30.2009.55
Usufruire di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata da un auto, allo scopo di osservare la selvaggina prima dell'orario consentito per la caccia tardo autunnale al cervo
10 dicembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2009.55
Data decisione, Autorità:
10.12.2009, PRPEN
Titolo:
Usufruire di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata da un auto, allo scopo di osservare la selvaggina prima dell'orario consentito per la caccia tardo autunnale al cervo
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 41 LCC
art. 18 cpv. 1 let. e LCP
art. 52 cpv. 2 let. a RALCC
Incarto
n.
30.2009.55
26 307
Bellinzona
10
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 febbraio 2009 presentato
da
RI 1 domiciliato
a
difeso da: DI
1
contro
la decisione 30
gennaio 2009 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 6 marzo 2009 presentate
dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in
fatto:
che
la Divisione dell’ambiente, con decisione 30 gennaio 2009, ha inflitto a RI 1, Lodano, una multa di fr. 200.--, oltre a tasse e spese di giustizia di
complessivi fr. 30.--, “per avere usufruito, il 20 novembre 2008 tra le 05:55
e le 06:15, giorno autorizzato per l’esercizio della caccia tardo autunnale al
cervo, di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata dall’auto del
signor __________, con lo scopo di rischiarare i prati lungo il tratto di
strada __________ e quindi di individuare la selvaggina, esercitando di fatto
la caccia prima dell’orario consentito (07:00)”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18, 21 LCP, 41, 44
LCC, 52 cpv. 2 lett. a, 67 RALCC, 2 LPContr, nonché le prescrizioni per la
caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della
pesca (novembre 2008);
che
RI 1 è insorto con ricorso del 18 febbraio 2009, con il quale ha chiesto di
annullare la multa;
che
nelle sue osservazioni del 6 marzo 2009 la Divisione dell’ambiente postula la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti,
inclusi quelli ammessi con l’ordinanza sulle prove del 16 aprile 2009;
che,
giusta l’art. 17 cpv. 1 lett. i vLCP, nella versione in vigore fino all’11 dicembre
2008, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
(cfr. art. 333 cpv. 2 lett. b CPS), intenzionalmente e senza autorizzazione,
fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi
ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. Se l’autore ha agito per
negligenza, la pena è della multa;
che,
secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. e LCP, è punito con una multa sino a fr. 20’000.--
chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, non osserva i provvedimenti
per proteggere gli animali dai disturbi. Il tentativo e la complicità sono
punibili. Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l’autore ha agito
per negligenza, la pena è della multa;
che,
ai sensi dell’art. 21 LCP, il perseguimento e il giudizio delle infrazioni
spettano ai Cantoni;
che,
per l’art. 2 cpv. 1 lett. b OCP, non possono essere impiegate per l’esercizio
della caccia fonti luminose artificiali;
che
è considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione
di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo
stato selvatico allo scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);
che,
in virtù dell’art. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene
alla legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino
a fr. 20’000.--. Il tentativo e la complicità sono punibili;
che
Fatti
i reati elencati all’art. 17 LCP sono perseguiti e giudicati dall’Autorità
giudiziaria (art. 44 cpv. 1 LCC). Gli altri reati di caccia previsti dalla LCP
e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal
Dipartimento in applicazione delle norme della LPContr (art. 44 cpv. 2 LCC);
che
durante tutto l’anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
della caccia e della pesca usare mezzi di illuminazione fissi o mobili per l’osservazione
della selvaggina (art. 52 cpv. 2 lett. a RALCC);
che
in base alle prescrizioni per la caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate
dall’Ufficio della caccia e della pesca nel novembre 2008, la caccia era
permessa dalle ore 07:00 alle ore 14:00;
che
le infrazioni alle disposizioni del RALCC, come pure le prescrizioni emanate
dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua
esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss. LCC (art. 67 RALCC);
che
la decisione impugnata appare invero assai confusa. In effetti, da un lato,
viene prospettata al multato una violazione dell’art. 52 cpv. 1 lett. a RALCC,
ossia della norma che vieta durante tutto l’anno l’osservazione della
selvaggina mediante mezzi di illuminazione artificiali fissi o mobili, dunque
una contravvenzione ad una norma cantonale, in cui perseguimento è di
competenza della Divisione dell’ambiente, dall’altro, nelle motivazioni viene
invece esplicitamente indicato che tale utilizzo era volto all’esercizio della
caccia prima dell’orario consentito, ciò che implicherebbe una violazione dell’art.
2 cpv. 1 lett. i OCP, ossia di un delitto ai sensi dell’art. 17 LCP, che pertanto
avrebbe dovuto essere perseguito dal Ministero pubblico;
che
il ricorrente, dal canto suo, contesta la decisione della Divisione dell’ambiente,
ritenendo di non aver commesso l’infrazione rimproveratagli, né come coautore,
né come complice, né tantomeno come istigatore. In effetti, egli si sarebbe
semplicemente trovato a bordo del veicolo dell’amico e non avrebbe usato il
faro, tantomeno avrebbe avuto l’idea di farlo. Anzi, egli avrebbe persino
avvertito il compagno di non utilizzare la torcia poiché è un mezzo proibito
(cfr. ricorso, pag. 2);
che,
per contro, a detta dell’Autorità di prime cure, i tentativi dell’insorgente di
sottrarsi alle sue responsabilità sarebbero vani. In effetti, se veramente egli
non avesse condiviso l’operato del signor __________ avrebbe dovuto abbandonare
il veicolo almeno dopo che quest’ultimo aveva fatto uso per la seconda volta
del faro mobile. Rimanendo a bordo dell’auto egli si sarebbe dunque reso
colpevole, né più né meno di chi maneggiava il faro, di un’infrazione alla
legislazione venatoria (cfr. osservazioni, pag. 2);
che
il ricorrente nel proprio interrogatorio ha dichiarato “(…) Giunti in
località cimitero __________, sono salito a bordo dell’auto dell’amico __________,
con lo scopo di percorrere qualche centinaio di metri in direzione __________
per poi scendere e appostarmi per la caccia. Ad un certo momento l’amico __________
ha preso in mano un faro mobile ed ha fatto uso di quest’ultimo per osservare
qualche cervo. Io non ero al corrente che questi aveva con se un faro e con mia
Considerandi
sorpresa ne ha fatto uso. Ho subito detto al __________ di spegnere il faro in
quanto è un metodo proibito. Dopodiché sono sceso in zona __________ e mi sono
appostato. (…)” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008);
che
anche il signor __________, che pure era a bordo del veicolo condotto dal
signor __________, ha affermato “ (…) Giunti in località cimitero Altanca,
sono salito sull’auto dell’amico __________ e con l’amico RI 1 avevamo lo scopo
di percorrere un centinaio di metri in direzione __________ (Comune di __________)
per poi scendere e appostarci per la caccia. Ad un certo momento su mia
sorpresa, il __________ ha preso in mano un faro mobile e ha fatto uso di quest’ultimo
per osservare qualche cervo. Su mio disappunto ho detto al __________ di non
farne uso in quanto è un metodo proibito. Sono in seguito subito sceso dall’autovettura
e mi sono recato nuovamente ad __________ dove ho iniziato la caccia da solo.
(…)” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dell’ambiente);
che
il signor __________ nel proprio interrogatorio ha ammesso di aver fatto uso,
da solo, del faro mobile allo scopo di ricercare qualche cervo (cfr. suo
verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dell’ambiente);
che
successivamente quest’ultimo ha ribadito che il ricorrente ed il signor __________
non solo non hanno partecipato all’illuminazione dei prati mediante la torcia
elettrica, rimanendo seduti in auto, ma gli hanno pure detto di non utilizzarla
(cfr. suoi scritti 24 novembre 2008 e 29 novembre 2008);
che,
visto quanto precede, a prescindere dalla questione dell’eventuale infrazione
addebitabile al ricorrente e di riflesso da quella dell’Autorità competente a
perseguirla, egli non può essere considerato né correo del reato, ritenuto che
dagli atti istruttori non risulta che egli abbia partecipato intenzionalmente
ed in maniera determinante alla decisione, alla pianificazione o alla sua realizzazione,
né tantomeno istigatore, considerato che non emerge che ne sia stato l’ideatore;
che
resta pertanto da esaminare se egli abbia agito in qualità di complice;
che,
secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente
sullo svolgimento dell’attività criminale (“Tatherrschaft”) è uno dei tratti
caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta
attività, senza averne il controllo. Conformemente all’art. 25 CPS, è infatti
complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere reato: la sua
volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si
esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore principale. Il dolo eventuale
è sufficiente. La complicità può essere prestata anche per omissione, ma
soltanto se il complice aveva un obbligo giuridico di agire;
che,
nella presente fattispecie, dagli atti istruttori non emerge che il ricorrente
abbia intenzionalmente assecondato, nemmeno nella forma del dolo eventuale, l’agire
delittuoso del signor __________. Al contrario, egli ha prontamente ingiunto al
compagno di non utilizzare il mezzo ausiliario in questione;
che
in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione dell’ambiente, il
solo fatto che il ricorrente non ha abbandonato il veicolo dopo aver constatato
che il signor __________ aveva nuovamente usato il faro, malgrado fosse stato
avvertito dell’illiceità del suo comportamento, non è sufficiente a configurare
una sua complicità nella commissione dell’infrazione;
che
infine al ricorrente non può nemmeno essere rimproverata una complicità per
omissione, ritenuto che nel caso specifico non aveva alcun obbligo legale di
agire;
che
il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che
visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per l’odierno
giudizio;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 17 vLCP; 18 LCP; 2
OCP; 3, 24, 41 e 44 LCC; 52 e 67 RALCC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tassa di giustizia, né spese.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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