30.2009.57
Circolare alla guida di un motoveicolo su un raccordo autostradale ad una velocità dichiarata di circa 70 - 80 Km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente
1 ottobre 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.57
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare alla guida di un motoveicolo su un raccordo autostradale ad una velocità dichiarata di circa 70 - 80 Km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.57
DA 4301/103
Bellinzona
1
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 febbraio 2009
presentato da
RI 1 ,
difeso da: DI
1
Contro
la decisione
13 febbraio 2009 n. 4301/103 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 4 marzo 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione, con decisione del
13 febbraio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
motoveicolo __________
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv.
1 e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato nel merito, senza che occorra
procedere ai postulati complementi istruttori, gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il
proprio convincimento.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta l’art. 4a cpv. 1 ONC, la
velocità massima generale di veicoli può raggiungere se le condizioni della
strada della circolazione della visibilità sono favorevoli 80 km/h fuori delle località (lett. b); tale limitazione generale può tuttavia essere ridotta se dei
segnali indicano altre velocità massime (cpv. 5, prima frase).
Il segnale "Velocità
massima" (2.30.1) indica la velocità che i veicoli non devono superare
anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono
buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr. o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr);
3.
La Sezione della circolazione
rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere
circolato su un raccordo autostradale limitato a 60 km/h a una velocità punibile di 70 – 80 km/h, incorrendo in un incidente.
4.
Le argomentazioni ricorsuali
si fondano su una presunta scarsa attendibilità delle dichiarazioni rilasciate
nel verbale d’interrogatorio dell’8 ottobre 2008, in cui il ricorrente ha asserito di aver circolato a una velocità di 70 – 80 Km/h prima dell’urto con l’autoveicolo condotto dal co-protagonista (cfr. verbale d’interrogatorio
pag. 1). Egli infatti sostiene che i giorni di coma, le operazioni subite e i
vari medicamenti assorbiti avrebbero diminuito la sua capacità di riferire
sull’episodio. Si sarebbe quindi trovato a fornire la propria verbalizzazione
in modo consenziente, ma in stato di diminuita capacità di discernimento nel
senso dell’art. 15 (recte: 16) CC.
A sostegno di tale assunto il
ricorrente produce una dichiarazione scritta 23 febbraio 2009 del Prof. Dr. med
__________ (dell’Ospedale __________ __________), a lui indirizzata, dalla
quale risulta essenzialmente quanto segue:
"(…) Dopo l’intervento
del __________ 2008 (…) è stato degente presso il reparto di cure intense fino
al __________2008, per poi essere trasferito presso il reparto di chirurgia
fino al __________2008 giorno della sua dimissione.
Pertanto ritengo che in
data __________ 2008, quando è stato sottoposto all’interrogatorio da parte
della polizia, non fosse ancora nelle condizioni fisiche né mentali sufficienti
per rispondere in modo adeguato alle domande che le sono state poste.
È giusto pensare che
durante il suddetto interrogatorio era ancora abbastanza confuso su quanto
successole in quanto il tempo trascorso dall’intervento da lei subito
all’interrogatorio, non era sufficiente affinché lei reagisse in modo adeguato
alle cure prestatele. Inoltre sia l’anestesia sia i medicamenti
somministratigli hanno contribuito a renderla non così attento alle risposte da
lei fornite…”
5.
L'art. 16 CC
definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di
agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o
debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. La capacità di discernimento
è presunta, di modo che l'onere della prova è a carico di chi la contesta (DTF
124.
III 8 consid. 1; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 29, n. 94; Bigler-Eggenberger in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 16). È incapace di discernimento la
persona cui faccia difetto l'uno dei due elementi che connota la capacità di
giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la
propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si
determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura
e dall'importanza dell'atto da compiere (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 24 e 25, n. 77 a 79 e 81; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 3, 6 e 34 ad art. 16).
.
Nel caso in cui tale facoltà
sembri dubbia, occorre far capo a una perizia psichiatrica (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag.
30, n. 95; Bigler-Eggenberger, op.
cit., n. 50 ad art. 16). Ciò non impedisce al giudice, comunque sia, di
decidere con libero apprezzamento in base a tutte le prove addotte (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 51 ad
art. 16).
6.
In concreto, se appare
facilmente intuibile che lo stato di salute dell’insorgente al momento
dell’interrogatorio non fosse particolarmente buono, invano si cercherebbero
nel fascicolo processuale degli elementi che inducano a credere che durante la
verbalizzazione egli fosse privo della facoltà di agire ragionevolmente o che
si trovasse in uno stato consimile all’ebbrezza, come richiesto dalla nozione
di incapacità di discernimento invocata.
Anzitutto va detto che, per
suo stesso dire, egli non era sotto l’effetto di anti-dolorifici (circostanza
mai smentita) e inoltre, al momento di rispondere, non risulta che egli abbia
manifestato né palesato di essere troppo stanco per sottoporsi al verbale.
Prima di cominciare l’interrogatorio ha affermato: “Sono d’accordo che il
presente verbale venga redatto nella mia camera d’Ospedale ove sono tuttora
degente. Non sono sotto l’effetto di anti-dolorifici. Sono uscito tre giorni fa
dal reparto cure intense”. Del resto, non v’è motivo di dubitare che se le
circostanze di cui al considerando precedente si fossero presentate, gli agenti
di polizia preposti alla stesura del verbale – che, come emerge dalle frasi
preliminari, si sono sincerati delle sue condizioni – avrebbero consigliato al
ricorrente di aggiornare l’interrogatorio ad altra data.
Checché ne dica l’insorgente (dopo
l’intervento del legale), le affermazioni da lui rese a verbale non appaiono
per nulla imprecise o sconclusionate: egli ha ricordato praticamente tutte le
circostanze dell’incidente, salvo quella riguardante la presenza
dell’indicatore di direzione del veicolo da lui tamponato. Questo conferma che
le sue risposte erano plausibili e che quando non ha ricordato, non ha avuto
problemi a dirlo. Contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni 22
gennaio 2009, anche le indicazioni fornite in limine riguardo alla sua degenza,
corrispondono precisamente al vero.
Per quanto attiene alla
dichiarazione prodotta dall’insorgente a complemento del gravame, la stessa risulta
vaga e generica e non è quindi suscettibile di mettere in discussione l’attendibilità
delle sue precedenti affermazioni.
Di fatto il medico si limita a
esprimere un’opinione sommaria ed astratta rispetto allo stato del paziente,
affermando che “è giusto pensare che durante il suddetto interrogatorio era
ancora abbastanza confuso”, ma non esprime una constatazione secondo cui,
dalle sue osservazioni al momento dell’interrogatorio, il ricorrente non era
capace di esprimersi compiutamente.
In particolare, nulla dice sui
medicamenti somministrati e sui loro possibili effetti circa la sua capacità di
discernimento.
7.
Nulla induce in
definitiva a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo
altresì adeguata all'entità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti di legge. Del resto, il violento impatto
con il veicolo del co-protagonista può senz’altro essere compatibile con la velocità
dichiarata dal centauro che ha avuto la peggio.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizie e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr.; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 16 CC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster