Lexipedia

Decisione

30.2009.6

Omettere di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

29 gennaio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2009.6

Data decisione, Autorità:

29.01.2009, PRPEN

Titolo:

Omettere di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

PARCHEGGIO

art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto

n.

30.2009.6

34902/805

Bellinzona

29

gennaio 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 dicembre 2008 presentato

da

RI 1,

contro

la decisione

19 dicembre 2008 n. 34902/805 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 27 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, , la quale propone l’accoglimento del gravame;

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

Considerandi

che con decisione 19 dicembre

2008.

la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-,

oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato

il veicolo ZH __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro

il parabrezza in modo ben visibile”, il 12 agosto 2008 a __________;

che il ricorrente si aggrava

ora davanti a questo giudice lamentando di non aver trovato alcun avviso di

contravvenzione sul parabrezza della sua auto, né di averne ricevuto uno successivamente

per posta;

che si dichiara disposto a

pagare l’importo di fr. 40.- inerente la multa, ma chiede di essere dispensato da

tasse e spese;

che dall’esame degli atti non

si può concludere con certezza che l’insorgente abbia ricevuto un avviso di

contravvenzione, che gli avrebbe permesso di saldare la multa in procedura

disciplinare, né il rapporto di contravvenzione 30 settembre 2008, inviato al

suo domicilio dalla Polizia comunale di __________ con l’assegnazione del

termine per presentare eventuali osservazioni;

che in linea di principio la

mancata ricezione del rapporto di contravvenzione e la relativa assegnazione di

termine per osservazioni comporta l’annullamento in ordine della decisione per

violazione del diritto di essere sentito;

che l’annullamento in ordine

avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;

che motivi di economia

processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, l’annullamento

in ordine;

che il ricorrente infatti,

seppur manifestando un certo stupore per l’infrazione ascrittagli, non la

contesta, ma si limita a chiedere un bollettino di versamento di fr. 40.- per

poter saldare l’importo della multa, senza gli oneri legati alla procedura

ordinaria;

che in definitiva nulla induce

a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della

procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;

che il ricorso deve di conseguenza

esser accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di defalcare gli

oneri processuali di primo grado;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di

fr. 40.-, senza tasse e spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster