30.2009.6
Omettere di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
29 gennaio 2009Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2009.6
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, PRPEN
Titolo:
Omettere di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.6
34902/805
Bellinzona
29
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 dicembre 2008 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
19 dicembre 2008 n. 34902/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, , la quale propone l’accoglimento del gravame;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
Considerandi
che con decisione 19 dicembre
2008.
la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato
il veicolo ZH __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro
il parabrezza in modo ben visibile”, il 12 agosto 2008 a __________;
che il ricorrente si aggrava
ora davanti a questo giudice lamentando di non aver trovato alcun avviso di
contravvenzione sul parabrezza della sua auto, né di averne ricevuto uno successivamente
per posta;
che si dichiara disposto a
pagare l’importo di fr. 40.- inerente la multa, ma chiede di essere dispensato da
tasse e spese;
che dall’esame degli atti non
si può concludere con certezza che l’insorgente abbia ricevuto un avviso di
contravvenzione, che gli avrebbe permesso di saldare la multa in procedura
disciplinare, né il rapporto di contravvenzione 30 settembre 2008, inviato al
suo domicilio dalla Polizia comunale di __________ con l’assegnazione del
termine per presentare eventuali osservazioni;
che in linea di principio la
mancata ricezione del rapporto di contravvenzione e la relativa assegnazione di
termine per osservazioni comporta l’annullamento in ordine della decisione per
violazione del diritto di essere sentito;
che l’annullamento in ordine
avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;
che motivi di economia
processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, l’annullamento
in ordine;
che il ricorrente infatti,
seppur manifestando un certo stupore per l’infrazione ascrittagli, non la
contesta, ma si limita a chiedere un bollettino di versamento di fr. 40.- per
poter saldare l’importo della multa, senza gli oneri legati alla procedura
ordinaria;
che in definitiva nulla induce
a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della
procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;
che il ricorso deve di conseguenza
esser accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di defalcare gli
oneri processuali di primo grado;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 40.-, senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster