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Decisione

30.2009.59

Smaltimento illecito dilegname proveniente da scarti di cantiere e di imballaggi

12 novembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti (art.

1 OIAt). L’art. 26a OIAt specifica che i rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a

decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è

fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

A

norma della cifra 521 dell’allegato 3 dell’OIAt, negli impianti alimentati con

legna, può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3

cpv. 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali

impianti. Per la cifra 31 cpv. 1 dell’allegato

5 dell’OIAt, sono considerati legna da ardere: la legna allo stato naturale, in

pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi,

mattonelle, rami secchi e pigne (lett. a), la legna allo stato naturale, non in

pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di

levigatrice o corteccia (lett. b), gli scarti di legno provenienti dalla

lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano

stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un

rivestimento contenente composti organo-alogenati (lett. c).

Secondo

la cifra 31 cpv. 2 lett. a dell’allegato 5 dell’OIAt, invece, non sono

considerati legna da ardere il legname di scarto proveniente dalla demolizione,

dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello

costituito da imballaggi, inclusi le palette e i mobili di legno usati, come

pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1.

Non

sono inoltre considerati legna da ardere, secondo la cifra 31 cpv. 2 lett. b

dell’allegato 5 dell’OIAt, tutti gli altri materiali in legno, come: il legname

di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del

legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento

contenente composti organo-alogenati (cifra 1), i rifiuti di legname o il

legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del

legno come il pentaclorofenolo (cifra 2), i miscugli di tali rifiuti con la

legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la

lettera a (cifra 3).

Chiunque intenzionalmente

incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti è punito con la multa (art.

61 cpv. 1 lett. f LPAmb, nella versione in vigore fino al 31 luglio 2010). Se

l’autore ha agito per negligenza, è punibile con la multa (cpv. 2). Il

tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 3).

3. Nel

presente caso, la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha

inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 2'950.- in relazione

all’incenerimento illecito di 500 kg circa di legname proveniente da scarti di

cantiere e di imballaggi (palette e bancali).

La decisione impugnata trae

origine dal rapporto di constatazione 30 giugno 2008 della Polizia Città di __________

(intervenuta per prima sul luogo dei fatti a seguito di una richiesta

d’intervento per segnalato probabile incendio), dal quale risulta il seguente

accertamento:

“In data e ora di cui sopra

(30/06/2008 ore 7.30, ndr) di pattuglia unitamente all’aiut. __________.,

come richiesto dalla CEOP, s’interveniva in zona piano della Stampa in quanto

un utente da __________ aveva notato un denso fumo nero provenire appunto dalla

zona “Stampa”, tanto da pensare ad un incendio.

Infatti, giunti nelle

adiacenze, con qualche difficoltà a causa del forte fumo in tutta la __________

si riusciva ad identificare la provenienza del problema, nel caso specifico,

sul piazzale antistante della ditta citata a margine (ditta __________,

ndr) si trovavano dei bidoni di ferro dove stavano bruciando resti di vario

materiale di cantiere, legname in formica, pavatex e altri materiali non

identificati (…)”.

4. La ricorrente, per bocca

dell’amministratore unico, contesta la fondatezza della decisione, “per la

mancanza dei presupposti giuridici alla base della stessa e per evidente

mancanza di prove di responsabilità della __________, dei suoi dipendenti e

dell’A.U” (cfr. ricorso, in fine). In particolare,

l’amministratore unico proclama la totale estraneità della ditta all’accaduto, sottolineando

che la stessa non è proprietaria, né affittuaria, né sub-affittuaria del mappale

sul quale è stato acceso il fuoco, fondo peraltro accessibile a chiunque,

giacché vi operano diverse ditte, alcuni artigiani ecc. Soggiunge – seppur per

Considerandi

la prima volta nel gravame – che nessun dipendente della ditta ha operato o si

è recato sul mappale il 30 giugno 2008. Inoltre, pretende che non esista prova

nell’incarto che i bidoni rispettivamente la legna incenerita fossero di

proprietà o in consegna alla ditta. In sostanza, afferma che l’unica prova che

attesterebbe il coinvolgimento della __________, ovvero la foto acclusa al

rapporto di servizio raffigurante il cartello pubblicitario della ditta, non è

sufficiente per attribuirle una qualsivoglia responsabilità, considerato che

nello spazio di 100 metri vi sono numerosi altri cartelli di ditte con attività

molto diversificate.

Sottolinea infine che la ditta

separa e consegna regolarmente i rifiuti ed il legname di scarto alla ditta __________,

mentre i detriti di cantiere e il materiale di demolizione vengono smaltiti

tramite benne della __________ di __________; a conferma di tali circostanze,

produce copia delle relative fatture.

5.

In concreto, è pacifico

che la ditta di cui __________ è amministratore unico è attiva sul mappale in

cui ha avuto luogo l’incenerimento.

Ciò premesso, va detto che non

vi è alcun motivo di dubitare degli accertamenti compiuti dalla Polizia Città

di__________, giunta per prima sul luogo dei fatti, che, in modo del tutto

credibile, ha affermato di essere riuscita a stento, a causa del denso fumo

propagatosi sul __________, a identificare l’origine dello stesso; tali accertamenti

sono descritti in modo puntuale nel rapporto di servizio 30 giugno 2008 e

suffragati da alcune fotografie, sulle quali si può intravvedere chiaramente un

automezzo recante la scritta “__________” (marmi, graniti, piastrelle), raffigurata

sul cartello pubblicitario, pure in atti, sotto l’altra scritta “__________,

Impresa generale di costruzione”, a testimonianza del fatto che non ci si può

trovare che di fronte al piazzale in cui operano le predette ditte; alla luce

del tipo di materiale incenerito, desumibile dalla documentazione fotografica e

non contestato, si può senz’altro ammettere che lo stesso sia riconducibile

all’attività della __________.

6.

Non solo, ma a

differenza di quanto preteso nel gravame, dal fascicolo processuale emergono dipoi

numerosi indizi che mettono in luce un netto coinvolgimento della multata nell’episodio

in rassegna, a smentita della tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero prove

della responsabilità della __________, dei suoi dipendenti e

dell’amministratore unico.

In primis, balza subito

agli occhi l’atteggiamento alquanto insolito dell’amministratore unico della __________,

il quale, nonostante la professata estraneità alla vicenda, era presente alle

ore 6.45 circa del mattino sul luogo esatto dell’incenerimento e vi è rimasto

per una mezz’ora circa.

Mal si comprende inoltre per

quale motivo egli avrebbe dovuto sincerarsi personalmente della sicurezza dei

luoghi (“mai avrei abbandonato la zona senza allarmare i pompieri o senza

allontanare le fonti di pericolo (…) se si fosse stato in presenza di un falò

‘di dimensioni importanti’ ”; cfr. osservazioni 22 settembre 2008). Difficile

poi capire come mai egli si sia dato la briga di misurare le dimensioni della

benna, al fine di confutare la quantità di legname incenerito stimata

dall’autorità, e di specificare il tipo di materiale incenerito, escludendo la

presenza di rifiuti plastici. Non convince neppure laddove allude, giocando su

alcune sviste manifeste e in quanto tali facilmente riconoscibili contenute nel

rapporto di contravvenzione, alla presenza di altre cause di fumo in diverse

zone del __________, tuttavia senza meglio circostanziare la sua affermazione,

che lascia quindi il tempo che trova.

Aggiungasi che solo nel

gravame egli afferma positivamente che nessun dipendente della ditta si è

recato o ha operato sul mappale, mentre nelle tre comparse scritte precedenti

alla decisione (sebbene in un’occasione esplicitamente richiesto dell’autorità)

egli si è limitato ad asserire in modo vago che l’area non è occupata solo

dalla __________.

A mente di questo giudice, le

circostanze sovraesposte portano giocoforza a concludere per l’esistenza di una

chiara connessione tra l’attività della ditta e l’accertato falò di rifiuti. A

fronte della predetta serie di indizi convergenti, la prassi – incontestata e

incontestabile – di smaltire regolarmente i rifiuti ed il legname di scarto

presso ditte specializzate, attestata dalle numerose fatture prodotte, non

permette per sé sola di sovvertire la conclusione che precede.

7.

Non può poi essere

disatteso che, diversamente da quanto preteso nello scritto 20 marzo 2009, l’atteggiamento

fondamentalmente evasivo assunto dall’amministratore unico sin dalla prima

comparsa scritta non dimostra affatto “massima collaborazione”, ma ha semmai reso

oltremodo difficoltosa l’individuazione degli autori materiali dell’incenerimento.

Di conseguenza, stante l’impossibilità

di identificare il o gli autori materiali dell’illecito e considerato altresì

che l’amministratore unico pretende di aver fornito le dovute disposizioni ai

propri dipendenti, ripetendole anche ai responsabili delle altre ditte quando

questi cambiano (cfr. osservazioni 28 novembre 2008), l’autorità di prime cure

ha correttamente inflitto la multa alla società in applicazione dell’art. 7 DPA

(applicabile su rinvio dell’art. 62 LPAmb).

8.

Quo all’ammontare della

multa, di per sé non contestato, lo stesso risulta confacentemente proporzionato

alla gravità dell'infrazione commessa e contenuto nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 30c cpv. 2, 61 lett. f

LPAmb; 1, 26a, allegato 3 cifra 521 e segg., allegato 5 cifra 3 OIAt; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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