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Decisione

30.2009.52

Tardata chiusura di un esercizio pubblico

9 novembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 30

gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Tardata chiusura

della “__________” a __________. In data __________ 2008, la Polizia comunale

di __________ ha accertato che nell’esercizio, ancora aperto alle ore 1.20, si

trovavano un centinaio di avventori.”

Fatti accertati il __________ 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 37 e 66 Les pubb.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza una riduzione della multa.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 37 cpv. 1 Les

pubb gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono

rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le

05.00

e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.

Le

infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una

multa da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 10'000.-; sono punibili il

gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66

Les pubb).

3.

La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena

citate – di non aver provveduto alla chiusura dell’esercizio pubblico

nonostante, al momento del controllo, l’ora di chiusura fosse scaduta da venti

minuti. Nel locale vi erano ancora cento avventori, alcuni intenti a sorbire

bevande alcoliche (cfr. con riferimento al rapporto di contravvenzione 25 novembre

2008).

4.

L’insorgente, non

contesta l’infrazione, ma ritiene che la multa sia:

“(…) molto esagerata per i

fatti a margine, faccio presente che è stata la prima volta (…)”

e che:

“(…) non si è trattato di

una chiusura ‘tardivo’ per ottenere un forte guadagno, ma unicamente si stava

parlando sulla gestione della ‘tombola’ stessa con i relativi responsabili,

nulla d’altro! Si è trattato di un fatto inconsueto, unico, per cui si chiede

anche una gentile comprensione, dato che mi permetto assicurarvi non accadrà

più!”

5.

In concreto, si rileva

che il contendere è limitato all’entità della multa.

Occorre

pertanto esaminare se la decisione impugnata sia ossequiosa dei principi della

proporzionalità e della legalità, ritenuto che la commisurazione della multa

dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.

La

multa rappresenta il primo grado di sanzione, al quale fanno seguito

segnatamente la sospensione dell’autorizzazione per il gestore (art. 68), la

sospensione dell’assunzione della gerenza (68a) e della revoca per il gestore dell’autorizzazione

a gestire un esercizio pubblico (art. 69).

Per quanto riguarda la

contravvenzione in oggetto, si deve rilevare che ammontando a fr. 1’000.-, a

fronte di un massimo possibile di fr. 10’000.-, la stessa è da considerarsi adeguata

a casi di gravità non particolarmente elevata.

Nella fattispecie, l’ammontare

della pena tiene conto del grande numero di persone presenti nel locale, circa

cento, e del potenziale incasso supplementare che questa presenza di avventori

fuori orario ha potuto generare. Non può inoltre essere disatteso che al momento

del controllo, la serata sembrava essere ancora nel vivo della sua funzione

ricreativa e lucrativa. Non convince a questo proposito la tesi dell’opponente

secondo cui la presenza delle cento persone in quelle circostanze di tempo,

fosse finalizzata a discutere sulla gestione della tombola e “null’altro”. Dal

fascicolo processuale emerge infatti che nella sala del “__________” al momento

dell’arrivo della Polizia era ancora presente un gruppo musicale, così come era

riscontrabile un consumo di bevande alcoliche (cfr. intimazione di

contravvenzione 25 novembre 2008).

Occorre pure sottolineare che

l’insorgente non contribuisce a rafforzare la sua tesi, quando afferma che non

si è trattato di una chiusura “tardiva” per “ottenere un forte guadagno”. Così

dicendo, egli suscita o conferma immediatamente in chi lo legge il sospetto che

il guadagno, seppure non “forte”, non fosse estraneo alle finalità della

violazione qui in oggetto.

__________ infine rilevare che

una multa, oltre ad avere una natura punitiva, mira ad avere un effetto

deterrente rispetto alla possibilità di una reiterazione della violazione

sanzionata.

6.

In definitiva, anche

tenendo conto che a dire dell’insorgente si sarebbe trattato di un caso isolato,

la multa inflitta risulta confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge. Essa appare adeguata a dissuaderlo dal

commettere ulteriori infrazioni. Per il resto, egli non evoca altre circostanze

che giustifichino una riduzione della multa.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 37, 66 Les pubb; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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