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Decisione

30.2009.57

Circolare alla guida di un motoveicolo su un raccordo autostradale ad una velocità dichiarata di circa 70 - 80 Km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente

1 ottobre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione, con decisione del

13 febbraio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

motoveicolo __________

Fatti accertati il __________ in

territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.

1 e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato nel merito, senza che occorra

procedere ai postulati complementi istruttori, gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il

proprio convincimento.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 4a cpv. 1 ONC, la

velocità massima generale di veicoli può raggiungere se le condizioni della

strada della circolazione della visibilità sono favorevoli 80 km/h fuori delle località (lett. b); tale limitazione generale può tuttavia essere ridotta se dei

segnali indicano altre velocità massime (cpv. 5, prima frase).

Il segnale "Velocità

massima" (2.30.1) indica la velocità che i veicoli non devono superare

anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono

buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr. o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr);

3.

La Sezione della circolazione

rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere

circolato su un raccordo autostradale limitato a 60 km/h a una velocità punibile di 70 – 80 km/h, incorrendo in un incidente.

4.

Le argomentazioni ricorsuali

si fondano su una presunta scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate

nel verbale d’interrogatorio dell’8 ottobre 2008, in cui il ricorrente ha asserito di aver circolato a una velocità di 70 – 80 Km/h prima dell’urto con l’autoveicolo condotto dal co-protagonista (cfr. verbale d’interrogatorio

pag. 1). Egli infatti sostiene che i giorni di coma, le operazioni subite e i

vari medicamenti assorbiti avrebbero diminuito la sua capacità di riferire

sull’episodio. Si sarebbe quindi trovato a fornire la propria verbalizzazione

in modo consenziente, ma in stato di diminuita capacità di discernimento nel

senso dell’art. 15 (recte: 16) CC.

A sostegno di tale assunto il

ricorrente produce una dichiarazione scritta 23 febbraio 2009 del Prof. Dr. med

__________ (dell’Ospedale __________ __________), a lui indirizzata, dalla

quale risulta essenzialmente quanto segue:

"(…) Dopo l’intervento

del __________ 2008 (…) è stato degente presso il reparto di cure intense fino

al __________2008, per poi essere trasferito presso il reparto di chirurgia

fino al __________2008 giorno della sua dimissione.

Pertanto ritengo che in

data __________ 2008, quando è stato sottoposto all’interrogatorio da parte

della polizia, non fosse ancora nelle condizioni fisiche né mentali sufficienti

per rispondere in modo adeguato alle domande che le sono state poste.

È giusto pensare che

durante il suddetto interrogatorio era ancora abbastanza confuso su quanto

successole in quanto il tempo trascorso dall’intervento da lei subito

all’interrogatorio, non era sufficiente affinché lei reagisse in modo adeguato

alle cure prestatele. Inoltre sia l’anestesia sia i medicamenti

somministratigli hanno contribuito a renderla non così attento alle risposte da

lei fornite…”

5.

L'art. 16 CC

definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di

agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o

debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. La capacità di discernimento

è presunta, di modo che l'onere della prova è a carico di chi la contesta (DTF

124.

III 8 consid. 1; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 29, n. 94; Bigler-Eggenberger in: Basler

Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 16). È incapace di discernimento la

persona cui faccia difetto l'uno dei due elementi che connota la capacità di

giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la

propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si

determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura

e dall'importanza dell'atto da compiere (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 24 e 25, n. 77 a 79 e 81; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 3, 6 e 34 ad art. 16).

.

Nel caso in cui tale facoltà

sembri dubbia, occorre far capo a una perizia psichiatrica (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag.

30, n. 95; Bigler-Eggenberger, op.

cit., n. 50 ad art. 16). Ciò non impedisce al giudice, comunque sia, di

decidere con libero apprezzamento in base a tutte le prove addotte (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 51 ad

art. 16).

6.

In concreto, se appare

facilmente intuibile che lo stato di salute dell’insorgente al momento

dell’interrogatorio non fosse particolarmente buono, invano si cercherebbero

nel fascicolo processuale degli elementi che inducano a credere che durante la

verbalizzazione egli fosse privo della facoltà di agire ragionevolmente o che

si trovasse in uno stato consimile all’ebbrezza, come richiesto dalla nozione

di incapacità di discernimento invocata.

Anzitutto va detto che, per

suo stesso dire, egli non era sotto l’effetto di anti-dolorifici (circostanza

mai smentita) e inoltre, al momento di rispondere, non risulta che egli abbia

manifestato né palesato di essere troppo stanco per sottoporsi al verbale.

Prima di cominciare l’interrogatorio ha affermato: “Sono d’accordo che il

presente verbale venga redatto nella mia camera d’Ospedale ove sono tuttora

degente. Non sono sotto l’effetto di anti-dolorifici. Sono uscito tre giorni fa

dal reparto cure intense”. Del resto, non v’è motivo di dubitare che se le

circostanze di cui al considerando precedente si fossero presentate, gli agenti

di polizia preposti alla stesura del verbale – che, come emerge dalle frasi

preliminari, si sono sincerati delle sue condizioni – avrebbero consigliato al

ricorrente di aggiornare l’interrogatorio ad altra data.

Checché ne dica l’insorgente (dopo

l’intervento del legale), le affermazioni da lui rese a verbale non appaiono

per nulla imprecise o sconclusionate: egli ha ricordato praticamente tutte le

circostanze dell’incidente, salvo quella riguardante la presenza

dell’indicatore di direzione del veicolo da lui tamponato. Questo conferma che

le sue risposte erano plausibili e che quando non ha ricordato, non ha avuto

problemi a dirlo. Contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni 22

gennaio 2009, anche le indicazioni fornite in limine riguardo alla sua degenza,

corrispondono precisamente al vero.

Per quanto attiene alla

dichiarazione prodotta dall’insorgente a complemento del gravame, la stessa risulta

vaga e generica e non è quindi suscettibile di mettere in discussione l’attendibilità

delle sue precedenti affermazioni.

Di fatto il medico si limita a

esprimere un’opinione sommaria ed astratta rispetto allo stato del paziente,

affermando che “è giusto pensare che durante il suddetto interrogatorio era

ancora abbastanza confuso”, ma non esprime una constatazione secondo cui,

dalle sue osservazioni al momento dell’interrogatorio, il ricorrente non era

capace di esprimersi compiutamente.

In particolare, nulla dice sui

medicamenti somministrati e sui loro possibili effetti circa la sua capacità di

discernimento.

7.

Nulla induce in

definitiva a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo

altresì adeguata all'entità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti di legge. Del resto, il violento impatto

con il veicolo del co-protagonista può senz’altro essere compatibile con la velocità

dichiarata dal centauro che ha avuto la peggio.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizie e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr.; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 16 CC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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