.- la multa per l’infrazione commessa;
che la multata potrà, se del caso,
chiedere al competente ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;
che il ricorso deve quindi
essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di
primo grado;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a Mariapaola Mazzeo è inflitta
una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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