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Decisione

30.2009.50

Eccesso di velocità in abitato; riduzione della multa

1 ottobre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i 50 km/h ivi prescritti:

Velocità accertata con

apparecchio laser: 72 km/h.

Velocità punibile dedotta

la tolleranza: 67 km/h.";

che la risoluzione è stata

emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a

cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

che RI 1 è insorta contro tale

decisione con un ricorso del 7 febbraio 2009 in cui postula una riduzione della multa in considerazione della sua condizione di studente;

che con comunicazione 19

febbraio 2009 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima

frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50,

Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare

Considerandi

nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a

cpv. 1 lett. a ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera alla

multata, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile,

dedotto il margine di tolleranza, di 67 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

che l’insorgente non contesta

l’infrazione ascrittale, ma chiede che l’importo della multa sia adeguato al

suo statuto di studentessa presso la Scuola Superiore Specializzata in Cure

Infermieristiche, sottolineando il fatto che la retribuzione percepita come stagiaire

è saltuaria;

che la multa di fr. 340.-

appare di per sé giustificata dall’importanza dell’eccesso di velocità commesso

per di più all’interno dell’abitato;

che tuttavia la situazione

economica evocata e resa verosimile dall’insorgente, induce nondimeno a ridurre

l’importo della multa;

che tutto ben considerato,

questo giudice ritiene di poter quantificare in

fr. 250.- la multa per l’infrazione commessa;

che la multata potrà, se del caso,

chiedere al competente ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;

che il ricorso deve quindi

essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di

primo grado;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a Mariapaola Mazzeo è inflitta

una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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