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Decisione

30.2009.54

Autorizzazione provvisoria alla gestione d'esercizio pubblico; addebito infondato

26 ottobre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1, con decisione 13

febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per “aver tenuto aperto l’

‘__________a __________, per il periodo dal 1° novembre 2008 al 30 novembre

2008, senza la presenza di un gerente preventivamente autorizzato

dall’Ufficio”.

Fatti accertati CRTE 1 il 19

novembre 2008.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 28 e 66 Les pubb; 78, 79, 117a RLes pubb.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, propone per

contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 28 cpv. 1 Les

pubb, la gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione

dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio o per conto di terzi, in

possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio

pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze

derivanti dalla responsabilità civile.

L’art. 79 RLes pubb sancisce

inoltre che ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una

nuova domanda di autorizzazione a gestire. Ogni modifica dei rapporti

contrattuali deve essere notificata all'Ufficio

Le infrazioni alla legge e al

regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-

ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le

contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb). Sono punibili il

gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (cpv.

2).

3.

La CRTE 1, rimprovera al

multato, gestore dell’ “__________” a __________, di aver tenuto aperto il

predetto esercizio pubblico per il periodo 1° - 30 novembre 2008 senza la

presenza di un gerente preventivamente autorizzato dall’ufficio.

4.

Il ricorrente contesta

l’addebito mossogli, appellandosi all’autorizzazione provvisoria alla gestione

d’esercizio pubblico concessagli dall’Ufficio permessi il 16 ottobre 2008, con

validità fino al 30 novembre 2008.

Egli sottolinea

l’involontarietà della mancata comunicazione all’autorità del licenziamento

della gerente e specifica che, in seguito all’intervento dei sindacati, il

termine di disdetta è stato in realtà riportato al 31 dicembre 2008.

Soggiunge, infine, che

per l’assenza di un gerente dal 30 aprile al 15 ottobre 2008 gli è già stata

intimata una multa di fr. 370.- (recte: fr. 290.-, con aggiunta di tasse

e spese), che ha saldato regolarmente, riconoscendo la fondatezza

dell’addebito.

5.

In concreto, dal

fascicolo processuale (ricostruibile purtroppo solo grazie alla documentazione

prodotta con il gravame, poiché ancora una volta l’autorità di prime cure non

ha trasmesso alcuni scritti essenziali per la comprensione della fattispecie) emerge

che in data 16 ottobre 2008, stante la lunga assenza per malattia della gerente

__________ e la conseguente richiesta di gerenza provvisoria inoltrata il 10

luglio 2008 dall’insorgente medesimo, l’autorità ha rilasciato a quest’ultimo

un’autorizzazione provvisoria valevole fino al 30 novembre 2008.

L’autorizzazione prevedeva che

la concessione dell’autorizzazione definitiva era subordinata all’adempimento,

entro il termine indicato, della seguente condizione: “a partire dal 1.

dicembre 2008 la gerenza dovrà essere ripresa dalla signora __________”.

Il 19 novembre 2008

l’insorgente ha fatto pervenire all’Ufficio dei permessi (cfr. timbro apposto

in alto a destra) la disdetta del contratto di lavoro datata 25 settembre 2008,

con effetto al 30 ottobre 2008, notificata alla signora __________ a causa del

protrarsi della sua inabilità lavorativa. A seguito dell’intervento dei

sindacati, gli effetti della disdetta sono stati riportati al 31 dicembre 2008

(cfr. lettera 22 ottobre 2008 prodotta con il gravame).

Con scritto 19 novembre 2008,

preso atto dell’avvenuto licenziamento, l’autorità ha comunicato all’insorgente

che l’autorizzazione provvisoria non era più “plausibile”, assegnandogli un

termine di 5 giorni per l’inoltro di un’istanza di conferimento della gerenza a

persone in possesso dei requisiti di legge, pena l’ordine di chiusura dell’esercizio

pubblico.

In data 24 novembre 2008 (cfr.

timbro apposto in alto a destra), quindi entro il termine impartitogli, il

ricorrente ha presentato l’istanza di cambiamento della gerenza a far tempo dal

1° dicembre 2008, corredata della necessaria documentazione; data la rapidità

con cui ha formalizzato l’istanza (5 giorni, compreso un fine settimana),

procurandosi i vari documenti (fra cui l’estratto del casellario giudiziale del

dipendente), v’è da credere che già il 19 novembre 2008, allorquando ha consegnato

allo sportello dell’Ufficio permessi la disdetta, egli avesse individuato un

gerente in possesso dei requisiti di legge che potesse sostituire la signora __________

a partire dal 1° dicembre 2008. Il 27 novembre 2008, su richiesta dell’autorità

(cfr. scritto 24 novembre 2008), egli ha pure prodotto il documento di identità

del futuro gerente, di cittadinanza svizzera (anche se, a ben vedere, ci si può

interrogare sulla bontà della richiesta, atteso che la Les pubb contempla

l’obbligo di produrre il permesso di domicilio o di dimora per cittadini

stranieri, ma non già il documento di identità per cittadini svizzeri).

6.

Orbene, se da un lato si

potrebbe eventualmente rimproverare all’insorgente (ma non lo è stato) di non

aver comunicato tempestivamente all’autorità l’avvenuto licenziamento della

gerente __________, dall’altro lato non può essere disatteso che tale

circostanza è stata, di fatto, superata dal differimento degli effetti della

disdetta, intervenuto ancora prima del 30 ottobre 2008, ragion per cui

l’insorgente poteva in buona fede considerare che l’autorizzazione provvisoria,

valida fino al 30 novembre 2008, esplicasse tutti i suoi effetti.

Non può neppure essere ignorato

che il ricorrente, stante l’assenza duratura della gerente, si è adoperato per garantire

la ripresa di una gerenza ordinaria entro i termini fissatigli dall’autorità in

sede di autorizzazione provvisoria (1° dicembre 2008) e, quindi, con scritto 19

novembre 2008.

Pretendere, alla luce delle

considerazioni che precedono e tenuto altresì conto dello scopo dell’autorizzazione

provvisoria, che l’insorgente abbia agito in dispregio della legge, non solo violerebbe

il principio della buona fede processuale, ma assurgerebbe a eccessivo

formalismo.

7.

In

siffatte evenienze, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, questo

giudice dispone di indizi sufficienti per non imputare al ricorrente una

qualsivoglia inosservanza degli art. 78 e 79 Les pubb per il periodo dal 1° al

30.

novembre 2008.

Si

giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 28 e 66 Les pubb; 78,

79, 117a RLes pubb; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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