30.2009.59
Smaltimento illecito dilegname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi
12 novembre 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2009.59
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, PRPEN
Titolo:
Smaltimento illecito dilegname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi
CONTRAVVENZIONE ALLA LF PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
art. 30c cpv. 2 LPAMB
art. 61 let. f LPAMB
art. 1 OIAT
art. 26a OIAT
Incarto
n.
30.2009.59
2838/UPA
Bellinzona
12
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 febbraio 2009 presentato
da
RI 1
contro
la decisione
30 gennaio 2009 n. 2838/UPA emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 10 marzo 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 30
gennaio 2009 ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 2'950.-, oltre alla
tassa per le spese amministrative di fr. 160.-, per lo smaltimento illecito di circa
500 kg di legname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi (palette e
bancali).
Fatti accertati il 30 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f LPAmb; 1, 26a, allegato 5 cifra
3 OIAt.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio amministratore unico,
si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. L’art.
30c cpv. 2 LPAmb impone che i rifiuti non possono essere inceneriti fuori dagli
impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai
boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
Scopo dell’Ordinanza contro
l’inquinamento atmosferico – come pure, del resto, della Legge sulla protezione
dell’ambiente – è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e
Fatti
i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.
1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a
decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è
fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
A
norma della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con
legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3
cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali
impianti. Per la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato
5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in
pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi,
mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in
pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di
levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla
lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano
stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un
rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).
Secondo
la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono
considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,
dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello
costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come
pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.
Non
sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b
dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname
di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del
legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento
contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il
legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del
legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la
legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la
lettera a (cifra 3).
Chiunque intenzionalmente
incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art.
61 cpv. 1 lett. f LPAmb, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2010). Se
l’autore ha agito per negligenza, è punibile con la multa (cpv. 2). Il
tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).
3. Nel
presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha
inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 2'950.- in relazione
all’incenerimento illecito di 500 kg circa di legname proveniente da scarti di
cantiere e di imballaggi (palette e bancali).
La decisione impugnata trae
origine dal rapporto di constatazione 30 giugno 2008 della Polizia Città di __________
(intervenuta per prima sul luogo dei fatti a seguito di una richiesta
d’intervento per segnalato probabile incendio), dal quale risulta il seguente
accertamento:
“In data e ora di cui sopra
(30/06/2008 ore 7.30, ndr) di pattuglia unitamente all’aiut. __________.,
come richiesto dalla CEOP, s’interveniva in zona piano della Stampa in quanto
un utente da __________ aveva notato un denso fumo nero provenire appunto dalla
zona “Stampa”, tanto da pensare ad un incendio.
Infatti, giunti nelle
adiacenze, con qualche difficoltà a causa del forte fumo in tutta la __________
si riusciva ad identificare la provenienza del problema, nel caso specifico,
sul piazzale antistante della ditta citata a margine (ditta __________,
ndr) si trovavano dei bidoni di ferro dove stavano bruciando resti di vario
materiale di cantiere, legname in formica, pavatex e altri materiali non
identificati (…)”.
4. La ricorrente, per bocca
dell’amministratore unico, contesta la fondatezza della decisione, “per la
mancanza dei presupposti giuridici alla base della stessa e per evidente
mancanza di prove di responsabilità della __________, dei suoi dipendenti e
dell’A.U” (cfr. ricorso, in fine). In particolare,
l’amministratore unico proclama la totale estraneità della ditta all’accaduto, sottolineando
che la stessa non è proprietaria, né affittuaria, né sub-affittuaria del mappale
sul quale è stato acceso il fuoco, fondo peraltro accessibile a chiunque,
giacché vi operano diverse ditte, alcuni artigiani ecc. Soggiunge – seppur per
Considerandi
la prima volta nel gravame – che nessun dipendente della ditta ha operato o si
è recato sul mappale il 30 giugno 2008. Inoltre, pretende che non esista prova
nell’incarto che i bidoni rispettivamente la legna incenerita fossero di
proprietà o in consegna alla ditta. In sostanza, afferma che l’unica prova che
attesterebbe il coinvolgimento della __________, ovvero la foto acclusa al
rapporto di servizio raffigurante il cartello pubblicitario della ditta, non è
sufficiente per attribuirle una qualsivoglia responsabilità, considerato che
nello spazio di 100 metri vi sono numerosi altri cartelli di ditte con attività
molto diversificate.
Sottolinea infine che la ditta
separa e consegna regolarmente i rifiuti ed il legname di scarto alla ditta __________,
mentre i detriti di cantiere e il materiale di demolizione vengono smaltiti
tramite benne della __________ di __________; a conferma di tali circostanze,
produce copia delle relative fatture.
5.
In concreto, è pacifico
che la ditta di cui __________ è amministratore unico è attiva sul mappale in
cui ha avuto luogo l’incenerimento.
Ciò premesso, va detto che non
vi è alcun motivo di dubitare degli accertamenti compiuti dalla Polizia Città
di__________, giunta per prima sul luogo dei fatti, che, in modo del tutto
credibile, ha affermato di essere riuscita a stento, a causa del denso fumo
propagatosi sul __________, a identificare l’origine dello stesso; tali accertamenti
sono descritti in modo puntuale nel rapporto di servizio 30 giugno 2008 e
suffragati da alcune fotografie, sulle quali si può intravvedere chiaramente un
automezzo recante la scritta “__________” (marmi, graniti, piastrelle), raffigurata
sul cartello pubblicitario, pure in atti, sotto l’altra scritta “__________,
Impresa generale di costruzione”, a testimonianza del fatto che non ci si può
trovare che di fronte al piazzale in cui operano le predette ditte; alla luce
del tipo di materiale incenerito, desumibile dalla documentazione fotografica e
non contestato, si può senz’altro ammettere che lo stesso sia riconducibile
all’attività della __________.
6.
Non solo, ma a
differenza di quanto preteso nel gravame, dal fascicolo processuale emergono dipoi
numerosi indizi che mettono in luce un netto coinvolgimento della multata nell’episodio
in rassegna, a smentita della tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero prove
della responsabilità della __________, dei suoi dipendenti e
dell’amministratore unico.
In primis, balza subito
agli occhi l’atteggiamento alquanto insolito dell’amministratore unico della __________,
il quale, nonostante la professata estraneità alla vicenda, era presente alle
ore 6.45 circa del mattino sul luogo esatto dell’incenerimento e vi è rimasto
per una mezz’ora circa.
Mal si comprende inoltre per
quale motivo egli avrebbe dovuto sincerarsi personalmente della sicurezza dei
luoghi (“mai avrei abbandonato la zona senza allarmare i pompieri o senza
allontanare le fonti di pericolo (…) se si fosse stato in presenza di un falò
‘di dimensioni importanti’ ”; cfr. osservazioni 22 settembre 2008). Difficile
poi capire come mai egli si sia dato la briga di misurare le dimensioni della
benna, al fine di confutare la quantità di legname incenerito stimata
dall’autorità, e di specificare il tipo di materiale incenerito, escludendo la
presenza di rifiuti plastici. Non convince neppure laddove allude, giocando su
alcune sviste manifeste e in quanto tali facilmente riconoscibili contenute nel
rapporto di contravvenzione, alla presenza di altre cause di fumo in diverse
zone del __________, tuttavia senza meglio circostanziare la sua affermazione,
che lascia quindi il tempo che trova.
Aggiungasi che solo nel
gravame egli afferma positivamente che nessun dipendente della ditta si è
recato o ha operato sul mappale, mentre nelle tre comparse scritte precedenti
alla decisione (sebbene in un’occasione esplicitamente richiesto dell’autorità)
egli si è limitato ad asserire in modo vago che l’area non è occupata solo
dalla __________.
A mente di questo giudice, le
circostanze sovraesposte portano giocoforza a concludere per l’esistenza di una
chiara connessione tra l’attività della ditta e l’accertato falò di rifiuti. A
fronte della predetta serie di indizi convergenti, la prassi – incontestata e
incontestabile – di smaltire regolarmente i rifiuti ed il legname di scarto
presso ditte specializzate, attestata dalle numerose fatture prodotte, non
permette per sé sola di sovvertire la conclusione che precede.
7.
Non può poi essere
disatteso che, diversamente da quanto preteso nello scritto 20 marzo 2009, l’atteggiamento
fondamentalmente evasivo assunto dall’amministratore unico sin dalla prima
comparsa scritta non dimostra affatto “massima collaborazione”, ma ha semmai reso
oltremodo difficoltosa l’individuazione degli autori materiali dell’incenerimento.
Di conseguenza, stante l’impossibilità
di identificare il o gli autori materiali dell’illecito e considerato altresì
che l’amministratore unico pretende di aver fornito le dovute disposizioni ai
propri dipendenti, ripetendole anche ai responsabili delle altre ditte quando
questi cambiano (cfr. osservazioni 28 novembre 2008), l’autorità di prime cure
ha correttamente inflitto la multa alla società in applicazione dell’art. 7 DPA
(applicabile su rinvio dell’art. 62 LPAmb).
8.
Quo all’ammontare della
multa, di per sé non contestato, lo stesso risulta confacentemente proporzionato
alla gravità dell'infrazione commessa e contenuto nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f
LPAmb; 1, 26a, allegato 3 cifra 521 e segg., allegato 5 cifra 3 OIAt; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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