30.2009.52
Tardata chiusura di un esercizio pubblico
9 novembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.52
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, PRPEN
Titolo:
Tardata chiusura di un esercizio pubblico
ORARIO
art. 37 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2009.52
11/908 2474
Bellinzona
9
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 febbraio 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
30 gennaio 2009 n. 11/908 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 5 marzo 2009
presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 30
gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Tardata chiusura
della “__________” a __________. In data __________ 2008, la Polizia comunale
di __________ ha accertato che nell’esercizio, ancora aperto alle ore 1.20, si
trovavano un centinaio di avventori.”
Fatti accertati il __________ 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 37 e 66 Les pubb.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza una riduzione della multa.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 37 cpv. 1 Les
pubb gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono
rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le
05.00
e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.
Le
infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una
multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.-; sono punibili il
gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66
Les pubb).
3.
La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena
citate – di non aver provveduto alla chiusura dell’esercizio pubblico
nonostante, al momento del controllo, l’ora di chiusura fosse scaduta da venti
minuti. Nel locale vi erano ancora cento avventori, alcuni intenti a sorbire
bevande alcoliche (cfr. con riferimento al rapporto di contravvenzione 25 novembre
2008).
4.
L’insorgente, non
contesta l’infrazione, ma ritiene che la multa sia:
“(…) molto esagerata per i
fatti a margine, faccio presente che è stata la prima volta (…)”
e che:
“(…) non si è trattato di
una chiusura ‘tardivo’ per ottenere un forte guadagno, ma unicamente si stava
parlando sulla gestione della ‘tombola’ stessa con i relativi responsabili,
nulla d’altro! Si è trattato di un fatto inconsueto, unico, per cui si chiede
anche una gentile comprensione, dato che mi permetto assicurarvi non accadrà
più!”
5.
In concreto, si rileva
che il contendere è limitato all’entità della multa.
Occorre
pertanto esaminare se la decisione impugnata sia ossequiosa dei principi della
proporzionalità e della legalità, ritenuto che la commisurazione della multa
dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.
La
multa rappresenta il primo grado di sanzione, al quale fanno seguito
segnatamente la sospensione dell’autorizzazione per il gestore (art. 68), la
sospensione dell’assunzione della gerenza (68a) e della revoca per il gestore dell’autorizzazione
a gestire un esercizio pubblico (art. 69).
Per quanto riguarda la
contravvenzione in oggetto, si deve rilevare che ammontando a fr. 1’000.-, a
fronte di un massimo possibile di fr. 10’000.-, la stessa è da considerarsi adeguata
a casi di gravità non particolarmente elevata.
Nella fattispecie, l’ammontare
della pena tiene conto del grande numero di persone presenti nel locale, circa
cento, e del potenziale incasso supplementare che questa presenza di avventori
fuori orario ha potuto generare. Non può inoltre essere disatteso che al momento
del controllo, la serata sembrava essere ancora nel vivo della sua funzione
ricreativa e lucrativa. Non convince a questo proposito la tesi dell’opponente
secondo cui la presenza delle cento persone in quelle circostanze di tempo,
fosse finalizzata a discutere sulla gestione della tombola e “null’altro”. Dal
fascicolo processuale emerge infatti che nella sala del “__________” al momento
dell’arrivo della Polizia era ancora presente un gruppo musicale, così come era
riscontrabile un consumo di bevande alcoliche (cfr. intimazione di
contravvenzione 25 novembre 2008).
Occorre pure sottolineare che
l’insorgente non contribuisce a rafforzare la sua tesi, quando afferma che non
si è trattato di una chiusura “tardiva” per “ottenere un forte guadagno”. Così
dicendo, egli suscita o conferma immediatamente in chi lo legge il sospetto che
il guadagno, seppure non “forte”, non fosse estraneo alle finalità della
violazione qui in oggetto.
__________ infine rilevare che
una multa, oltre ad avere una natura punitiva, mira ad avere un effetto
deterrente rispetto alla possibilità di una reiterazione della violazione
sanzionata.
6.
In definitiva, anche
tenendo conto che a dire dell’insorgente si sarebbe trattato di un caso isolato,
la multa inflitta risulta confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge. Essa appare adeguata a dissuaderlo dal
commettere ulteriori infrazioni. Per il resto, egli non evoca altre circostanze
che giustifichino una riduzione della multa.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 37, 66 Les pubb; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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