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Decisione

30.2009.55

Usufruire di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata da un auto, allo scopo di osservare la selvaggina prima dell'orario consentito per la caccia tardo autunnale al cervo

10 dicembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i reati elencati all’art. 17 LCP sono perseguiti e giudicati dall’Autorità

giudiziaria (art. 44 cpv. 1 LCC). Gli altri reati di caccia previsti dalla LCP

e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal

Dipartimento in applicazione delle norme della LPContr (art. 44 cpv. 2 LCC);

che

durante tutto l’anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio

della caccia e della pesca usare mezzi di illuminazione fissi o mobili per l’osservazione

della selvaggina (art. 52 cpv. 2 lett. a RALCC);

che

in base alle prescrizioni per la caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate

dall’Ufficio della caccia e della pesca nel novembre 2008, la caccia era

permessa dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

che

le infrazioni alle disposizioni del RALCC, come pure le prescrizioni emanate

dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua

esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss. LCC (art. 67 RALCC);

che

la decisione impugnata appare invero assai confusa. In effetti, da un lato,

viene prospettata al multato una violazione dell’art. 52 cpv. 1 lett. a RALCC,

ossia della norma che vieta durante tutto l’anno l’osservazione della

selvaggina mediante mezzi di illuminazione artificiali fissi o mobili, dunque

una contravvenzione ad una norma cantonale, in cui perseguimento è di

competenza della Divisione dell’ambiente, dall’altro, nelle motivazioni viene

invece esplicitamente indicato che tale utilizzo era volto all’esercizio della

caccia prima dell’orario consentito, ciò che implicherebbe una violazione dell’art.

2 cpv. 1 lett. i OCP, ossia di un delitto ai sensi dell’art. 17 LCP, che pertanto

avrebbe dovuto essere perseguito dal Ministero pubblico;

che

il ricorrente, dal canto suo, contesta la decisione della Divisione dell’ambiente,

ritenendo di non aver commesso l’infrazione rimproveratagli, né come coautore,

né come complice, né tantomeno come istigatore. In effetti, egli si sarebbe

semplicemente trovato a bordo del veicolo dell’amico e non avrebbe usato il

faro, tantomeno avrebbe avuto l’idea di farlo. Anzi, egli avrebbe persino

avvertito il compagno di non utilizzare la torcia poiché è un mezzo proibito

(cfr. ricorso, pag. 2);

che,

per contro, a detta dell’Autorità di prime cure, i tentativi dell’insorgente di

sottrarsi alle sue responsabilità sarebbero vani. In effetti, se veramente egli

non avesse condiviso l’operato del signor __________ avrebbe dovuto abbandonare

il veicolo almeno dopo che quest’ultimo aveva fatto uso per la seconda volta

del faro mobile. Rimanendo a bordo dell’auto egli si sarebbe dunque reso

colpevole, né più né meno di chi maneggiava il faro, di un’infrazione alla

legislazione venatoria (cfr. osservazioni, pag. 2);

che

il ricorrente nel proprio interrogatorio ha dichiarato “(…) Giunti in

località cimitero __________, sono salito a bordo dell’auto dell’amico __________,

con lo scopo di percorrere qualche centinaio di metri in direzione __________

per poi scendere e appostarmi per la caccia. Ad un certo momento l’amico __________

ha preso in mano un faro mobile ed ha fatto uso di quest’ultimo per osservare

qualche cervo. Io non ero al corrente che questi aveva con se un faro e con mia

Considerandi

sorpresa ne ha fatto uso. Ho subito detto al __________ di spegnere il faro in

quanto è un metodo proibito. Dopodiché sono sceso in zona __________ e mi sono

appostato. (…)” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008);

che

anche il signor __________, che pure era a bordo del veicolo condotto dal

signor __________, ha affermato “ (…) Giunti in località cimitero Altanca,

sono salito sull’auto dell’amico __________ e con l’amico RI 1 avevamo lo scopo

di percorrere un centinaio di metri in direzione __________ (Comune di __________)

per poi scendere e appostarci per la caccia. Ad un certo momento su mia

sorpresa, il __________ ha preso in mano un faro mobile e ha fatto uso di quest’ultimo

per osservare qualche cervo. Su mio disappunto ho detto al __________ di non

farne uso in quanto è un metodo proibito. Sono in seguito subito sceso dall’autovettura

e mi sono recato nuovamente ad __________ dove ho iniziato la caccia da solo.

(…)” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dell’ambiente);

che

il signor __________ nel proprio interrogatorio ha ammesso di aver fatto uso,

da solo, del faro mobile allo scopo di ricercare qualche cervo (cfr. suo

verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dell’ambiente);

che

successivamente quest’ultimo ha ribadito che il ricorrente ed il signor __________

non solo non hanno partecipato all’illuminazione dei prati mediante la torcia

elettrica, rimanendo seduti in auto, ma gli hanno pure detto di non utilizzarla

(cfr. suoi scritti 24 novembre 2008 e 29 novembre 2008);

che,

visto quanto precede, a prescindere dalla questione dell’eventuale infrazione

addebitabile al ricorrente e di riflesso da quella dell’Autorità competente a

perseguirla, egli non può essere considerato né correo del reato, ritenuto che

dagli atti istruttori non risulta che egli abbia partecipato intenzionalmente

ed in maniera determinante alla decisione, alla pianificazione o alla sua realizzazione,

né tantomeno istigatore, considerato che non emerge che ne sia stato l’ideatore;

che

resta pertanto da esaminare se egli abbia agito in qualità di complice;

che,

secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente

sullo svolgimento dell’attività criminale (“Tatherrschaft”) è uno dei tratti

caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta

attività, senza averne il controllo. Conformemente all’art. 25 CPS, è infatti

complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere reato: la sua

volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si

esaurisce nell’assecondare la volontà dell’autore principale. Il dolo eventuale

è sufficiente. La complicità può essere prestata anche per omissione, ma

soltanto se il complice aveva un obbligo giuridico di agire;

che,

nella presente fattispecie, dagli atti istruttori non emerge che il ricorrente

abbia intenzionalmente assecondato, nemmeno nella forma del dolo eventuale, l’agire

delittuoso del signor __________. Al contrario, egli ha prontamente ingiunto al

compagno di non utilizzare il mezzo ausiliario in questione;

che

in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione dell’ambiente, il

solo fatto che il ricorrente non ha abbandonato il veicolo dopo aver constatato

che il signor __________ aveva nuovamente usato il faro, malgrado fosse stato

avvertito dell’illiceità del suo comportamento, non è sufficiente a configurare

una sua complicità nella commissione dell’infrazione;

che

infine al ricorrente non può nemmeno essere rimproverata una complicità per

omissione, ritenuto che nel caso specifico non aveva alcun obbligo legale di

agire;

che

il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;

che

visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per l’odierno

giudizio;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 17 vLCP; 18 LCP; 2

OCP; 3, 24, 41 e 44 LCC; 52 e 67 RALCC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tassa di giustizia, né spese.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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